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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/05/2024, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr.ssa Cristina Midulla Consigliera dr.ssa Marinella Laudani Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1726/2018 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 823/2018 del 19 giugno
2018 PROMOSSA DA
(P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo amministratore legale pro tempore, con sede ad Agrigento in Largo
Scribani n. 3 ed elettivamente domiciliata in Agrigento presso lo studio dell'avv. Domenico Schembri per mandato allegato all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede a Torino in piazza San Carlo n. 156, quale società incorporante ed elettivamente domiciliato Controparte_2 in Palermo presso lo studio dell'avv. Massimo Dell'Utri che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La conveniva davanti al Tribunale Parte_1 per ottenere l'accertamento della responsabilità Controparte_2 precontrattuale della convenuta, per interruzione delle trattative nella erogazione di un mutuo, nonché il risarcimento del danno subito, pari ad € 487.453,86, oltre interessi. L'attrice deduceva che nel mese di maggio dell'anno 2013, nell'ambito di un progetto di installazione di tre aerogeneratori, l'arch. , quale Pt_1 rappresentante legale della società, si recava presso la filiale di Agrigento di al fine di avviare uno studio di fattibilità in ordine un CP_2 finanziamento (mutuo ipotecario) di € 210.000,00 per l'acquisto dai predetti aerogeneratori. Avviata l'istruttoria del mutuo e a seguito di alcuni incontri intercorsi tra l'Arch. e il dott. , consulente finanziario della NC, in Pt_1 Per_1 data 16 luglio 2013 la sottoscriveva una formale Parte_1 richiesta di concessione di mutuo. Una volta acquisita la disponibilità della banca convenuta all'erogazione del mutuo, la società avviava le trattative con la impresa per l'acquisto Org_1 degli aerogeneratori.
Successivamente, il 21 novembre 2013, il dott. , funzionario Persona_2 della filiale, prendeva direttamente contatti con la , chiedendo a Org_1 quest'ultima una modifica della modalità di pagamento. A tale richiesta, la rispondeva positivamente, specificando che Org_1 tale modifica veniva accettata in via eccezionale e soltanto a fronte della delibera di finanziamento.
1 Esponeva, inoltre, che da quel momento intercorrevano una serie di contatti telefonici tra la e , in cui quest'ultima informava la Org_1 CP_2 prima del fatto che l'organo deliberante aveva concluso positivamente l'iter del finanziamento e che tale circostanza avrebbe indotto la società Parte_1
ad avviare le pratiche amministrative per richiedere le necessarie
[...] autorizzazioni ai Comuni di Porto Empedocle e Realmonte. Nel mese di dicembre 2013, la signora , funzionaria della Parte_2
NC che si è occupata della pratica in sostituzione del dott. , Persona_2 comunicava alla che l'organo deliberante di Parte_1 CP_2 aveva definitivamente approvato la richiesta di mutuo per un importo inferiore a quello richiesto, pari a € 170.000,00. L'attrice, certa di una definitiva approvazione ed imminente erogazione del mutuo, sottoscriveva con l'impresa fornitrice sopra citata un contratto di fornitura e manutenzione degli aerogeneratori, versando contestualmente un acconto di euro 5.000,00. Nel mese di luglio dell'anno 2014 l'istituto convenuto chiedeva all'attrice di far pervenire la documentazione necessaria per la redazione della cosiddetta due diligence, il cui incarico veniva affidato all'ing. . Per_3
Lamentava, dunque, che nonostante la società avesse fatto pervenire al tecnico incaricato dalla NC tutta la documentazione richiesta non riceveva risposta da quest'ultima. Soltanto in data 30 aprile 2015 la Società riceveva comunicazione da parte di , con la quale si faceva presente che CP_2 l'operazione di mutuo ipotecario non poteva essere perfezionata. Chiedeva, dunque, che venisse dichiarata la responsabilità precontrattuale della banca. Ciò in ragione del fatto che quest'ultima, dopo aver deliberato l'approvazione del mutuo e averlo comunicato non soltanto alla parte contraente ma anche alla , aveva interrotto bruscamente ogni Org_1 attività e comunicazione sino a luglio 2014, allorquando venivano richiesti dei documenti per la redazione della cosiddetta due diligence.
In ordine al risarcimento del danno, chiedeva la condanna alle spese sostenute per € 70.136,86 ( per l'acquisto dei terreni, le spese notarili, l'acquisto dei titoli di i preventivi, le autorizzazioni e CP_2 concessioni, le opere strutturali e gli acconti versati al fornitore), nonché al pagamento di € 417.317,00, quale lucro cessante, costituito dagli utili che la Società avrebbe conseguito nell'arco di vent'anni se avesse realizzato l'impianto. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva Controparte_2 in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto, con riconoscimento della responsabilità processuale aggravata.
Più precisamente, affermava che non sussisteva alcun affidamento da parte della in ordine alla concessione del mutuo, in quanto Parte_1 quest'ultimo era stata valutato positivamente soltanto in via preliminare ed era ancora in attesa di ricevere il parere del tecnico legale della NC, imprescindibile alla definizione dell'operazione. Rappresentava, dunque, che non era stata manifestata alcuna disponibilità della NC alla concessione del finanziamento in quanto, stante la complessità tecnica della pratica, era necessaria l'acquisizione di una due diligence, relativa all'impianto progettato, al fine di meglio valutare il quadro economico, e/o amministrativo, e/o giuridico, della complessiva iniziativa, nonché una analisi specifica della normativa di riferimento in materia, la
2 quale non veniva portata a termine con esito positivo per la mancanza dell'autorizzazione di cui al R.D. n. 1775/33. La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale della legale rappresentante della società, Arch. , e con la prova Testimone_1 testimoniale dei sigg.ri , , , Testimone_2 Testimone_3 Persona_2
, e . Parte_2 Tes_4 Testimone_5
Terminata la fase istruttoria, il Tribunale rigettava le domande attoree, con condanna alle spese. Il giudice di prime cure evidenziava che l'attrice non è un consumatore, bensì una società commerciale e, in quanto tale, il livello di diligenza e di serietà dei suoi convincimenti deve essere valutato diversamente rispetto a quello che si può presumere in capo ad un comune consumatore.
Precisava, inoltre, che in difetto di accettazione scritta della richiesta di mutuo, le rassicurazioni verbali non avessero alcuna rilevanza. A fondamento di tale assunto evidenziava che dall'email inviata il 21 novembre 2013 da (direttore della NC) alla Società venditrice Persona_2 delle pale eoliche, avente ad oggetto le modalità di erogazione del finanziamento, non si poteva evincere l'avvenuta accettazione della proposta, in quanto la , rispondendo a quella e-mail, chiedeva quali fossero le Org_1 tempistiche per la sottoscrizione dei contratti.
Tale circostanza valeva a dimostrare che il contratto non si era perfezionato e che l'attrice aveva deciso autonomamente di sottoscrivere il contratto di fornitura, nonché di avviare le pratiche di autorizzazione al Comune.
Quanto, invece, alla richiesta della documentazione da parte del tecnico incaricato dalla alla redazione della due diligence, Ing. , il CP_2 Per_3
Tribunale rilevava, sulla base delle prove documentali e delle deposizioni dei testi e , che l'impianto che la Società intendeva realizzare fosse Pt_2 Per_3 privo dell'autorizzazione di cui al T.U. n. 1755/33. Dunque, poiché la società non aveva fornito la prova di essere in possesso di tutti i requisiti per realizzare l'impianto,, non poteva dirsi ingiustificato il diniego esercitato dalla CP_2
**** Avverso detta sentenza, propone appello la per il seguente Parte_1 motivo: erroneità della sentenza per errata valutazione delle risultanze processuali. L'appellante lamenta che la Società conveniva in giudizio la non CP_2 per la mancata concessione del mutuo richiesto, ma per la palese violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'ambito delle trattative precontrattuali. Deduce, infatti, che la NC, dopo aver comunicato la delibera di approvazione del mutuo e dopo i contatti intercorsi tra la stessa e la circa le modalità di erogazione Org_1 delle somme, arrestava la pratica di finanziamento per un anno e mezzo.
Dunque, il fatto di aver lasciato trascorrere ben 18 mesi, da dicembre 2013 all'aprile 2015, di assoluto silenzio, dopo aver ingenerato la convinzione che le somme fossero di imminente erogazione, implicava certamente una palese violazione di doveri di lealtà correttezza e buona fede.
Sul punto, evidenzia che dalle risultanze istruttorie è emerso in modo chiaro e univoco che le trattative erano arrivate a un livello di concretezza e serietà tale da ingenerare alla il Parte_1
3 ragionevole affidamento dell'imminente erogazione delle somme: il teste
, dipendente della , affermava che il Testimone_2 Org_1 funzionario le aveva comunicato che la NC aveva accordato il Per_2 finanziamento e che in tutti i contatti avuti con lo stesso non era mai emerso che il finanziamento era incerto, in quanto specificava che le somme erano di prossima erogazione;
lo stesso affermava, in Per_2 sede testimoniale, di aver comunicato alla che la banca Parte_1 aveva autorizzato il finanziamento e che era abbastanza remota l'ipotesi che il finanziamento non fosse concedibile dopo la delibera di erogazione. Inoltre, la Società lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che non risulti provato l'avviamento della pratica di autorizzazione a parte della stessa. Org_2
Deduce, al riguardo, di avere prodotto i bonifici effettuati in favore di
, recanti la causale “integrazione corrispettivo Organizzazione_3 predisposizione documentazione autorizzativa”, nonché il modello di adesione dal quale si evince che aveva già avviato la pratica per il rilascio delle autorizzazioni. L'appellante, pertanto, chiede la riforma della sentenza con l'accoglimento integrale delle proprie domande.
quale società incorporante si Controparte_1 Controparte_2 costituisce in giudizio per resistere al gravame, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese. Disposto il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 27 novembre 2023 la causa viene posta in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 Cpc, avendone le parti già usufruito. L'appello, tempestivamente proposto, è infondato. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è conforme nel sostenere che «la responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 c.c. presuppone, innanzitutto, che le parti siano incorse in trattative giunte a uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto;
che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli;
ed infine, che il recesso sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giustificato motivo».
Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, sotto il profilo probatorio, che non grava su chi recede dalle trattative la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dall'art. 1337 c.c. Nel caso di specie, l'appellante – attore in primo grado – non ha assolto l'onere probatorio ex art. 2967 c.c., ossia non ha provato che la sospensione e poi l'esito negativo delle trattative siano dipesi da una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza da parte della CP_2
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla , Parte_1 dall'istruttoria espletata nel primo grado giudizio è emerso che la pratica per la
4 concessione del finanziamento non venne abbandonata dalla NC nel dicembre 2013 ma, al contrario, continuò ad essere coltivata.
Ed invero, il teste , funzionario della riferiva di aver Per_2 CP_2 comunicato alla Società che la aveva autorizzato il finanziamento e di CP_2 avere inviato la documentazione alla Direzione Generale, che avrebbe dovuto predisporre la bozza del contratto di mutuo;
ancora, che a seguito della delibera di approvazione del mutuo, era stata richiesta una perizia di stima del terreno. Tale circostanza veniva confermata dai testi e . Pt_2 Tes_3
La prima, funzionaria della NC, affermava che successivamente all'approvazione del mutuo aveva comunicato alla la necessità di Pt_1 effettuare la perizia;
a sua volta l'architetto , socio della , Tes_3 Pt_1 affermava che la aveva chiesto una perizia per stimare il valore CP_2 commerciale del terreno e a tal fine aveva pagato una società incaricata dalla
NC.
Il teste , dipendente dalla nord, riferiva che il 28 Testimone_2 Org_1 marzo del 2014 la le aveva comunicato che, a seguito di una nuova CP_2 delibera, era stato nuovamente confermato il finanziamento.
Dunque, ciò vale a confermare che la pratica era ancora in corso dopo il mese di dicembre dell'anno 2013, e che non si era verificata alcuna interruzione delle trattative, così come sostenuto dalla . Pt_1 Infatti, si era resa necessaria l'acquisizione di una due diligence e per tale ragione, il funzionario della NC , con e-mail del 4 luglio Parte_2
2014 (cfr. allegato n. 20), aveva invitato la a fornire la Parte_1 documentazione richiesta dall'Ing. . Per_3
Quest'ultimo, con l'e-mail del 4 agosto, aveva evidenziato che il preventivo di connessione fornito per entrambi gli impianti prevedeva la realizzazione di tratti di nuova rete in BT, per i quali era necessaria l'autorizzazione ai sensi del
R.D. n. 1775/33 e che, nonostante richieste, non erano state fornite indicazioni in merito. A tale e-mail, la replicava “abbiamo parlato con il direttore di Pt_1 e sarai contattato da lui in merito a questo argomento”. Sul CP_2 punto, in sede di interrogatorio formale, la rappresentante legale della Società sig.ra affermava che «in virtù di una richiesta regionale, Testimone_1 Org_2 avrebbe potuto comunque allacciare l'impianto eolico alla corrente elettrica e ciò avrebbe consentito di superare la richiesta di autorizzazione pretesa dall'ing. e ciò proprio perché era il procedimento per ottenere Per_3
l'autorizzazione a cui faceva riferimento». Ciò trovava riscontro documentale nella e-mail dell'11 agosto 2014, inviata dalla all'ing. , in cui è stata allegata la nota dell' Pt_1 Per_3 [...]
, con cui quest'ultimo Organizzazione_4 invitava “a consentire l'allaccio a quei soggetti che Organizzazione_5 possono dimostrare di avere in itinere l'istruttoria per il rilascio del Decreto autorizzativo alla connessione e che quindi hanno completato l'istruttoria delle pratiche presso i competenti Uffici ”. Org_6
L'ing. a quel punto replicava che in ogni caso l'impianto non Per_3 sarebbe risultato comunque regolare e dunque non avrebbe potuto redigere una due diligence positiva, in quanto comunque l'impianto non era rispondente ai requisiti previsti relativi alla linea di connessione (cfr. verbale di udienza di primo grado del 3 febbraio 2017).
In conclusione, la mancata redazione della due diligence è da imputarsi al mancato deposito dei documenti necessari da parte della Parte_1
5 che ha impedito alla NC la verifica della regolarità dell'opera oggetto di finanziamento e, di conseguenza, l'erogazione dello stesso. D'altra parte, la non ha dimostrato nel corso del giudizio di Parte_1 aver ottenuto l'autorizzazione richiesta, né di aver inoltrato la richiesta all'Enel ai fini dell'allaccio, come previsto dalla nota dell' . Organizzazione_4
Alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
In virtù del principio di soccombenza si deve disporre la condanna della alle spese del giudizio, liquidate in € Parte_1
8.000,00, oltre Iva, Cpa come per legge e spese forfettarie ex D.M. 55/2014, considerando lo scaglione da € 260.001,00 e € 520.000,00 (valore della causa indicato in atto di appello € 487.453,86), senza considerare l'attività istruttoria che non è stata svolta nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1
quale società incorporante Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 823/2018, del 19 giugno
2018.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, in favore dell'appellata, in complessivi € 8.000,00, oltre Iva, Cpa come per legge e spese forfettarie ex D.M. 55/2014. Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, 1° comma quater, DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte della
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per la presente impugnazione. Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo il 21 dicembre 2023
La Consigliera rel. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr.ssa Cristina Midulla Consigliera dr.ssa Marinella Laudani Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1726/2018 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 823/2018 del 19 giugno
2018 PROMOSSA DA
(P.I. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo amministratore legale pro tempore, con sede ad Agrigento in Largo
Scribani n. 3 ed elettivamente domiciliata in Agrigento presso lo studio dell'avv. Domenico Schembri per mandato allegato all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede a Torino in piazza San Carlo n. 156, quale società incorporante ed elettivamente domiciliato Controparte_2 in Palermo presso lo studio dell'avv. Massimo Dell'Utri che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La conveniva davanti al Tribunale Parte_1 per ottenere l'accertamento della responsabilità Controparte_2 precontrattuale della convenuta, per interruzione delle trattative nella erogazione di un mutuo, nonché il risarcimento del danno subito, pari ad € 487.453,86, oltre interessi. L'attrice deduceva che nel mese di maggio dell'anno 2013, nell'ambito di un progetto di installazione di tre aerogeneratori, l'arch. , quale Pt_1 rappresentante legale della società, si recava presso la filiale di Agrigento di al fine di avviare uno studio di fattibilità in ordine un CP_2 finanziamento (mutuo ipotecario) di € 210.000,00 per l'acquisto dai predetti aerogeneratori. Avviata l'istruttoria del mutuo e a seguito di alcuni incontri intercorsi tra l'Arch. e il dott. , consulente finanziario della NC, in Pt_1 Per_1 data 16 luglio 2013 la sottoscriveva una formale Parte_1 richiesta di concessione di mutuo. Una volta acquisita la disponibilità della banca convenuta all'erogazione del mutuo, la società avviava le trattative con la impresa per l'acquisto Org_1 degli aerogeneratori.
Successivamente, il 21 novembre 2013, il dott. , funzionario Persona_2 della filiale, prendeva direttamente contatti con la , chiedendo a Org_1 quest'ultima una modifica della modalità di pagamento. A tale richiesta, la rispondeva positivamente, specificando che Org_1 tale modifica veniva accettata in via eccezionale e soltanto a fronte della delibera di finanziamento.
1 Esponeva, inoltre, che da quel momento intercorrevano una serie di contatti telefonici tra la e , in cui quest'ultima informava la Org_1 CP_2 prima del fatto che l'organo deliberante aveva concluso positivamente l'iter del finanziamento e che tale circostanza avrebbe indotto la società Parte_1
ad avviare le pratiche amministrative per richiedere le necessarie
[...] autorizzazioni ai Comuni di Porto Empedocle e Realmonte. Nel mese di dicembre 2013, la signora , funzionaria della Parte_2
NC che si è occupata della pratica in sostituzione del dott. , Persona_2 comunicava alla che l'organo deliberante di Parte_1 CP_2 aveva definitivamente approvato la richiesta di mutuo per un importo inferiore a quello richiesto, pari a € 170.000,00. L'attrice, certa di una definitiva approvazione ed imminente erogazione del mutuo, sottoscriveva con l'impresa fornitrice sopra citata un contratto di fornitura e manutenzione degli aerogeneratori, versando contestualmente un acconto di euro 5.000,00. Nel mese di luglio dell'anno 2014 l'istituto convenuto chiedeva all'attrice di far pervenire la documentazione necessaria per la redazione della cosiddetta due diligence, il cui incarico veniva affidato all'ing. . Per_3
Lamentava, dunque, che nonostante la società avesse fatto pervenire al tecnico incaricato dalla NC tutta la documentazione richiesta non riceveva risposta da quest'ultima. Soltanto in data 30 aprile 2015 la Società riceveva comunicazione da parte di , con la quale si faceva presente che CP_2 l'operazione di mutuo ipotecario non poteva essere perfezionata. Chiedeva, dunque, che venisse dichiarata la responsabilità precontrattuale della banca. Ciò in ragione del fatto che quest'ultima, dopo aver deliberato l'approvazione del mutuo e averlo comunicato non soltanto alla parte contraente ma anche alla , aveva interrotto bruscamente ogni Org_1 attività e comunicazione sino a luglio 2014, allorquando venivano richiesti dei documenti per la redazione della cosiddetta due diligence.
In ordine al risarcimento del danno, chiedeva la condanna alle spese sostenute per € 70.136,86 ( per l'acquisto dei terreni, le spese notarili, l'acquisto dei titoli di i preventivi, le autorizzazioni e CP_2 concessioni, le opere strutturali e gli acconti versati al fornitore), nonché al pagamento di € 417.317,00, quale lucro cessante, costituito dagli utili che la Società avrebbe conseguito nell'arco di vent'anni se avesse realizzato l'impianto. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva Controparte_2 in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto, con riconoscimento della responsabilità processuale aggravata.
Più precisamente, affermava che non sussisteva alcun affidamento da parte della in ordine alla concessione del mutuo, in quanto Parte_1 quest'ultimo era stata valutato positivamente soltanto in via preliminare ed era ancora in attesa di ricevere il parere del tecnico legale della NC, imprescindibile alla definizione dell'operazione. Rappresentava, dunque, che non era stata manifestata alcuna disponibilità della NC alla concessione del finanziamento in quanto, stante la complessità tecnica della pratica, era necessaria l'acquisizione di una due diligence, relativa all'impianto progettato, al fine di meglio valutare il quadro economico, e/o amministrativo, e/o giuridico, della complessiva iniziativa, nonché una analisi specifica della normativa di riferimento in materia, la
2 quale non veniva portata a termine con esito positivo per la mancanza dell'autorizzazione di cui al R.D. n. 1775/33. La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale della legale rappresentante della società, Arch. , e con la prova Testimone_1 testimoniale dei sigg.ri , , , Testimone_2 Testimone_3 Persona_2
, e . Parte_2 Tes_4 Testimone_5
Terminata la fase istruttoria, il Tribunale rigettava le domande attoree, con condanna alle spese. Il giudice di prime cure evidenziava che l'attrice non è un consumatore, bensì una società commerciale e, in quanto tale, il livello di diligenza e di serietà dei suoi convincimenti deve essere valutato diversamente rispetto a quello che si può presumere in capo ad un comune consumatore.
Precisava, inoltre, che in difetto di accettazione scritta della richiesta di mutuo, le rassicurazioni verbali non avessero alcuna rilevanza. A fondamento di tale assunto evidenziava che dall'email inviata il 21 novembre 2013 da (direttore della NC) alla Società venditrice Persona_2 delle pale eoliche, avente ad oggetto le modalità di erogazione del finanziamento, non si poteva evincere l'avvenuta accettazione della proposta, in quanto la , rispondendo a quella e-mail, chiedeva quali fossero le Org_1 tempistiche per la sottoscrizione dei contratti.
Tale circostanza valeva a dimostrare che il contratto non si era perfezionato e che l'attrice aveva deciso autonomamente di sottoscrivere il contratto di fornitura, nonché di avviare le pratiche di autorizzazione al Comune.
Quanto, invece, alla richiesta della documentazione da parte del tecnico incaricato dalla alla redazione della due diligence, Ing. , il CP_2 Per_3
Tribunale rilevava, sulla base delle prove documentali e delle deposizioni dei testi e , che l'impianto che la Società intendeva realizzare fosse Pt_2 Per_3 privo dell'autorizzazione di cui al T.U. n. 1755/33. Dunque, poiché la società non aveva fornito la prova di essere in possesso di tutti i requisiti per realizzare l'impianto,, non poteva dirsi ingiustificato il diniego esercitato dalla CP_2
**** Avverso detta sentenza, propone appello la per il seguente Parte_1 motivo: erroneità della sentenza per errata valutazione delle risultanze processuali. L'appellante lamenta che la Società conveniva in giudizio la non CP_2 per la mancata concessione del mutuo richiesto, ma per la palese violazione delle regole di correttezza e buona fede nell'ambito delle trattative precontrattuali. Deduce, infatti, che la NC, dopo aver comunicato la delibera di approvazione del mutuo e dopo i contatti intercorsi tra la stessa e la circa le modalità di erogazione Org_1 delle somme, arrestava la pratica di finanziamento per un anno e mezzo.
Dunque, il fatto di aver lasciato trascorrere ben 18 mesi, da dicembre 2013 all'aprile 2015, di assoluto silenzio, dopo aver ingenerato la convinzione che le somme fossero di imminente erogazione, implicava certamente una palese violazione di doveri di lealtà correttezza e buona fede.
Sul punto, evidenzia che dalle risultanze istruttorie è emerso in modo chiaro e univoco che le trattative erano arrivate a un livello di concretezza e serietà tale da ingenerare alla il Parte_1
3 ragionevole affidamento dell'imminente erogazione delle somme: il teste
, dipendente della , affermava che il Testimone_2 Org_1 funzionario le aveva comunicato che la NC aveva accordato il Per_2 finanziamento e che in tutti i contatti avuti con lo stesso non era mai emerso che il finanziamento era incerto, in quanto specificava che le somme erano di prossima erogazione;
lo stesso affermava, in Per_2 sede testimoniale, di aver comunicato alla che la banca Parte_1 aveva autorizzato il finanziamento e che era abbastanza remota l'ipotesi che il finanziamento non fosse concedibile dopo la delibera di erogazione. Inoltre, la Società lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che non risulti provato l'avviamento della pratica di autorizzazione a parte della stessa. Org_2
Deduce, al riguardo, di avere prodotto i bonifici effettuati in favore di
, recanti la causale “integrazione corrispettivo Organizzazione_3 predisposizione documentazione autorizzativa”, nonché il modello di adesione dal quale si evince che aveva già avviato la pratica per il rilascio delle autorizzazioni. L'appellante, pertanto, chiede la riforma della sentenza con l'accoglimento integrale delle proprie domande.
quale società incorporante si Controparte_1 Controparte_2 costituisce in giudizio per resistere al gravame, chiedendone il rigetto, con il favore delle spese. Disposto il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 27 novembre 2023 la causa viene posta in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 Cpc, avendone le parti già usufruito. L'appello, tempestivamente proposto, è infondato. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è conforme nel sostenere che «la responsabilità precontrattuale per violazione dell'art. 1337 c.c. presuppone, innanzitutto, che le parti siano incorse in trattative giunte a uno stadio tale da giustificare oggettivamente l'affidamento nella conclusione del contratto;
che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell'altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli;
ed infine, che il recesso sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giustificato motivo».
Inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, sotto il profilo probatorio, che non grava su chi recede dalle trattative la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dall'art. 1337 c.c. Nel caso di specie, l'appellante – attore in primo grado – non ha assolto l'onere probatorio ex art. 2967 c.c., ossia non ha provato che la sospensione e poi l'esito negativo delle trattative siano dipesi da una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza da parte della CP_2
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla , Parte_1 dall'istruttoria espletata nel primo grado giudizio è emerso che la pratica per la
4 concessione del finanziamento non venne abbandonata dalla NC nel dicembre 2013 ma, al contrario, continuò ad essere coltivata.
Ed invero, il teste , funzionario della riferiva di aver Per_2 CP_2 comunicato alla Società che la aveva autorizzato il finanziamento e di CP_2 avere inviato la documentazione alla Direzione Generale, che avrebbe dovuto predisporre la bozza del contratto di mutuo;
ancora, che a seguito della delibera di approvazione del mutuo, era stata richiesta una perizia di stima del terreno. Tale circostanza veniva confermata dai testi e . Pt_2 Tes_3
La prima, funzionaria della NC, affermava che successivamente all'approvazione del mutuo aveva comunicato alla la necessità di Pt_1 effettuare la perizia;
a sua volta l'architetto , socio della , Tes_3 Pt_1 affermava che la aveva chiesto una perizia per stimare il valore CP_2 commerciale del terreno e a tal fine aveva pagato una società incaricata dalla
NC.
Il teste , dipendente dalla nord, riferiva che il 28 Testimone_2 Org_1 marzo del 2014 la le aveva comunicato che, a seguito di una nuova CP_2 delibera, era stato nuovamente confermato il finanziamento.
Dunque, ciò vale a confermare che la pratica era ancora in corso dopo il mese di dicembre dell'anno 2013, e che non si era verificata alcuna interruzione delle trattative, così come sostenuto dalla . Pt_1 Infatti, si era resa necessaria l'acquisizione di una due diligence e per tale ragione, il funzionario della NC , con e-mail del 4 luglio Parte_2
2014 (cfr. allegato n. 20), aveva invitato la a fornire la Parte_1 documentazione richiesta dall'Ing. . Per_3
Quest'ultimo, con l'e-mail del 4 agosto, aveva evidenziato che il preventivo di connessione fornito per entrambi gli impianti prevedeva la realizzazione di tratti di nuova rete in BT, per i quali era necessaria l'autorizzazione ai sensi del
R.D. n. 1775/33 e che, nonostante richieste, non erano state fornite indicazioni in merito. A tale e-mail, la replicava “abbiamo parlato con il direttore di Pt_1 e sarai contattato da lui in merito a questo argomento”. Sul CP_2 punto, in sede di interrogatorio formale, la rappresentante legale della Società sig.ra affermava che «in virtù di una richiesta regionale, Testimone_1 Org_2 avrebbe potuto comunque allacciare l'impianto eolico alla corrente elettrica e ciò avrebbe consentito di superare la richiesta di autorizzazione pretesa dall'ing. e ciò proprio perché era il procedimento per ottenere Per_3
l'autorizzazione a cui faceva riferimento». Ciò trovava riscontro documentale nella e-mail dell'11 agosto 2014, inviata dalla all'ing. , in cui è stata allegata la nota dell' Pt_1 Per_3 [...]
, con cui quest'ultimo Organizzazione_4 invitava “a consentire l'allaccio a quei soggetti che Organizzazione_5 possono dimostrare di avere in itinere l'istruttoria per il rilascio del Decreto autorizzativo alla connessione e che quindi hanno completato l'istruttoria delle pratiche presso i competenti Uffici ”. Org_6
L'ing. a quel punto replicava che in ogni caso l'impianto non Per_3 sarebbe risultato comunque regolare e dunque non avrebbe potuto redigere una due diligence positiva, in quanto comunque l'impianto non era rispondente ai requisiti previsti relativi alla linea di connessione (cfr. verbale di udienza di primo grado del 3 febbraio 2017).
In conclusione, la mancata redazione della due diligence è da imputarsi al mancato deposito dei documenti necessari da parte della Parte_1
5 che ha impedito alla NC la verifica della regolarità dell'opera oggetto di finanziamento e, di conseguenza, l'erogazione dello stesso. D'altra parte, la non ha dimostrato nel corso del giudizio di Parte_1 aver ottenuto l'autorizzazione richiesta, né di aver inoltrato la richiesta all'Enel ai fini dell'allaccio, come previsto dalla nota dell' . Organizzazione_4
Alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
In virtù del principio di soccombenza si deve disporre la condanna della alle spese del giudizio, liquidate in € Parte_1
8.000,00, oltre Iva, Cpa come per legge e spese forfettarie ex D.M. 55/2014, considerando lo scaglione da € 260.001,00 e € 520.000,00 (valore della causa indicato in atto di appello € 487.453,86), senza considerare l'attività istruttoria che non è stata svolta nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1
quale società incorporante Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 823/2018, del 19 giugno
2018.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano, in favore dell'appellata, in complessivi € 8.000,00, oltre Iva, Cpa come per legge e spese forfettarie ex D.M. 55/2014. Dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, 1° comma quater, DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte della
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello dovuto per la presente impugnazione. Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo il 21 dicembre 2023
La Consigliera rel. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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