Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 893 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 5.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
11 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 12/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 893/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: indebito assistenziale;
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. D. Doldo;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.3.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha impugnato i
CP_ provvedimenti dell' di Reggio Calabria pervenuti presso la sua residenza in data 8.8.2022 attestanti, da un lato, l'esistenza di un indebito avente ad oggetto somme a titolo di indennità di accompagno non dovute per un importo complessivo di euro 2.625,86 per il periodo dal
1.4.2022 al 31.08.2022; dall'altro, la sospensione dell'erogazione della medesima indennità.
In particolare, evidenziando di essere titolare dell'indennità di accompagnamento dal
1.4.2009 in virtù di sentenza del Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria passata in giudicato, ha rappresentato l'intervento della revoca del trattamento sulla base di un accertamento sanitario eseguito in data 13.7.2022 sulla scorta di una domanda tesa ad ottenere prestazioni diverse e per nulla riferibili alla procedura di revisione, unico strumento che avrebbe potuto autorizzare una revoca dell'indennità di accompagnamento.
Sottolineando di aver esperito avverso il verbale predetto un ricorso incardinato presso il Tribunale di Reggio Calabria (RG N. 52/2023), ha ancora sostenuto che, allorchè si ritenesse correttamente integrata la procedura di revisione, risultavano presenti tutti i requisiti sanitari presupposti all'indennità di accompagnamento, come comprovato dalla certificazione medica depositata nel fascicolo.
Ha concluso chiedendo, previo accertamento/conferma del diritto alla prestazione identificata cat INVCIV N.07070058, la declaratoria di illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito e di revoca del trattamento assistenziale.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre ad eccepire la decadenza, la prescrizione e l'improcedibilità della domanda, ha sottolineato – nel merito – che, nel caso di specie, a seguito di domanda del 16.3.2022, la Commissione Medica – c/o Centro Medico Legale CP_1
di Reggio Calabria, con verbale adottato e definito in data 13/07/2022, comunicato con lettera pervenuta alla ricorrente in data 26.07.2022, all'esito dell'esame della domanda iscritta al n.
3930920610156, aveva riconosciuto la ricorrente “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88; 124/98) grave 100 %”, senza però diritto all'indennità di accompagnamento.” Pertanto all'esito di tale accertamento sanitario ha sospeso l'erogazione della prestazione, richiedendo con provvedimento notificato l'8 agosto 2022, la restituzione delle somme con effetto dalla data della domanda di prestazione che aveva dato luogo all'accertamento medico sanitario.
Quanto alla portata vincolante della decisione giurisdizionale invocata, che aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, ha evidenziato che tale accertamento continua ad esplicare i suoi effetti solo ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, che invece si sono modificati.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
****
Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti esposti.
Il thema decidendum, in base alle domande formulate da parte ricorrente, ha ad oggetto da un lato il diritto del ricorrente a continuare a godere dell'indennità di accompagnamento revocata, eventualmente previo accertamento, tramite Consulenza tecnica, della sussistenza dei requisiti sanitari e, dall'altro, un'azione di accertamento negativo, correlata alla prima CP_ domanda, del diritto dell' di ripetere le somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento tra il primo aprile 2022 e il 31 agosto 2022 in seguito al venir meno del requisito sanitario.
1. Osserva innanzitutto il decidente che la domanda di accertamento dei requisiti sanitari proposta nel giudizio de quo, da cui parte ricorrente fa discendere la fondatezza dell'accertamento negativo di indebito, avrebbe dovuto determinare la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Posto, infatti, che avverso l'accertamento sanitario determinante la revoca dell'indennità di accompagnamento, è stato spiegato, prima del presente giudizio, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 442 c.p.c., si è nondimeno ritenuta non necessaria la sospensione del processo atteso che l'esito del predetto accertamento incidentale non costituiva una pregiudiziale logica in senso stretto per i motivi che verranno specificati infra.
Al contempo infondata risulta, altresì, l'eccezione di parte ricorrente afferente al vizio di CP_ ultrapetitum in cui sarebbe incorso l' disponendo d'ufficio la sospensione della prestazione citata a seguito di un accertamento medico-sanitario richiesto ad altri fini.
In tale prospettiva va osservato come l'esito di una visita medica effettuata dall'Ente non possa avere una valenza circoscritta, in specie nel caso in cui lo stesso comporti una revisione delle condizioni mediche dell'assistito e la caducazione dei presupposti per la fruizione di una prestazione già goduta.
2. Ciò premesso, occorre rilevare come oggetto dell'indebito sia il quantum erogato a titolo di prestazione pensione INVCIV n.070070058 per un importo complessivo di euro
2.625,86 che – secondo la prospettazione del resistente – sarebbe stato corrisposto indebitamente vista l'insussistenza, attestata da accertamento medico del 13 luglio 2022, dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Essendo pacifico che l'indennità di accompagnamento, sganciata da qualsiasi requisito contributivo, costituisce una misura assistenziale, va premesso - in punto di diritto - che in tema d'indebito assistenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito dall'accipiens, la giurisprudenza di legittimità non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., avendo, per contro, sempre sostenuto anche con riferimento al settore previdenziale che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola
codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di
tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore
la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (Cass. civ. sez. lavoro, n. 29419 del 2018)”.
Specificamente, di recente la Suprema Corte (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022,
n.24180) ha statuito che: "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033
c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte"
(cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e
31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in
oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi
generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”. Nel tempo è stata articolata una composita e frastagliata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, o di quelli sanitari, o di quelli socio-economici (in collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento) (Cassazione civile, sent. Sez. Lav n. 29419 del 2018).
Questione peculiare attiene al regime temporale della ripetibilità.
Secondo un orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità
(sintetizzato, da ultimo nella sentenza Cass. n. 26036/2019), "in tema di ripetibilità delle
prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica
disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n.
7048/2006).
Sul punto viene in considerazione l'art.
3-ter del Decreto legge n. 850 del 1976, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il
godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto
dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il Decreto legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con
decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione,
assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle
somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006).
Ebbene, con riguardo all'indebito legato all'insussistenza sopravvenuta del requisito sanitario, giova richiamare l'orientamento secondo cui “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita
alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non
sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022,
n.24180)”. Nel caso in esame la ricorrente ha avuto conoscenza dell'indebito in data 8 agosto 2024 sicchè, sino a quel momento, ha riposto legittimamente affidamento sul diritto alla prestazione assistenziale - riconosciuta innumerevoli anni addietro e senza successive visite di revisione -
e sul diritto a fruire dei relativi benefici economici per il soddisfacimento dei propri bisogni primari.
Pertanto, applicando i principi di diritto emergenti dalle norme e dagli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, la posizione giuridica di legittimo affidamento e di diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento può dirsi sussistente solo sino al settembre del 2022, ossia dal mese successivo alla notifica del provvedimento con cui si è chiesta la restituzione delle somme indebite.
CP_ Di contro l' ha qualificato erroneamente come non dovute le somme percepite sino al mese di Agosto 2022.
Alla luce delle esposte argomentazioni il ricorso merita accoglimento, risultando
CP_ irripetibile l'indebito richiesto dall'
3. In omaggio al principio della soccombenza nella regolazione delle spese, l'epilogo del giudizio importa la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali per spese documentate e per compensi al Difensore, che andranno liquidate in dispositivo ex art. 4 comma 1 Dm 55/2014 così come modificato dal Dm 147/2022, in ragione del valore della causa (fino a euro 5.200,00) e dei valori minimi (stante l'assenza di complessità nelle questioni giuridiche e di fatto trattate) per ciascuna delle fasi del giudizio.
Le spese di lite così liquidate vanno distratte a favore del procuratore di parte attrice,
dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità della somma di € 2.625,86 CP_ chiesta in restituzione dall' alla ricorrente Parte_1
CP_ Condanna l' di Reggio Calabria al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva di € 1.314,00, oltre accessori come per legge e spese documentate, con distrazione. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 12/03/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo