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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/10/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 552/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 552/2025 promossa da
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Simona Rotundo, C.F. , del foro di Arezzo, unitamente alla quale C.F._2 elegge domicilio presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE
Contro
(CF ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti 22.3.24 per notaio di Roma, dall'avv. Tommaso Parisi (CF ) (posta cert Per_1 C.F._3 t) e con questi elettivamente domiciliato in Cuneo Email_2 al Corso Santorre di Santarosa 15 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 5 Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare l'illegittimità del provvedimento di Rideterminazione della pensione Inps n. 003-270020060539 Cat. SO codice fiscale - Pratica C.F._1 indebito: notificato in data 13.11.2024 a e, di conseguenza, non P.IVA_2 Parte_1 dovuto l'importo di € 13.210,92 in relazione al periodo dal 01.03.2022 al 13.11.2024, e condannare CP l alla restituzione delle somme già trattenute a tale titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
- Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare l'illegittimità del provvedimento di Rideterminazione della pensione Inps n. 075-270001710630 Cat. SOAUT codice fiscale - C.F._1 Pratica indebito: 19933020 notificato in data 18.11.2024 a e, di Parte_1 conseguenza, non dovuto l'importo di € 64,59 in relazione al periodo dal 01.03.2022 al 18.11.2024, e CP condannare l alla restituzione delle somme già trattenute a tale titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
CP
- Accertata e dichiarata l'irrepetibilità degli indebiti pensionistici de qua, condannare l al pagamento delle spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A., il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“…si conclude perché il Tribunale respinga la domanda avversaria e, per l'effetto, voglia dichiarare ripetibili le somme indebitamente erogate per il periodo 1 marzo 22-30 novembre 2024 sulla pensione di reversibilità liquidata in favore della ricorrente ammontanti ad € 13275,51. Parte_1
Spese come per legge.”.
RITENUTO CHE
La disciplina in materia di cd. indebito previdenziale è derogatoria al principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., in quanto si presume che i pensionati abbiano utilizzato gli importi indebitamente percepiti a soddisfare esigenze primarie di vita.
Le norme richiamabili in materia sono l'art. 80 del R.D. 1422/24 che all'ultimo comma stabilisce che “… le assegnazioni delle pensioni si considerano definitive quando, entro un anno, dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla AS ZI (oggi ; in tal caso le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo CP_1 dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati “.
Nell'interpretare la norma la Suprema Corte ha precisato che trattasi di norma “… eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria, sia alle successive riliquidazioni, con riferimento esclusivamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione. La norma non è invece applicabile quando il provvedimento dell'istituto sia inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto, ovvero si accertino sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione totale o parziale del diritto al trattamento pensionistico” (cfr. Cass 1315/95; id. 310/90; id. 2701/89).
Pag. 2 a 5
L'art. 52 legge 88/89 per il quale “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 legge 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione, o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La norma ha introdotto pertanto il principio generale dell'irripetibilità delle somme che siano state indebitamente percepite a titolo di pensione dagli assicurati in conseguenza di un qualsiasi errore, pertanto, anche in caso di revoca o annullamento del provvedimento originario, salvo il caso di dolo dell'interessato.
L'art. 13 della legge 412/91, di interpretazione autentica del citato art. 52, introduce una disciplina più restrittiva rispetto alla norma sopra riportata, stabilendo che “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 della le. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La disposizione ha previsto, sostanzialmente, tre correttivi per la regola della irripetibilità e, segnatamente, 1) la necessità che le somme da ripetere siano corrisposte sulla base di un provvedimento definitivo;
2) la necessità che il provvedimento sia comunicato all'interessato; 3) l'assenza di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione.
La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/93, nella parte in cui se ne disponeva l'applicazione anche ai rapporti sorti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge, o comunque pendenti a tale data, in quanto l'incidenza sostanziale sulla normativa precedente non risultava conforme alla qualificazione di norma interpretativa riportata nel titolo della legge.
L'articolo 13 della legge n. 412/1991 trova invece regolare e piena applicazione per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dal 1° gennaio 2001, sulla base di provvedimento definitivo di cui sia stata data espressa comunicazione all'interessato.
Secondo la già menzionata disposizione, dunque, l'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni, che non siano già conosciuti dall , ai fini della ripetibilità è equiparabile al dolo ed esclude CP_1 l'imputabilità dell'errore all medesimo. CP_1
Pag. 3 a 5 Pertanto, qualora l'errore compiuto al momento della liquidazione o della riliquidazione della pensione sia da imputare al comportamento doloso dell'interessato o ad una omessa o incompleta segnalazione, da parte dello stesso interessato, di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, che incidano sul diritto o sulla misura della "pensione goduta", le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili.
Laddove invece l'indebito sia avvenuto per una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, comunicati dall'interessato o comunque già conosciuti dall , poiché ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della
CP_1 legge n. 412/91, l' è tenuto a procedere annualmente alla verifica delle situazioni
CP_1 reddituali e può procedere al recupero delle somme indebitamente erogate solo entro l'anno successivo, va ritenuto che l' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici
CP_1 purché la notifica del relativo indebito avvenga entro l'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza, da parte dell , del reddito incidente sulla pensione goduta.
CP_1
Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che “In materia di indebito previdenziale, l'irripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, L. 88/1989 come interpretato dall'art. 13, co. 1, L. 412/1991, è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme sulla scorta di formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore-di qualsivoglia natura- imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato a cui è parificata "quoad effectum" l'omessa o incompleta segnalazione di fatti che impattano sul diritto o sul quantum della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente. Pertanto, se difetta anche soltanto una di queste condizioni, opera la regola della ripetibilità ex art. 2033 cod. civ.” (cfr. Tribunale Roma sez. lav., 4.6.2024, n.6525).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si evince che risulta provata la buona fede e quindi l'assenza di dolo in capo alla parte ricorrente, atteso al riguardo che la parte ricorrente non ha mai richiesto l'erogazione dell'importo che concretamente le era stato liquidato ed ha sempre riscosso la pensione di cui è titolare, ritenendo che il riscosso corrispondesse al dovuto.
L'erogazione da parte dell della pensione dall'1.3.2022 ha quindi ingenerato in capo CP_1 alla ricorrente, beneficiaria della prestazione, un affidamento incolpevole. Tant'è vero che il presunto superamento dei limiti reddituali è derivato dal possesso di fabbricati, ossia dalla percezione dei canoni di locazione regolarmente dichiarati all'Agenzia delle Entrate e dall'assegno di mantenimento (cfr. docc. 3,4,5 fasc. ricorrente).
Oltretutto, come correttamente allegato dalla difesa della parte ricorrente con argomentazioni che questo Giudice condivide ed anzi fa proprie, ben avrebbe potuto e dovuto l' ottenere agevolmente le informazioni reddituali rilevanti direttamente dalla CP_1 banca dati dell'Agenzia delle Entrate, dal momento che la signora aveva già Parte_1 dichiarato, tramite Modello 730, tutti i propri redditi.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente illegittimità dei provvedimenti di indebito per il recupero della prestazione erogata e non debenza in favore dell degli importi di euro CP_1
Pag. 4 a 5
13.210,92 e di euro 64,59, nonché condanna dell a restituire in favore della ricorrente CP_1 gli importi trattenuti a titolo di indebito.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di indebito per il recupero della prestazione erogata e la non debenza in favore dell degli importi di euro 13.210,92 e di euro 64,59; condanna l' a CP_1 CP_1 restituire in favore della parte ricorrente gli importi trattenuti a titolo di indebito;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.697 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e AS come per legge.
Cuneo, 29.10.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 552/2025 promossa da
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Simona Rotundo, C.F. , del foro di Arezzo, unitamente alla quale C.F._2 elegge domicilio presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTE
Contro
(CF ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti 22.3.24 per notaio di Roma, dall'avv. Tommaso Parisi (CF ) (posta cert Per_1 C.F._3 t) e con questi elettivamente domiciliato in Cuneo Email_2 al Corso Santorre di Santarosa 15 presso l'ufficio legale della sede provinciale dell'Istituto,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 5 Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare l'illegittimità del provvedimento di Rideterminazione della pensione Inps n. 003-270020060539 Cat. SO codice fiscale - Pratica C.F._1 indebito: notificato in data 13.11.2024 a e, di conseguenza, non P.IVA_2 Parte_1 dovuto l'importo di € 13.210,92 in relazione al periodo dal 01.03.2022 al 13.11.2024, e condannare CP l alla restituzione delle somme già trattenute a tale titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
- Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare l'illegittimità del provvedimento di Rideterminazione della pensione Inps n. 075-270001710630 Cat. SOAUT codice fiscale - C.F._1 Pratica indebito: 19933020 notificato in data 18.11.2024 a e, di Parte_1 conseguenza, non dovuto l'importo di € 64,59 in relazione al periodo dal 01.03.2022 al 18.11.2024, e CP condannare l alla restituzione delle somme già trattenute a tale titolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
CP
- Accertata e dichiarata l'irrepetibilità degli indebiti pensionistici de qua, condannare l al pagamento delle spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A., il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“…si conclude perché il Tribunale respinga la domanda avversaria e, per l'effetto, voglia dichiarare ripetibili le somme indebitamente erogate per il periodo 1 marzo 22-30 novembre 2024 sulla pensione di reversibilità liquidata in favore della ricorrente ammontanti ad € 13275,51. Parte_1
Spese come per legge.”.
RITENUTO CHE
La disciplina in materia di cd. indebito previdenziale è derogatoria al principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., in quanto si presume che i pensionati abbiano utilizzato gli importi indebitamente percepiti a soddisfare esigenze primarie di vita.
Le norme richiamabili in materia sono l'art. 80 del R.D. 1422/24 che all'ultimo comma stabilisce che “… le assegnazioni delle pensioni si considerano definitive quando, entro un anno, dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla AS ZI (oggi ; in tal caso le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo CP_1 dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati “.
Nell'interpretare la norma la Suprema Corte ha precisato che trattasi di norma “… eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria, sia alle successive riliquidazioni, con riferimento esclusivamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione. La norma non è invece applicabile quando il provvedimento dell'istituto sia inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto, ovvero si accertino sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione totale o parziale del diritto al trattamento pensionistico” (cfr. Cass 1315/95; id. 310/90; id. 2701/89).
Pag. 2 a 5
L'art. 52 legge 88/89 per il quale “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 legge 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione, o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La norma ha introdotto pertanto il principio generale dell'irripetibilità delle somme che siano state indebitamente percepite a titolo di pensione dagli assicurati in conseguenza di un qualsiasi errore, pertanto, anche in caso di revoca o annullamento del provvedimento originario, salvo il caso di dolo dell'interessato.
L'art. 13 della legge 412/91, di interpretazione autentica del citato art. 52, introduce una disciplina più restrittiva rispetto alla norma sopra riportata, stabilendo che “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 della le. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La disposizione ha previsto, sostanzialmente, tre correttivi per la regola della irripetibilità e, segnatamente, 1) la necessità che le somme da ripetere siano corrisposte sulla base di un provvedimento definitivo;
2) la necessità che il provvedimento sia comunicato all'interessato; 3) l'assenza di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione.
La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/93, nella parte in cui se ne disponeva l'applicazione anche ai rapporti sorti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge, o comunque pendenti a tale data, in quanto l'incidenza sostanziale sulla normativa precedente non risultava conforme alla qualificazione di norma interpretativa riportata nel titolo della legge.
L'articolo 13 della legge n. 412/1991 trova invece regolare e piena applicazione per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dal 1° gennaio 2001, sulla base di provvedimento definitivo di cui sia stata data espressa comunicazione all'interessato.
Secondo la già menzionata disposizione, dunque, l'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni, che non siano già conosciuti dall , ai fini della ripetibilità è equiparabile al dolo ed esclude CP_1 l'imputabilità dell'errore all medesimo. CP_1
Pag. 3 a 5 Pertanto, qualora l'errore compiuto al momento della liquidazione o della riliquidazione della pensione sia da imputare al comportamento doloso dell'interessato o ad una omessa o incompleta segnalazione, da parte dello stesso interessato, di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, che incidano sul diritto o sulla misura della "pensione goduta", le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili.
Laddove invece l'indebito sia avvenuto per una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, comunicati dall'interessato o comunque già conosciuti dall , poiché ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della
CP_1 legge n. 412/91, l' è tenuto a procedere annualmente alla verifica delle situazioni
CP_1 reddituali e può procedere al recupero delle somme indebitamente erogate solo entro l'anno successivo, va ritenuto che l' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici
CP_1 purché la notifica del relativo indebito avvenga entro l'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza, da parte dell , del reddito incidente sulla pensione goduta.
CP_1
Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che “In materia di indebito previdenziale, l'irripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, L. 88/1989 come interpretato dall'art. 13, co. 1, L. 412/1991, è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme sulla scorta di formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore-di qualsivoglia natura- imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato a cui è parificata "quoad effectum" l'omessa o incompleta segnalazione di fatti che impattano sul diritto o sul quantum della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente. Pertanto, se difetta anche soltanto una di queste condizioni, opera la regola della ripetibilità ex art. 2033 cod. civ.” (cfr. Tribunale Roma sez. lav., 4.6.2024, n.6525).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si evince che risulta provata la buona fede e quindi l'assenza di dolo in capo alla parte ricorrente, atteso al riguardo che la parte ricorrente non ha mai richiesto l'erogazione dell'importo che concretamente le era stato liquidato ed ha sempre riscosso la pensione di cui è titolare, ritenendo che il riscosso corrispondesse al dovuto.
L'erogazione da parte dell della pensione dall'1.3.2022 ha quindi ingenerato in capo CP_1 alla ricorrente, beneficiaria della prestazione, un affidamento incolpevole. Tant'è vero che il presunto superamento dei limiti reddituali è derivato dal possesso di fabbricati, ossia dalla percezione dei canoni di locazione regolarmente dichiarati all'Agenzia delle Entrate e dall'assegno di mantenimento (cfr. docc. 3,4,5 fasc. ricorrente).
Oltretutto, come correttamente allegato dalla difesa della parte ricorrente con argomentazioni che questo Giudice condivide ed anzi fa proprie, ben avrebbe potuto e dovuto l' ottenere agevolmente le informazioni reddituali rilevanti direttamente dalla CP_1 banca dati dell'Agenzia delle Entrate, dal momento che la signora aveva già Parte_1 dichiarato, tramite Modello 730, tutti i propri redditi.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente illegittimità dei provvedimenti di indebito per il recupero della prestazione erogata e non debenza in favore dell degli importi di euro CP_1
Pag. 4 a 5
13.210,92 e di euro 64,59, nonché condanna dell a restituire in favore della ricorrente CP_1 gli importi trattenuti a titolo di indebito.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di indebito per il recupero della prestazione erogata e la non debenza in favore dell degli importi di euro 13.210,92 e di euro 64,59; condanna l' a CP_1 CP_1 restituire in favore della parte ricorrente gli importi trattenuti a titolo di indebito;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.697 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e AS come per legge.
Cuneo, 29.10.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 5 a 5