Ordinanza cautelare 5 agosto 2019
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 18/06/2025, n. 11943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11943 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11943/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08863/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8863 del 2019, proposto da OL IA, SC IA, LI IA e Fondazione IA per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali Onlus, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo dei Lombardi, 4;
contro
Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di vincolo n. 62 dell'11.4.2019, notificato in data 12.04.2019, con il quale è stata dichiarata di eccezione interesse archeologico, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. e) del d.lgs. n. 42/2004, la collezione di n. 213 reperti archeologici conservati nel Palazzo IA sito in Roma, Via della Lungara n. 5;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente inclusa, per quanto occorrer possa, la relazione scientifica, notificata in data 12.4.2019, unitamente al decreto n. 62/2019 di dichiarazione del vincolo e alla relativa ricognizione fotografica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. Con ricorso ritualmente notificato in data 13 giugno 2019 e depositato in data 10 luglio 2019, i ricorrenti hanno allegato e dedotto che: con note del 4 dicembre 2018, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma gli ha comunicato, quali eredi del PE Alessandro IA, l’avvio di un procedimento amministrativo per la dichiarazione di interesse culturale di circa 981 reperti storico-artistici ed archeologici rinvenuti presso Palazzo IA, sito in Roma alla Via della Lungara n. 5; l’Amministrazione ha attivato la fase procedimentale assumendo che i beni presenti nei locali di Via della Lungara - di cui ha potuto avere contezza a seguito dell’incarico conferito dal Tribunale Civile di Roma, N.R.G. 967/2018 V.G., nell’ambito del procedimento di inventario ereditario relativo alla successione del PE Alessandro IA - avrebbero un eccezionale interesse poiché “sono da ritenersi storicamente in continuità con la collezione già nota e vincolata e pertanto rivestono parimenti “eccezionale interesse artistico e storico per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali”; la Soprintendenza, senza fornire alcuna puntuale descrizione, indicazione e/o individuazione dei beni ha, altresì, comunicato l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni di tutela previste dal T.U. sui beni culturali; hanno tempestivamente formulato le loro osservazioni, contestando la genericità e irrilevanza delle argomentazioni su cui si fondava il provvedimento di avvio del procedimento; in particolare, è stato dedotto che trattasi di beni di cui non è stata valutata la specifica natura, epoca e origine con riferimento a ogni singolo reperto e, comunque, non sono state esplicitate le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione a considerare i beni come un unicum, nonostante la eterogeneità e diversità di epoche, fattura e provenienza; inoltre, è stato contestato che l’Amministrazione ha sostanzialmente ancorato le proprie determinazioni sulla semplicistica circostanza che i relativi beni appartenessero alla famiglia IA; è stata, altresì, dedotta la superficialità, genericità, incongruenza e irrazionalità della relazione scientifica allegata alla comunicazione di avvio del procedimento e il pregiudizio, sia di natura economica che affettiva, patito in conseguenza della compressione dei loro diritti reali sui beni; tali osservazioni, tuttavia, non sono valse a correggere l’esito del procedimento, concluso appunto in data 11.4.2019 con il decreto n. 62 notificato a mezzo pec il 12.4.2019, con allegata la relazione scientifica del funzionario ministeriale e una ricognizione fotografica che ha disposto l’apposizione del vincolo culturale rispetto a n° 213 reperti archeologici ritenuti di eccezionale interesse.
II. Tanto premesso in fatto, i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità dell’impugnato decreto, deducendo vizi di violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 e degli artt. 14, 15 e 13 d.lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali), nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria (primo motivo di ricorso), in quanto l’Amministrazione non avrebbe consentito la partecipazione al procedimento di tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale era destinato a produrre effetti diretti e che, comunque, avrebbero avuto diritto a parteciparvi: segnatamente, la Fondazione IA Onlus, in qualità di titolare di contratto di comodato d’uso relativamente ad alcuni locali del suddetto complesso immobiliare, dove sarebbero custoditi alcuni dei reperti per cui è controversia; nonché le società Lungara Immobiliare s.r.l., Settimiana Immobiliare s.r.l., Corsini Immobiliare s.r.l., in quanto proprietarie del complesso immobiliare, negli spazi del quale, di loro esclusiva titolarità e situati in aree estranee a quelle concesse in comodato alla Fondazione IA, sarebbero collocati alcuni dei reperti assoggettati a vincolo.
III. Deducono, altresì, i ricorrenti (secondo e terzo motivo di ricorso), che la determinazione di apposizione del vincolo culturale si fonderebbe su apprezzamenti fattuali superficiali ed errati, come sarebbe dato evincere dalla motivazione del tutto apparente e perplessa del provvedimento, con riguardo alle eccezionali qualità archeologiche dei reperti sottoposti a vincolo e agli elementi di continuità, individuati nella relazione che sorregge il provvedimento impugnato, tra i beni oggetto della controversia e la Collezione IA di arte antica di epoca romana e greca, sottoposta a vincolo con D.M. del 1948; continuità per provare la quale l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una revisione del vincolo del 1948.
I ricorrenti contestano, inoltre, la circostanza che i lavori della Commissione ministeriale, istituita nel 1981 per la revisione delle stime redatte nel 1951, in previsione di un acquisto da parte dello Stato, la quale, come affermato nel provvedimento, aveva individuato uno stretto legame tra i beni a suo tempo vincolati e i reperti in esame, non siano stati portati a loro conoscenza in sede procedimentale; deducono che la qualificazione dell’insieme dei reperti in questione come Collezione ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. e) del codice sarebbe erronea, contraddittoria e malamente motivata sotto vari profili.
IV. Sulla scorta delle descritte causali, hanno invocato l’integrale accoglimento della domanda.
V. Si sono costituiti il Ministero per i beni e le attività culturali, la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma nonché la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Lazio per resistere al ricorso.
VI. Giusta ordinanza n. 5378, del 5 agosto 2019, è stata respinta l’istanza cautelare formulata dai ricorrenti.
VII. All’udienza straordinaria di smaltimento del 6 giugno 2025, tenuta da remoto, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
VIII. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
IX. Come fondatamente eccepito dalla difesa erariale, il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non sussiste la legittimazione dei ricorrenti a far valere la violazione delle garanzie procedimentali a soggetti diversi da loro, portatori, in ipotesi di autonomi interessi.
La censura è, comunque, anche priva di pregio.
X. Invero, non si rivela meritevole di condivisione la tesi secondo cui i predetti soggetti avrebbero dovuto essere destinatari di qualsivoglia comunicazione, in relazione alla proprietà e all’uso in comodato degli immobili appartenenti al complesso immobiliare, non avendo, i beni che hanno formato oggetto del vincolo, natura di beni immobili, né di pertinenze del complesso.
D’altra parte, co me correttamente rimarcato dalla Pubblica Amministrazione, i beni suddetti, di cui i ricorrenti dichiarano una proprietà riconducibile alle società immobiliari e non ai fratelli IA, sono stati oggetto delle attività di repertazione e stima nell'ambito della successione come beni facenti parte dell'asse ereditario del defunto PE Alessandro IA, del quale i ricorrenti sono eredi.
Vi è più che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, la Pubblica Amministrazione ha effettivamente valutato le memorie e le osservazioni prodotte nel corso del procedimento amministrativo, atteso che, a seguito delle osservazioni formulate in sede di contraddittorio, l’originario e più ampio elenco di opere, allegato alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato successivamente ristretto.
XI. La censura non inficia, peraltro, la legittimità del provvedimento in applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, secondo periodo della L. n. 241/1990, in quanto l’amministrazione resistente ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 19 maggio 2022, n. 3432, 9 agosto 2021, n. 5474 e 6 aprile 2021, n. 2252), alla luce di quanto di seguito si dirà.
XII. Con il secondo e il terzo motivo di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, la parte ricorrente contesta sotto vari profili (carenza di istruttoria, travisamento della realtà, difetto di motivazione) le valutazioni di interesse culturale dell’immobile svolte dalla Soprintendenza.
Deduce, in particolare, la parte ricorrente che, nella redazione della Relazione storica e artistica la Soprintendenza, non avrebbe effettuato una accurata ricognizione dei lotti di beni presenti presso Palazzo IA in Roma, Via della Conciliazione n. 30.
XIII. Gli assunti non meritano condivisione.
XIV. Com’è noto che nel formulare il giudizio sul valore storico e artistico di un’opera o di un immobile, l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.
La parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente il valore storico o artistico di un determinato bene, anche se con l’ausilio di un tecnico di fiducia, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio espresso dall’organo della P.A. (nella specie Commissione Regionale per il Patrimonio culturale per il Comune di Roma), cui la legge demanda la valutazione circa l’interesse culturale dell’opera.
Laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A., il G.A. non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della PA la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile (quello della commissione di esperti) con uno altrettanto opinabile (quello del consulente o del giudice), assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (in termini Cons. St., sez. VI, n. 7001/2024 ove si legge che “la valutazione circa l'interesse culturale di un bene è caratterizzata “da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico - scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell'arte e dell'architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità...; l'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela - da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell'art. 9 Cost. - è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile. In altri termini, la valutazione in ordine all'esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) particolarmente importante, tale da giustificare l'imposizione del relativo vincolo (...) è prerogativa esclusiva dell'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta”: cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2015 n. 5844 e, in argomento, più di recente, 30 agosto 2023 n. 8074).
XV. Ciò posto, nel caso di specie, la valutazione tecnica espressa dalla Commissione di esperti che ha valutato il valore storico e artistico dei reperti archeologici in contestazione - pur opinabile come tutti i giudizi tecnici espressi dalle Commissioni de quibus - non evidenzia profili di palese inattendibilità o illogicità manifesta, né appare irragionevole o implausibile, rientrando in quella soglia di fisiologica e ineliminabile opinabilità (cd. margine di elasticità) che si ritiene insindacabile.
La Relazione storico artistica è esaurientemente dettagliata nella ricostruzione delle ragioni poste a fondamento dell’apposizione del vincolo.
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che l’Amministrazione ha individuato, nel caso di specie, l’interesse di cui all’art. 10, comma 3, lett. a) del decreto legislativo n. 42 del 2004, nel fatto che i reperti che vengono sottoposte a vincolo sono strettamente legati alla storia della famiglia IA e al ruolo che essa ha occupato in un determinato periodo storico, nel quadro politico, economico e sociale dello Stato Pontificio e di Roma; essi sono, allo stesso tempo, individualmente e collettivamente, espressione del gusto collezionistico e del mecenatismo dell’epoca.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la relazione indaga e giustifica le molteplici connessioni tra le cose che si vogliono vincolate e il gusto collezionistico e le particolari vicende della famiglia; lo fa diffusamente, con ampi riferimenti storici e bibliografici, e lo fa per tutti gli oggetti o le categorie di oggetti considerati.
La relazione è corredata, infatti, da un elenco numerato delle opere, e a ciascuno di quei numeri si rinvia, nell’ambito di un excursus ampio, che dà conto anche delle intrinseche caratteristiche e qualità degli oggetti.
Oggetti che sono in effetti eterogenei e, in alcuni casi, di uso quotidiano, ma tutti e sempre puntualmente e motivatamente riconnessi alla valutazione sopra richiamata, su cui l’intero provvedimento si basa: che sono, cioè, le relazioni degli oggetti tra di loro e con la storia della famiglia a qualificarli di particolare interesse culturale.
Nel decreto impugnato, viene, altresì, messo in evidenza che i 213 reperti rappresentano, come la Collezione già vincolata, l’espressione di un’ideologia di “progressione e demiurgia”, connotazione distintiva del gusto collezionistico della famiglia IA, rivolta al continuo perfezionamento ed accrescimento del proprio prestigio.
Alla luce delle suesposte considerazioni – ritenuto che il provvedimento impositivo del vincolo sia immune dalle censure di difetto d’istruttoria e di motivazione e di travisamento della realtà – anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno respinti.
XVI. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO