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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/10/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4353/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 23/10/2025
Giudice: dott. UC RU
La causa è chiamata alle ore 10:50
Compaiono:
Per , l'avv. CENZATTI GIACOMO , oggi sostituito dall'avv. Paola Parte_1
Rossi
Per , l'avv. ROSSI MARCO , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
AN IN
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Rossi conclude come da note conclusive autorizzate, alle quali si riporta ai fini della discussione
L'avv. IN conclude come da comparsa e da note conclusive, contestando la conclusionale avversaria.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
N. R.G. 4353/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. UC RU, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4353/2022 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto “Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.”
Vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso con l'avv. Parte_1 C.F._1
AC TT, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in calce al decreto ingiuntivo.
- ATTORE OPPONENTE e
(C.F. ) quale mandataria di Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura allegata alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Come da suesteso verbale di udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione del 24.11.2022 ha proposto opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1408/2022 emesso dal Tribunale di Pisa in data 1.10.2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma pari ad € 41.712,65 oltre spese, compensi ed accessori, in favore di quale cessionaria del credito di Controparte_1
Banca M.P.S. originato dal contratto di finanziamento n. 3377767 del 12.10.2009.
A sostegno dell'opposizione, ha allegato:
- che difetta la legittimazione attiva dell'ingiungente per non avere la stessa assolto agli adempimenti prescritti dall'art. 1264, comma 1 c.c., per cui il debitore non è venuto a conoscenza della cessione del credito, e per carenza di interesse agire per difetto di titolarità del diritto di credito e relative azioni legali in capo all'ingiungente; - che il legale rappresentante della Gembi S.p.A. difetta di capacità a conferire mandato alle liti all'avv. Senes in assenza di una specifica clausola espressa nella procura notarile in atti;
- che, per gli identici motivi, difetta di capacità l'Avv. Senes Antonello quale procuratore generale alle liti della società “Just lex italiana società avvocati per azioni” a conferire mandato all'Avv. Elisa Salvadori;
- che disconosce la sottoscrizione dei contratti azionati nel procedimento monitorio;
- che è nullo e/o annullabile il contratto su cui si fonda la pretesa creditoria a causa di una riproduzione incompleta del contratto di finanziamento stipulato presuntivamente dalle parti;
- che è nullo e/o annullabile il contratto ex art. 1418 c.c. per violazione delle norme imperative e di ordine pubblico essendo eccessiva e ingiustificata la pretesa creditoria;
- che deve eccepirsi ex art. 1460 c.c. l'inadempimento della controparte per non aver accreditato sul conto corrente somme a lei dovute;
- che gli interessi applicati dall'opposta nel contratto al consumo sono usurari e/o anatocistici, dunque non dovuti;
Si è costituita in giudizio quale mandataria di Controparte_2 [...]
la quale, contestando le asserzioni avversarie ha concluso nel merito Controparte_1 per il rigetto dell'opposizione e, in via preliminare, la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo. In particolare, ha dedotto:
- che l'opposizione è improcedibile perché tardiva;
- che l'opponente non ha contestato specificatamente l'erogazione e la messa a disposizione da parte di Banca MPS dell'importo a titolo di prestito personale relativo al contratto, nonché il saldo contabile dell'estratto conto integrale del rapporto intercorso con Banca MPS e le voci ivi annotate;
- che il credito è provato con riproduzione del titolo nella sua completezza e che controparte non ha dato prova del pagamento di quanto dovuto;
- che l'eccezione di nullità e/o annullabilità sollevata dall'opponente è generica e infondata;
- che l'opponente ha contestato solo la legittimazione e non la titolarità del credito;
- che gli adempimenti ex art. 1264 c.c. sono stati ottemperati e comunque, se l'opponente avesse pagato, si sarebbe comunque liberata dal vincolo obbligatorio ex art. 1189 c.c.;
- che l'eccezione sugli interessi usurari e/o anatocistici è da considerarsi come non sollevata a causa dell'eccessiva genericità;
- che il disconoscimento delle sottoscrizioni nelle copie dei contratti di finanziamento è inammissibile e infondata per i comportamenti che opponente ha tenuto in esecuzione al contratto. All'udienza del 8.6.2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e sono stati assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., vecchio rito. La causa è stata istruita documentalmente.
Sono seguiti rinvii imposti dal carico del ruolo.
*****
Anteponendosi la disamina delle questioni preliminari di rito (arg. ex art. 276, comma II, c.p.c.), il Tribunale rileva la manifesta tardività dell'opposizione (litispendenza in data 30.11.2022), tenuto conto della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta a mani della destinataria in data 14.10.2022.
A ciò conseguirebbe, in linea teorica, l'inammissibilità dell'opposizione e il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, in ragione delle deduzioni svolte in sede di prima udienza e delle peculiari circostanze legate al tempo in cui è stata radicata l'opposizione – immediatamente prima della pubblicazione della Cass. Sez. Un. sentenza n. 9479/2023 – il Tribunale reputa doverosa la riqualificazione dell'atto introduttivo alla stregua di un'opposizione tardiva per ragioni consumeristiche, sulla base delle coordinate di cui alla citata pronuncia.
In altri termini, l'atto di opposizione deve essere inquadrato, in parte qua, in termini di opposizione tardiva, sui presupposti, incontestati, della natura di consumatore dell'opponente e dell'omessa valutazione, in sede monitoria, delle clausole potenzialmente vessatorie ai sensi del codice del consumo e dell'omessa informativa sulle conseguenze della mancata opposizione in relazione agli aspetti predetti.
Ne consegue che le preclusioni conseguenti alla tardività dell'opposizioni investono ogni profilo diverso (c.d. legittimazione attiva, vizio di procura, notifica cessione, ecc.) rispetto a quelli suscettibili di rilevare ai fini delle nullità protezionistiche di matrice consumeristica.
Nella nuova, ridimensionata, prospettiva, l'opposizione è dichiarata ammissibile, ma nel merito è infondata.
Innanzitutto, non coglie nel segno l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria: l'opponente non ha sollevato la relativa eccezione in sede di opposizione né il G.I. l'ha rilevato d'ufficio entro la prima udienza la mancanza della condizione di procedibilità assegnando termine perentorio alla convenuta opposta per ovviarvi.
Rispetto alle nullità consumeristiche, l'opponente sollecita il Tribunale al rilievo officioso con una sorta di delega in bianco, mancando di indicare quali clausole del negozio concluso dal consumatore abbiano, in concreto, determinato un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi in danno di quest'ultimo, incidendo sul credito oggetto di pretesa.
Anche a voler superare l'assoluta genericità del richiamo, e rammentando che le nullità devono risultare ex actis per essere rilevate d'ufficio, si osserva che nel caso specifico non vi sono elementi per sostenere la natura vessatoria delle clausole del contratto di credito al consumo, prodotto integralmente, con ogni sottoscrizione anche mirata ex art. 1341 c.c. II comma.
Non si pone, innanzitutto, questione di competenza territoriale del giudice adito, essendo stato adito il foro esclusivo del consumatore.
Con riguardo agli interessi corrispettivi pattuiti, la misura non è sindacabile dal giudice in difetto del D.M. di riferimento ratione temporis vigente rispetto alla natura del finanziamento, ad analoga conclusione pervenendosi rispetto ai tassi moratori. In altri termini, non vi sono idonei elementi per valutare la denunciata usurarietà dei tassi, o comunque di apprezzare un'entità suscettibile di determinare una valutazione di vessatorietà presunta ex art. 33 Cod. Consumo, comma II, lett. f).
Il denunciato anatocismo, a prescindere dal rilievo in senso consumeristico, è assente nel caso specifico.
In definitiva, l'opposizione dispiegata è in parte inammissibile e nella residua parte infondata. Ne consegue il suo rigetto, e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura della metà, dandosi atto della novità, al momento dell'opposizione, degli aspetti oggetto di denunciata nullità consumeristica, e sono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato e D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore di riferimento, ridotti in considerazione della contenuta attività espletata,
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento a favore di quale Parte_1 Controparte_2 mandataria di , di metà delle spese di lite, che si liquidano per Controparte_1
l'intero in €. 5.500,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Pisa, 23 ottobre 2025.
Il Giudice
UC RU
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni