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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4339 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5542/2019 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] – C.F. Parte_1
– nonché la sig.ra , nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
residente in [...]la Carità (NA) – C.F. - rappresentati e difesi, giusta C.F._2 procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Nigro Ulderico – C.F.
– e dall'Avv. Antonio Vastarelli – C.F - presso lo C.F._3 C.F._4
Studio dei quali sono elettivamente domiciliati in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via De Lauzieres
n.28;
Appellanti
E
– in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Controparte_1
in AG (NA) alla via Visitazione n. 11, P.IVA ; P.IVA_1
Appellato Contumace
NONCHE'
(già Controparte_2
in persona del legale rappresentante in carica pro Controparte_3
tempore, Dott. , con sede in Napoli, alla Via S. Giacomo n. 32 (c.f. ), CP_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa – per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta – dall'Avv. Salvatore D'Urso (c.f. ), presso il cui studio in Napoli, alla Via S. Lucia n. 15, C.F._5
è elettivamente domiciliata;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16/12/19 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 all'adita Corte d'Appello di Napoli di riformare la sentenza n. 8376/2019, pubblicata il 24/09/2019
(come modificata in seguito ad istanza di correzione di errori materiali – cron. 16629/19 del 26/11/19) dal Tribunale di Napoli e di accogliere le seguenti testuali conclusioni: “1) Accertare e dichiarare non provato il credito ingiunto tout court e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 4476/2014 emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti del sig. , nato a [...] il Parte_1
21/08/1974 – C.F. – nonché nei confronti della sig.ra , nata C.F._1 Parte_2
a AG il 03/01/1950 – C.F. ; 2) Accertare e dichiarare che i sigg. C.F._2 Pt_1
, nato a [...] il [...] – C.F. – nonché la sig.ra
[...] C.F._1
, nata a [...] il [...] – C.F. nulla devono a Parte_2 C.F._2
qualsivoglia titolo e/o ragione a Controparte_5
n merito ai rapporti contrattuali dedotti in causa;
3) Condannare
[...] [...]
con sede legale in Napoli, Controparte_5
alla via San Giacomo n.32 - C.F./P IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi nei confronti dei procuratori per averne fatto anticipo”.
A sostegno del gravame, gli appellanti – in estrema sintesi – hanno dedotto la presunta totale mancanza di elementi probatori del credito ingiunto, con violazione e falsa applicazione dell'art. 50
T.U.B. e dell'art. 2697 c.c., nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà processuale della motivazione.
La società veniva citata in giudizio dagli appellanti ai soli Controparte_1
fini dell'integrazione del contraddittorio.
Si è costituita nel presente giudizio soltanto la contestando tutto Controparte_6
quanto ex adverso dedotto ed evidenziando che, nel corso del giudizio di opposizione, era stata pienamente provata l'esistenza e l'entità del credito portato dal decreto ingiuntivo nei confronti degli odierni appellanti, garanti della originaria debitrice del Controparte_1
La società appellata ha concluso come innanzi: “1) via istruttoria, disporre Controparte_5
CTU contabile al fine di determinare i rapporti di dare/avere tra l'istituto di credito e la
[...]
2) rigettare, per la causali di cui in premessa, l'avverso atto di appello Controparte_1
in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto;
3) in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello incidentale accertare e dichiarare che la Controparte_1
è tenuta, in solido con il SI. e la SI.ra , al pagamento di
[...] Parte_1 Parte_2
€ 78.460,00, oltre interessi, per l'effetto, 4) confermare e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n.
4476/2014 reso dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in persona del G.U. Dott. CP_7
e, in ogni caso, 5) condannare gli opponenti al pagamento dell'importo suindicato, oltre
[...]
interessi e rivalutazione monetaria, fino all'integrale soddisfo. 6) il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In corso di giudizio, le parti non depositavano note scritte per la trattazione dell'udienza in forma alternativa scritta del 10.07.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, e, pertanto, la causa veniva rinviata, ex art 309 c.p.c., all'udienza del 18.09.2025. Anche tale successiva udienza veniva sostituita mediante deposito di note scritte, ai sensi del citato art 127 ter cpc, ma le parti omettevano di depositare le relative note di udienza per cui la causa veniva riservata immediatamente in decisione senza termini ex art 190 cpc.
In conseguenza dell'omesso deposito di note scritte per la trattazione sia dell'udienza del 10.07.2025, sia della successiva udienza del 18.09.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008). Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309
c.p.c., trova applicazione anche “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza”.
I summenzionati articoli si osservano anche nei giudizi di appello dinanzi alla Corte d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00).
Infine, è opportuno evidenziare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità. Ne deriva che l'estinzione del processo ex artt. 309 e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo.
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma,
c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede: 1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello, ex artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc.
Così deciso in Napoli, il 19 settembre 2025
Il Consigliere rel. e est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
IL PRESIDENTE dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5542/2019 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] – C.F. Parte_1
– nonché la sig.ra , nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
residente in [...]la Carità (NA) – C.F. - rappresentati e difesi, giusta C.F._2 procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Nigro Ulderico – C.F.
– e dall'Avv. Antonio Vastarelli – C.F - presso lo C.F._3 C.F._4
Studio dei quali sono elettivamente domiciliati in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via De Lauzieres
n.28;
Appellanti
E
– in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Controparte_1
in AG (NA) alla via Visitazione n. 11, P.IVA ; P.IVA_1
Appellato Contumace
NONCHE'
(già Controparte_2
in persona del legale rappresentante in carica pro Controparte_3
tempore, Dott. , con sede in Napoli, alla Via S. Giacomo n. 32 (c.f. ), CP_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa – per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta – dall'Avv. Salvatore D'Urso (c.f. ), presso il cui studio in Napoli, alla Via S. Lucia n. 15, C.F._5
è elettivamente domiciliata;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16/12/19 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2 all'adita Corte d'Appello di Napoli di riformare la sentenza n. 8376/2019, pubblicata il 24/09/2019
(come modificata in seguito ad istanza di correzione di errori materiali – cron. 16629/19 del 26/11/19) dal Tribunale di Napoli e di accogliere le seguenti testuali conclusioni: “1) Accertare e dichiarare non provato il credito ingiunto tout court e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 4476/2014 emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti del sig. , nato a [...] il Parte_1
21/08/1974 – C.F. – nonché nei confronti della sig.ra , nata C.F._1 Parte_2
a AG il 03/01/1950 – C.F. ; 2) Accertare e dichiarare che i sigg. C.F._2 Pt_1
, nato a [...] il [...] – C.F. – nonché la sig.ra
[...] C.F._1
, nata a [...] il [...] – C.F. nulla devono a Parte_2 C.F._2
qualsivoglia titolo e/o ragione a Controparte_5
n merito ai rapporti contrattuali dedotti in causa;
3) Condannare
[...] [...]
con sede legale in Napoli, Controparte_5
alla via San Giacomo n.32 - C.F./P IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi nei confronti dei procuratori per averne fatto anticipo”.
A sostegno del gravame, gli appellanti – in estrema sintesi – hanno dedotto la presunta totale mancanza di elementi probatori del credito ingiunto, con violazione e falsa applicazione dell'art. 50
T.U.B. e dell'art. 2697 c.c., nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà processuale della motivazione.
La società veniva citata in giudizio dagli appellanti ai soli Controparte_1
fini dell'integrazione del contraddittorio.
Si è costituita nel presente giudizio soltanto la contestando tutto Controparte_6
quanto ex adverso dedotto ed evidenziando che, nel corso del giudizio di opposizione, era stata pienamente provata l'esistenza e l'entità del credito portato dal decreto ingiuntivo nei confronti degli odierni appellanti, garanti della originaria debitrice del Controparte_1
La società appellata ha concluso come innanzi: “1) via istruttoria, disporre Controparte_5
CTU contabile al fine di determinare i rapporti di dare/avere tra l'istituto di credito e la
[...]
2) rigettare, per la causali di cui in premessa, l'avverso atto di appello Controparte_1
in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto;
3) in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello incidentale accertare e dichiarare che la Controparte_1
è tenuta, in solido con il SI. e la SI.ra , al pagamento di
[...] Parte_1 Parte_2
€ 78.460,00, oltre interessi, per l'effetto, 4) confermare e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n.
4476/2014 reso dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in persona del G.U. Dott. CP_7
e, in ogni caso, 5) condannare gli opponenti al pagamento dell'importo suindicato, oltre
[...]
interessi e rivalutazione monetaria, fino all'integrale soddisfo. 6) il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
In corso di giudizio, le parti non depositavano note scritte per la trattazione dell'udienza in forma alternativa scritta del 10.07.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, e, pertanto, la causa veniva rinviata, ex art 309 c.p.c., all'udienza del 18.09.2025. Anche tale successiva udienza veniva sostituita mediante deposito di note scritte, ai sensi del citato art 127 ter cpc, ma le parti omettevano di depositare le relative note di udienza per cui la causa veniva riservata immediatamente in decisione senza termini ex art 190 cpc.
In conseguenza dell'omesso deposito di note scritte per la trattazione sia dell'udienza del 10.07.2025, sia della successiva udienza del 18.09.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008). Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309
c.p.c., trova applicazione anche “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza”.
I summenzionati articoli si osservano anche nei giudizi di appello dinanzi alla Corte d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00).
Infine, è opportuno evidenziare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità. Ne deriva che l'estinzione del processo ex artt. 309 e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo.
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma,
c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede: 1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello, ex artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc.
Così deciso in Napoli, il 19 settembre 2025
Il Consigliere rel. e est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
IL PRESIDENTE dott.ssa Aurelia D'Ambrosio