CASS
Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/07/2024, n. 29980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29980 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RA TO nato a [...] l'[...] avverso l' ordinanza resa il 17 gennaio 2024 dal Tribunale di Santa IA Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NC NA che ha chiesto l'annullamento (;A"D P1'3"t-(-L-3 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Santa IA Capua Vetere ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di TO DU avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli nord il 16 novembre 2023. p re vv‹ Con detto~il giP ha sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca la somma di 464.000 C ritenendo configurabile nei confronti di TO DU e BI AL la fattispecie criminosa di truffa aggravata. 2. Avverso detta ordinanza ) propone ricorso DU deducendo: 2.1 violazione di legge per insussistenza del fumus boni iuris in relazione al reato di truffa aggravata poiché l'ordinanza è caratterizzata da uno schema riepilogativo e acritico delle doglianze proposte dalla difesa in assenza di qualsivoglia critica valutazione degli elementi di fatto dedotti. Il tribunale ha compiuto un apprezzamento parziale del quadro indiziario senza valutare la fase pregressa rispetto alla asseverazione svolta dall'architetto DU. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29980 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 05/06/2024 Lamenta inoltre grave violazione di legge per carenza di motivazione in ordine al perículum in mora in quanto il sequestro preventivo deve contenere la concisa motivazione anche di questo elemento, al fine di consentire l'apprezzamento delle ragioni che rendono necessarie l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e basato su motivi non consentiti. Occorre premettere che il ricorso in tema di misura cautelari reali è consentito solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione. Nel caso in esame s il Tribunale ha reso esaustiva e idonea motivazione osservando che dalla documentazione acquisita e dalle querele delle persone offese emerge il fumus del reato di truffa aggravata, poiché la deliberazione condominiale dei lavori di riqualificazione dell'immobile non era mai stata seguita dall'avvio della effettiva anche solo parziale realizzazione dei lavori stessi;
ciononostante, l'architetto DU aveva attestato l'esecuzione del primo stato di avanzamento lavori nella misura del 30% dell'opera, al fine di rispettare la cadenza cronologica imposta dal legislatore per consentire la fruizione del cd. Superbonus e ottenere considerevoli somme sotto forma di crediti di imposta, per un importo complessivo di oltre 464.000 €. Il Tribunale ha preso in esame le argomentazioni giuridiche del ricorrente, respingendo motivatamente l'assunto difensivo secondo cui la normativa consentirebbe di emettere fatture e di pervenire all'asseverazione del primo stato di avanzamento sulla base del solo acquisto di materiali. Altrettanto infondata è stata ritenuta la tesi secondo cui la normativa in esame consentirebbe di operare in regime di anticipazione finanziaria, non richiedendosi affinché possa venire ad esistenza il credito di imposta che i lavori siano stati effettivamente eseguiti. Il Collegio ha sottolineato che l'esecuzione dei lavori e l'asseverazione del loro effettivo stato di avanzamento era, invece, condizione imprescindibile per la maturazione dei crediti e ne ha desunto che l'asseverazione del SAL, in cui viene attestato falsamente l'esecuzione del computo metrico al 30% dei lavori, aveva una matrice fraudolenta essendo finalizzata all'ottenimento dei crediti in base a lavori non realmente eseguiti nel rispetto della tempistica imposta dalla normativa. Alla stregua di queste considerazioni non ricorre alcuna violazione di legge. Il provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione in ordine al periculum in mora ma deve rilevarsi che in sede di riesame, come si desume anche dall'esposizione dei motivi, il ricorrente aveva depositato memoria con cui aveva formulato esclusivamente censure in merito al fumus e non può pertanto dolersi in questa sede che il Tribunale non abbia motivato in ordine alla sussistenza del periculum. 2 2.Per le considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione che si ritiene equo liquidare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2j076.(lin favore della cassa delle ammende Roma 5 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente IA DA LL EA LE
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NC NA che ha chiesto l'annullamento (;A"D P1'3"t-(-L-3 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Santa IA Capua Vetere ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di TO DU avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli nord il 16 novembre 2023. p re vv‹ Con detto~il giP ha sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca la somma di 464.000 C ritenendo configurabile nei confronti di TO DU e BI AL la fattispecie criminosa di truffa aggravata. 2. Avverso detta ordinanza ) propone ricorso DU deducendo: 2.1 violazione di legge per insussistenza del fumus boni iuris in relazione al reato di truffa aggravata poiché l'ordinanza è caratterizzata da uno schema riepilogativo e acritico delle doglianze proposte dalla difesa in assenza di qualsivoglia critica valutazione degli elementi di fatto dedotti. Il tribunale ha compiuto un apprezzamento parziale del quadro indiziario senza valutare la fase pregressa rispetto alla asseverazione svolta dall'architetto DU. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29980 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 05/06/2024 Lamenta inoltre grave violazione di legge per carenza di motivazione in ordine al perículum in mora in quanto il sequestro preventivo deve contenere la concisa motivazione anche di questo elemento, al fine di consentire l'apprezzamento delle ragioni che rendono necessarie l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e basato su motivi non consentiti. Occorre premettere che il ricorso in tema di misura cautelari reali è consentito solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione. Nel caso in esame s il Tribunale ha reso esaustiva e idonea motivazione osservando che dalla documentazione acquisita e dalle querele delle persone offese emerge il fumus del reato di truffa aggravata, poiché la deliberazione condominiale dei lavori di riqualificazione dell'immobile non era mai stata seguita dall'avvio della effettiva anche solo parziale realizzazione dei lavori stessi;
ciononostante, l'architetto DU aveva attestato l'esecuzione del primo stato di avanzamento lavori nella misura del 30% dell'opera, al fine di rispettare la cadenza cronologica imposta dal legislatore per consentire la fruizione del cd. Superbonus e ottenere considerevoli somme sotto forma di crediti di imposta, per un importo complessivo di oltre 464.000 €. Il Tribunale ha preso in esame le argomentazioni giuridiche del ricorrente, respingendo motivatamente l'assunto difensivo secondo cui la normativa consentirebbe di emettere fatture e di pervenire all'asseverazione del primo stato di avanzamento sulla base del solo acquisto di materiali. Altrettanto infondata è stata ritenuta la tesi secondo cui la normativa in esame consentirebbe di operare in regime di anticipazione finanziaria, non richiedendosi affinché possa venire ad esistenza il credito di imposta che i lavori siano stati effettivamente eseguiti. Il Collegio ha sottolineato che l'esecuzione dei lavori e l'asseverazione del loro effettivo stato di avanzamento era, invece, condizione imprescindibile per la maturazione dei crediti e ne ha desunto che l'asseverazione del SAL, in cui viene attestato falsamente l'esecuzione del computo metrico al 30% dei lavori, aveva una matrice fraudolenta essendo finalizzata all'ottenimento dei crediti in base a lavori non realmente eseguiti nel rispetto della tempistica imposta dalla normativa. Alla stregua di queste considerazioni non ricorre alcuna violazione di legge. Il provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione in ordine al periculum in mora ma deve rilevarsi che in sede di riesame, come si desume anche dall'esposizione dei motivi, il ricorrente aveva depositato memoria con cui aveva formulato esclusivamente censure in merito al fumus e non può pertanto dolersi in questa sede che il Tribunale non abbia motivato in ordine alla sussistenza del periculum. 2 2.Per le considerazioni che precedono si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione che si ritiene equo liquidare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2j076.(lin favore della cassa delle ammende Roma 5 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente IA DA LL EA LE