Decreto cautelare 8 agosto 2023
Ordinanza cautelare 21 settembre 2023
Decreto cautelare 29 marzo 2024
Ordinanza cautelare 26 aprile 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/06/2025, n. 4174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4174 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04174/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03660/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3660 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Archeobar di TT EA s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Valmassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Mezzocannone n. 31;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, p.zza Municipio, p.zzo San Giacomo presso la segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
(per quanto riguarda il ricorso introduttivo)
1) dell’atto di diffida, ex art. 6 della Legge n. 77/1997, del 19.07.2023, prot. n. 593512, notificato in data 02.08.2023, attraverso cui l’ufficio preposto del Comune di Napoli, nella persona del Dirigente p.t., ha diffidato la società ricorrente a non reiterare l’occupazione (ritenuta) illegittima del suolo pubblico, con l’avvertenza che, diversamente, sarebbe stata inflitta, ope legis, la sanzione della sospensione dell’attività di somministrazione mediante la chiusura della stessa per 3 giorni;
2) per quanto di ragione, del verbale n. CC/22150140120 del 18.05.2023, redatto dalla U.O. Avvocata del Servizio Polizia Locale (impugnato innanzi al Giudice di Pace di Napoli, dott. Gennaro Spinelli–n. RG 26380/2023) con cui veniva contestata la violazione dell’occupazione di suolo pubblico;
3) di tutti i pregiudizievoli atti presupposti, conseguenziali, connessi e, comunque, funzionalmente collegati, anche se non conosciuti;
(per quanto riguarda i motivi aggiunti)
4) del provvedimento di diniego alla domanda di occupazione di suolo pubblico in via Mezzocannone 101/bis a firma della Dirigente dell’Ufficio SUAP del Comune di Napoli – dott.ssa Rubino e notificato a mezzo pec al geom. IM (tecnico istruttore della pratica) in data 30.01.2024;
5) della precedente e prodromica comunicazione dei motivi ostativi;
6) di tutti i pregiudizievoli atti presupposti, conseguenziali, connessi e, comunque, funzionalmente collegati, anche se non conosciuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso introduttivo Archeobar s.a.s. di TT EA, titolare di un locale in via Mezzocannone, ha chiesto annullarsi l’atto del 19/07/2023, prot. n. 593512, notificatole in data 02/08/2023 con cui il SUAP del Comune di Napoli l’ha diffidata ex art. 6 della Legge n. 77/1997 a non reiterare l’occupazione di suolo pubblico (con pedana estesa mq 10) nell’anno decorrente dalla violazione di cui al verbale di infrazione del 18/5/2023 (gravato anch’esso), preannunciando, in caso contrario, la sospensione per giorni tre dell’attività.
1.1 - A sostegno dell’impugnativa, la ricorrente ha dedotto, in estrema sintesi:
- la violazione degli artt. 19, 20 e 21 nonies l. n. 214/90, rappresentando che il verbale e la diffida erano intervenuti quando ormai la s.c.i.a. presentata il 28/01/2022 si era consolidata per silenzio assenso;
- che erroneamente la P.M. aveva ritenuto configurarsi la violazione dell’art. 20 del Codice della Strada, in quanto la collocazione della pedana era avvenuta in conformità all’art. 15 del regolamento comunale “dehors”.
2 - Costituitosi in resistenza il Comune di Napoli, in accoglimento dell’istanza cautelare, il Tribunale, con ordinanza n. 1563/2023 ha sospeso l’esecutività della diffida prot. n. 593512 del 19/7/2023 e disposto “ altresì che il Comune di Napoli riscontri l’istanza presentata dalla ricorrente in data 28/1/22 nel termine di 90 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza ”.
3 - Con ricorso per motivi aggiunti la società ha, poi, impugnato il provvedimento di rigetto della suddetta istanza di occupazione di suolo pubblico “ in deroga all’art. 15 del regolamento dehors ” del Comune di Napoli, sulla scorta del parere negativo espresso dal Gruppo di Lavoro costituito con disposizione del DG n. 64/2023 a mente del quale: “ la proposta progettuale di cui all'oggetto prevede l'occupazione della carreggiata di via Mezzocannone, strada con circolazione dei veicoli a doppio senso di marcia;
- i provvedimenti di istituzione della sosta, quali quelli oggetto della potenziale occupazione sono mutevoli, e non strutturali, e sono spesso sospesi o revocati in ragione delle più svariate esigenze di pubblico interesse;
- l'eventuale collocazione di tavolini nella posizione prevista risulterebbe pericolosa per gli utenti della strada perché limiterebbe/o impedirebbe la reciproca visibilità tra i veicoli in transito sulla strada e quelli in uscita dalle aree di sosta, nonché tra veicoli ed i pedoni in attraversamento ”.
Con specifico riferimento, poi, alle osservazioni rese dalla ricorrente, l’Amministrazione ha richiamato la previsione dell’art. 175 co. 1 CdS e negato che via Mezzocannone sia una strada con “ limitatissima circolazione” , sia tenuto conto che in alcune fasce orarie la ZTL non è attiva, sia considerata la presenza della sede principale dell’Università “Federico II”.
3.1 - A sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto:
- Incompetenza del Gruppo di Lavoro, che peraltro non risulta aver svolto sopralluoghi;
- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, poiché la pedana occupa un’area di sosta e non la carreggiata;
- Difetto di motivazione con riferimento al paventato pericolo per la circolazione; disparità di trattamento.
4 - Il Comune di Napoli ha resistito all’impugnativa.
5 -Accolta l’istanza cautelare, alla pubblica udienza del 17/4/2025 la causa è stata assunta in decisione.
6 - In conformità agli avvisi ex art. 73 co. 3 c.p.a. dati in udienza, il ricorso introduttivo va dichiarato:
A) inammissibile per difetto di giurisdizione con riferimento all’impugnativa del verbale di Polizia Municipale del 18/5/2023: in proposito si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ Ai sensi dell'art. 22, l. n. 689/1981, la contestazione del verbale di accertamento di una violazione amministrativa esula dalla giurisdizione del G.A., dal momento che la situazione giuridica di cui si chiede la tutela assume la consistenza di diritto soggettivo e l'esercizio di attività sanzionatoria è espressione non di attività discrezionale ma di attività vincolata dell'Amministrazione, perché retta da rigidi presupposti di legge, sicché ove l'autorità accerti che un comportamento integri gli estremi di un illecito amministrativo previsto da una norma, deve applicare la correlativa sanzione pecuniaria, senza alcun margine di scelta” - Tar Campania, Napoli, sez. III, 4 aprile 2023, n.2106;
B) improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per quanto concerne l’impugnativa della diffida: l’art. 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77 dispone che “In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e alla legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni”; in base all’art. 13 co. 6 del Regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana del Comune di Napoli, la sospensione viene disposta in caso di recidiva nei dodici mesi. Allo stato, pertanto, in mancanza di successivi atti sanzionatori intervenuti nel suindicato arco temporale, non si ravvisa la sussistenza di un attuale interesse alla caducazione della diffida.
7 - Il ricorso per motivi aggiunti va accolto.
7.1 - La ricorrente, già titolare di s.c.i.a. per somministrazione di alimenti e bevande, aveva presentato il 18/6/2020 una prima domanda di “ utilizzo temporaneo spazi emergenza Covid ” con pedana di mq 10,00 in conformità all’art. 20 CdS e all’art. 15 del vigente Regolamento dehors, che il Comune di Napoli aveva dichiarato irricevibile, rappresentando che la richiesta andava effettuata “ in deroga ” all’art. 15 (all. 3 al ricorso introduttivo). Tale determinazione è rimasta inoppugnata, tant’è che parte ricorrente – pur convinta della diversità dei presupposti per l’ottenimento del titolo autorizzatorio - ha prestato acquiescenza alla decisione del Comune e presentato una nuova domanda “ in deroga ”.
7.1.1 - Pertanto, il Comune ha correttamente attivato l’iter procedimentale previsto per questo tipo di istanza.
Orbene, ai sensi della d.G.C. n. 168/2020 (recante la proposta poi approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/06/2020), “ In deroga all’art. 15 del vigente regolamento dehors, le occupazioni di cui al punto 1, esonerate dal pagamento di cui al punto 3, potranno essere installate quando lo spazio antistante e prospiciente l'attività sia tale da non consentire l'ampliamento dell'occupazione già rilasciata o una nuova occupazione, previa espressa verifica della compatibilità della richiesta con l'area individuata:
- nelle strade adibite al transito dei veicoli con velocità ammessa non superiore a 30 km orari, in carreggiata e nelle aree dedicate alla sosta dei veicoli;
- [omissis]
In tali ipotesi il richiedente potrà installare e/o posizionare gli arredi solo previa acquisizione dell'autorizzazione che sarà rilasciata dal servizio SUAP, denominata “permesso utilizzo temporaneo spazio emergenza COVID”, solo successivamente all'esito favorevole dell'accertamento tecnico in merito alla compatibilità della richiesta con l’area individuata. Il suddetto accertamento sarà effettuato da un gruppo interdirezionale istituito ad hoc con la partecipazione dei servizi interni all'Amministrazione coinvolti nell'endoprocedimento ovvero Servizio Autonomo Polizia Locale e Servizio Viabilità e Traffico ”.
L’acquisizione del parere del Gruppo di lavoro è, quindi, legittima.
7.2 - Passando alle censure relative alla motivazione del diniego, va rimarcato che l’atto impugnato è fondato su una pluralità di ragioni.
In particolare, il parere negativo del Gruppo di Lavoro espresso il 24 ottobre 2023 è basato sulla premessa che la proposta progettuale prevede l'occupazione della carreggiata, a doppio senso di marcia, nonché sulla “mutevolezza” dei provvedimenti di istituzione della sosta ed, infine, sul pericolo a cui sarebbero esposti gli utenti della strada, in ragione dell’ostacolo alla visibilità che la pedana rappresenterebbe.
Ulteriori motivazioni sono state fornite successivamente dal Gruppo di Lavoro nel gennaio 2024 in risposta alle osservazioni della ricorrente. Tali precisazioni riguardano, come anticipato, la necessità del rispetto dell'articolo 175 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada e la impossibilità di qualificare via Mezzocannone come una strada con “limitatissima circolazione”.
Tanto premesso, il Tribunale è dell’avviso che sia fondata la censura di carenza istruttoria e di motivazione formulata in ricorso.
7.2.1 - Va innanzitutto considerato che la pedana per la quale è causa non occupa la carreggiata di via Mezzocannone, bensì uno spazio destinato alla sosta. I due spazi (carreggiata e spazio destinato alla sosta) sono distintamente definiti all'articolo 3 del codice della strada (Definizioni stradali e di traffico), nel quale, al comma 1, si precisa:
al punto 7: CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine
e al punto 23: FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
Il successivo art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati) dispone al comma 6: “Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”.
Come emerge chiaramente dalla consulenza di parte prodotta dalla ricorrente, la pedana occupa per l'estensione di mq 10,00 un'area esterna alla carreggiata (a doppio senso di circolazione), che fiancheggia il marciapiede.
7.2.2 - Orbene, venendo alle ragioni del diniego impugnato, non dirimente appare il richiamo alla “mutevolezza” dei provvedimenti di istituzione della sosta.
Al di là della contraddittorietà di tale richiamo rispetto all’occupazione della carreggiata che solo un rigo prima il Comune menziona, si osserva che la “mutevolezza” dei provvedimenti in tema di sosta non può – di per sé - costituire un ostacolo al rilascio di un permesso quale quello richiesto, che – naturalmente - va emesso se ed in quanto compatibile con la vigente regolamentazione della sosta, ferma restando la successiva revoca ove, per effetto di eventuale nuova regolamentazione della sosta – l’interesse pubblico lo richieda.
7.2.3 - Quanto, invece, al prospettato pericolo per gli utenti della strada, l'Amministrazione non spiega in che modo una pedana collocata sul margine esterno della strada impedisca la reciproca visibilità tra i veicoli in transito, né perché – essendo priva di chiusure laterali - limiterebbe la visibilità dei conducenti dei mezzi in uscita delle aree di sosta più di quanto sarebbe in grado di fare un veicolo in sosta ordinaria ove il dehors non esistesse (in tal senso, in fattispecie sovrapponibile, questa Sezione, con sent. n. 8096/2022).
Parimenti inconsistente è la motivazione che fa leva sul pericolo per i pedoni in attraversamento, non risultando dagli atti di causa la presenza di un attraversamento pedonale in prossimità dell’area di sosta considerata.
7.2.4 - Il richiamo all'articolo 175 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada risulta, poi, del tutto inconferente. Tale norma si inserisce nel titolo II del Regolamento, dedicato alla “Costruzione e tutela delle strade”, segnatamente nel capo II che disciplina la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, al paragrafo IV dedicato ai segnali complementari. L’articolo 175 disciplina, nello specifico, i dispositivi di segnalazione di ostacoli presenti sulla strada, stabilendone le caratteristiche fisiche. Evidentemente, tale regolamentazione dettata per “ ostacoli, anomalie e punti critici stradali non eliminabili ” non riguarda manufatti destinati ad occupare in via temporanea il suolo pubblico, la cui compatibilità con le esigenze della circolazione è valutata di volta in volta dall’Amministrazione, all’atto del rilascio del titolo.
7.2.5 - Parimenti emerge una carenza di istruttoria con riferimento alla correttezza della qualifica di via Mezzocannone come strada “ a limitatissima circolazione ”.
È circostanza incontestata che sulla via insista una ZTL dal lunedì al giovedì dalle ore 09,00 alle ore 22,00 e nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e festivi dalle ore 09,00 alle ore 24,00 e fino alle ore 02,00 del giorno successivo.
La circolazione veicolare, pertanto, è priva di restrizioni solo dalle 22,00 alle 9,00 del giorno seguente (dal lunedì al giovedì) e tra le ore 2,00 e le ore 9 del sabato e della domenica (dunque praticamente in orario notturno, in cui è ragionevolmente da escludersi sia la presenza dell’utenza universitaria che di veicoli di eventuali fornitori degli esercizi commerciali presenti sulla strada).
Al di fuori di questi orari, invece, la circolazione è consentita ai veicoli dei soli residenti; gli ingressi carrabili dell’Università di cui parla l'Amministrazione, inoltre, si riducono ad uno solo nella considerata ZTL (come emerge dalla consulenza tecnica di parte).
La valutazione del Comune, in definitiva, non risulta compiuta su circostanze del tutto corrette.
7.3 - Per le suesposte ragioni, il diniego impugnato va annullato, con salvezza della riedizione del potere amministrativo emendato dai riscontrati vizi.
8 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti:
dichiara il ricorso introduttivo – in parte – inammissibile per difetto di giurisdizione e – in parte – improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto annulla il diniego sulla domanda di occupazione di suolo pubblico in via Mezzocannone 101/bis notificato in data 30/01/2024.
Condanna il Comune di Napoli alla refusione delle spese di lite nei confronti del procuratore antistatario della società ricorrente che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come legge e C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO