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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1588/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 19/03/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Ferno presso lo studio degli avv.ti Mattia Ludovico Parte_1
Piantanida e Gabriele Colombo, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro contumace;
Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario contratto il giorno il 01.11.1995, atto registrato nei registri dello Stato civile del Comune di Samarate al n. 56, parte II, serie A, anno 1995, ordinando all'Ufficio di Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti l'01/11/1995 in Samarate è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta in data 05/04/2018 nel corso del giudizio di separazione e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione del resistente dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Stante la mancata opposizione del resistente, devono dichiararsi irripetibili le spese di giudizio sostenute dalla ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dalle parti l'01/11/1995 in Samarate;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 56, parte II, serie A, anno 1995;
3) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1588/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 19/03/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Ferno presso lo studio degli avv.ti Mattia Ludovico Parte_1
Piantanida e Gabriele Colombo, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro contumace;
Controparte_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario contratto il giorno il 01.11.1995, atto registrato nei registri dello Stato civile del Comune di Samarate al n. 56, parte II, serie A, anno 1995, ordinando all'Ufficio di Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti l'01/11/1995 in Samarate è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla loro comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, avvenuta in data 05/04/2018 nel corso del giudizio di separazione e tra loro non vi è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione a causa della mancata costituzione del resistente dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Stante la mancata opposizione del resistente, devono dichiararsi irripetibili le spese di giudizio sostenute dalla ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto dalle parti l'01/11/1995 in Samarate;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 56, parte II, serie A, anno 1995;
3) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2