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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1465/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da avv. Guido Alfonsi;
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Guido Alfonsi;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Bologna R.G.V.G. 1465/2025
pubblicato in data 09/11/2016, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (13/04/1993) e Persona_1 Persona_2
(30/07/1998).
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
a) i ricorrenti vivranno nei rispettivi immobili di Lecce, Viale
Japigia n. 15, quanto a acquistato dopo la Persona_3 separazione, e di Bologna, Viale Vladimir Ilic Uljanov Lenin
n. 3, quanto ad , in virtù di regolare Parte_1 contratto di locazione;
essi sono entrambi economicamente autosufficienti e nessun assegno divorzile viene stabilito tra gli stessi;
b) dichiarano che i figli e , nati dalla Per_1 Persona_2 loro unione matrimoniale, sono diventati autosufficienti avendo acquisito stabilità lavorativa, concordando, per
l'effetto, la revoca, rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, dell'assegno di mantenimento in loro favore;
c) i ricorrenti si obbligano reciprocamente a corrispondere ai figli, e , nel caso dovessero Per_1 Persona_2 acquistare altro immobile, i rispettivi proventi detenuti a seguito della vendita dell'immobile familiare di Budrio, pari ad € 98.342,50 cadauno.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 31/03/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
27/05/2025).
2 R.G.V.G. 1465/2025
1.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
15/07/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1465/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 31/03/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 23/12/1991 tra ecce (LE), Parte_1
17/02/1963) e (San Pietro Vernotico (BR), Controparte_1
03/02/1967) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 529, parte II, serie A, anno 1991;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 23/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1465/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da avv. Guido Alfonsi;
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Guido Alfonsi;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Bologna R.G.V.G. 1465/2025
pubblicato in data 09/11/2016, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (13/04/1993) e Persona_1 Persona_2
(30/07/1998).
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che:
a) i ricorrenti vivranno nei rispettivi immobili di Lecce, Viale
Japigia n. 15, quanto a acquistato dopo la Persona_3 separazione, e di Bologna, Viale Vladimir Ilic Uljanov Lenin
n. 3, quanto ad , in virtù di regolare Parte_1 contratto di locazione;
essi sono entrambi economicamente autosufficienti e nessun assegno divorzile viene stabilito tra gli stessi;
b) dichiarano che i figli e , nati dalla Per_1 Persona_2 loro unione matrimoniale, sono diventati autosufficienti avendo acquisito stabilità lavorativa, concordando, per
l'effetto, la revoca, rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, dell'assegno di mantenimento in loro favore;
c) i ricorrenti si obbligano reciprocamente a corrispondere ai figli, e , nel caso dovessero Per_1 Persona_2 acquistare altro immobile, i rispettivi proventi detenuti a seguito della vendita dell'immobile familiare di Budrio, pari ad € 98.342,50 cadauno.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51 co. 2 c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 31/03/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
27/05/2025).
2 R.G.V.G. 1465/2025
1.3.- Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
15/07/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1465/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 31/03/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 23/12/1991 tra ecce (LE), Parte_1
17/02/1963) e (San Pietro Vernotico (BR), Controparte_1
03/02/1967) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 529, parte II, serie A, anno 1991;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 23/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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