CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
ET TO ES, Presidente
IACOVONE MARIA, Relatore
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 908/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
AR Puglia Centrale - 00267390722
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Noci - Via Sansonetti, 15 70015 Noci BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 872 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di AR ribadisce le ragioni della società ricorrente, insistendo per l'accoglimento.
Il rappresentante del Comune illustra le ragioni dellllll'Ente, insistendo per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'A.R.C.A Puglia Centrale, ex I.A.C.P. – ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
BARI in persona dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro-tempore, ha proposto ricorso a questa CGT di 1° grado nei confronti del Comune di Noci, impugnando l'Avviso di accertamento TASI n.
872 datato 13/12/2024, notificato in data 05/02/2025, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, avente ad oggetto la Tassa sui Servizi indivisibili (T.A.S.I.) anno 2019, in relazione ai Fabbricati di Categoria
Catasale A/3 , A/7, C/2, C/6.
La ricorrente ha formulato il seguente motivo di ricorso:
-illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione del comma 681 dell' art. 1 della
L. n. n. 147/2013, nonché dell' art. 3, comma n.4 del Regolamento TASI del Comune di Noci approvato con delibera di C.C. n. 31 del 8.8.2014, per aver il Comune di Noci calcolato la TASI degli immobili di proprietà dell' AR nella misura del 100%, anziché quella dell' 80% ed escluso dall' imposizione fiscale gli assegnatari/ conduttori e/o comunque occupanti degli alloggi.
Si è costituito il Comune di Noci che ha controdedotto ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Nel merito l'ente territoriale si appella all'art. 17 del Regolamento TASI del 8.8.2014, approvato dal Comune di Noci, che prescrive obblighi dichiarativi del possessore dell'immobile sottoposto alla Tasi, nonché l'obbligo di corresponsione del tributo, che, sostiene, risultano entrambi violati dall'ARCA. Sostiene inoltre che “l'ARCA
Puglia Centrale non dimostra che gli immobili indicati nell'atto impugnato, ubicati in Noci, siano adibiti ad uso residenziale in locazione permanente o se siano sfitti, se costituiscono abitazione principale, se abbiano le caratteristiche ed i requisiti previsti dalla normativa degli alloggi sociali , se siano destinate ad uso abitativo di e.r.p. o assegnate”.
All'udienza del 15.1.2026, dopo la relazione del Giudice all'uopo delegato, le parti hanno concluso come in epigrafe riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminando la questione preliminare sollevata dal Comune di Noci relativa alla determinazione del valore della causa, la stessa è irrilevante perché ciò non inficia in alcun modo la ritualità del ricorso.
Nel merito il ricorso è fondato. E va quindi accolto.
Il Comune fa riferimento all'art. 17 del Regolamento TASI del 8.8.2014, approvato dal Comune di Noci, che prescrive obblighi dichiarativi del possessore dell'immobile sottoposto alla Tasi, nonché l'obbligo di corresponsione del tributo, che, sostiene, risultano entrambi violati dall'ARCA. Sostiene inoltre che “l'ARCA
Puglia Centrale non dimostra che gli immobili indicati nell'atto impugnato, ubicati in Noci, siano adibiti ad uso residenziale in locazione permanente o se siano sfitti, se costituiscono abitazione principale, se abbiano le caratteristiche ed i requisiti previsti dalla normativa degli alloggi sociali , se siano destinate ad uso abitativo di e.r.p. o assegnate”.
Dal canto suo la ricorrente rileva che «il comma n. 681 dell'art. 1 L. n. 147/2013, vigente nell'anno di imposta
2017, recitante testualmente che “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo“. Ed, ai sensi dell'art. 03, comma n.04 del “Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)” del Comune di
Noci, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.31 del 08.08.2014,”Nel caso in cui l'unità immobiliare
è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della Tasi calcolato applicando l'aliquota determinata come da successivo art.
5. La restante parte, pari all'80%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”». Dunque, solo ove detentore e proprietario coincidano nella medesima persona, quest'ultima è tenuta al pagamento del 100% dell'imposta, diversamente essendo tenuta al pagamento dell'80%. Peraltro, «gli immobili di e.r.
p., in alcun caso, possono rimanere nella disponibilità dell'odierno ricorrente;
infatti, vengono concessi in assegnazione ed attribuiti in conduzione a soggetti versanti in stato di precarietà economica residenti nell'ambito territoriale su cui insistono e vengono selezionati con idonee procedure pubblicistiche dai Comuni
». Come già statuito in precedenti decisioni di questa Corte di Giustizia tributaria di 1° grado, con riguardo ad analoghe controversie instaurate dall'ARCA nei confronti di altri enti comunali, a cui questo Collegio intende uniformarsi, il dato normativo, come sopra richiamato, evidenzia come il proprietario dell'immobile non sia l'unico soggetto passivamente legittimato al pagamento dell'imposta in questione, essendo anche l'occupante, a qualsivoglia titolo, obbligato a corrispondere la TASI, nella percentuale stabilita dall'ente comunale, che nel caso di specie è pari al 20%. Ciò chiarito, per la peculiare disciplina relativa agli alloggi sociali dello IACP (ora ARCA), l'ente è esclusivamente titolare del diritto di proprietà, ed inderogabilmente gli immobili devono essere assegnati a terzi, che per questo sono i loro conduttori, circostanza sulla quale non può neppure incidere l'ipotesi che talvolta si tratti di occupanti abusivi, perché questi ultimi di fatto sempre detentori degli alloggi. L'ARCA, dunque non può restare nella disponibilità delle abitazioni, dovendo procedersi all'assegnazione in favore di soggetti che si trovino in stato di precarietà sulla base di selezioni e procedure pubbliche, cui provvede il Comune, in ragione delle competenze e dei poteri ad esso solo attribuibili. Ciò anche sulla base della L.R. n. 10/2014, in particolare dell'art. 9, disciplinante le regole di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che al comma 3 prevede, per l'ipotesi di mancata assegnazione, come sia il Comune ad essere obbligato a corrispondere all'ARCA i canoni di locazione e gli eventuali servizi maturati nel periodo di mancata assegnazione. Ne consegue, pertanto, che l'ente territoriale comunale è l'unico soggetto deputato all'individuazione dei destinatari degli immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, al punto di essere soggetto agli esborsi per l'ipotesi di mancato espletamento delle procedure di assegnazione. Ciò comporta logicamente che l'ente territoriale è a piena conoscenza degli assegnatari delle unità abitative insistenti sul proprio territorio e quindi è altrettanto a conoscenza del fatto che i suddetti alloggi non siano detenuti dall'ARCA Puglia. Come già rilevato in precedenti pronunce di questa Corte territoriale, che questo Collegio condivide, « Aggiungasi che il Comune, in qualità di ente competente all'espletamento delle funzioni di vigilanza, ha l'obbligo di verificare l'effettiva occupazione degli alloggi di e.r.p. da parte degli assegnatari e di segnalare eventuali occupazioni illegittime all''A.r.c.a., onde consentire a quest'ultimo ente l'esperimento delle azioni recuperatorie dell'immobile, nei confronti dell'occupante sine titulo, e la consegna al legittimo destinatario. In ogni caso, anche l'occupante sine titulo, in quanto detentore dell'immobile, diverso dal proprietario, è, comunque, obbligato a pagare la
TASl nella prevista misura, che, nella fattispecie in esame, coincide con il 20% dell'imposta totale. In definitiva, laddove l'alloggio non sia assegnato, grava comunque sul Comune l'esborso relativo al canone per l'utilizzo dell'unità immobiliare, il che lascia intendere chiaramente come l'Ente territoriale finisca per detenere esso stesso l'alloggio rimasto vacante, fino alla sua effettiva istituzionale destinazione». Ne discende, ai fini T.A.
S.I., che l'ARCA, proprietaria dei suddetti immobili, è tenuta al pagamento del tributo nella misura dell'80%, entro tali limiti spettandole la legittimazione passiva relativamente agli immobili in oggetto.
Il ricorso va pertanto accolto.
Stante la complessità della questione, si ritiene di poter compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
ET TO ES, Presidente
IACOVONE MARIA, Relatore
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 908/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
AR Puglia Centrale - 00267390722
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Noci - Via Sansonetti, 15 70015 Noci BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 872 TASI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore di AR ribadisce le ragioni della società ricorrente, insistendo per l'accoglimento.
Il rappresentante del Comune illustra le ragioni dellllll'Ente, insistendo per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'A.R.C.A Puglia Centrale, ex I.A.C.P. – ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
BARI in persona dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro-tempore, ha proposto ricorso a questa CGT di 1° grado nei confronti del Comune di Noci, impugnando l'Avviso di accertamento TASI n.
872 datato 13/12/2024, notificato in data 05/02/2025, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, avente ad oggetto la Tassa sui Servizi indivisibili (T.A.S.I.) anno 2019, in relazione ai Fabbricati di Categoria
Catasale A/3 , A/7, C/2, C/6.
La ricorrente ha formulato il seguente motivo di ricorso:
-illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione del comma 681 dell' art. 1 della
L. n. n. 147/2013, nonché dell' art. 3, comma n.4 del Regolamento TASI del Comune di Noci approvato con delibera di C.C. n. 31 del 8.8.2014, per aver il Comune di Noci calcolato la TASI degli immobili di proprietà dell' AR nella misura del 100%, anziché quella dell' 80% ed escluso dall' imposizione fiscale gli assegnatari/ conduttori e/o comunque occupanti degli alloggi.
Si è costituito il Comune di Noci che ha controdedotto ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Nel merito l'ente territoriale si appella all'art. 17 del Regolamento TASI del 8.8.2014, approvato dal Comune di Noci, che prescrive obblighi dichiarativi del possessore dell'immobile sottoposto alla Tasi, nonché l'obbligo di corresponsione del tributo, che, sostiene, risultano entrambi violati dall'ARCA. Sostiene inoltre che “l'ARCA
Puglia Centrale non dimostra che gli immobili indicati nell'atto impugnato, ubicati in Noci, siano adibiti ad uso residenziale in locazione permanente o se siano sfitti, se costituiscono abitazione principale, se abbiano le caratteristiche ed i requisiti previsti dalla normativa degli alloggi sociali , se siano destinate ad uso abitativo di e.r.p. o assegnate”.
All'udienza del 15.1.2026, dopo la relazione del Giudice all'uopo delegato, le parti hanno concluso come in epigrafe riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminando la questione preliminare sollevata dal Comune di Noci relativa alla determinazione del valore della causa, la stessa è irrilevante perché ciò non inficia in alcun modo la ritualità del ricorso.
Nel merito il ricorso è fondato. E va quindi accolto.
Il Comune fa riferimento all'art. 17 del Regolamento TASI del 8.8.2014, approvato dal Comune di Noci, che prescrive obblighi dichiarativi del possessore dell'immobile sottoposto alla Tasi, nonché l'obbligo di corresponsione del tributo, che, sostiene, risultano entrambi violati dall'ARCA. Sostiene inoltre che “l'ARCA
Puglia Centrale non dimostra che gli immobili indicati nell'atto impugnato, ubicati in Noci, siano adibiti ad uso residenziale in locazione permanente o se siano sfitti, se costituiscono abitazione principale, se abbiano le caratteristiche ed i requisiti previsti dalla normativa degli alloggi sociali , se siano destinate ad uso abitativo di e.r.p. o assegnate”.
Dal canto suo la ricorrente rileva che «il comma n. 681 dell'art. 1 L. n. 147/2013, vigente nell'anno di imposta
2017, recitante testualmente che “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo“. Ed, ai sensi dell'art. 03, comma n.04 del “Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)” del Comune di
Noci, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.31 del 08.08.2014,”Nel caso in cui l'unità immobiliare
è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della Tasi calcolato applicando l'aliquota determinata come da successivo art.
5. La restante parte, pari all'80%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”». Dunque, solo ove detentore e proprietario coincidano nella medesima persona, quest'ultima è tenuta al pagamento del 100% dell'imposta, diversamente essendo tenuta al pagamento dell'80%. Peraltro, «gli immobili di e.r.
p., in alcun caso, possono rimanere nella disponibilità dell'odierno ricorrente;
infatti, vengono concessi in assegnazione ed attribuiti in conduzione a soggetti versanti in stato di precarietà economica residenti nell'ambito territoriale su cui insistono e vengono selezionati con idonee procedure pubblicistiche dai Comuni
». Come già statuito in precedenti decisioni di questa Corte di Giustizia tributaria di 1° grado, con riguardo ad analoghe controversie instaurate dall'ARCA nei confronti di altri enti comunali, a cui questo Collegio intende uniformarsi, il dato normativo, come sopra richiamato, evidenzia come il proprietario dell'immobile non sia l'unico soggetto passivamente legittimato al pagamento dell'imposta in questione, essendo anche l'occupante, a qualsivoglia titolo, obbligato a corrispondere la TASI, nella percentuale stabilita dall'ente comunale, che nel caso di specie è pari al 20%. Ciò chiarito, per la peculiare disciplina relativa agli alloggi sociali dello IACP (ora ARCA), l'ente è esclusivamente titolare del diritto di proprietà, ed inderogabilmente gli immobili devono essere assegnati a terzi, che per questo sono i loro conduttori, circostanza sulla quale non può neppure incidere l'ipotesi che talvolta si tratti di occupanti abusivi, perché questi ultimi di fatto sempre detentori degli alloggi. L'ARCA, dunque non può restare nella disponibilità delle abitazioni, dovendo procedersi all'assegnazione in favore di soggetti che si trovino in stato di precarietà sulla base di selezioni e procedure pubbliche, cui provvede il Comune, in ragione delle competenze e dei poteri ad esso solo attribuibili. Ciò anche sulla base della L.R. n. 10/2014, in particolare dell'art. 9, disciplinante le regole di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che al comma 3 prevede, per l'ipotesi di mancata assegnazione, come sia il Comune ad essere obbligato a corrispondere all'ARCA i canoni di locazione e gli eventuali servizi maturati nel periodo di mancata assegnazione. Ne consegue, pertanto, che l'ente territoriale comunale è l'unico soggetto deputato all'individuazione dei destinatari degli immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, al punto di essere soggetto agli esborsi per l'ipotesi di mancato espletamento delle procedure di assegnazione. Ciò comporta logicamente che l'ente territoriale è a piena conoscenza degli assegnatari delle unità abitative insistenti sul proprio territorio e quindi è altrettanto a conoscenza del fatto che i suddetti alloggi non siano detenuti dall'ARCA Puglia. Come già rilevato in precedenti pronunce di questa Corte territoriale, che questo Collegio condivide, « Aggiungasi che il Comune, in qualità di ente competente all'espletamento delle funzioni di vigilanza, ha l'obbligo di verificare l'effettiva occupazione degli alloggi di e.r.p. da parte degli assegnatari e di segnalare eventuali occupazioni illegittime all''A.r.c.a., onde consentire a quest'ultimo ente l'esperimento delle azioni recuperatorie dell'immobile, nei confronti dell'occupante sine titulo, e la consegna al legittimo destinatario. In ogni caso, anche l'occupante sine titulo, in quanto detentore dell'immobile, diverso dal proprietario, è, comunque, obbligato a pagare la
TASl nella prevista misura, che, nella fattispecie in esame, coincide con il 20% dell'imposta totale. In definitiva, laddove l'alloggio non sia assegnato, grava comunque sul Comune l'esborso relativo al canone per l'utilizzo dell'unità immobiliare, il che lascia intendere chiaramente come l'Ente territoriale finisca per detenere esso stesso l'alloggio rimasto vacante, fino alla sua effettiva istituzionale destinazione». Ne discende, ai fini T.A.
S.I., che l'ARCA, proprietaria dei suddetti immobili, è tenuta al pagamento del tributo nella misura dell'80%, entro tali limiti spettandole la legittimazione passiva relativamente agli immobili in oggetto.
Il ricorso va pertanto accolto.
Stante la complessità della questione, si ritiene di poter compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese