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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23907/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE IN Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. RE SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23907/2025 R.G. promosso da
( (avv. CARUSO GIAMPIERO) Parte_1 C.F._1
e
AS AR ( (avv. TROPEA MARIA FRANCESCA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 5/12/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. SEPARAZIONE PERSONALE Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. AFFIDAMENTO FIGLI
MINORI. Affidamento condiviso dei figli minori della coppia, con collocamento prevalente presso l'abitazione familiare assegnata alla madre, sita in Brescia, via Ambaraga, n. 77. 3. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE.
Assegnazione casa familiare, sita in Brescia, via Ambaraga, n. 77, alla madre.
4. DIRITTO DI VISITA E
FREQUENTAZIONE. Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alterni. Settimana 1: Il padre tiene con sé
i figli il mercoledì sino a dopo cena, con accompagnamento presso la casa familiare entro le ore 21 e il giovedì pomeriggio, dall'orario di fine scuola sino alla mattina successiva, con onere, in tal caso, di recupero e accompagnamento a scuola. Settimana 2: Il padre tiene con sé i figli il lunedì pomeriggio con recupero a scuola, sino a dopo cena, con accompagnamento presso la casa familiare entro le ore 21 e dal venerdì pomeriggio sino alla domenica con accompagnamento presso la casa familiare entro le ore 19.30 (con possibile cena tutti insieme) o dopo cena, solo se si va via per il fine settimana. Il pernotto della “Settimana 2” potrà avere luogo, su accordo delle parti, qualora la situazione psicologica e logistica lo consenta. Si accorda al sig. AR la possibilità di accedere alla casa familiare per esigenze dei ragazzi (malattia o altro), purché non si tratti della regola, ma di casi isolati,
1 straordinari ed eccezionali ed in ogni caso previo preavviso. Il calendario (composto da “settimana 1 - settimana
2”) costituirà la regola generale da Gennaio 2026 (nella specie, a partire dal 6 gennaio) e i turni lavorativi della sig.ra dovranno essere il più possibile organizzati sulla base di tale calendario. Si precisa che potrà Pt_1 accadere eccezionalmente che in fase di organizzazione dei turni lavorativi la signora non riesca a Pt_1 organizzare gli stessi in maniera funzionale alla ripartizione secondo la regola generale (Settimana 1 e Settimana
2) di cui al punto che precede. In tal caso, la sig.ra dovrà comunicare eventuali cambi al sig. AR Pt_1 entro il giorno 20 del mese precedente in modo da permettere una organizzazione puntuale del mese, parimenti il sig. AR dovrà comunicare eventuali eccezionali indisponibilità di fine settimana entro il giorno 1 del mese antecedente a quello in cui vi sarà l'indisponibilità. In tale evenienza, fatta eccezione di comprovati impegni di lavoro, il sig. AR si impegna ad accordare le variazioni di calendario per un numero di volte non superiore a cinque su base annua. La signora si impegna a presentare domanda di esenzione dalla reperibilità presso Pt_1 la struttura Ospedaliera in cui opera. Qualora questa richiesta venisse rigettata, la signora si impegna a Pt_1 comunicare preventivamente le reperibilità notturne (in genere 2 o 3 al mese) e AS si impegna a rendersi disponibile a sostituire in caso di attivazione della reperibilità. Durante le vacanze scolastiche natalizie, fatto Pt_1 salvo ogni diverso accordo, una settimana, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo comprovate esigenze lavorative di entrambi i genitori;
Durante le vacanze scolastiche pasquali, almeno tre giorni da concordarsi tra i genitori, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo salvo comprovate esigenze lavorative di entrambi i genitori;
Durante le vacanze scolastiche estive, almeno due settimane, anche non consecutive, con l'impegno dei genitori a comunicarsi, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, i periodi prescelti e la località di vacanza eventualmente individuata, ed a supportare autonomamente i relativi costi. Per quanto concerne i mesi di Novembre 2025 e Dicembre 2025, lo schema di accordo generale di cui sopra verrà derogato come segue: Giorni con il papà MESE DI NOVEMBRE: 21-22 nonni o zii. La mamma prende i bimbi il 22 sera e li tiene la domenica. 26 pomeriggio sera fino alle 21. 27 pomeriggio fino alla mattina seguente. MESE
DI DICEMBRE: 1 pomeriggio cena fino alle 21. 5-6-7 fino alle 19.30. 10 pomeriggio cena fino alle 21. 11 pomeriggio fino alla mattina seguente. 12-13 con la mamma, 13 dal tardo pomeriggio a domenica 14 fino alle 19.
15 pomeriggio sera fino alle 21. 19-20-21: si divide il weekend in previsione delle festività natalizie, in cui staranno molto tempo con entrambi i genitori: 19-20 fino a dopo pranzo con il papà o con i nonni paterni nel caso in cui il padre non fosse disponibile. 20 pomeriggio e 21 con la mamma. Dal 25 al 28 con il papà. Dal 30.12 al 6.1 con la mamma.
5. MANTENIMENTO FIGLI. Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori
€ 250,00 a figlio al mese (per un totale di € 500,00, a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente:
[...], presso Banco BPM) con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che costituirà parte integrante dell'accordo di separazione. Il padre chiederà l'assegno unico familiare al 100%, con impegno a versare alla madre il 50% dell'importo percepito a tale titolo. I coniugi di comune accordo stabiliscono che le detrazioni per i figli saranno ripartite tra loro come segue: 70% a favore della signora e 30% a favore del signor MA. Le Pt_1 spese straordinarie dovranno essere documentate e verranno decurtate dalle somme che la sig.ra dovrà Pt_1 riconoscere al sig. AR per la cessione delle quote della casa familiare, di cui si dirà appresso. Le spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo accordo ai sensi del Protocollo del Tribunale di Brescia, fatta
2 salva la deroga di cui si dirà appresso, richiedono comunicazione scritta ed accordo scritto. In deroga ai contenuti del Protocollo, si conviene che le spese per attività sportive (calcio, ginnastica artistica e sci) non dovranno necessitare di preventivo accordo sino all'ammontare di € 2.000,00 annui, nonché € 1.000,00 a testa. 6.
REGOLAMENTAZIONE PENDENZE Valutazione della quota casa familiare spettante al sig. AR e altre questioni economiche e contingenti. Il sig. AR procederà con atto notarile alla cessione della quota a lui intestata della casa familiare in favore della sig.ra dopo il mese di luglio 2026 ma entro il mese di Settembre Pt_1 dello stesso anno. Per quanto concerne la valutazione della quota casa, si riconosce come congruo l'importo di €
34.000,00 che verrà corrisposto al sig. AR, a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente:
[...] con le seguenti tempistiche: - € 5.000,00 al deposito del ricorso per separazione consensuale;
- € 5.000,00 entro il 31.12.2026; - € 5.000,00 entro il 31.12.2027; - € 5.000,00 entro il 31.12.2028; - €
5.000,00 entro il 31.12.2029; - € 5.000,00 entro il 31.12.2030; - € 4.000,00 entro il 31.12.2031 (a saldo). In particolare, e più nello specifico, la sig.ra corrisponderà, subordinatamente alla firma e al deposito del Pt_1 ricorso per separazione consensuale, la somma di € 5.000,00 a titolo di acconto prezzo per la cessione della quota casa del sig. AR o, meglio, quale prima rata della liquidazione quota casa familiare. Le successive rate, sempre non superiori ad € 5.000,00 annui, verranno corrisposte entro il 31.12 di ciascun anno con decorrenza
31.12.2026, in due rate semestrali, di € 2.500,00 cadauna, con compensazione delle spese straordinarie con medesima cadenza semestrale. Per quanto concerne l'anno 2026, le parti concordano che la prima rata semestrale verrà in ogni caso versata subordinatamente al perfezionamento dell'atto di cessione delle quote immobiliari dal sig. AR alla sig.ra . La sig.ra si impegna a cedere l'autovettura con le sole Pt_1 Pt_1 CP_1 spese di passaggio a carico esclusivo del sig. AR, che avrà cura di comunicare con congruo anticipo alla sig.ra data e luogo in cui si dovrà perfezionare l'atto di cessione (che potrà avvenire anche, eventualmente, Pt_1 in favore di soggetti terzi). Verrà mantenuto il conto cointestato acceso presso Credit Agricole per la sola gestione dei libretti di risparmio dei figli minori, avendo cura i genitori di provvedere a minimi versamenti per evitare un saldo negativo. In ogni caso ogni eventuale spesa riconducibile ai genitori che dovesse essere addebitata sul conto corrente cointestato sino alla chiusura dello stesso dovrà essere rimborsata all'altro a fronte della prova dell'addebito. Il sig. AR si impegna a rimborsare alla sig.ra (eventualmente detraendole dalla Pt_1 prima rata della casa) le spese straordinarie sostenute da quest'ultima da settembre sino al 15 Novembre 2025 per l'importo complessivo di € 1.714,00 e più precisamente: - € 259,00 una tantum iscrizione a calcio di - € Per_1
370,00 una tantum iscrizione ginnastica Giulia, - €135x2= € 270,00 una tantum per iscrizione
“BimboChiamaBimbo” (tempo prolungato); - € 60x2= € 120,00 per pedibus relativo al prolungato. Trattasi di prima rata di due (la seconda a Febbraio/Marzo). - € 395 sci;
- € 300 ritiro calcio. Quanto sopra viene posto in compensazione con le spese straordinarie anticipate dal sig. AR nel medesimo periodo, per € 50,00 per iscrizione al Catechismo ed € 70,00 per acquisto di materiale scolastico. Le spese straordinarie sostenute dalla sig.ra sino al 14 Novembre 2025, al netto di quanto dovuto al sig. AR per il medesimo titolo, verranno Pt_1 sin da subito decurtate dalla prima rata per la casa. In particolare, dalla prima rata per la liquidazione della casa familiare dovrà essere detratto l'importo di € 797,00. A condizione di reciprocità, i minori non potranno essere condotti presso l'abitazione di eventuali compagni/e per un periodo di almeno 6 mesi decorrenti dal deposito del presente ricorso. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto dei minori. Qualora sia
3 necessario, il sig. AR si dichiara sin d'ora disponibile a valutare un percorso psicologico a supporto dei minori.
7. SPESE PROCESSUALI Compensazione. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/12/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (BS) (atto n. 226, parte II, serie A, anno 2013).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE IN RE SI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE IN Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. RE SI Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 23907/2025 R.G. promosso da
( (avv. CARUSO GIAMPIERO) Parte_1 C.F._1
e
AS AR ( (avv. TROPEA MARIA FRANCESCA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 5/12/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1. SEPARAZIONE PERSONALE Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. AFFIDAMENTO FIGLI
MINORI. Affidamento condiviso dei figli minori della coppia, con collocamento prevalente presso l'abitazione familiare assegnata alla madre, sita in Brescia, via Ambaraga, n. 77. 3. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE.
Assegnazione casa familiare, sita in Brescia, via Ambaraga, n. 77, alla madre.
4. DIRITTO DI VISITA E
FREQUENTAZIONE. Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alterni. Settimana 1: Il padre tiene con sé
i figli il mercoledì sino a dopo cena, con accompagnamento presso la casa familiare entro le ore 21 e il giovedì pomeriggio, dall'orario di fine scuola sino alla mattina successiva, con onere, in tal caso, di recupero e accompagnamento a scuola. Settimana 2: Il padre tiene con sé i figli il lunedì pomeriggio con recupero a scuola, sino a dopo cena, con accompagnamento presso la casa familiare entro le ore 21 e dal venerdì pomeriggio sino alla domenica con accompagnamento presso la casa familiare entro le ore 19.30 (con possibile cena tutti insieme) o dopo cena, solo se si va via per il fine settimana. Il pernotto della “Settimana 2” potrà avere luogo, su accordo delle parti, qualora la situazione psicologica e logistica lo consenta. Si accorda al sig. AR la possibilità di accedere alla casa familiare per esigenze dei ragazzi (malattia o altro), purché non si tratti della regola, ma di casi isolati,
1 straordinari ed eccezionali ed in ogni caso previo preavviso. Il calendario (composto da “settimana 1 - settimana
2”) costituirà la regola generale da Gennaio 2026 (nella specie, a partire dal 6 gennaio) e i turni lavorativi della sig.ra dovranno essere il più possibile organizzati sulla base di tale calendario. Si precisa che potrà Pt_1 accadere eccezionalmente che in fase di organizzazione dei turni lavorativi la signora non riesca a Pt_1 organizzare gli stessi in maniera funzionale alla ripartizione secondo la regola generale (Settimana 1 e Settimana
2) di cui al punto che precede. In tal caso, la sig.ra dovrà comunicare eventuali cambi al sig. AR Pt_1 entro il giorno 20 del mese precedente in modo da permettere una organizzazione puntuale del mese, parimenti il sig. AR dovrà comunicare eventuali eccezionali indisponibilità di fine settimana entro il giorno 1 del mese antecedente a quello in cui vi sarà l'indisponibilità. In tale evenienza, fatta eccezione di comprovati impegni di lavoro, il sig. AR si impegna ad accordare le variazioni di calendario per un numero di volte non superiore a cinque su base annua. La signora si impegna a presentare domanda di esenzione dalla reperibilità presso Pt_1 la struttura Ospedaliera in cui opera. Qualora questa richiesta venisse rigettata, la signora si impegna a Pt_1 comunicare preventivamente le reperibilità notturne (in genere 2 o 3 al mese) e AS si impegna a rendersi disponibile a sostituire in caso di attivazione della reperibilità. Durante le vacanze scolastiche natalizie, fatto Pt_1 salvo ogni diverso accordo, una settimana, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo comprovate esigenze lavorative di entrambi i genitori;
Durante le vacanze scolastiche pasquali, almeno tre giorni da concordarsi tra i genitori, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo salvo comprovate esigenze lavorative di entrambi i genitori;
Durante le vacanze scolastiche estive, almeno due settimane, anche non consecutive, con l'impegno dei genitori a comunicarsi, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, i periodi prescelti e la località di vacanza eventualmente individuata, ed a supportare autonomamente i relativi costi. Per quanto concerne i mesi di Novembre 2025 e Dicembre 2025, lo schema di accordo generale di cui sopra verrà derogato come segue: Giorni con il papà MESE DI NOVEMBRE: 21-22 nonni o zii. La mamma prende i bimbi il 22 sera e li tiene la domenica. 26 pomeriggio sera fino alle 21. 27 pomeriggio fino alla mattina seguente. MESE
DI DICEMBRE: 1 pomeriggio cena fino alle 21. 5-6-7 fino alle 19.30. 10 pomeriggio cena fino alle 21. 11 pomeriggio fino alla mattina seguente. 12-13 con la mamma, 13 dal tardo pomeriggio a domenica 14 fino alle 19.
15 pomeriggio sera fino alle 21. 19-20-21: si divide il weekend in previsione delle festività natalizie, in cui staranno molto tempo con entrambi i genitori: 19-20 fino a dopo pranzo con il papà o con i nonni paterni nel caso in cui il padre non fosse disponibile. 20 pomeriggio e 21 con la mamma. Dal 25 al 28 con il papà. Dal 30.12 al 6.1 con la mamma.
5. MANTENIMENTO FIGLI. Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per i figli minori
€ 250,00 a figlio al mese (per un totale di € 500,00, a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente:
[...], presso Banco BPM) con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, che costituirà parte integrante dell'accordo di separazione. Il padre chiederà l'assegno unico familiare al 100%, con impegno a versare alla madre il 50% dell'importo percepito a tale titolo. I coniugi di comune accordo stabiliscono che le detrazioni per i figli saranno ripartite tra loro come segue: 70% a favore della signora e 30% a favore del signor MA. Le Pt_1 spese straordinarie dovranno essere documentate e verranno decurtate dalle somme che la sig.ra dovrà Pt_1 riconoscere al sig. AR per la cessione delle quote della casa familiare, di cui si dirà appresso. Le spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo accordo ai sensi del Protocollo del Tribunale di Brescia, fatta
2 salva la deroga di cui si dirà appresso, richiedono comunicazione scritta ed accordo scritto. In deroga ai contenuti del Protocollo, si conviene che le spese per attività sportive (calcio, ginnastica artistica e sci) non dovranno necessitare di preventivo accordo sino all'ammontare di € 2.000,00 annui, nonché € 1.000,00 a testa. 6.
REGOLAMENTAZIONE PENDENZE Valutazione della quota casa familiare spettante al sig. AR e altre questioni economiche e contingenti. Il sig. AR procederà con atto notarile alla cessione della quota a lui intestata della casa familiare in favore della sig.ra dopo il mese di luglio 2026 ma entro il mese di Settembre Pt_1 dello stesso anno. Per quanto concerne la valutazione della quota casa, si riconosce come congruo l'importo di €
34.000,00 che verrà corrisposto al sig. AR, a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente:
[...] con le seguenti tempistiche: - € 5.000,00 al deposito del ricorso per separazione consensuale;
- € 5.000,00 entro il 31.12.2026; - € 5.000,00 entro il 31.12.2027; - € 5.000,00 entro il 31.12.2028; - €
5.000,00 entro il 31.12.2029; - € 5.000,00 entro il 31.12.2030; - € 4.000,00 entro il 31.12.2031 (a saldo). In particolare, e più nello specifico, la sig.ra corrisponderà, subordinatamente alla firma e al deposito del Pt_1 ricorso per separazione consensuale, la somma di € 5.000,00 a titolo di acconto prezzo per la cessione della quota casa del sig. AR o, meglio, quale prima rata della liquidazione quota casa familiare. Le successive rate, sempre non superiori ad € 5.000,00 annui, verranno corrisposte entro il 31.12 di ciascun anno con decorrenza
31.12.2026, in due rate semestrali, di € 2.500,00 cadauna, con compensazione delle spese straordinarie con medesima cadenza semestrale. Per quanto concerne l'anno 2026, le parti concordano che la prima rata semestrale verrà in ogni caso versata subordinatamente al perfezionamento dell'atto di cessione delle quote immobiliari dal sig. AR alla sig.ra . La sig.ra si impegna a cedere l'autovettura con le sole Pt_1 Pt_1 CP_1 spese di passaggio a carico esclusivo del sig. AR, che avrà cura di comunicare con congruo anticipo alla sig.ra data e luogo in cui si dovrà perfezionare l'atto di cessione (che potrà avvenire anche, eventualmente, Pt_1 in favore di soggetti terzi). Verrà mantenuto il conto cointestato acceso presso Credit Agricole per la sola gestione dei libretti di risparmio dei figli minori, avendo cura i genitori di provvedere a minimi versamenti per evitare un saldo negativo. In ogni caso ogni eventuale spesa riconducibile ai genitori che dovesse essere addebitata sul conto corrente cointestato sino alla chiusura dello stesso dovrà essere rimborsata all'altro a fronte della prova dell'addebito. Il sig. AR si impegna a rimborsare alla sig.ra (eventualmente detraendole dalla Pt_1 prima rata della casa) le spese straordinarie sostenute da quest'ultima da settembre sino al 15 Novembre 2025 per l'importo complessivo di € 1.714,00 e più precisamente: - € 259,00 una tantum iscrizione a calcio di - € Per_1
370,00 una tantum iscrizione ginnastica Giulia, - €135x2= € 270,00 una tantum per iscrizione
“BimboChiamaBimbo” (tempo prolungato); - € 60x2= € 120,00 per pedibus relativo al prolungato. Trattasi di prima rata di due (la seconda a Febbraio/Marzo). - € 395 sci;
- € 300 ritiro calcio. Quanto sopra viene posto in compensazione con le spese straordinarie anticipate dal sig. AR nel medesimo periodo, per € 50,00 per iscrizione al Catechismo ed € 70,00 per acquisto di materiale scolastico. Le spese straordinarie sostenute dalla sig.ra sino al 14 Novembre 2025, al netto di quanto dovuto al sig. AR per il medesimo titolo, verranno Pt_1 sin da subito decurtate dalla prima rata per la casa. In particolare, dalla prima rata per la liquidazione della casa familiare dovrà essere detratto l'importo di € 797,00. A condizione di reciprocità, i minori non potranno essere condotti presso l'abitazione di eventuali compagni/e per un periodo di almeno 6 mesi decorrenti dal deposito del presente ricorso. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto dei minori. Qualora sia
3 necessario, il sig. AR si dichiara sin d'ora disponibile a valutare un percorso psicologico a supporto dei minori.
7. SPESE PROCESSUALI Compensazione. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/12/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (BS) (atto n. 226, parte II, serie A, anno 2013).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE IN RE SI
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