Art. 33. (Liquidazione della posizione assicurativa)
Gli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino di prestare servizio senza aver conseguito il diritto a pensione e non si avvalgano della facolta' di continuare volontariamente, l'iscrizione ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 830 , hanno diritto, purche' abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta', se uomini e il cinquantacinquesimo anno di eta', se donne, o anche prima, su domanda, alla costituzione, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo predetto di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti valida a tutti gli effetti dell'assicurazione stessa, mediante accreditamento dei contributi-base settimanali determinati, quanto alla classe e alla categoria, secondo le norme in vigore per la detta assicurazione durante il periodo stesso.
In aggiunta ai contributi-base accreditati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a norma del comma precedente, per i periodi successivi al 30 aprile 1952, sono anche trasferiti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all' articolo 29, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 , i contributi calcolati con le modalita' e in base alle percentuali per esso vigenti durante i periodi stessi.
Le norme del presente articolo sono applicabili a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto alla pensione di riversibilita' a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le norme del presente articolo si applicano anche nei confronti degli agenti ai quali non sia stata liquidata, per qualsiasi motivo, alla data di entrata in vigore della presente legge, la posizione assicurativa, in conformita' di quanto disposto dall' articolo 35 della legge 28 luglio 1961, n. 830 .
Gli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino di prestare servizio senza aver conseguito il diritto a pensione e non si avvalgano della facolta' di continuare volontariamente, l'iscrizione ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 830 , hanno diritto, purche' abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta', se uomini e il cinquantacinquesimo anno di eta', se donne, o anche prima, su domanda, alla costituzione, per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo predetto di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti valida a tutti gli effetti dell'assicurazione stessa, mediante accreditamento dei contributi-base settimanali determinati, quanto alla classe e alla categoria, secondo le norme in vigore per la detta assicurazione durante il periodo stesso.
In aggiunta ai contributi-base accreditati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a norma del comma precedente, per i periodi successivi al 30 aprile 1952, sono anche trasferiti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all' articolo 29, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 , i contributi calcolati con le modalita' e in base alle percentuali per esso vigenti durante i periodi stessi.
Le norme del presente articolo sono applicabili a favore dei superstiti di iscritti che non abbiano diritto alla pensione di riversibilita' a carico del Fondo, ma per i quali sussistano le condizioni per la liquidazione di prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Le norme del presente articolo si applicano anche nei confronti degli agenti ai quali non sia stata liquidata, per qualsiasi motivo, alla data di entrata in vigore della presente legge, la posizione assicurativa, in conformita' di quanto disposto dall' articolo 35 della legge 28 luglio 1961, n. 830 .