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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1099/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 25/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. TOPPAN RENATO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. TOPPAN RENATO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025 con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà
espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, matrimonio contratto il 07/06/1981 e trascritto al n. 15, Parte 2, Serie A, Parte_2
Anno 1981 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CAMPODARSEGO alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Si dà atto che il sig. si impegna e obbliga a trasferire - entro e Parte_2
non oltre sei mesi dall'omologa della separazione - alla sig.ra , che sin Parte_1
d'ora accetta, la propria quota di proprietà del 50% dell'appartamento, al piano primo e secondo, e del pertinenziale garage, al piano primo sottostrada, il tutto facente parte di un fabbricato condominiale denominato "Residenza Trieste", sito in Comune di Paese
(TV), alla via Trieste, n.6, ed identificato nel Catasto Fabbricati, Sezione D, di detto
Comune, come segue:
- quanto all'appartamento: foglio 7, particella 2638, subalterno 13, categoria A/2, classe
3, consistenza 3,5 (tre virgola cinque) vani, superficie catastale 75 mq (settantacinque
2 metri quadri), rendita catastale euro 397,67 (trecentonovantasette virgola sessantasette),
piano 1-2, confinante con il subalterno 12, con il subalterno 3 e con il subalterno 14, salvo altri;
- quanto al garage: foglio 7, particella 2638, subalterno 17, categoria C/6, classe 4,
consistenza 37 mq (trentasette metri quadri), superficie catastale 41 mq (quarantuno metri quadri), rendita catastale euro 95,54 (novantacinque virgola cinquantaquattro),
piano S1, confinante con il subalterno 16, con il subalterno 2 e con il subalterno 3, salvo altri;
3. Si dà atto che la signora , a sua volta, si impegna ed obbliga a trasferire Parte_1
- entro e non oltre sei mesi dall'omologa della separazione - al sig. , Parte_2
che sin d'ora accetta, la propria quota di proprietà del 50% dell'appartamento, al piano primo, e del pertinenziale garage, al piano terra, il tutto facente parte di un fabbricato condominiale denominato "Residence Le Muse", sito in Comune di Zero Branco (TV), alla via Noalese, n.58/A, ed identificato nel Catasto Fabbricati, Sezione C, di detto Comune,
come segue:
- quanto all'appartamento: foglio 8, particella 455, subalterno 27, categoria A/2, classe 2,
consistenza 6 (sei) vani, superficie catastale 117 mq (centodiciassette metri quadri),
rendita catastale euro 588,76 (cinquecentottantotto virgola settantasei), piano 1,
confinante con il subalterno 28, con il subalterno 5 e con prospetto su scoperto, salvo altri;
- quanto al garage: foglio 8, particella 455, subalterno 14, categoria C/6, classe 4,
consistenza 21 mq (ventuno metri quadri), superficie catastale 24 mq (ventiquattro metri quadri), rendita catastale euro 55,31 (cinquantacinque virgola trentuno), piano T,
confinante con il subalterno 13, con il subalterno 15 e con il subalterno 7, salvo altri;
4. Si dà atto che il Sig. e la Sig.ra s'impegnano e Parte_2 Parte_1
3 obbligano a consegnare - entro e non oltre il medesimo termine di mesi 6 dall'omologa della separazione - all'Istituto di Credito CentroMarca Banca, Filiale di Zero Branco, tutta la documentazione necessaria alla liberazione della Sig.ra quale terzo Parte_1
datore d'ipoteca relativamente al mutuo n. 60017 gravante sull'immobile sub. 3 sito in
Zero Branco (TV), Via Noalese 58/a, nonché all'estinzione della fideiussione omnibus sottoscritta dalla Sig.ra in data 29.05.1997. In proposito, i coniugi hanno Parte_1
già provveduto a richiedere l'adeguamento delle garanzie prestate alla Banca in questione che ha già deliberato il preventivo assenso alla richiesta subordinando il perfezionamento all'acquisizione di tutta la documentazione relativa alla separazione;
5. Si dà atto che le spese notarili e quelle riconnesse a tutti i trasferimenti sopra indicati,
di cui i ricorrenti chiedono sin d'ora l'esenzione ex art.19 della legge 74/1987 come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.3110 del 17.02.2016,
verranno dalle parti suddivise in parti eguali.
6. Si dà atto che le parti s'impegnano, nel medesimo termine di sei mesi dall'omologa della separazione, ad estinguere il conto corrente cointestato n. 155952 acceso presso
Centro Marca Banca, concordando che il saldo andrà versato sul conto corrente personale del Sig. ; Parte_2
7. Si dà atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e – con l'esatto adempimento dei trasferimenti di proprietà sopra individuati sub. 2 e 3 e della liberatoria di cui sub. 4 e suddivise equamente le spese di trasferimento pro quota 50 %
ciascuno – dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo ragione o causa.
8. Spese di lite integralmente compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
4 Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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