Art. 2.
L' articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , e' sostituito dal seguente:
"Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione e' subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 , o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860.
Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:
a) del possesso da parte dell'impresa di cui e' o sara' titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 . Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui e' affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non e' richiesto se l'impresa risulti gia' iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all' articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 . Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della societa' e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio;
b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attivita' di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonche' dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attivita'.
L'accertamento di tali condizioni e requisiti e' di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;
c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore della azienda.
La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, gia' titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualita' di dipendente o di collaboratore.
L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettivita' del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attivita' lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.
La qualificazione professionale si intende altresi' conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.
Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;
d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densita' della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformita' ai criteri proposti dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento e' affidato agli organi di polizia municipale".
L' articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 , e' sostituito dal seguente:
"Il regolamento di cui al precedente articolo deve prevedere apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione e' subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 , o della persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n. 860.
Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento:
a) del possesso da parte dell'impresa di cui e' o sara' titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 . Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui e' affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non e' richiesto se l'impresa risulti gia' iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all' articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 . Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della societa' e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della camera di commercio;
b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attivita' di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonche' dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attivita'.
L'accertamento di tali condizioni e requisiti e' di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;
c) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore della azienda.
La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, gia' titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualita' di dipendente o di collaboratore.
L'accertamento di quest'ultima condizione spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettivita' del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attivita' lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.
La qualificazione professionale si intende altresi' conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.
Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato;
d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densita' della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, in conformita' ai criteri proposti dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, deliberati dal consiglio comunale. Tale accertamento e' affidato agli organi di polizia municipale".