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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/12/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. OM BE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2013 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMAGNOLI PAOLA, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA VIA BELLESI 66 FERMO presso il difensore avv. ROMAGNOLI PAOLA
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELIA FRANCESCO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. STRANGIS OR, elettivamente domiciliato in Ruggero D0Andreotto n.
59/61 PERUGIA presso lo studio degli avv.ti MELIA FRANCESCO e dell'avv. STRANGIS
OR
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratto di Somministrazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione nei modi previsti dagli artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio depositato in data 18/7/2023 (RG 1569/2023) Controparte_1 chiedeva di ingiungere alla il pagamento della somma di Controparte_2
26.664,70 oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 fino al dì dell'effettivo soddisfo, oltre alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, IVA e CAP come per legge, spese di notifica,
- 1 - spese di registrazione e successive per servizio di somministrazione energia elettrica sulla base di consumi effettuati di cui alla Fattura n° 73390/2023 di € 26.664,70 con scadenza
22/05/2023 (All.2).
Con decreto ingiuntivo n. 615/2023 il ricorso veniva accolto.
Con atto di opposizione ritualmente notificato la citava in Controparte_2 giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni adito, contrariis reiectis, per i titoli e le causali di cui in narrativa e in forza dei documenti offerti in comunicazione, nonché delle ulteriori prove che verranno acquisite nella fase istruttoria:
-in via pregiudiziale, si richiede la sospensione ex art.295 cpc, pendendo procedimento di opposizione avente ad oggetto il medesimo credito dinanzi al Tribunale di Firenze, con udienza fissata per il giorno 5 dicembre 2023;
-in via preliminare, nel rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n.615/2023 CP_1 emesso dal Tribunale di Terni in data 27.06.2023 oggi opposto;
-in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n.615/2023 emesso dal Tribunale di Terni in data 27.06.2023 oggi opposto perché avente ad oggetto il medesimo credito già azionato con altro decreto ingiuntivo, come meglio specificato nelle premesse;
-in via preliminare, nel rito, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Macerata e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo
n.615/2023 emesso dal Tribunale di Terni in data 27.06.2023 oggi opposto;
-in via principale, nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sollevate eccezioni, accertare e dichiarare, per tutte le causali espresse in narrativa, che non è dovuto
l'indennizzo richiesto con la fattura n.73390/2023 emessa da in quanto derivante CP_1 dal contratto sottoscritto dalla con la he è nullo;
CP_2 CP_3
-con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”.
Con comparsa di risposta depositata in data 7/2/2024 si costituiva in giudizio la CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- 2 - - accertare e dichiarare che l'opposizione spiegata da al Controparte_2
Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni in data 27/07/2023, n. 615/23 DI -
1569/2023 R.G I, non è fondata su prova scritta ed è pretestuosa ed infondata;
e per l'effetto
- concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto ingiuntivo emesso il Tribunale di
Terni in data 27/07/2023, n. 615/23 DI - 1569/2023 R.G, rigettare l'opposizione al
Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni in data 27/07/2023 n. 615/23 DI -
1569/2023 R.G. per le causali espresse in narrativa;
- rigettare ogni altra domanda avversaria in quanto destituita di fondamento condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
Con ordinanza del 25/6/2024 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnata alla parte opposta il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Assolta la condizione di procedibilità, la parte opponente ha insiste nell'eccepire il difetto di legittimazione attiva della società opposta rilevando di aver sottoscritto un contratto di fornitura con altro esercente - RE PA – e di aver ricevuto richiesta di pagamento del CMOR da parte dello stesso, con il quale ha concordato un piano di rientro (cfr. doc. allegata alle note depositate in data 8/10/2024).
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione nei modi previsti dagli artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c.
2.1. Ciò posto, a sostegno della propria opposizione la deduceva i Controparte_2 seguenti motivi:
1) incompetenza territoriale del tribunale adito;
2) carenza di legittimazione attiva da parte de;
CP_1
3) inammissibilità della procedura monitoria per duplicazione del credito già richiesto con altra procedura monitoria;
4) nel merito, nullità del contratto di fornitura stipulato con la CP_3
Di contro, la parte opposta
contro
-deduceva ai suddetti motivi nei termini indicati nei propri atti, qui richiamati e trascritti.
2.2. Ciò evidenziato si osservi quanto di seguito.
- 3 - In merito al motivo sub. 1 deve rilevarsi che l'art. 17 del contratto sottoscritto fra le parti prevede la competenza, in via esclusiva, del Tribunale di Terni per “…eventuali controversie…in merito all'esecuzione, interpretazione, efficacia e risoluzione dei contratti…”
(cfr. doc. 2, fasc. opposta), per cui in applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. la competenza deve radicarsi presso questo Tribunale.
A ciò si aggiunga che, anche ove non si volesse accedere a tale conclusione, deve convenirsi con quanto già rilevato da questo Tribunale secondo cui “…la competenza del
Tribunale di Terni sussiste quantomeno in relazione al forum destinatae solutionis in virtù della disposizione di cui all'art. 1182, co. 3, c.p.c., applicabile in tutti i casi in cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro determinata con calcoli meramente aritmetici in applicazione di criteri univocamente dettati nel titolo (v. per tutte Cass.,
SS.UU., 17989/2016), rispetto alla quale la contestazione della somma dovuta da parte del debitore non fa perdere alla stessa il carattere della liquidità (v. da ultimo Cass.
32692/2019) certamente sussistente nel caso di specie (per le motivazioni indicate da Trib.
Bologna, 18 aprile 2019 e da Trib. Torino, 3 aprile 2019, entrambe in DeJure, cui si fa integralmente rinvio sul punto)…” (cfr. Tribunale di Terni, sent. n. 436/2020).
In merito ai motivi sub. nn. 2 e 3 si osservi quanto di seguito.
La società opposta ha agito in monitorio per il pagamento della fattura n. 73390/23 avente ad oggetto, quasi integralmente, il corrispettivo di morosità, c.d. CMOR.
Il CMOR (acronimo di Corrispettivo Morosità) è l'indennizzo previsto dalla delibera
ARG/elt 191/09 (e successive modifiche) dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AAEG) e trova applicazione nel caso in cui un utente, moroso verso il suo fornitore di energia elettrica,
“abbandoni” questo fornitore e stipuli un nuovo contratto con altro fornitore. L'istituto assolve una funzione di tutela del fornitore uscente, che non può più usare lo strumento della sospensione della fornitura per “compulsare” l'utente al pagamento.
E' uno strumento volto a prevenire e combattere fenomeni di “turismo energetico”, con tale espressione intendendosi il comportamento opportunistico dei clienti finali che intenzionalmente omettano, in vista del passaggio ad altro fornitore (c.d. “switching”), il pagamento delle ultime bollette, confidando sul fatto che, una volta passati al nuovo esercente, il precedente operatore non disponga più di strumenti compulsori efficaci per tutelare il proprio credito
- 4 - La procedura istituita dalle delibere dell'EE prevede che in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, l'esercente la vendita uscente può presentare richiesta di indennizzo al Gestore del Sistema Indennitario. Quest'ultimo comunica all'impresa di distribuzione alla quale è connesso il punto di prelievo di cui è titolare il cliente finale moroso, di applicare il corrispettivo CMOR. Il distributore territoriale opera il versamento alla CP_4 del sistema, alimentandone così il gettito.
Il corrispettivo CMOR viene quindi fatturato dal distributore territoriale competente
(nell'ambito della fatturazione del servizio di trasporto) al fornitore entrante, che a sua volta lo fattura all'utente finale moroso. Quindi, mentre l'attivazione della procedura di indennizzo compete all'esercente la vendita uscente (il quale riceve il pagamento del corrispettivo dagli organi del Sistema Indennitario), il viene addebitato direttamente in bolletta dal CP_5 nuovo fornitore di energia, il quale diviene creditore per tale importo nei confronti del suo cliente, e potrà eventualmente sospendere la fornitura (o recedere dal contratto) in caso di mancato pagamento degli importi indicati in bolletta.
Il sistema indennitario prevede dunque una gestione centralizzata in cui il Gestore
(identificato nella società Acquirente Unico SpA con la deliberazione ARG/elt 219/10) riceve la richiesta di indennizzo e provvede alla gestione dei flussi nei confronti di tutti i partecipanti al sistema indennitario: il c.d. esercente la vendita uscente, il c.d. esercente la vendita entrante, l'impresa di distribuzione e la Il sistema indennitario disciplinato dalle CP_4 delibere EE (per quanto applicabile alla fattispecie, l'Allegato 1 alla delibera ERG/elt
219/10) non prevede la partecipazione dell'utente finale all'articolato procedimento che conduce all'accredito del CMOR in favore del fornitore uscente e al suo addebito al fornitore entrante. Non solo. Il valore dell'indennizzo è determinato in modo sostanzialmente unilaterale dal fornitore uscente. Il Gestore del Sistema si limita a una formale verifica di completezza della richiesta e, in caso di esito positivo, informa l'esercente entrante, l'impresa distributrice e la . CP_4
In queste comunicazioni il Gestore indica “il valore del corrispettivo CMOR da applicare al cliente finale, pari al valore dell'indennizzo indicato nella richiesta” (art. 4.5, 4.6,
4.7) e in questa misura il CMOR viene applicato dai vari soggetti del sistema.
In altri termini: nessun controllo sulla correttezza sostanziale del CMOR chiesto dal fornitore uscente avviene in questa fase;
nessuna verifica circa la sua rispondenza alle
- 5 - condizioni di cui all'art.
2.2 e all'entità di cui all'art.
3.1. Certamente, l'obbligo di pagare il
CMOR deriva da un precedente contratto inadempiuto: quello col fornitore uscente.
Ma la fondatezza della richiesta di pagamento del fornitore attuale è legittima – da qui la propria legittimazione attiva e l'ammissibilità della procedura monitoria - nella misura in cui siano rispettati i criteri e i presupposti previsti dalla legge per il funzionamento del sistema indennitario sopra descritto. E il rispetto di questi presupposti può essere sindacato dall'utente finale in sede giurisdizionale. Dal dettato della delibera EE n.191/09, emerge che, trascorsi almeno sei mesi dalla data di passaggio ad altro fornitore (cd. switch passivo) senza che sia pervenuto il pagamento della morosità accumulata con il precedente esercente, viene garantito un indennizzo relativo alle fatture degli ultimi due mesi precedenti allo switch, per cui l'indennizzo “CMOR” richiesto dal nuovo operatore alla Controparte_2 fondatamente si riferisce al mancato pagamento delle fatture emesse dalla nei CP_3 mesi precedenti al subentro.
Infatti, nel sistema disegnato dall'Autorità per l'Energia, il venditore entrante addebita in fattura il contributo CMOR da destinare al venditore uscente, nei confronti del quale era maturata la morosità del cliente frattanto passato ad altro fornitore.
Alla luce di tali considerazioni, occorre dunque verificare se ricorrano i presupposti previsti dalla legge perché possa sorgere, in capo all'utente finale ( Controparte_2
l'obbligazione di pagamento del CMOR in favore del fornitore opposto.
Ebbene, la risposta è positiva atteso che la parte opponente non ha dato prova di aver corrisposto alcun pagamento alla parte opposta, nemmeno in riferimento alla somministrazione alla stessa direttamente imputabile (per soli euro 76,06 come ammesso da parte opponente, cfr. 73390/2023 in atti e memoria di replica di parte opponente).
A ciò si aggiunga che, a riprova della sussistenza della morosità verso il precedente esercente, è utilizzabile la documentazione depositata dalla stessa opponente che dimostra l'esistenza di un contenzioso in essere con la senza che tale controversia possa CP_3 costituire causa di sospensione del presente giudizio (cfr. doc. allegato all'atto di citazione).
Invero, il fornitore uscente conserva piena legittimazione ad agire per il pagamento dell'intero credito relativo alle forniture non pagate, anche successivamente alla presentazione della richiesta di CMOR, poiché il fornitore entrante non assume la titolarità del credito ma ha solo diritto a riscuotere l'importo CMOR per versarlo al fornitore uscente. Il meccanismo normativo esclude duplicazioni di pagamento attraverso la previsione dell'obbligo per il
- 6 - fornitore uscente di presentare richiesta di annullamento dell'indennizzo qualora il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria o il credito risulti altrimenti soddisfatto interamente e definitivamente, garantendo così la coerenza del sistema indennitario e la tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto di fornitura energetica.
Il fatto poi che la parte opponente abbia stipulato un altro contratto di somministrazione con un altro esercente – ed abbia concordato un piano di rientro con ultimo pagamento da effettuare in data 14/12/2024 – non appare dirimente atteso che la
[...] non ha dimostrato di aver effettuato alcun pagamento né del CMOR CP_2
(maturato con la né della morosità maturata con la stessa . CP_3 CP_1
Riguardo al motivo sub. n. 4, si osservi che, nel merito, va evidenziato che, se da un lato, è principio consolidato quello per cui la fattura, che è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione non costituisce prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova (v. Cass. 9542/2018, Cass. 299/2016, Cass. 14363/2011, Cass.
5915/2011, Cass. 15383/2010, Cass. 5071/09, Cass. 10860/07 e Cass. 8126/04), dall'altro,questo principio si deve coordinare, con riguardo ai contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento a tale sistema di contabilizzazione (v. Cass. 17078/2017 e Cass.
23699/2016), sicché i consumi effettivi riportati nelle fatture possono ritenersi provati in assenza di specifiche e congrue contestazioni da parte dell'utente in merito all'effettività del consumo e/o al corretto funzionamento del contatore (v. sul tema Cass. 7045/2018, Cass.
17078/2017 e Cass. 23699/2016, nonché, nella giurisprudenza di merito, da ultimo, Trib.
Ferrara, 30 ottobre 2019, Trib. Sassari, 30 aprile 2019, e App. Napoli, 10 luglio 2019, tutte in
Leggi d'Italia).
Pertanto nel caso di specie, in assenza di idonee contestazioni specifiche da parte dell'opponente (la quale, confermando espressamente l'esistenza del rapporto di fornitura, si
è limitata a formulare contestazioni del tutto generiche e in gran parte supportate da argomentazioni totalmente avulse dalla specificità del caso concreto, come quella secondo cui nei contratti di somministrazione di energia elettrica graverebbe sul gestore l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale, o quella secondo cui il regime di mercato libero avrebbe comportato l'applicazione di “rincari” eccessivi a carico degli utenti), e tenuto conto, altresì, della valenza probatoria dei dati trasmessi all'opposta dalla E-
- 7 - Distribuzione S.p.a. (CFR. DOC. 7 e 8, cfr. Trib. Roma, 24 ottobre 2019, e Trib. Genova, 4 settembre 2019), il credito azionato in via monitoria dalla deve ritenersi Controparte_6 provato.
In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione proposta dalla
[...] deve essere integralmente respinta. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia, con riduzione ai valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (non essendosi svolta un'istruttoria in senso stretto con l'assunzione di prove costituende).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 615/2023 del Tribunale di Terni, proposta dalla nei confronti della ogni altra difesa, eccezione ed Controparte_2 Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, del quale dichiara la definitiva esecutività;
- condanna la alla rifusione in favore della delle Controparte_2 Controparte_1 spese processuali, che liquida in € 3.715,00 (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 480,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.620,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge.
Terni, 3 dicembre 2025
Il Giudice
OM BE
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. OM BE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2013 R.G.A.C. dell'anno 2023 promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMAGNOLI PAOLA, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA VIA BELLESI 66 FERMO presso il difensore avv. ROMAGNOLI PAOLA
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELIA FRANCESCO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. STRANGIS OR, elettivamente domiciliato in Ruggero D0Andreotto n.
59/61 PERUGIA presso lo studio degli avv.ti MELIA FRANCESCO e dell'avv. STRANGIS
OR
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratto di Somministrazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione nei modi previsti dagli artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio depositato in data 18/7/2023 (RG 1569/2023) Controparte_1 chiedeva di ingiungere alla il pagamento della somma di Controparte_2
26.664,70 oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 fino al dì dell'effettivo soddisfo, oltre alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, IVA e CAP come per legge, spese di notifica,
- 1 - spese di registrazione e successive per servizio di somministrazione energia elettrica sulla base di consumi effettuati di cui alla Fattura n° 73390/2023 di € 26.664,70 con scadenza
22/05/2023 (All.2).
Con decreto ingiuntivo n. 615/2023 il ricorso veniva accolto.
Con atto di opposizione ritualmente notificato la citava in Controparte_2 giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Terni adito, contrariis reiectis, per i titoli e le causali di cui in narrativa e in forza dei documenti offerti in comunicazione, nonché delle ulteriori prove che verranno acquisite nella fase istruttoria:
-in via pregiudiziale, si richiede la sospensione ex art.295 cpc, pendendo procedimento di opposizione avente ad oggetto il medesimo credito dinanzi al Tribunale di Firenze, con udienza fissata per il giorno 5 dicembre 2023;
-in via preliminare, nel rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n.615/2023 CP_1 emesso dal Tribunale di Terni in data 27.06.2023 oggi opposto;
-in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n.615/2023 emesso dal Tribunale di Terni in data 27.06.2023 oggi opposto perché avente ad oggetto il medesimo credito già azionato con altro decreto ingiuntivo, come meglio specificato nelle premesse;
-in via preliminare, nel rito, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Macerata e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo
n.615/2023 emesso dal Tribunale di Terni in data 27.06.2023 oggi opposto;
-in via principale, nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sollevate eccezioni, accertare e dichiarare, per tutte le causali espresse in narrativa, che non è dovuto
l'indennizzo richiesto con la fattura n.73390/2023 emessa da in quanto derivante CP_1 dal contratto sottoscritto dalla con la he è nullo;
CP_2 CP_3
-con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”.
Con comparsa di risposta depositata in data 7/2/2024 si costituiva in giudizio la CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- 2 - - accertare e dichiarare che l'opposizione spiegata da al Controparte_2
Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni in data 27/07/2023, n. 615/23 DI -
1569/2023 R.G I, non è fondata su prova scritta ed è pretestuosa ed infondata;
e per l'effetto
- concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto ingiuntivo emesso il Tribunale di
Terni in data 27/07/2023, n. 615/23 DI - 1569/2023 R.G, rigettare l'opposizione al
Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni in data 27/07/2023 n. 615/23 DI -
1569/2023 R.G. per le causali espresse in narrativa;
- rigettare ogni altra domanda avversaria in quanto destituita di fondamento condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
Con ordinanza del 25/6/2024 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnata alla parte opposta il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Assolta la condizione di procedibilità, la parte opponente ha insiste nell'eccepire il difetto di legittimazione attiva della società opposta rilevando di aver sottoscritto un contratto di fornitura con altro esercente - RE PA – e di aver ricevuto richiesta di pagamento del CMOR da parte dello stesso, con il quale ha concordato un piano di rientro (cfr. doc. allegata alle note depositate in data 8/10/2024).
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione nei modi previsti dagli artt. 127-ter e 281-sexies c.p.c.
2.1. Ciò posto, a sostegno della propria opposizione la deduceva i Controparte_2 seguenti motivi:
1) incompetenza territoriale del tribunale adito;
2) carenza di legittimazione attiva da parte de;
CP_1
3) inammissibilità della procedura monitoria per duplicazione del credito già richiesto con altra procedura monitoria;
4) nel merito, nullità del contratto di fornitura stipulato con la CP_3
Di contro, la parte opposta
contro
-deduceva ai suddetti motivi nei termini indicati nei propri atti, qui richiamati e trascritti.
2.2. Ciò evidenziato si osservi quanto di seguito.
- 3 - In merito al motivo sub. 1 deve rilevarsi che l'art. 17 del contratto sottoscritto fra le parti prevede la competenza, in via esclusiva, del Tribunale di Terni per “…eventuali controversie…in merito all'esecuzione, interpretazione, efficacia e risoluzione dei contratti…”
(cfr. doc. 2, fasc. opposta), per cui in applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. la competenza deve radicarsi presso questo Tribunale.
A ciò si aggiunga che, anche ove non si volesse accedere a tale conclusione, deve convenirsi con quanto già rilevato da questo Tribunale secondo cui “…la competenza del
Tribunale di Terni sussiste quantomeno in relazione al forum destinatae solutionis in virtù della disposizione di cui all'art. 1182, co. 3, c.p.c., applicabile in tutti i casi in cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro determinata con calcoli meramente aritmetici in applicazione di criteri univocamente dettati nel titolo (v. per tutte Cass.,
SS.UU., 17989/2016), rispetto alla quale la contestazione della somma dovuta da parte del debitore non fa perdere alla stessa il carattere della liquidità (v. da ultimo Cass.
32692/2019) certamente sussistente nel caso di specie (per le motivazioni indicate da Trib.
Bologna, 18 aprile 2019 e da Trib. Torino, 3 aprile 2019, entrambe in DeJure, cui si fa integralmente rinvio sul punto)…” (cfr. Tribunale di Terni, sent. n. 436/2020).
In merito ai motivi sub. nn. 2 e 3 si osservi quanto di seguito.
La società opposta ha agito in monitorio per il pagamento della fattura n. 73390/23 avente ad oggetto, quasi integralmente, il corrispettivo di morosità, c.d. CMOR.
Il CMOR (acronimo di Corrispettivo Morosità) è l'indennizzo previsto dalla delibera
ARG/elt 191/09 (e successive modifiche) dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AAEG) e trova applicazione nel caso in cui un utente, moroso verso il suo fornitore di energia elettrica,
“abbandoni” questo fornitore e stipuli un nuovo contratto con altro fornitore. L'istituto assolve una funzione di tutela del fornitore uscente, che non può più usare lo strumento della sospensione della fornitura per “compulsare” l'utente al pagamento.
E' uno strumento volto a prevenire e combattere fenomeni di “turismo energetico”, con tale espressione intendendosi il comportamento opportunistico dei clienti finali che intenzionalmente omettano, in vista del passaggio ad altro fornitore (c.d. “switching”), il pagamento delle ultime bollette, confidando sul fatto che, una volta passati al nuovo esercente, il precedente operatore non disponga più di strumenti compulsori efficaci per tutelare il proprio credito
- 4 - La procedura istituita dalle delibere dell'EE prevede che in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, l'esercente la vendita uscente può presentare richiesta di indennizzo al Gestore del Sistema Indennitario. Quest'ultimo comunica all'impresa di distribuzione alla quale è connesso il punto di prelievo di cui è titolare il cliente finale moroso, di applicare il corrispettivo CMOR. Il distributore territoriale opera il versamento alla CP_4 del sistema, alimentandone così il gettito.
Il corrispettivo CMOR viene quindi fatturato dal distributore territoriale competente
(nell'ambito della fatturazione del servizio di trasporto) al fornitore entrante, che a sua volta lo fattura all'utente finale moroso. Quindi, mentre l'attivazione della procedura di indennizzo compete all'esercente la vendita uscente (il quale riceve il pagamento del corrispettivo dagli organi del Sistema Indennitario), il viene addebitato direttamente in bolletta dal CP_5 nuovo fornitore di energia, il quale diviene creditore per tale importo nei confronti del suo cliente, e potrà eventualmente sospendere la fornitura (o recedere dal contratto) in caso di mancato pagamento degli importi indicati in bolletta.
Il sistema indennitario prevede dunque una gestione centralizzata in cui il Gestore
(identificato nella società Acquirente Unico SpA con la deliberazione ARG/elt 219/10) riceve la richiesta di indennizzo e provvede alla gestione dei flussi nei confronti di tutti i partecipanti al sistema indennitario: il c.d. esercente la vendita uscente, il c.d. esercente la vendita entrante, l'impresa di distribuzione e la Il sistema indennitario disciplinato dalle CP_4 delibere EE (per quanto applicabile alla fattispecie, l'Allegato 1 alla delibera ERG/elt
219/10) non prevede la partecipazione dell'utente finale all'articolato procedimento che conduce all'accredito del CMOR in favore del fornitore uscente e al suo addebito al fornitore entrante. Non solo. Il valore dell'indennizzo è determinato in modo sostanzialmente unilaterale dal fornitore uscente. Il Gestore del Sistema si limita a una formale verifica di completezza della richiesta e, in caso di esito positivo, informa l'esercente entrante, l'impresa distributrice e la . CP_4
In queste comunicazioni il Gestore indica “il valore del corrispettivo CMOR da applicare al cliente finale, pari al valore dell'indennizzo indicato nella richiesta” (art. 4.5, 4.6,
4.7) e in questa misura il CMOR viene applicato dai vari soggetti del sistema.
In altri termini: nessun controllo sulla correttezza sostanziale del CMOR chiesto dal fornitore uscente avviene in questa fase;
nessuna verifica circa la sua rispondenza alle
- 5 - condizioni di cui all'art.
2.2 e all'entità di cui all'art.
3.1. Certamente, l'obbligo di pagare il
CMOR deriva da un precedente contratto inadempiuto: quello col fornitore uscente.
Ma la fondatezza della richiesta di pagamento del fornitore attuale è legittima – da qui la propria legittimazione attiva e l'ammissibilità della procedura monitoria - nella misura in cui siano rispettati i criteri e i presupposti previsti dalla legge per il funzionamento del sistema indennitario sopra descritto. E il rispetto di questi presupposti può essere sindacato dall'utente finale in sede giurisdizionale. Dal dettato della delibera EE n.191/09, emerge che, trascorsi almeno sei mesi dalla data di passaggio ad altro fornitore (cd. switch passivo) senza che sia pervenuto il pagamento della morosità accumulata con il precedente esercente, viene garantito un indennizzo relativo alle fatture degli ultimi due mesi precedenti allo switch, per cui l'indennizzo “CMOR” richiesto dal nuovo operatore alla Controparte_2 fondatamente si riferisce al mancato pagamento delle fatture emesse dalla nei CP_3 mesi precedenti al subentro.
Infatti, nel sistema disegnato dall'Autorità per l'Energia, il venditore entrante addebita in fattura il contributo CMOR da destinare al venditore uscente, nei confronti del quale era maturata la morosità del cliente frattanto passato ad altro fornitore.
Alla luce di tali considerazioni, occorre dunque verificare se ricorrano i presupposti previsti dalla legge perché possa sorgere, in capo all'utente finale ( Controparte_2
l'obbligazione di pagamento del CMOR in favore del fornitore opposto.
Ebbene, la risposta è positiva atteso che la parte opponente non ha dato prova di aver corrisposto alcun pagamento alla parte opposta, nemmeno in riferimento alla somministrazione alla stessa direttamente imputabile (per soli euro 76,06 come ammesso da parte opponente, cfr. 73390/2023 in atti e memoria di replica di parte opponente).
A ciò si aggiunga che, a riprova della sussistenza della morosità verso il precedente esercente, è utilizzabile la documentazione depositata dalla stessa opponente che dimostra l'esistenza di un contenzioso in essere con la senza che tale controversia possa CP_3 costituire causa di sospensione del presente giudizio (cfr. doc. allegato all'atto di citazione).
Invero, il fornitore uscente conserva piena legittimazione ad agire per il pagamento dell'intero credito relativo alle forniture non pagate, anche successivamente alla presentazione della richiesta di CMOR, poiché il fornitore entrante non assume la titolarità del credito ma ha solo diritto a riscuotere l'importo CMOR per versarlo al fornitore uscente. Il meccanismo normativo esclude duplicazioni di pagamento attraverso la previsione dell'obbligo per il
- 6 - fornitore uscente di presentare richiesta di annullamento dell'indennizzo qualora il cliente finale provveda a sanare l'intera posizione debitoria o il credito risulti altrimenti soddisfatto interamente e definitivamente, garantendo così la coerenza del sistema indennitario e la tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto di fornitura energetica.
Il fatto poi che la parte opponente abbia stipulato un altro contratto di somministrazione con un altro esercente – ed abbia concordato un piano di rientro con ultimo pagamento da effettuare in data 14/12/2024 – non appare dirimente atteso che la
[...] non ha dimostrato di aver effettuato alcun pagamento né del CMOR CP_2
(maturato con la né della morosità maturata con la stessa . CP_3 CP_1
Riguardo al motivo sub. n. 4, si osservi che, nel merito, va evidenziato che, se da un lato, è principio consolidato quello per cui la fattura, che è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, nell'eventuale giudizio di opposizione non costituisce prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova (v. Cass. 9542/2018, Cass. 299/2016, Cass. 14363/2011, Cass.
5915/2011, Cass. 15383/2010, Cass. 5071/09, Cass. 10860/07 e Cass. 8126/04), dall'altro,questo principio si deve coordinare, con riguardo ai contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento a tale sistema di contabilizzazione (v. Cass. 17078/2017 e Cass.
23699/2016), sicché i consumi effettivi riportati nelle fatture possono ritenersi provati in assenza di specifiche e congrue contestazioni da parte dell'utente in merito all'effettività del consumo e/o al corretto funzionamento del contatore (v. sul tema Cass. 7045/2018, Cass.
17078/2017 e Cass. 23699/2016, nonché, nella giurisprudenza di merito, da ultimo, Trib.
Ferrara, 30 ottobre 2019, Trib. Sassari, 30 aprile 2019, e App. Napoli, 10 luglio 2019, tutte in
Leggi d'Italia).
Pertanto nel caso di specie, in assenza di idonee contestazioni specifiche da parte dell'opponente (la quale, confermando espressamente l'esistenza del rapporto di fornitura, si
è limitata a formulare contestazioni del tutto generiche e in gran parte supportate da argomentazioni totalmente avulse dalla specificità del caso concreto, come quella secondo cui nei contratti di somministrazione di energia elettrica graverebbe sul gestore l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale, o quella secondo cui il regime di mercato libero avrebbe comportato l'applicazione di “rincari” eccessivi a carico degli utenti), e tenuto conto, altresì, della valenza probatoria dei dati trasmessi all'opposta dalla E-
- 7 - Distribuzione S.p.a. (CFR. DOC. 7 e 8, cfr. Trib. Roma, 24 ottobre 2019, e Trib. Genova, 4 settembre 2019), il credito azionato in via monitoria dalla deve ritenersi Controparte_6 provato.
In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, l'opposizione proposta dalla
[...] deve essere integralmente respinta. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia, con riduzione ai valori minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (non essendosi svolta un'istruttoria in senso stretto con l'assunzione di prove costituende).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 615/2023 del Tribunale di Terni, proposta dalla nei confronti della ogni altra difesa, eccezione ed Controparte_2 Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, del quale dichiara la definitiva esecutività;
- condanna la alla rifusione in favore della delle Controparte_2 Controparte_1 spese processuali, che liquida in € 3.715,00 (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 480,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.620,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge.
Terni, 3 dicembre 2025
Il Giudice
OM BE
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