Ordinanza collegiale 16 gennaio 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00317/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2025, proposto da
CL LZ EL, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Seminara, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria n. 402 del 2023, relativamente al capo di condanna alle spese processuali soggette a distrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. OM OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1- Con ricorso depositato il 1.5.2025 LZ EL CL ha agito per l’ottemperanza del titolo di cui in epigrafe, emesso nei confronti del Comune di Seminara, relativamente al capo delle spese processuali, riconosciute e liquidate in suo favore quale difensore distrattario.
2- L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
3- Alla camera di consiglio del 9.1.2026, con ordinanza n. 16/2026 pubblicata il 16.1.2026 il Collegio, rilevato il mancato deposito da parte ricorrente, che ne ha l’onere, della prova dell’avvenuta notificazione dell’atto introduttivo del giudizio al Comune di Seminara, peraltro non costituitosi, e, dopo aver precisato che detto adempimento si ripercuote sull’ammissibilità del giudizio, ha disposto istruttoria onerando il medesimo ricorrente di depositare il ricorso notificato al Comune di Seminara con le prove dell’avvenuta notifica, nel formato (tra cui il formato .eml) e nelle modalità previsti dalla disciplina che regola il PAT;
4- In data 22.1.2026 il ricorrente ha depositato documentazione.
5- Alla camera di consiglio del 15.4.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
6- Il ricorso è inammissibile.
7- In tema di giudizio di ottemperanza l’art. 114 comma 1 c.p.a. dispone che “ L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta; (…) ”.
8- Precisa la giurisprudenza che “ In caso di mancata notifica del ricorso giurisdizionale amministrativo all'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato il ricorso stesso è inammissibile e non può essere disposta la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., atteso che nel caso di specie non si tratta di nullità della notificazione, ma di notifica radicalmente inesistente, in quanto non effettuata ” ( ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 14.7.2025, n. 2260).
9- Nella fattispecie, la documentazione depositata in atti -sia in sede di costituzione del ricorrente sia a seguito dell’istruttoria disposta dal Collegio- non comprende la prova dell’avvenuta notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio a termini di legge, dal momento che:
- il file contenente l’atto introduttivo del presente giudizio non è corredato da prova della sua avvenuta notificazione;
- l’unica ricevuta di consegna pec versata in atti -peraltro ad oggetto una comunicazione inviata in data 11.3.2025 a fronte di una costituzione del ricorrente avvenuta in data 1.5.2025 e dunque ben oltre il termine previsto dal codice di rito- si riferisce al sollecito rivolto dal ricorrente al Comune intimato al fine di ottenere il pagamento del dovuto e non invece all’atto introduttivo del presente giudizio.
10- Nulla per le spese in difetto di costituzione del Comune di Seminara.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE RI, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
OM OT, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| OM OT | TE RI |
IL SEGRETARIO