CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 432/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
RI, alla via Fucilari, n. 102, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1
difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Massimo Avallone, presso il cui studio elettIVmente domicilia in ER RI, alla via A. Barbarulo, n. 41; appellante
E
1. N. 102 Controparte_1 [...]
, cod. fisc. , in persona dell'amministratore pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, ing. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Raffaelina Ferrentino, presso lo studio del quale elettIVmente domicilia in ER Superiore, alla via Taverne, n. 2;
2. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_2 alla via Sant'Ornato, n. 34, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in C.F._2 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gerardo
Cicalese, con il quale elettIVmente domicilia in Salerno, alla via A. Diaz, n. 22, presso lo studio dell'avv. Davide Murino;
appellati
1 3. , con sede legale in ER RI, alla Controparte_4
via Matteotti, n. 21/B, cod. fisc. e p. IV , in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore; appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 449/2022 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata …; 2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narratIV il proposto gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 449/2022, resa dal Tribunale di ER
RI … nell'ambito del giudizio n. R.G. 2304/10, in data 22/03/2022, e notificata in data 12/4/2022 via pec allo scrivente procuratore dal difensore dell'ing. accogliere Pt_2
tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendano nuovamente riportate, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato condominio “ ” di via Fucinari, n. 102, di ER Controparte_1
RI (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1) rigettare l'appello principale perché improponibile, inammissibile e comunque, perché non provato in fatto ed infondato in diritto;
2) confermare la sentenza emessa dal giudice di prime cure recante il n. 449/2022 Tribunale di ER RI. 3) Con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – Parte_2
“disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutIV della sentenza impugnata, così provvedere: - rigettare l'appello proposto siccome inammissibile ovvero infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata n. 449/22 del Tribunale di
ER RI. Vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 449/2022, il Tribunale di ER RI, definitIVmente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti del condominio Parte_1 [...]
” di via Fucilari, n. 102, di ER RI, di e della CP_1 Parte_2
2 con atto di citazione consegnato per la notifica l'8 maggio Controparte_4
2010, così provvedeva: 1) dichiarava la contumacia della;
Controparte_4
2) accoglieva in parte la domanda proposta dal e, per l'effetto, condannava Parte_1 la , quale impresa appaltatrice, a corrispondergli, a titolo di Controparte_4
risarcimento dei danni arrecati alla sua unità immobiliare nel corso dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di via Fucilari, n. 102, la somma di euro 2.880,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo rIVlutato annualmente dal giugno 2007; 3) rigettava la domanda risarcitoria nei confronti del condominio ” di via Controparte_1
Fucilari, n. 102 e del quale direttore dei lavori;
4) condannava la Pt_2 [...]
alla refusione delle spese processuali in favore del;
5) Controparte_4 Parte_1 condannava il alle spese processuali sostenute dal condominio Parte_1 [...]
” di via Fucilari, n. 102 e dal 6) poneva definitIVmente a carico della CP_1 Pt_2
le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Controparte_4
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione Parte_1 notificato al condominio ” di via Fucilari, n. 102, di ER RI e Controparte_1 al il 10 maggio 2022 e alla , a seguito di rinnovazione, Pt_2 Controparte_4
l'11 febbraio 2024, assumendo che: - il giudice di primo grado, sebbene avesse riconosciuto il ritardo con il quale erano stati eseguiti i lavori di ristrutturazione dell'appartamento dell'attore e i disagi che costui e la sua famiglia avevano subiti, aveva contraddittoriamente ritenuto indimostrati i danni derIVnti dalle difficoltà abitative e dall'insalubrità degli ambienti, non avendo adeguatamente valutato la copiosa documentazione a tal fine prodotta;
- ad onta di quanto ritenuto dal giudice di prime cure,
l'attore aveva articolato una richiesta di prova testimoniale idonea a dimostrare gli specifici disagi sofferti;
- inoltre, il Tribunale di ER RI, nell'escludere che l'attore avesse comprovato i danni riportati dalla propria collezione di francobolli e documenti per effetto dell'umidità causata dalla tardIV ed inesatta esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento e nel considerarlo comunque responsabile per non aver comunicato all'impresa appaltatrice di custodire nell'abitazione tali beni affinché potesse adottare le opportune cautele, non aveva esaminato con la dovuta attenzione la relazione peritale di parte redatta da un esperto filatelico, dalla quale era emersa anche la cura con cui era stata garantita la loro conservazione.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 9 novembre 2022, il Pt_2
eccepIV, in via pregiudiziale, la mancata impugnazione della sentenza di primo grado nel capo con il quale il Tribunale di ER RI aveva escluso la propria responsabilità,
3 con la conseguente formazione del giudicato interno sul punto, e, in ogni caso,
l'infondatezza dell'appello.
Parimenti, nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14 novembre
2022, il ” di via Fucilari, n. 102, di ER RI CP_1 Controparte_1 contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, la Controparte_4
restava contumace, pervenIV, per la precisazione delle conclusioni, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 24 ottobre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa il 7 novembre 2024 e comunicata il 14 novembre 2024, la causa venIV trattenuta in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, occorre rilevare, al fine di delineare il perimetro cognitivo del giudizio di gravame, che il non ha impugnato la sentenza di primo grado nel capo con Parte_1
cui il Tribunale di ER RI, con specifica motIVzione, ha escluso qualsiasi responsabilità del di via Fucilari, n. 102, e del Controparte_1 Pt_2
nelle rispettive qualità di committente e direttore dei lavori appaltati, nella causazione dei danni derIVnti dall'esecuzione degli interventi di ristrutturazione del fabbricato e dalla gestione del relativo cantiere da parte della , nei confronti Controparte_4
della quale soltanto è stata parzialmente accolta la propria domanda risarcitoria, essendosi limitato a censurare il decisum in ordine al mancato riconoscimento dei pregiudizi asseritamente subiti per i disagi abitativi, l'insalubrità degli ambienti e il deterioramento della propria collezione di francobolli e documenti.
Ciò posto, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, il , Parte_1
sebbene ne fosse onerato ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., non ha depositato documenti, né articolato mezzi istruttori idonei a comprovare l'effettIV esistenza dei danni che, in conseguenza del ritardato ed inadeguato espletamento dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale di via Fucilari, n. 102, di ER RI da parte della , avrebbe patito, sotto il profilo non Controparte_4
patrimoniale, per il peggioramento delle abitudini di vita e delle condizioni di salute e, sotto quello patrimoniale, per il deprezzamento del materiale filatelico.
4 Ed invero, il non ha prodotto alcuna certificazione medica attestante Parte_1
l'insorgenza, nel corso dell'esecuzione dei richiamati lavori edili o, comunque, in un momento successivo, di patologie fisiche, psichiche o psico-fisiche che ne avevano compromesso lo stato di salute, né, tanto meno, dimostrato quali sarebbero state le intollerabili limitazioni subite nel godimento dell'abitazione e nel soddisfacimento delle esigenze quotidiane, non avendo neanche dedotto, tra l'altro, di essere stato prIVto della fruizione delle utenze domestiche, vale a dire dei servizi necessari a garantire la vivibilità dell'appartamento, sicché non sono configurabili i presupposti per riconoscere all'appellante il risarcimento dei lamentati danni non patrimoniali.
Né il può lamentare, al riguardo, che il Tribunale di ER RI ha Parte_1 disatteso l'istanza di ammissione della prova testimoniale, atteso che proprio la mancanza di allegazione degli specifici disagi abitativi sofferti a causa delle inadempienze imputabili alla nella realizzazione delle opere appaltate rendeva Controparte_4
completamente irrilevante ai fini decisionali il richiesto mezzo istruttorio, non potendo la parte dimostrare l'esistenza di pregiudizi che non ha neppure rappresentato come fatti generatori della pretesa risarcitoria.
Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo cui il danno non patrimoniale, al pari di quello patrimoniale, non può ritenersi ontologicamente insito nel compimento stesso del fatto illecito, anche se integrante gli estremi di un reato, essendo sempre necessario che la parte lesa abbia subito un reale nocumento, che deve essere prospettato e comprovato (cfr., ex plurimis, Cass. 13 maggio 2011, n. 10527; Cass. 14 maggio 2012,
n. 7471; Cass. ord. 24 settembre 2013, n. 21865; Cass. 10 maggio 2018, n. 11269).
Ne derIV che il pregiudizio non patrimoniale, anche in caso di violazione di diritti inviolabili della persona, non può mai considerarsi in re ipsa, identificandosi il danno suscettibile di risarcimento non con la lesione dell'interesse giuridico tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze scaturenti da tale lesione, sicché la sua sussistenza deve costituire oggetto di allegazione e prova.
Parimenti, il non ha fornito alcun elemento istruttorio idoneo a dimostrare Parte_1 che la si sia resa responsabile del presunto deterioramento Controparte_4
della propria collezione di francobolli e documenti e, dunque, a legittimare l'accoglimento della domanda risarcitoria in relazione a tali danni patrimoniali.
Ed infatti, il non ha dimostrato, a fronte delle eccezioni sollevate dal Parte_1 condominio ” di via Fucilari, n. 102, e dal con le rispettive Controparte_1 Pt_2
comparse di costituzione e risposta nel primo grado del giudizio, che la collezione di
5 francobolli e documenti postali, di cui, peraltro, neppure con la relazione peritale di parte, ha mai prodotto riproduzioni fotografiche che ne raffigurassero la tipologia e la consistenza, era effettIVmente custodita nella propria abitazione al momento dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, risalente alla fine del mese di marzo 2004, e nel corso del loro svolgimento, protrattosi fino al 12 aprile 2006, né quale fosse il suo pregresso stato di conservazione al fine di documentarne il lamentato decadimento, in tal modo precludendo ab imis la possibilità di accertare non solo la derIVzione eziologica dei danni di cui trattasi dagli interventi eseguiti dalla , ma Controparte_4
anche la loro stessa esistenza.
Non può revocarsi in dubbio, invero, che la presenza della raccolta di francobolli e documenti storici nell'abitazione del all'epoca dei lavori effettuati dalla Pt_1
costituIV l'indefettibile presupposto per dimostrare il nesso Controparte_4
causale che sarebbe intercorso tra l'attività posta in essere dall'impresa appaltatrice e il danneggiamento del materiale filatelico, così come soltanto la prova del suo precedente grado di conservazione avrebbe consentito di verificarne l'ipotetico deterioramento e, dunque, la sussistenza del prospettato pregiudizio patrimoniale.
Peraltro, quand'anche il avesse comprovato che la collezione di francobolli Parte_1
e documenti era custodita nell'abitazione al tempo dei lavori realizzati dalla CP_4
ed aveva riportato danni, la relatIV domanda risarcitoria non avrebbe comunque
[...]
potuto trovare accoglimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., atteso che, sotto il profilo causale, l'evento lesivo sarebbe stato ascrivibile esclusIVmente alla sua negligente condotta, per non avere l'appellante provveduto a sistemare e a preservare beni ritenuti di particolare pregio e di rilevante valore in luoghi diversi dalla camera dell'appartamento interessata dai fenomeni infiltrativi e dalla conseguente umidità, né a rendere edotta l'impresa appaltatrice di esserne possesso per consentirle di adottare specifiche precauzioni dirette a garantirne lo stato di conservazione.
L'art. 1227, comma 2, cod. civ., difatti, escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, gli impone una condotta attIV, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza a tal fine richiesta quelle attività che, come nella fattispecie de qua agitur, non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre 2013, n. 26639; Cass. ord. 15 ottobre 2018,
n. 25750; Cass. ord. 5 agosto 2021, n. 22352).
6 In sostanza, il deve imputare soltanto a se stesso l'ipotetico deprezzamento Parte_1
subito dalla propria raccolta di francobolli e documenti, per non essersi avvalso di quel minimale livello di autoresponsabilità e di ragionevole cautela che, soprattutto in ragione dell'esperienza maturata in materia filatelica e della conseguente consapevolezza dei rischi di deterioramento cui tali beni sono assoggettati ove non accuratamente conservati, avrebbe dovuto suggerirgli di custodirli in ambienti adeguati o di chiedere all'appaltatore di predisporre accorgimenti tali da impedirne ogni forma di danneggiamento potenzialmente derIVnte dall'esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
Ed invero, quanto più una situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista ed evitata attraverso l'adozione di normali cautele da parte della danneggiato, tanto più il suo comportamento imprudente incide sul dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra il fatto e l'evento lesivo, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusIV efficienza nella produzione del sinistro.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e si liquidano, come Parte_1
da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, in ragione dell'ammontare dell'azionata pretesa risarcitoria, ed in rapporto all'attività difensIV rispettIVmente espletata dalle controparti costituitesi, in complessivi euro 20.500,00 per compensi, di cui euro 9.500,00 (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttIV ed euro 4.800,00 per la fase decisionale) in favore del condominio ” di Controparte_1
via Fucilari, n. 102, di ER RI, con refusione a beneficio dell'avv. Raffaelina
Ferrentino, quale suo procuratore distrattario, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro
11.000,00 (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttIV ed euro 5.500,00 per la fase decisionale) in favore di , oltre rimborso Parte_2
forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitIVmente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 449/2022 del Tribunale di Salerno con Parte_1 atto di citazione notificato al condominio ” di via Fucilari, n. 102, di Controparte_1
ER RI e a il 10 maggio 2022 e alla Parte_2 Controparte_4
l'11 febbraio 2024, così provvede:
[...]
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione delle spese del secondo grado del Parte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 21.500,00 per compensi difensivi, di cui euro 9.500,00 (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttIV ed euro 4.800,00 per la fase decisionale) in favore del condominio ” Controparte_1 di via Fucilari, n. 102, di ER RI, con attribuzione a beneficio dell'avv.
Raffaelina Ferrentino, quale suo procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 11.000,00 (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttIV ed euro 5.500,00 per la fase decisionale) in favore di , Parte_2
oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 432/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
RI, alla via Fucilari, n. 102, cod. fisc. , rappresentato e C.F._1
difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Massimo Avallone, presso il cui studio elettIVmente domicilia in ER RI, alla via A. Barbarulo, n. 41; appellante
E
1. N. 102 Controparte_1 [...]
, cod. fisc. , in persona dell'amministratore pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, ing. , rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla Controparte_3 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Raffaelina Ferrentino, presso lo studio del quale elettIVmente domicilia in ER Superiore, alla via Taverne, n. 2;
2. , nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_2 alla via Sant'Ornato, n. 34, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in C.F._2 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gerardo
Cicalese, con il quale elettIVmente domicilia in Salerno, alla via A. Diaz, n. 22, presso lo studio dell'avv. Davide Murino;
appellati
1 3. , con sede legale in ER RI, alla Controparte_4
via Matteotti, n. 21/B, cod. fisc. e p. IV , in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore; appellata contumace
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 449/2022 DEL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – RISARCIMENTO DANNI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata …; 2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narratIV il proposto gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 449/2022, resa dal Tribunale di ER
RI … nell'ambito del giudizio n. R.G. 2304/10, in data 22/03/2022, e notificata in data 12/4/2022 via pec allo scrivente procuratore dal difensore dell'ing. accogliere Pt_2
tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendano nuovamente riportate, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellato condominio “ ” di via Fucinari, n. 102, di ER Controparte_1
RI (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1) rigettare l'appello principale perché improponibile, inammissibile e comunque, perché non provato in fatto ed infondato in diritto;
2) confermare la sentenza emessa dal giudice di prime cure recante il n. 449/2022 Tribunale di ER RI. 3) Con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – Parte_2
“disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutIV della sentenza impugnata, così provvedere: - rigettare l'appello proposto siccome inammissibile ovvero infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata n. 449/22 del Tribunale di
ER RI. Vittoria di spese e compensi anche di questo grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 449/2022, il Tribunale di ER RI, definitIVmente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti del condominio Parte_1 [...]
” di via Fucilari, n. 102, di ER RI, di e della CP_1 Parte_2
2 con atto di citazione consegnato per la notifica l'8 maggio Controparte_4
2010, così provvedeva: 1) dichiarava la contumacia della;
Controparte_4
2) accoglieva in parte la domanda proposta dal e, per l'effetto, condannava Parte_1 la , quale impresa appaltatrice, a corrispondergli, a titolo di Controparte_4
risarcimento dei danni arrecati alla sua unità immobiliare nel corso dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di via Fucilari, n. 102, la somma di euro 2.880,00, oltre interessi al tasso legale su tale importo rIVlutato annualmente dal giugno 2007; 3) rigettava la domanda risarcitoria nei confronti del condominio ” di via Controparte_1
Fucilari, n. 102 e del quale direttore dei lavori;
4) condannava la Pt_2 [...]
alla refusione delle spese processuali in favore del;
5) Controparte_4 Parte_1 condannava il alle spese processuali sostenute dal condominio Parte_1 [...]
” di via Fucilari, n. 102 e dal 6) poneva definitIVmente a carico della CP_1 Pt_2
le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Controparte_4
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione Parte_1 notificato al condominio ” di via Fucilari, n. 102, di ER RI e Controparte_1 al il 10 maggio 2022 e alla , a seguito di rinnovazione, Pt_2 Controparte_4
l'11 febbraio 2024, assumendo che: - il giudice di primo grado, sebbene avesse riconosciuto il ritardo con il quale erano stati eseguiti i lavori di ristrutturazione dell'appartamento dell'attore e i disagi che costui e la sua famiglia avevano subiti, aveva contraddittoriamente ritenuto indimostrati i danni derIVnti dalle difficoltà abitative e dall'insalubrità degli ambienti, non avendo adeguatamente valutato la copiosa documentazione a tal fine prodotta;
- ad onta di quanto ritenuto dal giudice di prime cure,
l'attore aveva articolato una richiesta di prova testimoniale idonea a dimostrare gli specifici disagi sofferti;
- inoltre, il Tribunale di ER RI, nell'escludere che l'attore avesse comprovato i danni riportati dalla propria collezione di francobolli e documenti per effetto dell'umidità causata dalla tardIV ed inesatta esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento e nel considerarlo comunque responsabile per non aver comunicato all'impresa appaltatrice di custodire nell'abitazione tali beni affinché potesse adottare le opportune cautele, non aveva esaminato con la dovuta attenzione la relazione peritale di parte redatta da un esperto filatelico, dalla quale era emersa anche la cura con cui era stata garantita la loro conservazione.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 9 novembre 2022, il Pt_2
eccepIV, in via pregiudiziale, la mancata impugnazione della sentenza di primo grado nel capo con il quale il Tribunale di ER RI aveva escluso la propria responsabilità,
3 con la conseguente formazione del giudicato interno sul punto, e, in ogni caso,
l'infondatezza dell'appello.
Parimenti, nel costituirsi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14 novembre
2022, il ” di via Fucilari, n. 102, di ER RI CP_1 Controparte_1 contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, sebbene ritualmente evocata, la Controparte_4
restava contumace, pervenIV, per la precisazione delle conclusioni, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 24 ottobre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa il 7 novembre 2024 e comunicata il 14 novembre 2024, la causa venIV trattenuta in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, occorre rilevare, al fine di delineare il perimetro cognitivo del giudizio di gravame, che il non ha impugnato la sentenza di primo grado nel capo con Parte_1
cui il Tribunale di ER RI, con specifica motIVzione, ha escluso qualsiasi responsabilità del di via Fucilari, n. 102, e del Controparte_1 Pt_2
nelle rispettive qualità di committente e direttore dei lavori appaltati, nella causazione dei danni derIVnti dall'esecuzione degli interventi di ristrutturazione del fabbricato e dalla gestione del relativo cantiere da parte della , nei confronti Controparte_4
della quale soltanto è stata parzialmente accolta la propria domanda risarcitoria, essendosi limitato a censurare il decisum in ordine al mancato riconoscimento dei pregiudizi asseritamente subiti per i disagi abitativi, l'insalubrità degli ambienti e il deterioramento della propria collezione di francobolli e documenti.
Ciò posto, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, il , Parte_1
sebbene ne fosse onerato ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., non ha depositato documenti, né articolato mezzi istruttori idonei a comprovare l'effettIV esistenza dei danni che, in conseguenza del ritardato ed inadeguato espletamento dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale di via Fucilari, n. 102, di ER RI da parte della , avrebbe patito, sotto il profilo non Controparte_4
patrimoniale, per il peggioramento delle abitudini di vita e delle condizioni di salute e, sotto quello patrimoniale, per il deprezzamento del materiale filatelico.
4 Ed invero, il non ha prodotto alcuna certificazione medica attestante Parte_1
l'insorgenza, nel corso dell'esecuzione dei richiamati lavori edili o, comunque, in un momento successivo, di patologie fisiche, psichiche o psico-fisiche che ne avevano compromesso lo stato di salute, né, tanto meno, dimostrato quali sarebbero state le intollerabili limitazioni subite nel godimento dell'abitazione e nel soddisfacimento delle esigenze quotidiane, non avendo neanche dedotto, tra l'altro, di essere stato prIVto della fruizione delle utenze domestiche, vale a dire dei servizi necessari a garantire la vivibilità dell'appartamento, sicché non sono configurabili i presupposti per riconoscere all'appellante il risarcimento dei lamentati danni non patrimoniali.
Né il può lamentare, al riguardo, che il Tribunale di ER RI ha Parte_1 disatteso l'istanza di ammissione della prova testimoniale, atteso che proprio la mancanza di allegazione degli specifici disagi abitativi sofferti a causa delle inadempienze imputabili alla nella realizzazione delle opere appaltate rendeva Controparte_4
completamente irrilevante ai fini decisionali il richiesto mezzo istruttorio, non potendo la parte dimostrare l'esistenza di pregiudizi che non ha neppure rappresentato come fatti generatori della pretesa risarcitoria.
Del resto, costituisce ius receptum il principio secondo cui il danno non patrimoniale, al pari di quello patrimoniale, non può ritenersi ontologicamente insito nel compimento stesso del fatto illecito, anche se integrante gli estremi di un reato, essendo sempre necessario che la parte lesa abbia subito un reale nocumento, che deve essere prospettato e comprovato (cfr., ex plurimis, Cass. 13 maggio 2011, n. 10527; Cass. 14 maggio 2012,
n. 7471; Cass. ord. 24 settembre 2013, n. 21865; Cass. 10 maggio 2018, n. 11269).
Ne derIV che il pregiudizio non patrimoniale, anche in caso di violazione di diritti inviolabili della persona, non può mai considerarsi in re ipsa, identificandosi il danno suscettibile di risarcimento non con la lesione dell'interesse giuridico tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze scaturenti da tale lesione, sicché la sua sussistenza deve costituire oggetto di allegazione e prova.
Parimenti, il non ha fornito alcun elemento istruttorio idoneo a dimostrare Parte_1 che la si sia resa responsabile del presunto deterioramento Controparte_4
della propria collezione di francobolli e documenti e, dunque, a legittimare l'accoglimento della domanda risarcitoria in relazione a tali danni patrimoniali.
Ed infatti, il non ha dimostrato, a fronte delle eccezioni sollevate dal Parte_1 condominio ” di via Fucilari, n. 102, e dal con le rispettive Controparte_1 Pt_2
comparse di costituzione e risposta nel primo grado del giudizio, che la collezione di
5 francobolli e documenti postali, di cui, peraltro, neppure con la relazione peritale di parte, ha mai prodotto riproduzioni fotografiche che ne raffigurassero la tipologia e la consistenza, era effettIVmente custodita nella propria abitazione al momento dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato, risalente alla fine del mese di marzo 2004, e nel corso del loro svolgimento, protrattosi fino al 12 aprile 2006, né quale fosse il suo pregresso stato di conservazione al fine di documentarne il lamentato decadimento, in tal modo precludendo ab imis la possibilità di accertare non solo la derIVzione eziologica dei danni di cui trattasi dagli interventi eseguiti dalla , ma Controparte_4
anche la loro stessa esistenza.
Non può revocarsi in dubbio, invero, che la presenza della raccolta di francobolli e documenti storici nell'abitazione del all'epoca dei lavori effettuati dalla Pt_1
costituIV l'indefettibile presupposto per dimostrare il nesso Controparte_4
causale che sarebbe intercorso tra l'attività posta in essere dall'impresa appaltatrice e il danneggiamento del materiale filatelico, così come soltanto la prova del suo precedente grado di conservazione avrebbe consentito di verificarne l'ipotetico deterioramento e, dunque, la sussistenza del prospettato pregiudizio patrimoniale.
Peraltro, quand'anche il avesse comprovato che la collezione di francobolli Parte_1
e documenti era custodita nell'abitazione al tempo dei lavori realizzati dalla CP_4
ed aveva riportato danni, la relatIV domanda risarcitoria non avrebbe comunque
[...]
potuto trovare accoglimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., atteso che, sotto il profilo causale, l'evento lesivo sarebbe stato ascrivibile esclusIVmente alla sua negligente condotta, per non avere l'appellante provveduto a sistemare e a preservare beni ritenuti di particolare pregio e di rilevante valore in luoghi diversi dalla camera dell'appartamento interessata dai fenomeni infiltrativi e dalla conseguente umidità, né a rendere edotta l'impresa appaltatrice di esserne possesso per consentirle di adottare specifiche precauzioni dirette a garantirne lo stato di conservazione.
L'art. 1227, comma 2, cod. civ., difatti, escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, gli impone una condotta attIV, espressione dell'obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza a tal fine richiesta quelle attività che, come nella fattispecie de qua agitur, non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (cfr., ex plurimis, Cass. 28 novembre 2013, n. 26639; Cass. ord. 15 ottobre 2018,
n. 25750; Cass. ord. 5 agosto 2021, n. 22352).
6 In sostanza, il deve imputare soltanto a se stesso l'ipotetico deprezzamento Parte_1
subito dalla propria raccolta di francobolli e documenti, per non essersi avvalso di quel minimale livello di autoresponsabilità e di ragionevole cautela che, soprattutto in ragione dell'esperienza maturata in materia filatelica e della conseguente consapevolezza dei rischi di deterioramento cui tali beni sono assoggettati ove non accuratamente conservati, avrebbe dovuto suggerirgli di custodirli in ambienti adeguati o di chiedere all'appaltatore di predisporre accorgimenti tali da impedirne ogni forma di danneggiamento potenzialmente derIVnte dall'esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
Ed invero, quanto più una situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista ed evitata attraverso l'adozione di normali cautele da parte della danneggiato, tanto più il suo comportamento imprudente incide sul dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra il fatto e l'evento lesivo, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusIV efficienza nella produzione del sinistro.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sul e si liquidano, come Parte_1
da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00, in ragione dell'ammontare dell'azionata pretesa risarcitoria, ed in rapporto all'attività difensIV rispettIVmente espletata dalle controparti costituitesi, in complessivi euro 20.500,00 per compensi, di cui euro 9.500,00 (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttIV ed euro 4.800,00 per la fase decisionale) in favore del condominio ” di Controparte_1
via Fucilari, n. 102, di ER RI, con refusione a beneficio dell'avv. Raffaelina
Ferrentino, quale suo procuratore distrattario, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro
11.000,00 (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttIV ed euro 5.500,00 per la fase decisionale) in favore di , oltre rimborso Parte_2
forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitIVmente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 449/2022 del Tribunale di Salerno con Parte_1 atto di citazione notificato al condominio ” di via Fucilari, n. 102, di Controparte_1
ER RI e a il 10 maggio 2022 e alla Parte_2 Controparte_4
l'11 febbraio 2024, così provvede:
[...]
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione delle spese del secondo grado del Parte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 21.500,00 per compensi difensivi, di cui euro 9.500,00 (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 1.700,00 per la fase introduttIV ed euro 4.800,00 per la fase decisionale) in favore del condominio ” Controparte_1 di via Fucilari, n. 102, di ER RI, con attribuzione a beneficio dell'avv.
Raffaelina Ferrentino, quale suo procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 11.000,00 (euro 3.000,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttIV ed euro 5.500,00 per la fase decisionale) in favore di , Parte_2
oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8