Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 155
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità avviso di accertamento per errata applicazione aliquota TASI

    La Corte ritiene che, in base alla normativa vigente e al regolamento comunale, l'occupante e il titolare del diritto reale sull'immobile sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20% e il restante 80% è a carico del titolare del diritto reale. Per gli alloggi sociali di proprietà dell'ARCA, l'ente è esclusivamente titolare del diritto di proprietà e gli immobili devono essere assegnati a terzi (conduttori). Pertanto, l'ARCA è tenuta al pagamento dell'80% dell'imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 155
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 155
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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