Ordinanza cautelare 18 ottobre 2018
Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02115/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01044/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del 25.05.2018 a firma del Dirigente A.O.S.P. - Ibis della Prefettura di -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 05.06.2018, con il quale si dispone il diniego al rinnovo della richiesta di licenza di porto pistola per la difesa personale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra:
- della nota prot. -OMISSIS- del 19.12.2017 di preavviso di diniego;
- dei pareri espressi dal Comando provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- con nota -OMISSIS- del 20.09.2017 e dalla Questura di -OMISSIS- con nota Cat 6.G Div P.A.S.I. del 09.11.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha impugnato il decreto -OMISSIS- del 25/5/2018 -, con il quale il Prefetto di -OMISSIS- ha denegato il rilascio di licenza di porto di pistola per uso difesa personale;
Premesso che con ordinanza di questo Tribunale n.523/2018 è stata respinta l’istanza cautelare;
Rilevato che, con memoria del 14.12.2022, il ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso in esame, essendo nelle condizioni di proporre una nuova istanza per il rilascio del titolo autorizzativo per aver nel frattempo ottenuto la riabilitazione;
Considerato che pertanto è venuto meno l’interesse alla decisione della causa;
Ritenuto pertanto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.