TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/05/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 937/2023
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 28.5.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 937 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Cristofori e Parte_1
Tommaso Navarra, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Teramo, via Pigliacelli n. 46, giusta procura allegata all'atto di citazione attore opponente contro rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Scarpantoni, Luca Controparte_1
Scarpantoni, Claudia Scarpantoni, elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi procuratori, sito in Teramo, via Torre Bruciata nn. 17/21, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.5.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto, conveniva in Parte_1
giudizio per ivi sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Controparte_1
precetto notificato in data 14.03.2023, dichiarare parzialmente inefficace, parzialmente nullo e di nessun effetto tale atto, essendo illegittima per mancanza di titolo la richiesta degli interessi moratori;
in via subordinata, chiedeva di riconoscere gli interessi dovuti sulla minor somma di € 29.129,88, nella misura del tasso legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., a decorrere dalla data del 26.3.2013 sino alla data del pagamento, ossia il
21.03.2023.
A fondamento della propria domanda parte opponente allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 1.3.2023, l'opponente, per il tramite del suo procuratore, comunicava all'odierno convenuto di voler eseguire spontaneamente la sentenza n. 1355/2022 del
Tribunale di Teramo, salvi ed impregiudicati i rispettivi diritti e le rispettive posizioni, corrispondendo a la somma indicata in sentenza e chiedendo la Parte_2
quantificazione degli accessori di legge;
- che, in data 14.3.2023, l'odierno convenuto notificava all'attore la predetta sentenza n.
1355/2022 in forma esecutiva, unitamente ad atto di precetto, recante intimazione di pagamento del complessivo importo di € 53.909,41, di cui € 29.129,88 per sorte capitale, €
24.159,40 per interessi moratori e € 620,13 per onorario atto di precetto, iva, cap e spese generali;
- che, in data 21.3.2023, l'attore provvedeva a bonificare al convenuto, con riserva di gravame, l'importo di € 29.129,88, somma portata quale sorte capitale nell'atto di precetto;
- che la richiesta riguardante gli interessi moratori, contenuta nell'atto di precetto, era priva di fondamento e sganciata da qualsivoglia criterio di calcolo;
- che, nella sentenza n. 1355/2022, il Tribunale di Teramo, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierno attore, revocava il decreto pagina 3 di 8 ingiuntivo e riconosceva in favore dell'odierno convenuto, a titolo di compenso professionale, la minor somma di € 29.129,88 “oltre accessori come per legge”;
- che per “accessori di legge” dovevano ritenersi l'IVA e la Cassa Previdenza;
- che, nell'indicata sentenza, il Tribunale non statuiva in merito agli interessi moratori sul compenso professionale a favore dell'Ing. né nel dispositivo né nel corpo del Pt_2
provvedimento giudiziale, pertanto l'opposto non aveva titolo per richiedere gli interessi moratori sul minor compenso riconosciuto dal Giudice;
- che, anche volendo comprendere tra gli “accessori di legge” gli interessi legali, gli stessi avrebbero dovuto essere calcolati al saggio legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.
(applicabile ratione temporis) sulla somma di € 29.129,88 a decorrere dalla data della richiesta di pagamento dei compensi professionali, cioè in data 26.3.2013 (data di deposito del decreto ingiuntivo in Cancelleria).
Il convenuto opposto, costituendosi in giudizio, nel contestare l'avversa domanda di declaratoria di inefficacia del precetto, sottolineava che la statuizione di condanna al pagamento di una somma “oltre accessori come per legge” risultava confermativa della debenza degli interessi già assegnati con il decreto ingiuntivo, concludendo per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per la determinazione degli interessi dovuti al saggio indicato dall'art. 1284 comma 1 c.c.
La causa, esaurita la trattazione, conclusosi con esito negativo il tentativo di conciliazione, giungeva all'udienza del 28.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Con un unico motivo di opposizione, parte attrice contestava l'inefficacia dell'atto di precetto notificato dal convenuto, recante l'intimazione di pagamento della complessiva somma di € 53.909,41, comprensiva, tra l'altro, della sorte capitale riconosciuta nel titolo esecutivo, pari a € 29.129,88, e degli interessi moratori dal 1.9.2021, per € 24.159,40, sul presupposto che la sentenza posta a fondamento della richiesta di pagamento non contenesse alcuna statuizione in relazione alla debenza degli interessi sull'importo riconosciuto al a titolo di compenso professionale. Pt_2
pagina 4 di 8 Considerato, pertanto, che oggetto del presente giudizio è un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., è opportuno chiarire che, di fronte ad un titolo esecutivo di natura giudiziale, non spetta al Giudice dell'esecuzione di accertare il tasso degli interessi effettivamente applicabile nella fattispecie, in base alla natura del rapporto obbligatorio sottostante, che è stato oggetto del giudizio di cognizione all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo: si tratta, infatti, di un accertamento di natura cognitiva e non esecutiva, che rientra nelle esclusive attribuzioni del Giudice della cognizione e del quale va dato conto nella decisione di condanna che costituisce il titolo esecutivo.
Nella specie, risulta ex actis che la sentenza n. 1355/2022 emessa dal Tribunale di
Teramo, costituente il titolo esecutivo alla base del precetto, nel dispositivo così statuiva:
“…in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. revoca Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto e riconosce in favore dell'Ing. a titolo di Parte_2 compenso professionale per le causali di cui in premessa la minor somma di € 29.129,88 oltre accessori come per legge”.
Com'è noto, l'art. 1282 c.c. stabilisce che “i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente”, mentre l'art. 1263 c.c., rubricato “accessori del credito”, prevede che “per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”.
In tema di cessione del credito, la Suprema Corte ha precisato come la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione (e non, salvo patto contrario, quelli scaduti prima) (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/02/2016, n.2978)
Sulla scorta di quanto sopra, è evidente che gli interessi costituiscono un accessorio del credito principale. Tale natura accessoria rispetto al credito cui si riferiscono opera solo pagina 5 di 8 nella fase genetica mentre, all'esito della loro maturazione, essi costituiscono un'obbligazione autonoma, che può formare oggetto di separati atti dispositivi.
Nel caso in esame, dalle produzioni documentali delle parti, risulta che nell'ambito del procedimento monitorio, cui è seguito il procedimento di opposizione conclusosi con la sentenza costituente il titolo esecutivo opposto nella presente sede, il aveva Pt_2
formulato richiesta di pagamento degli interessi ai sensi della L. 143/1949; tale richiesta veniva accolta nel decreto ingiuntivo n. 682/2013 emesso dal Tribunale di Teramo in data
4.4.2013, nella parte in cui veniva ingiunto all'odierno attore il pagamento degli “interessi come da domanda”.
Nella motivazione della sentenza che ha statuito sull'opposizione a detto decreto ingiuntivo, il compenso dovuto all'odierno convenuto è stato rideterminato, rispetto all'originaria somma riconosciuta in sede monitoria, in € 29.129,88 “oltre accessori” (cfr. pag. 7 sentenza n. 1355/2022 Tribunale di Teramo); il dispositivo di tale sentenza contiene la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il riconoscimento, in favore del della Pt_2 minor somma di € 29.129,88 “oltre accessori come per legge”.
Ne consegue che, in applicazione delle sopra esposte coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che il titolo esecutivo giudiziale, nel riferirsi agli accessori di legge, abbia inteso indicare anche gli interessi, da qualificarsi in termini di accessori del credito, anche se con il solo richiamo alla disciplina legale.
Orbene, giova osservare che la Suprema Corte si è pronunciata sulla questione relativa all'ipotesi in cui il titolo esecutivo di natura giudiziale formatosi all'esito di un giudizio di cognizione non indichi esattamente il tasso degli interessi dovuti sul credito costituente la sorte capitale oggetto di condanna.
In particolare, con sentenza Cassazione civile sez. III, 27/09/2017, n.22457 si è affermato che “in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284
c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito
pagina 6 di 8 al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva”. Ancora, di recente è stato ribadito il seguente principio di diritto: “se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo” (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024). Da quanto detto, deriva che “deve, pertanto, ritenersi che il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.” (cfr. in motivazione Cassazione civile sez. III, 11/07/2024, n.19015).
Il Tribunale, pertanto, investito dell'opposizione a precetto, non può che rilevare il difetto di una pronuncia di condanna relativamente all'obbligazione avente ad oggetto gli interessi al diverso tasso preteso dal creditore e, di conseguenza, dell'insussistenza del diritto di quest'ultimo di procedere ad esecuzione forzata per il relativo importo, sulla base del titolo esecutivo fatto valere.
pagina 7 di 8 In mancanza di una espressa statuizione sul tasso degli interessi spettante al creditore contenuta nel titolo esecutivo (che si limita a prevedere la debenza degli
“accessori come per legge”, senza alcuna ulteriore specificazione), il Giudice dell'opposizione non può procedere con un accertamento di natura cognitiva in ordine al tasso effettivamente applicabile, essendo riservato al Giudice del processo di cognizione all'esito del quale si forma il titolo.
In conclusione, l'assenza di una statuizione di condanna per il credito relativo agli interessi, nella misura pretesa del creditore, determina la mancanza, nel titolo esecutivo stesso, di una pronuncia di condanna per un credito certo e liquido, ai sensi dell'art. 474
c.p.c., in relazione agli interessi al suddetto tasso, con conseguente accoglimento dell'opposizione e declaratoria del diritto dell'intimante di procedere ad esecuzione forzata per il credito degli interessi al tasso indicato.
Considerata l'incertezza applicativa in relazione alle questioni sottese al presente giudizio, si reputano integrati giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 937/2023 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per il credito relativo agli interessi;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Teramo, il 28.5.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 28.5.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 937 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Cristofori e Parte_1
Tommaso Navarra, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Teramo, via Pigliacelli n. 46, giusta procura allegata all'atto di citazione attore opponente contro rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Scarpantoni, Luca Controparte_1
Scarpantoni, Claudia Scarpantoni, elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi procuratori, sito in Teramo, via Torre Bruciata nn. 17/21, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
convenuto opposto
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.)
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.5.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto, conveniva in Parte_1
giudizio per ivi sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Controparte_1
precetto notificato in data 14.03.2023, dichiarare parzialmente inefficace, parzialmente nullo e di nessun effetto tale atto, essendo illegittima per mancanza di titolo la richiesta degli interessi moratori;
in via subordinata, chiedeva di riconoscere gli interessi dovuti sulla minor somma di € 29.129,88, nella misura del tasso legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., a decorrere dalla data del 26.3.2013 sino alla data del pagamento, ossia il
21.03.2023.
A fondamento della propria domanda parte opponente allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 1.3.2023, l'opponente, per il tramite del suo procuratore, comunicava all'odierno convenuto di voler eseguire spontaneamente la sentenza n. 1355/2022 del
Tribunale di Teramo, salvi ed impregiudicati i rispettivi diritti e le rispettive posizioni, corrispondendo a la somma indicata in sentenza e chiedendo la Parte_2
quantificazione degli accessori di legge;
- che, in data 14.3.2023, l'odierno convenuto notificava all'attore la predetta sentenza n.
1355/2022 in forma esecutiva, unitamente ad atto di precetto, recante intimazione di pagamento del complessivo importo di € 53.909,41, di cui € 29.129,88 per sorte capitale, €
24.159,40 per interessi moratori e € 620,13 per onorario atto di precetto, iva, cap e spese generali;
- che, in data 21.3.2023, l'attore provvedeva a bonificare al convenuto, con riserva di gravame, l'importo di € 29.129,88, somma portata quale sorte capitale nell'atto di precetto;
- che la richiesta riguardante gli interessi moratori, contenuta nell'atto di precetto, era priva di fondamento e sganciata da qualsivoglia criterio di calcolo;
- che, nella sentenza n. 1355/2022, il Tribunale di Teramo, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierno attore, revocava il decreto pagina 3 di 8 ingiuntivo e riconosceva in favore dell'odierno convenuto, a titolo di compenso professionale, la minor somma di € 29.129,88 “oltre accessori come per legge”;
- che per “accessori di legge” dovevano ritenersi l'IVA e la Cassa Previdenza;
- che, nell'indicata sentenza, il Tribunale non statuiva in merito agli interessi moratori sul compenso professionale a favore dell'Ing. né nel dispositivo né nel corpo del Pt_2
provvedimento giudiziale, pertanto l'opposto non aveva titolo per richiedere gli interessi moratori sul minor compenso riconosciuto dal Giudice;
- che, anche volendo comprendere tra gli “accessori di legge” gli interessi legali, gli stessi avrebbero dovuto essere calcolati al saggio legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.
(applicabile ratione temporis) sulla somma di € 29.129,88 a decorrere dalla data della richiesta di pagamento dei compensi professionali, cioè in data 26.3.2013 (data di deposito del decreto ingiuntivo in Cancelleria).
Il convenuto opposto, costituendosi in giudizio, nel contestare l'avversa domanda di declaratoria di inefficacia del precetto, sottolineava che la statuizione di condanna al pagamento di una somma “oltre accessori come per legge” risultava confermativa della debenza degli interessi già assegnati con il decreto ingiuntivo, concludendo per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per la determinazione degli interessi dovuti al saggio indicato dall'art. 1284 comma 1 c.c.
La causa, esaurita la trattazione, conclusosi con esito negativo il tentativo di conciliazione, giungeva all'udienza del 28.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, e veniva trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Con un unico motivo di opposizione, parte attrice contestava l'inefficacia dell'atto di precetto notificato dal convenuto, recante l'intimazione di pagamento della complessiva somma di € 53.909,41, comprensiva, tra l'altro, della sorte capitale riconosciuta nel titolo esecutivo, pari a € 29.129,88, e degli interessi moratori dal 1.9.2021, per € 24.159,40, sul presupposto che la sentenza posta a fondamento della richiesta di pagamento non contenesse alcuna statuizione in relazione alla debenza degli interessi sull'importo riconosciuto al a titolo di compenso professionale. Pt_2
pagina 4 di 8 Considerato, pertanto, che oggetto del presente giudizio è un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., è opportuno chiarire che, di fronte ad un titolo esecutivo di natura giudiziale, non spetta al Giudice dell'esecuzione di accertare il tasso degli interessi effettivamente applicabile nella fattispecie, in base alla natura del rapporto obbligatorio sottostante, che è stato oggetto del giudizio di cognizione all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo: si tratta, infatti, di un accertamento di natura cognitiva e non esecutiva, che rientra nelle esclusive attribuzioni del Giudice della cognizione e del quale va dato conto nella decisione di condanna che costituisce il titolo esecutivo.
Nella specie, risulta ex actis che la sentenza n. 1355/2022 emessa dal Tribunale di
Teramo, costituente il titolo esecutivo alla base del precetto, nel dispositivo così statuiva:
“…in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. revoca Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto e riconosce in favore dell'Ing. a titolo di Parte_2 compenso professionale per le causali di cui in premessa la minor somma di € 29.129,88 oltre accessori come per legge”.
Com'è noto, l'art. 1282 c.c. stabilisce che “i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente”, mentre l'art. 1263 c.c., rubricato “accessori del credito”, prevede che “per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”.
In tema di cessione del credito, la Suprema Corte ha precisato come la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione (e non, salvo patto contrario, quelli scaduti prima) (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/02/2016, n.2978)
Sulla scorta di quanto sopra, è evidente che gli interessi costituiscono un accessorio del credito principale. Tale natura accessoria rispetto al credito cui si riferiscono opera solo pagina 5 di 8 nella fase genetica mentre, all'esito della loro maturazione, essi costituiscono un'obbligazione autonoma, che può formare oggetto di separati atti dispositivi.
Nel caso in esame, dalle produzioni documentali delle parti, risulta che nell'ambito del procedimento monitorio, cui è seguito il procedimento di opposizione conclusosi con la sentenza costituente il titolo esecutivo opposto nella presente sede, il aveva Pt_2
formulato richiesta di pagamento degli interessi ai sensi della L. 143/1949; tale richiesta veniva accolta nel decreto ingiuntivo n. 682/2013 emesso dal Tribunale di Teramo in data
4.4.2013, nella parte in cui veniva ingiunto all'odierno attore il pagamento degli “interessi come da domanda”.
Nella motivazione della sentenza che ha statuito sull'opposizione a detto decreto ingiuntivo, il compenso dovuto all'odierno convenuto è stato rideterminato, rispetto all'originaria somma riconosciuta in sede monitoria, in € 29.129,88 “oltre accessori” (cfr. pag. 7 sentenza n. 1355/2022 Tribunale di Teramo); il dispositivo di tale sentenza contiene la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il riconoscimento, in favore del della Pt_2 minor somma di € 29.129,88 “oltre accessori come per legge”.
Ne consegue che, in applicazione delle sopra esposte coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che il titolo esecutivo giudiziale, nel riferirsi agli accessori di legge, abbia inteso indicare anche gli interessi, da qualificarsi in termini di accessori del credito, anche se con il solo richiamo alla disciplina legale.
Orbene, giova osservare che la Suprema Corte si è pronunciata sulla questione relativa all'ipotesi in cui il titolo esecutivo di natura giudiziale formatosi all'esito di un giudizio di cognizione non indichi esattamente il tasso degli interessi dovuti sul credito costituente la sorte capitale oggetto di condanna.
In particolare, con sentenza Cassazione civile sez. III, 27/09/2017, n.22457 si è affermato che “in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284
c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito
pagina 6 di 8 al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva”. Ancora, di recente è stato ribadito il seguente principio di diritto: “se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione dispone il pagamento di "interessi legali", senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo” (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024). Da quanto detto, deriva che “deve, pertanto, ritenersi che il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'importo degli interessi ad un tasso superiore a quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., in caso di titolo esecutivo che contenga semplicemente il riferimento alla debenza degli "interessi legali", resta escluso non solo nel caso in cui in sede di cognizione debba ritenersi che sia stata (esplicitamente o implicitamente) negata l'applicabilità della norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (o di altra norma di legge che preveda interessi ad un tasso maggiore di quello previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c.), ma anche nel caso in cui sia stato semplicemente omesso ogni accertamento sul punto, per mancanza di domanda e/o anche in conseguenza di una eventuale omessa pronuncia del giudice della cognizione.” (cfr. in motivazione Cassazione civile sez. III, 11/07/2024, n.19015).
Il Tribunale, pertanto, investito dell'opposizione a precetto, non può che rilevare il difetto di una pronuncia di condanna relativamente all'obbligazione avente ad oggetto gli interessi al diverso tasso preteso dal creditore e, di conseguenza, dell'insussistenza del diritto di quest'ultimo di procedere ad esecuzione forzata per il relativo importo, sulla base del titolo esecutivo fatto valere.
pagina 7 di 8 In mancanza di una espressa statuizione sul tasso degli interessi spettante al creditore contenuta nel titolo esecutivo (che si limita a prevedere la debenza degli
“accessori come per legge”, senza alcuna ulteriore specificazione), il Giudice dell'opposizione non può procedere con un accertamento di natura cognitiva in ordine al tasso effettivamente applicabile, essendo riservato al Giudice del processo di cognizione all'esito del quale si forma il titolo.
In conclusione, l'assenza di una statuizione di condanna per il credito relativo agli interessi, nella misura pretesa del creditore, determina la mancanza, nel titolo esecutivo stesso, di una pronuncia di condanna per un credito certo e liquido, ai sensi dell'art. 474
c.p.c., in relazione agli interessi al suddetto tasso, con conseguente accoglimento dell'opposizione e declaratoria del diritto dell'intimante di procedere ad esecuzione forzata per il credito degli interessi al tasso indicato.
Considerata l'incertezza applicativa in relazione alle questioni sottese al presente giudizio, si reputano integrati giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 937/2023 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per il credito relativo agli interessi;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Teramo, il 28.5.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8