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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 20/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1410/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
D'ANDREA (c.f. ) e dall'Avv. Maurizio Rosario D'ANDREA (c.f. C.F._2
, elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi in C.so Roma, n. 176 in C.F._3
Foggia (FG);
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv Alessandro GALIA (c.f. CP_1 C.F._4
) elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso in C.so Dante n. 37 in Cuneo C.F._5
(CN)
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte
1 CONCLUSIONI
Le parti, mediante il deposito delle rispettive note di trattazione scritta, hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa così come formulata dal Giudice nell'ordinanza del 5 novembre 2024.
Il P.M. è intervenuto in data 10 febbraio 2025 concludendo come segue: “nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato telematicamente in data 21 giugno 2024 Parte_1 sulla premessa di avere contratto matrimonio con rito civile con il 27 giugno 2020 in Cuneo CP_1
(CN), regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 20 Parte I dell'Anno 2020 – optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni – e dalla cui unione erano nate le figlie in Cuneo (CN) il 24 settembre 2020 e in Cuneo (CN) il 27 marzo 2023, Persona_1 Persona_2 rappresentava che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile.
La ricorrente chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione personale dei coniugi con richiesta di addebito in capo al marito, istando per l'affidamento condiviso delle figlie minori, l'assegnazione della casa coniugale sita in Cuneo (CN), Via Spinetta n. 9/A – in comproprietà tra i coniugi – con pagamento di metà delle rate del corrispondente mutuo a carico del marito nonché il versamento a carico del sig. i un CP_1 assegno di mantenimento in favore delle figlie minori di € 900,00 mensili specificando, altresì, che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata telematicamente in data 24 settembre 2024 si costituiva in giudizio che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, chiedeva CP_1 dichiararsi la separazione personale dei coniugi instando per il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente e domandando, altresì, l'affidamento esclusivo delle figlie minori, l'assegnazione a sé medesimo della casa coniugale ed il rigetto della domanda di condanna al pagamento della metà delle rate del mutuo, oltre al versamento a carico della sig.ra di un assegno di mantenimento di € 200,00 Pt_1 mensili per ciascuna figlia.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 29 ottobre 2024, esperito il tentativo di conciliazione tra i coniugi, veniva riservata la pronuncia in ordine ai provvedimenti provvisori all'esito dell'eventuale conciliazione tra le parti che erano, in ogni caso, autorizzate a vivere separate.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 5 novembre 2024 venivano dunque assunti i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c. le parti erano formalmente invitate a valutare l'opportunità di definire consensualmente la procedura alle condizioni di cui al provvedimento stesso – nel quale era stato, altresì, specificato che “la questione della ripartizione delle spese di mutuo esula dalla materia del contendere” –; veniva quindi fissata l'udienza cartolare del 7 febbraio 2025 di rimessione della causa in decisione ed assegnati alle parti i termini di legge di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
2 Entrambi i coniugi depositavano dichiarazione di accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore, insistendo in tal senso anche nelle successive note scritte di precisazione delle conclusioni.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero interveniva in data 10 febbraio 2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 c. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la congruità delle condizioni economiche concordate tra le parti, prende atto delle conclusioni congiunte depositate dalle stesse (in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore con ordinanza del 5 novembre 2024) e provvede in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite meritano di essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ata il 09/01/1991 a Cetraro Parte_1
(CS), e nato il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio CP_1 con rito civile il 27/06/2020 in Cuneo (CN), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 20 Parte I dell'Anno 2020 con conseguente scioglimento della comunione dei beni ex art. 191 c.c.;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 05/11/2024, condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di procedura;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1410/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
D'ANDREA (c.f. ) e dall'Avv. Maurizio Rosario D'ANDREA (c.f. C.F._2
, elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi in C.so Roma, n. 176 in C.F._3
Foggia (FG);
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv Alessandro GALIA (c.f. CP_1 C.F._4
) elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso in C.so Dante n. 37 in Cuneo C.F._5
(CN)
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte
1 CONCLUSIONI
Le parti, mediante il deposito delle rispettive note di trattazione scritta, hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa così come formulata dal Giudice nell'ordinanza del 5 novembre 2024.
Il P.M. è intervenuto in data 10 febbraio 2025 concludendo come segue: “nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato telematicamente in data 21 giugno 2024 Parte_1 sulla premessa di avere contratto matrimonio con rito civile con il 27 giugno 2020 in Cuneo CP_1
(CN), regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 20 Parte I dell'Anno 2020 – optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni – e dalla cui unione erano nate le figlie in Cuneo (CN) il 24 settembre 2020 e in Cuneo (CN) il 27 marzo 2023, Persona_1 Persona_2 rappresentava che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile.
La ricorrente chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione personale dei coniugi con richiesta di addebito in capo al marito, istando per l'affidamento condiviso delle figlie minori, l'assegnazione della casa coniugale sita in Cuneo (CN), Via Spinetta n. 9/A – in comproprietà tra i coniugi – con pagamento di metà delle rate del corrispondente mutuo a carico del marito nonché il versamento a carico del sig. i un CP_1 assegno di mantenimento in favore delle figlie minori di € 900,00 mensili specificando, altresì, che entrambi i coniugi erano economicamente autosufficienti.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata telematicamente in data 24 settembre 2024 si costituiva in giudizio che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, chiedeva CP_1 dichiararsi la separazione personale dei coniugi instando per il rigetto della domanda di addebito avanzata dalla ricorrente e domandando, altresì, l'affidamento esclusivo delle figlie minori, l'assegnazione a sé medesimo della casa coniugale ed il rigetto della domanda di condanna al pagamento della metà delle rate del mutuo, oltre al versamento a carico della sig.ra di un assegno di mantenimento di € 200,00 Pt_1 mensili per ciascuna figlia.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 29 ottobre 2024, esperito il tentativo di conciliazione tra i coniugi, veniva riservata la pronuncia in ordine ai provvedimenti provvisori all'esito dell'eventuale conciliazione tra le parti che erano, in ogni caso, autorizzate a vivere separate.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 5 novembre 2024 venivano dunque assunti i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c. le parti erano formalmente invitate a valutare l'opportunità di definire consensualmente la procedura alle condizioni di cui al provvedimento stesso – nel quale era stato, altresì, specificato che “la questione della ripartizione delle spese di mutuo esula dalla materia del contendere” –; veniva quindi fissata l'udienza cartolare del 7 febbraio 2025 di rimessione della causa in decisione ed assegnati alle parti i termini di legge di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
2 Entrambi i coniugi depositavano dichiarazione di accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore, insistendo in tal senso anche nelle successive note scritte di precisazione delle conclusioni.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero interveniva in data 10 febbraio 2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 c. 1, c.c.
Il Tribunale, valutata la congruità delle condizioni economiche concordate tra le parti, prende atto delle conclusioni congiunte depositate dalle stesse (in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore con ordinanza del 5 novembre 2024) e provvede in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite meritano di essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ata il 09/01/1991 a Cetraro Parte_1
(CS), e nato il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio CP_1 con rito civile il 27/06/2020 in Cuneo (CN), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 20 Parte I dell'Anno 2020 con conseguente scioglimento della comunione dei beni ex art. 191 c.c.;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 05/11/2024, condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di procedura;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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