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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
SCARPINO FRANCO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 168/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00353024 62 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6012/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - CO e Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione per chiedere l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO 295 2024 00353024 62 000 TARSU/TIA per i seguenti motivi:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al n. 168/2025 R.G.R. innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00353024 62 000, notificata in data 23.11.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-CO intimava il pagamento della somma complessiva di € 875,88, per presunto omesso pagamento del tributo relativo alla raccolta dei rifiuti per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Si costituiva in giudizio la Società_1.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione, eccependo la legittimità della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.
Successivamente, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo transattivo al fine di definire bonariamente la controversia e di evitare le lungaggini del giudizio, con reciproca soddisfazione delle rispettive pretese. Si dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del
D.lgs. n. 546/1992; compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
estinzione, compensa spese
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
SCARPINO FRANCO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 168/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00353024 62 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6012/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - CO e Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione per chiedere l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO 295 2024 00353024 62 000 TARSU/TIA per i seguenti motivi:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al n. 168/2025 R.G.R. innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00353024 62 000, notificata in data 23.11.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-CO intimava il pagamento della somma complessiva di € 875,88, per presunto omesso pagamento del tributo relativo alla raccolta dei rifiuti per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Si costituiva in giudizio la Società_1.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione, eccependo la legittimità della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.
Successivamente, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo transattivo al fine di definire bonariamente la controversia e di evitare le lungaggini del giudizio, con reciproca soddisfazione delle rispettive pretese. Si dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del
D.lgs. n. 546/1992; compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
estinzione, compensa spese