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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 898 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi promosso con ricorso congiunto e cumulativo depositato in data
24/03/2025
da nata a [...] in data [...] (cf ) Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], e nato a [...] Parte_2
Messico) in data 02.09.1983, residente a [...] (cf
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Davor Blaskovic (c.f. C.F._2
, presso il cui studio in Trieste, via Cesare Battisti 12, hanno C.F._3
eletto domicilio, che fornisce per comunicazioni il numero di fax 040/0642774,
l'indirizzo di posta elettronica nonché l'indirizzo di Email_1
posta elettronica certificata Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero,
oggetto: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I coniugi vivranno tra loro separati, di letto e di mensa, fermi i reciproci obblighi di legge.
2) La casa coniugale di via Galilei 6 a Trieste di proprietà della sig.ra
[...]
, rimane assegnata alla stessa che vi abiterà con la figlia minore . Parte_1 Per_1
3) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori come per legge, con Per_1
residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il sig. avrà Parte_2
facoltà di vedere e tenere con sé la figlia due giorni alla settimana con pernotto
(tendenzialmente il martedì ed il venerdì con prelievo alla scuola materna, pernotto ed accompagnamento a scuola la mattina successiva); ogni seconda settimana terrà altresì la figlia nelle giornate del sabato con pernottamento ed accompagnamento dalla madre la domenica mattina. Nel caso la madre avessi necessità di trascorrere un week-end lungo con la figlia lo comunicherà tempestivamente al padre che anticiperà il pernotto la con figlia ad una giornata diversa dal venerdì. Il tutto salvo ulteriori diversi accordi.
4) Durante le vacanze scolastiche invernali la figlia trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo da fine scuola alla sera del 30 dicembre e da tale momento sino ad inizio scuola;
resta inteso che, laddove il genitore cui spetta il primo periodo di collocamento durante le vacanze rimanesse a Trieste con la figlia, questa trascorrerà con l'altro genitore la Vigilia di Natale, sino al mattino del 25 dicembre, quando verrà riaccompagnata all'altro genitore. I genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno della figlia. I ricorrenti concordano che l'alternanza delle feste di Natale inizi dal 2025 con il primo periodo di collocamento spettante alla madre,
l'anno successivo al padre e così via;
ciascun genitore potrà trascorrere un periodo anche non continuativo di vacanza con la figlia di due settimane durante il periodo delle vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di mancato accordo, sul periodo prescelto di vacanze estive, nell'anno 2025 la scelta spetterà al padre, l'anno successivo alla madre e così di seguito in modo alternato tra i genitori.
L'intero periodo delle vacanze scolastiche per le festività di Pasqua verranno trascorse dalla figlia, ad anni alterni, con ciascun genitore;
il periodo di Pasqua 2025 spetterà al padre, quello del 2026 alla madre e così via. Rimane inteso che tale assetto di rapporti e di gestione della figlia potrà essere modificato in qualsiasi momento previo accordo tra i genitori tenendo conto delle esigenze della minore e di quelle dei genitori stessi.
5) Il sig. corrisponderà mensilmente alla signora Parte_2 Parte_1
quale contributo al mantenimento della figlia la somma di Euro 250,00 mensili, Per_1
da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente ex indici Istat, fino alla autosufficienza economica della stessa. Le spese straordinarie relative alla figlia saranno divise tra le parti in virtù del 50% come da Protocollo dd. 18.05.2015 in uso al Tribunale di Trieste. L'assegno unico verrà diviso a metà tra i genitori.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla a titolo di reciproco mantenimento.
7) I coniugi si danno l'assenso reciproco al rilascio/ rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio ed al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 24 MARZO 2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra riportate.
A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di aver contratto matrimonio concordatario in Cividale del Friuli (UD) in data
04.06.2016, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Trieste al n. 347 P.2 S. C anno 2016, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali;
;
b) dall'unione tra i coniugi è nata in data [...] a [...] la figlia minore _2
.
[...]
c) Per incompatibilità di carattere ed incomprensioni i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e le loro insanabili divergenze hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Per non creare tensioni, il sig. nel Parte_2 mese di aprile 2023 si è trasferito in un appartamento di sua proprietà sito in via Galilei,
1;
d) In merito agli aspetti economici, hanno esposto che la signora , Parte_1
restauratrice libero professionista è attualmente impiegata presso il castello di Miramare con contratto a tempo determinato;
ha dichiarato per l'anno 2023 un reddito lordo di euro 21.221,00; inoltre è proprietaria dell'appartamento di via Galilei 6, già casa coniugale;
possiede inoltre un bilocale in vicolo Castagneto ed uno in via dei Bonomo
5 a Trieste, attualmente concessi in locazione per un canone mensile rispettivamente di
550,00 e 650,00 Euro;
il sig. , consulente del lavoro, è attualmente Parte_2
impiegato come dipendente e ha dichiarato per l'anno 2023 un reddito lordo di euro
25.823,00; egli è proprietario dell'appartamento in Trieste, via Galilei 1.
2. I coniuge hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare;
hanno chiesto altresì che il tribunale, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e Parte_1 [...]
in Cividale del Friuli (UD) in data 04.06.2016, matrimonio trascritto nei Parte_2
registri dello stato civile del Comune di Trieste atto n. 347 P.2, S.C anno 2016, con la conferma delle condizioni previste per la separazione e la previsione dell'obbligo per il sig. di versare mensilmente alla signora quale Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia la somma di Euro 250,00 mensili Per_1
3. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente la figlia , il rispetto del diritto di mantenere un Per_1
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e che, quanto ai profili economici, considerano le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
pronuncia la separazione omologando le condizioni concordate dai coniugi;
va ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza e fissata con separata ordinanza l'udeinza per rimettere la causa al collegio per la pronuncia di divorzio una volta verificatesi le condizioni di cui all'art. 473 bis.49 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni concordate dagli stessi, da aversi qui integralmente trascritte ordina
all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio ai fini della pronuncia di divorzio
Così deciso in Trieste, 29/05/2025
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi promosso con ricorso congiunto e cumulativo depositato in data
24/03/2025
da nata a [...] in data [...] (cf ) Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], e nato a [...] Parte_2
Messico) in data 02.09.1983, residente a [...] (cf
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Davor Blaskovic (c.f. C.F._2
, presso il cui studio in Trieste, via Cesare Battisti 12, hanno C.F._3
eletto domicilio, che fornisce per comunicazioni il numero di fax 040/0642774,
l'indirizzo di posta elettronica nonché l'indirizzo di Email_1
posta elettronica certificata Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero,
oggetto: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I coniugi vivranno tra loro separati, di letto e di mensa, fermi i reciproci obblighi di legge.
2) La casa coniugale di via Galilei 6 a Trieste di proprietà della sig.ra
[...]
, rimane assegnata alla stessa che vi abiterà con la figlia minore . Parte_1 Per_1
3) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori come per legge, con Per_1
residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il sig. avrà Parte_2
facoltà di vedere e tenere con sé la figlia due giorni alla settimana con pernotto
(tendenzialmente il martedì ed il venerdì con prelievo alla scuola materna, pernotto ed accompagnamento a scuola la mattina successiva); ogni seconda settimana terrà altresì la figlia nelle giornate del sabato con pernottamento ed accompagnamento dalla madre la domenica mattina. Nel caso la madre avessi necessità di trascorrere un week-end lungo con la figlia lo comunicherà tempestivamente al padre che anticiperà il pernotto la con figlia ad una giornata diversa dal venerdì. Il tutto salvo ulteriori diversi accordi.
4) Durante le vacanze scolastiche invernali la figlia trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il periodo da fine scuola alla sera del 30 dicembre e da tale momento sino ad inizio scuola;
resta inteso che, laddove il genitore cui spetta il primo periodo di collocamento durante le vacanze rimanesse a Trieste con la figlia, questa trascorrerà con l'altro genitore la Vigilia di Natale, sino al mattino del 25 dicembre, quando verrà riaccompagnata all'altro genitore. I genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno della figlia. I ricorrenti concordano che l'alternanza delle feste di Natale inizi dal 2025 con il primo periodo di collocamento spettante alla madre,
l'anno successivo al padre e così via;
ciascun genitore potrà trascorrere un periodo anche non continuativo di vacanza con la figlia di due settimane durante il periodo delle vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di mancato accordo, sul periodo prescelto di vacanze estive, nell'anno 2025 la scelta spetterà al padre, l'anno successivo alla madre e così di seguito in modo alternato tra i genitori.
L'intero periodo delle vacanze scolastiche per le festività di Pasqua verranno trascorse dalla figlia, ad anni alterni, con ciascun genitore;
il periodo di Pasqua 2025 spetterà al padre, quello del 2026 alla madre e così via. Rimane inteso che tale assetto di rapporti e di gestione della figlia potrà essere modificato in qualsiasi momento previo accordo tra i genitori tenendo conto delle esigenze della minore e di quelle dei genitori stessi.
5) Il sig. corrisponderà mensilmente alla signora Parte_2 Parte_1
quale contributo al mantenimento della figlia la somma di Euro 250,00 mensili, Per_1
da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente ex indici Istat, fino alla autosufficienza economica della stessa. Le spese straordinarie relative alla figlia saranno divise tra le parti in virtù del 50% come da Protocollo dd. 18.05.2015 in uso al Tribunale di Trieste. L'assegno unico verrà diviso a metà tra i genitori.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla a titolo di reciproco mantenimento.
7) I coniugi si danno l'assenso reciproco al rilascio/ rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio ed al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la figlia minore;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 24 MARZO 2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e sopra riportate.
A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di aver contratto matrimonio concordatario in Cividale del Friuli (UD) in data
04.06.2016, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Trieste al n. 347 P.2 S. C anno 2016, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali;
;
b) dall'unione tra i coniugi è nata in data [...] a [...] la figlia minore _2
.
[...]
c) Per incompatibilità di carattere ed incomprensioni i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e le loro insanabili divergenze hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Per non creare tensioni, il sig. nel Parte_2 mese di aprile 2023 si è trasferito in un appartamento di sua proprietà sito in via Galilei,
1;
d) In merito agli aspetti economici, hanno esposto che la signora , Parte_1
restauratrice libero professionista è attualmente impiegata presso il castello di Miramare con contratto a tempo determinato;
ha dichiarato per l'anno 2023 un reddito lordo di euro 21.221,00; inoltre è proprietaria dell'appartamento di via Galilei 6, già casa coniugale;
possiede inoltre un bilocale in vicolo Castagneto ed uno in via dei Bonomo
5 a Trieste, attualmente concessi in locazione per un canone mensile rispettivamente di
550,00 e 650,00 Euro;
il sig. , consulente del lavoro, è attualmente Parte_2
impiegato come dipendente e ha dichiarato per l'anno 2023 un reddito lordo di euro
25.823,00; egli è proprietario dell'appartamento in Trieste, via Galilei 1.
2. I coniuge hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare;
hanno chiesto altresì che il tribunale, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e Parte_1 [...]
in Cividale del Friuli (UD) in data 04.06.2016, matrimonio trascritto nei Parte_2
registri dello stato civile del Comune di Trieste atto n. 347 P.2, S.C anno 2016, con la conferma delle condizioni previste per la separazione e la previsione dell'obbligo per il sig. di versare mensilmente alla signora quale Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento della figlia la somma di Euro 250,00 mensili Per_1
3. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio, rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente la figlia , il rispetto del diritto di mantenere un Per_1
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e che, quanto ai profili economici, considerano le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
pronuncia la separazione omologando le condizioni concordate dai coniugi;
va ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza e fissata con separata ordinanza l'udeinza per rimettere la causa al collegio per la pronuncia di divorzio una volta verificatesi le condizioni di cui all'art. 473 bis.49 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni concordate dagli stessi, da aversi qui integralmente trascritte ordina
all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio ai fini della pronuncia di divorzio
Così deciso in Trieste, 29/05/2025
Il giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli