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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3876/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Ancona Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3876 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno
2023, prendente tra
(C.F.: ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Beghin;
ricorrente
e
(C.F.: ) nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “- affidare in via super-esclusiva il figlio minore alla madre, senza necessità di firma del padre del Per_1 minore, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore quali, a titolo esemplificativo: salute quindi per ogni intervento e/o trattamento sanitario che dovesse rendersi necessario, educazione, istruzione, residenza abituale, rilascio e rinnovo di documenti, incluso passaporto, con stabile collocazione e permanenza del figlio presso la madre, sig.ra
[...]
(in caso di accoglimento della presente domanda di affido super esclusivo si chiede all'Intestato Tribunale di Parte_1 specificare nella sentenza che non necessita la firma del padre del minore, per evitare inconvenienti e dinieghi con gli Uffici preposti ad esempio per il rilascio e rinnovo dei documenti e per il consenso agli interventi e trattamenti sanitari); - il sig.
pagina 1 di 7 potrà vedere e tenere con sé il figlio e se lo vorrà, previo accordo con la madre di almeno gg 20 (venti) e CP_1 Per_1 compatibilmente con le esigenze del minore e in ogni caso previo contatto con il Servizio Sociale del Comune di Ancona, che verrà interpellato dalla parte diligente in tale caso e che provvederà a monitorare il nucleo familiare ed eventualmente a programmare degli incontri tenuto conto del periodo di assenza del padre nella vita del minore. Si chiede, inoltre, di stabilire che il diritto di visita del padre venga esercitato dallo stesso solo in Ancona, nonché si chiede di porre il divieto di espatrio del minore unitamente al padre;
- disporre che il padre contribuisca, con decorrenza dalla data della proposta domanda, al mantenimento del minore con il versamento di una somma pari ad almeno € 300,00 (trecentoeuro), rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, se di segno positivo, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il 10 di ogni mese alle seguenti coordinate: Finecobank S.p.A.
[...];
- stabilire il concorso del padre nella misura del 70% alle spese straordinarie, come indicate nel protocollo in vigore presso il
Tribunale di Ancona;
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.07.2019, si è rivolta a questo Tribunale per ottenere la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore _2
, nato il [...] dalla relazione sentimentale intercorsa con .
[...] CP_1
Nel ricorso, la signora ha rappresentato che la convivenza con il signor era stata Parte_1 CP_1 caratterizzata da agiti violenti del compagno anche alla presenza del figlio minore. In particolare, la stessa ha riferito di un episodio - avvenuto nel mese di ottobre 2019 e originato da una discussione legata alla mancata contribuzione da parte del signor alle spese familiari - in cui il compagno, dopo aver CP_1 afferrato il figlio di pochi mesi che la madre aveva in braccio e averlo appoggiato bruscamente sul letto, avrebbe afferrato la compagna per le braccia, minacciando di farle male e procurandole un livido.
La signora ha altresì dichiarato che il compagno, vantando una significativa differenza di età a Parte_1 suo favore, le avrebbe ripetutamente manifestato l'intenzione di interrompere la relazione per intraprendere una nuova vita. Tale intenzione si sarebbe concretizzata nel marzo 2020, con l'allontanamento del signor dall'abitazione familiare. La ricorrente, in convalescenza a seguito di un'operazione chirurgica, CP_1 sarebbe quindi rimasta l'unica a occuparsi del figlio, in quanto l'uomo avrebbe omesso di fornire qualsiasi contributo economico e si sarebbe presentato solo sporadicamente.
Nel corso del 2022, la signora avrebbe deciso di riprendere la convivenza con l'uomo, nella Parte_1 prospettiva di ristabilire l'unità familiare. Tuttavia, tale tentativo non avrebbe sortito esito positivo e la coabitazione sarebbe definitivamente cessata nel novembre dello stesso anno. Da quel momento, il padre avrebbe frequentato il figlio in maniera sporadica e unicamente alla presenza della madre, senza preoccuparsi neppure delle sue esigenze economiche. pagina 2 di 7 Secondo quanto riferito dalla ricorrente, tuttavia, anche successivamente all'interruzione della coabitazione si sarebbe verificato un ulteriore episodio di violenza, allorquando il 26 maggio 2023 l'uomo si presentò presso l'abitazione dell'ex compagna per consegnarle alcuni generi alimentari. In tale occasione, egli le avrebbe chiesto di perdonarlo e, dinanzi al rifiuto della donna, avrebbe assunto un atteggiamento intimidatorio, rivolgendole umiliazioni e vessazioni psicologiche. Nel medesimo frangente, la donna avrebbe tentato di riprendere l'ex compagno con il cellulare, ma inutilmente poiché l'uomo, nel tentativo di afferrare il dispositivo, ne avrebbe provocato la caduta e lo avrebbe calpestato, danneggiandolo. Il riferito episodio, per il quale la ricorrente ha sporto querela, sarebbe avvenuto alla presenza del figlio La Per_1 situazione avrebbe determinato una crisi di pianto del bambino, cessata grazie all'intervento del cognato della signora che avrebbe fatto allontanare il signor dall'abitazione. Parte_1 CP_1
Sulla base di tali allegazioni, la ricorrente – oltre a chiedere l'emissione di un ordine di protezione (rigettato dal giudice relatore) – ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido esclusivo del minore e di prevedere l'intervento dei servizi sociali al fine di approfondire le capacità genitoriali del ricorrente e di organizzare eventuali incontri protetti tra padre e figlio.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il giudice relatore, dichiarata la contumacia del convenuto, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “affida il minore in via Persona_2 esclusiva alla sig.ra - dispone che il padre possa vedere il minore esclusivamente per il tramite dei Servizi Parte_1
Sociali del Comune di Ancona, cui è demandato il compito di predisporre un calendario d'incontri protetti, garantendo almeno un incontro a settimana;
- dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni CP_1 Parte_1 mese, la somma di euro 150,00 mensili, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie”. Il giudice ha poi incaricato i servizi sociali del Per_1
Comune di Ancona di “prendere in carico il nucleo familiare e di svolgere una indagine socio-ambientale, anche con compiti di vigilanza e monitoraggio, sui genitori, sul minore e sulla relazione genitori-figlio, riferendo ogni elemento utile in merito sul nucleo familiare, acquisendo informazioni anche dalle figure di riferimento del minore” e il Consultorio familiare di provvedere alla valutazione delle capacità genitoriali di entrambe le parti, disponendo approfondimenti istruttori in merito alla condizione economico-reddituale del convenuto.
La causa è stata istruita tramite le relazioni dei servizi socio-assistenziali e l'acquisizione d'informazioni dall'Agenzia delle Entrate a all'udienza del 19.02.2025 è stata trattenuta in decisione.
*****
1. Il regime di affidamento e collocamento del minore
1.1 In punto di diritto, va rammentato che la regola generale dell'affidamento condiviso dei figli minori può essere derogata qualora tale regime di affidamento risulti contrario all'interesse del minore.
Tale circostanza, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ricorre senza dubbio nel caso in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di pagina 3 di 7 mantenimento in favore del figlio ovvero abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, “in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cfr. Cass. sez. I, 17.12.2009,
n.26587).
1.2 Nel caso di specie, risultano provati tutti i presupposti fondanti l'affido esclusivo, atteso che il resistente, da un lato, si è reso reiteratamente inadempiente all'obbligo di concorrere al mantenimento del minore e, dall'altro, ha dimostrato totale disinteresse nei confronti del figlio.
Dalla relazione socio-ambientale dei Servizi Sociali di Ancona emerge che il signor , nonostante CP_1 ripetuti tentativi di convocazione, si è presentato solo in data 06.12.2023, dichiarando “di non accettare la possibilità di incontrare il figlio attraverso visite protette e che in assenza di una relazione con la sig.ra , non avrebbe Pt_1 senso fare il padre. A suo parere, si sarebbe già scordato di lui e quindi ha ribadito che non avrebbe inteso cercarlo più, Per_1 affidandolo completamente alla cura della madre”. Nonostante l'invito dei servizi sociali a riflettere su tali dichiarazioni, il padre del minore ha perseverato nel proprio disinteresse, omettendo di rispondere alle successive chiamate dei servizi.
Il medesimo atteggiamento è stato riscontrato anche nel corso della valutazione delle capacità genitoriali.
Dalla relazione del Consultorio familiare di Ancona del 15.03.2024 risulta che il resistente è giunto all'appuntamento in ritardo e si è mostrato poco disponibile al dialogo e poco propenso ad approfondire il racconto dei propri vissuti e la relazione con il figlio. Dopo essere stato riconvocato per presentarsi a un ulteriore colloquio, egli non si è più presentato e, seppur contattato più volte telefonicamente, non ha più fatto avere sue notizie.
Tali circostanze sono di per sé sufficienti - al di là delle allegazioni di violenza contenute nel ricorso (sulle quali, pertanto, non si è provveduto a ulteriori approfondimenti istruttori) - a giustificare la concentrazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla ricorrente, della cui idoneità non vi è motivo di dubitare.
Dalla relazione del Consultorio familiare emerge che la signora Parte_1
- ha partecipato in modo collaborativo al percorso di valutazione;
- è apparsa in grado di sostenere i bisogni di attaccamento del bambino e di favorirne l'esplorazione e l'avvicinamento ad altre figure adulte che svolgono una funzione educativa, come gli zii e il maestro di karate, compensando così l'assenza della figura maschile di riferimento;
- è “responsabile e competente nell'accudimento del minore, protettiva, presente e sintonizzata sul piano affettivo e capace di esercitare una funzione regolatoria e normativa”.
Il Consultorio familiare ha altresì attestato che “il minore appare inserito in un contesto adeguato a promuoverne un sano sviluppo affettivo e relazionale”.
pagina 4 di 7 1.3 Le circostanze sopra evidenziate giustificano, inoltre, la previsione del c.d. “affido super-esclusivo” o
“affidamento esclusivo rafforzato” di cui al terzo comma dell'art. 337 quater c.c., così come richiesto dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni.
Va detto, infatti, che nel modulo dell'affidamento monogenitoriale, le decisioni di maggior interesse (quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale) devono, generalmente, continuare a essere adottate da entrambi i genitori. Tale esercizio concertato della responsabilità genitoriale in merito alle scelte più rilevanti può trovare una deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in tutti i casi in cui, come quello di specie, appare necessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso in esame, tale deroga giudiziale si giustifica proprio in ragione del completo disinteresse del sig.
nei confronti del figlio e risponde all'esigenza di evitare che, anche per questioni fondamentali, la CP_1 macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento.
1.4 In definitiva, dovrà essere disposto l'affidamento super-esclusivo del minore alla Persona_2 madre presso la cui abitazione il minore dovrà essere prevalentemente collocato. Parte_1
Tale provvedimento consentirà alla signora di adottare autonomamente tutte le scelte relative al Parte_1 minore, senza necessità di collaborazione da parte del resistente.
1.5 Per quanto concerne le visite tra il padre e il minore, considerato il comportamento tenuto dal signor nel corso del procedimento, il Collegio ritiene di non prevedere, allo stato, un calendario CP_1
d'incontri, neppure in forma protetta. Tuttavia, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, si dispone che il signor possa incontrare il figlio previo contatto con il Servizio Sociale CP_1 del Comune di Ancona, che, nel caso, provvederà a programmare gli incontri nelle modalità e nelle tempistiche ritenute opportune, coinvolgendo la madre del minore e tenendo in debita considerazione le esigenze dello stesso, anche in ragione del periodo di assenza del padre nella sua vita.
2. Il contributo al mantenimento
Per quanto concerne il contributo al mantenimento da porsi a carico del resistente, si ricorda che l'art. 316 bis c.c. impone a ciascun genitore di contribuire ai propri obblighi nei confronti dei figli, primo fra tutti quello di mantenimento, “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
La ricorrente svolge attività lavorativa come badante e percepisce un reddito di circa € 1.000,00.
Quanto al resistente, dalla documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate è emerso che egli ha svolto attività lavorativa dipendente nel corso del 2022 e 2023. Con riferimento al 2023, egli risulta aver percepito un reddito complessivo lordo pari a € 9.621,50.
Nella relazione dei servizi sociali del 15.09.2023, svolta su incarico della procura minorile, si legge che:
“l'uomo racconta di essere in Italia da 17 anni e di aver lavorato per lungo tempo presso aziende che producono mobili. Di pagina 5 di 7 recente, afferma di aver lavorato come muratore, a suo dire regolarmente. Si cerca di approfondire l'aspetto occupazionale, non senza difficoltà e il signor riferisce che aveva un contratto fino a circa due mesi fa, quando il suo datore di lavoro ha CP_1 chiuso il contratto perché sarebbe andato in ferie per due per due mesi. Nel frattempo, l'uomo asserisce di aver trovato un'occupazione non regolare nell'ambito del mobilio e che nel frattempo ha messo da parte del denaro in quanto deciso ad aprire una partita IVA come muratore nel mese di settembre 2023 e poi di partire per l'Inghilterra dove avrebbe trovato un incarico per un anno”.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene equo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario del minore pari a € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici
Istat.
Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i due genitori.
L'assegno unico, al contrario, sarà percepito per intero dalla ricorrente, stante il provvedimento di affido super-esclusivo.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. In ragione della revoca dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, disposta con separato decreto, tali spese dovranno essere rifuse direttamente alla signora Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede: affida il minore alla madre in via super-esclusiva, disponendo che la Persona_2 Parte_1 stessa, ex art. 337 quater c.c., possa decidere in via autonoma anche in relazione alle questioni fondamentali della vita del minore;
dispone che il padre possa incontrare il figlio previo contatto con i Servizi Sociali del Comune di Ancona, che, nel caso, provvederanno a programmare gli incontri nelle modalità e nelle tempistiche ritenute opportune, coinvolgendo la madre del minore e tenendo in debita considerazione le esigenze dello stesso, anche in ragione del periodo di assenza del padre nella sua vita dispone che versi ad entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 CP_1 Parte_1
(da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT) quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio;
dispone che le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, vengano suddivise al 50% tra i genitori;
condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
pagina 6 di 7 Si comunichi alle parti e ai servizi sociali di Ancona.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Ancona Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3876 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno
2023, prendente tra
(C.F.: ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Beghin;
ricorrente
e
(C.F.: ) nato in [...] il [...] CP_1 C.F._2
resistente contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale su figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: “- affidare in via super-esclusiva il figlio minore alla madre, senza necessità di firma del padre del Per_1 minore, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore quali, a titolo esemplificativo: salute quindi per ogni intervento e/o trattamento sanitario che dovesse rendersi necessario, educazione, istruzione, residenza abituale, rilascio e rinnovo di documenti, incluso passaporto, con stabile collocazione e permanenza del figlio presso la madre, sig.ra
[...]
(in caso di accoglimento della presente domanda di affido super esclusivo si chiede all'Intestato Tribunale di Parte_1 specificare nella sentenza che non necessita la firma del padre del minore, per evitare inconvenienti e dinieghi con gli Uffici preposti ad esempio per il rilascio e rinnovo dei documenti e per il consenso agli interventi e trattamenti sanitari); - il sig.
pagina 1 di 7 potrà vedere e tenere con sé il figlio e se lo vorrà, previo accordo con la madre di almeno gg 20 (venti) e CP_1 Per_1 compatibilmente con le esigenze del minore e in ogni caso previo contatto con il Servizio Sociale del Comune di Ancona, che verrà interpellato dalla parte diligente in tale caso e che provvederà a monitorare il nucleo familiare ed eventualmente a programmare degli incontri tenuto conto del periodo di assenza del padre nella vita del minore. Si chiede, inoltre, di stabilire che il diritto di visita del padre venga esercitato dallo stesso solo in Ancona, nonché si chiede di porre il divieto di espatrio del minore unitamente al padre;
- disporre che il padre contribuisca, con decorrenza dalla data della proposta domanda, al mantenimento del minore con il versamento di una somma pari ad almeno € 300,00 (trecentoeuro), rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, se di segno positivo, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il 10 di ogni mese alle seguenti coordinate: Finecobank S.p.A.
[...];
- stabilire il concorso del padre nella misura del 70% alle spese straordinarie, come indicate nel protocollo in vigore presso il
Tribunale di Ancona;
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre accessori di legge.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.07.2019, si è rivolta a questo Tribunale per ottenere la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore _2
, nato il [...] dalla relazione sentimentale intercorsa con .
[...] CP_1
Nel ricorso, la signora ha rappresentato che la convivenza con il signor era stata Parte_1 CP_1 caratterizzata da agiti violenti del compagno anche alla presenza del figlio minore. In particolare, la stessa ha riferito di un episodio - avvenuto nel mese di ottobre 2019 e originato da una discussione legata alla mancata contribuzione da parte del signor alle spese familiari - in cui il compagno, dopo aver CP_1 afferrato il figlio di pochi mesi che la madre aveva in braccio e averlo appoggiato bruscamente sul letto, avrebbe afferrato la compagna per le braccia, minacciando di farle male e procurandole un livido.
La signora ha altresì dichiarato che il compagno, vantando una significativa differenza di età a Parte_1 suo favore, le avrebbe ripetutamente manifestato l'intenzione di interrompere la relazione per intraprendere una nuova vita. Tale intenzione si sarebbe concretizzata nel marzo 2020, con l'allontanamento del signor dall'abitazione familiare. La ricorrente, in convalescenza a seguito di un'operazione chirurgica, CP_1 sarebbe quindi rimasta l'unica a occuparsi del figlio, in quanto l'uomo avrebbe omesso di fornire qualsiasi contributo economico e si sarebbe presentato solo sporadicamente.
Nel corso del 2022, la signora avrebbe deciso di riprendere la convivenza con l'uomo, nella Parte_1 prospettiva di ristabilire l'unità familiare. Tuttavia, tale tentativo non avrebbe sortito esito positivo e la coabitazione sarebbe definitivamente cessata nel novembre dello stesso anno. Da quel momento, il padre avrebbe frequentato il figlio in maniera sporadica e unicamente alla presenza della madre, senza preoccuparsi neppure delle sue esigenze economiche. pagina 2 di 7 Secondo quanto riferito dalla ricorrente, tuttavia, anche successivamente all'interruzione della coabitazione si sarebbe verificato un ulteriore episodio di violenza, allorquando il 26 maggio 2023 l'uomo si presentò presso l'abitazione dell'ex compagna per consegnarle alcuni generi alimentari. In tale occasione, egli le avrebbe chiesto di perdonarlo e, dinanzi al rifiuto della donna, avrebbe assunto un atteggiamento intimidatorio, rivolgendole umiliazioni e vessazioni psicologiche. Nel medesimo frangente, la donna avrebbe tentato di riprendere l'ex compagno con il cellulare, ma inutilmente poiché l'uomo, nel tentativo di afferrare il dispositivo, ne avrebbe provocato la caduta e lo avrebbe calpestato, danneggiandolo. Il riferito episodio, per il quale la ricorrente ha sporto querela, sarebbe avvenuto alla presenza del figlio La Per_1 situazione avrebbe determinato una crisi di pianto del bambino, cessata grazie all'intervento del cognato della signora che avrebbe fatto allontanare il signor dall'abitazione. Parte_1 CP_1
Sulla base di tali allegazioni, la ricorrente – oltre a chiedere l'emissione di un ordine di protezione (rigettato dal giudice relatore) – ha chiesto al Tribunale di disporre l'affido esclusivo del minore e di prevedere l'intervento dei servizi sociali al fine di approfondire le capacità genitoriali del ricorrente e di organizzare eventuali incontri protetti tra padre e figlio.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il giudice relatore, dichiarata la contumacia del convenuto, ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “affida il minore in via Persona_2 esclusiva alla sig.ra - dispone che il padre possa vedere il minore esclusivamente per il tramite dei Servizi Parte_1
Sociali del Comune di Ancona, cui è demandato il compito di predisporre un calendario d'incontri protetti, garantendo almeno un incontro a settimana;
- dispone che il sig. versi alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni CP_1 Parte_1 mese, la somma di euro 150,00 mensili, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie”. Il giudice ha poi incaricato i servizi sociali del Per_1
Comune di Ancona di “prendere in carico il nucleo familiare e di svolgere una indagine socio-ambientale, anche con compiti di vigilanza e monitoraggio, sui genitori, sul minore e sulla relazione genitori-figlio, riferendo ogni elemento utile in merito sul nucleo familiare, acquisendo informazioni anche dalle figure di riferimento del minore” e il Consultorio familiare di provvedere alla valutazione delle capacità genitoriali di entrambe le parti, disponendo approfondimenti istruttori in merito alla condizione economico-reddituale del convenuto.
La causa è stata istruita tramite le relazioni dei servizi socio-assistenziali e l'acquisizione d'informazioni dall'Agenzia delle Entrate a all'udienza del 19.02.2025 è stata trattenuta in decisione.
*****
1. Il regime di affidamento e collocamento del minore
1.1 In punto di diritto, va rammentato che la regola generale dell'affidamento condiviso dei figli minori può essere derogata qualora tale regime di affidamento risulti contrario all'interesse del minore.
Tale circostanza, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ricorre senza dubbio nel caso in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di pagina 3 di 7 mantenimento in favore del figlio ovvero abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, “in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Cfr. Cass. sez. I, 17.12.2009,
n.26587).
1.2 Nel caso di specie, risultano provati tutti i presupposti fondanti l'affido esclusivo, atteso che il resistente, da un lato, si è reso reiteratamente inadempiente all'obbligo di concorrere al mantenimento del minore e, dall'altro, ha dimostrato totale disinteresse nei confronti del figlio.
Dalla relazione socio-ambientale dei Servizi Sociali di Ancona emerge che il signor , nonostante CP_1 ripetuti tentativi di convocazione, si è presentato solo in data 06.12.2023, dichiarando “di non accettare la possibilità di incontrare il figlio attraverso visite protette e che in assenza di una relazione con la sig.ra , non avrebbe Pt_1 senso fare il padre. A suo parere, si sarebbe già scordato di lui e quindi ha ribadito che non avrebbe inteso cercarlo più, Per_1 affidandolo completamente alla cura della madre”. Nonostante l'invito dei servizi sociali a riflettere su tali dichiarazioni, il padre del minore ha perseverato nel proprio disinteresse, omettendo di rispondere alle successive chiamate dei servizi.
Il medesimo atteggiamento è stato riscontrato anche nel corso della valutazione delle capacità genitoriali.
Dalla relazione del Consultorio familiare di Ancona del 15.03.2024 risulta che il resistente è giunto all'appuntamento in ritardo e si è mostrato poco disponibile al dialogo e poco propenso ad approfondire il racconto dei propri vissuti e la relazione con il figlio. Dopo essere stato riconvocato per presentarsi a un ulteriore colloquio, egli non si è più presentato e, seppur contattato più volte telefonicamente, non ha più fatto avere sue notizie.
Tali circostanze sono di per sé sufficienti - al di là delle allegazioni di violenza contenute nel ricorso (sulle quali, pertanto, non si è provveduto a ulteriori approfondimenti istruttori) - a giustificare la concentrazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla ricorrente, della cui idoneità non vi è motivo di dubitare.
Dalla relazione del Consultorio familiare emerge che la signora Parte_1
- ha partecipato in modo collaborativo al percorso di valutazione;
- è apparsa in grado di sostenere i bisogni di attaccamento del bambino e di favorirne l'esplorazione e l'avvicinamento ad altre figure adulte che svolgono una funzione educativa, come gli zii e il maestro di karate, compensando così l'assenza della figura maschile di riferimento;
- è “responsabile e competente nell'accudimento del minore, protettiva, presente e sintonizzata sul piano affettivo e capace di esercitare una funzione regolatoria e normativa”.
Il Consultorio familiare ha altresì attestato che “il minore appare inserito in un contesto adeguato a promuoverne un sano sviluppo affettivo e relazionale”.
pagina 4 di 7 1.3 Le circostanze sopra evidenziate giustificano, inoltre, la previsione del c.d. “affido super-esclusivo” o
“affidamento esclusivo rafforzato” di cui al terzo comma dell'art. 337 quater c.c., così come richiesto dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni.
Va detto, infatti, che nel modulo dell'affidamento monogenitoriale, le decisioni di maggior interesse (quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale) devono, generalmente, continuare a essere adottate da entrambi i genitori. Tale esercizio concertato della responsabilità genitoriale in merito alle scelte più rilevanti può trovare una deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in tutti i casi in cui, come quello di specie, appare necessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso in esame, tale deroga giudiziale si giustifica proprio in ragione del completo disinteresse del sig.
nei confronti del figlio e risponde all'esigenza di evitare che, anche per questioni fondamentali, la CP_1 macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento.
1.4 In definitiva, dovrà essere disposto l'affidamento super-esclusivo del minore alla Persona_2 madre presso la cui abitazione il minore dovrà essere prevalentemente collocato. Parte_1
Tale provvedimento consentirà alla signora di adottare autonomamente tutte le scelte relative al Parte_1 minore, senza necessità di collaborazione da parte del resistente.
1.5 Per quanto concerne le visite tra il padre e il minore, considerato il comportamento tenuto dal signor nel corso del procedimento, il Collegio ritiene di non prevedere, allo stato, un calendario CP_1
d'incontri, neppure in forma protetta. Tuttavia, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente, si dispone che il signor possa incontrare il figlio previo contatto con il Servizio Sociale CP_1 del Comune di Ancona, che, nel caso, provvederà a programmare gli incontri nelle modalità e nelle tempistiche ritenute opportune, coinvolgendo la madre del minore e tenendo in debita considerazione le esigenze dello stesso, anche in ragione del periodo di assenza del padre nella sua vita.
2. Il contributo al mantenimento
Per quanto concerne il contributo al mantenimento da porsi a carico del resistente, si ricorda che l'art. 316 bis c.c. impone a ciascun genitore di contribuire ai propri obblighi nei confronti dei figli, primo fra tutti quello di mantenimento, “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
La ricorrente svolge attività lavorativa come badante e percepisce un reddito di circa € 1.000,00.
Quanto al resistente, dalla documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate è emerso che egli ha svolto attività lavorativa dipendente nel corso del 2022 e 2023. Con riferimento al 2023, egli risulta aver percepito un reddito complessivo lordo pari a € 9.621,50.
Nella relazione dei servizi sociali del 15.09.2023, svolta su incarico della procura minorile, si legge che:
“l'uomo racconta di essere in Italia da 17 anni e di aver lavorato per lungo tempo presso aziende che producono mobili. Di pagina 5 di 7 recente, afferma di aver lavorato come muratore, a suo dire regolarmente. Si cerca di approfondire l'aspetto occupazionale, non senza difficoltà e il signor riferisce che aveva un contratto fino a circa due mesi fa, quando il suo datore di lavoro ha CP_1 chiuso il contratto perché sarebbe andato in ferie per due per due mesi. Nel frattempo, l'uomo asserisce di aver trovato un'occupazione non regolare nell'ambito del mobilio e che nel frattempo ha messo da parte del denaro in quanto deciso ad aprire una partita IVA come muratore nel mese di settembre 2023 e poi di partire per l'Inghilterra dove avrebbe trovato un incarico per un anno”.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene equo porre a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario del minore pari a € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici
Istat.
Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i due genitori.
L'assegno unico, al contrario, sarà percepito per intero dalla ricorrente, stante il provvedimento di affido super-esclusivo.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. In ragione della revoca dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, disposta con separato decreto, tali spese dovranno essere rifuse direttamente alla signora Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede: affida il minore alla madre in via super-esclusiva, disponendo che la Persona_2 Parte_1 stessa, ex art. 337 quater c.c., possa decidere in via autonoma anche in relazione alle questioni fondamentali della vita del minore;
dispone che il padre possa incontrare il figlio previo contatto con i Servizi Sociali del Comune di Ancona, che, nel caso, provvederanno a programmare gli incontri nelle modalità e nelle tempistiche ritenute opportune, coinvolgendo la madre del minore e tenendo in debita considerazione le esigenze dello stesso, anche in ragione del periodo di assenza del padre nella sua vita dispone che versi ad entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 CP_1 Parte_1
(da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT) quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio;
dispone che le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, vengano suddivise al 50% tra i genitori;
condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_1
3.809,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
pagina 6 di 7 Si comunichi alle parti e ai servizi sociali di Ancona.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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