Articolo 1 della Legge 25 luglio 1971, n. 545
Articolo 2
Versione
22 agosto 1971
Art. 1.
Le Conservatorie dei registri immobiliari di Roma, Milano, Napoli e Torino vengono divise ciascuna in 3 Conservatorie, che assumono le denominazioni rispettivamente di Roma 1ª, Roma 2ª, Roma 3ª; Milano 1ª, Milano 2ª, Milano 3ª; Napoli 1ª, Napoli 2ª, Napoli 3ª; Torino 1ª, Torino 2ª, Torino 3ª.
Le Conservatorie di Roma 1ª, Milano 1ª, Napoli 1ª e Torino 1ª hanno giurisdizione sul comune capoluogo.
Le Conservatorie di Roma 2ª, Milano 2ª, Napoli 2ª e Torino 2ª hanno giurisdizione sugli altri comuni gia' appartenenti alle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie di Roma, Milano, Napoli e Torino.
Le Conservatorie di Roma 3ª, Milano 3ª, Napoli 3ª e Torino 3ª svolgono le funzioni di uffici stralcio: presso di esse si eseguono le operazioni di annotazione, di ispezione, di certificazione; e di rilascio di copie relative alle formalita' eseguite a tutto il giorno precedente alla entrata in vigore delle nuove circoscrizioni.
La norma di cui al presente articolo entra in vigore il 1 gennaio 1973.
Entrata in vigore il 22 agosto 1971
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