Sentenza 13 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 13/10/2022, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2022
N. 01593/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47 Reggimento Fanteria N 4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - prot. n. -OMISSIS- del 21.12.2017, notificato il 9 gennaio 2018, avente ad oggetto “ concessione dei benefici economici previsti per gli invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio dalla legge 539/1950 ed ai sensi dell'art. 1801 del D. Lgs 66/2010 - Assistente di Amministrazione ex Sergente della Marina Militare -OMISSIS- ”, recante rigetto della istanza del 20.10.2017 dei benefici economici ex artt. 117 e 120 del R.D. 31.10.1928 n. 3458 e art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010, e di tutti gli atti allo stesso preordinati, connessi e/o consequenziali;
nonché per la declaratoria
del diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento economico, ivi compresa l'indennità di buonuscita ed anche ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in applicazione dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e dall'art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, ex Sergente della Marina Militare, transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa per inidoneità dal 17 settembre 2007, espone quanto segue.
Con domanda del 24 marzo 2006, effettuata in costanza di servizio militare, il chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità “ernia discale L5-S1, protrusioni cervicali C4-C5 e C5-C6 con sofferenza radicolare in C6 a destra e L5 a destra”.
Sottoposto a visita medica, con processo verbale mod. BL/B n. -OMISSIS-datato 02.11.2009 la Commissione Medica Ospedaliera dell’O.M.M. di Taranto esprimeva il giudizio diagnostico di “ernia discale L5-S1, protrusioni cervicali C4-C5 e C5-C6 con sofferenza radicolare in C6 a destra e Ld a destra”, con ascrizione della detta patologia alla Tab A - 7^ categoria.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n.-OMISSIS- del 24.04.2012, ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra servizio effettuato dal ricorrente ed insorgenza della
infermità denunciata.
Con decreto n. -OMISSIS- del 09.05.2013 il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva liquidava in suo favore l’equo indennizzo spettante per la detta patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Successivamente, con istanza del 20.10.2017, chiedeva il riconoscimento dei benefici economici previsti per gli invalidi di guerra (artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928) ed estesi al personale invalido per servizio dalla Legge n. 539/1950 nonché ai sensi dell’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010.
Con il ricorso all’esame, il ricorrente ha impugnato l’atto prot. n. -OMISSIS- del 21 dicembre 2017 (notificatogli dalla Stazione Aeromobili della Marina Militare di Grottaglie con foglio in data 9 gennaio 2018), con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha rigettato la predetta istanza volta all’attribuzione dei benefici economici previsti dall’art. 1801 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la seguente motivazione: “ i benefici economici previsti dalla citata normativa possono essere concessi al personale militare a condizione che, in costanza di rapporto di impiego, abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità ascritte o ascrivibili alle categorie menzionate comprese tra la prima e l'ottava della tabella "A" annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. In relazione a quanto sopra esposto e dai dati indicati nella documentazione, risulta che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dall'interessato, avvenuta con Decreto in data 9 maggio 2013, n.-OMISSIS- della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, a recepimento del parere del Comitato di Verifica per la Cause di Servizio in data 24 aprile 2012, n. -OMISSIS-, è successivo all'estinzione del rapporto di impiego, quale militare, dell'interessato, essendo il Sig -OMISSIS- transitato nelle aree funzionali del personale civile in data 17 settembre 2007 ”.
L’ex Sottoufficiale ricorrente ha anche chiesto la declaratoria del diritto alla rideterminazione del trattamento economico, ivi compresa l’indennità di buonuscita, anche ai fini del trattamento pensionistico, in ragione dei sopracitati benefici
I.I.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, in combinato disposto con la Legge n. 539/1950; violazione e falsa applicazione dell’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010; eccesso di potere per illogicità manifesta; motivazione errata.
I.II. Il 9 maggio 2018 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’Amministrazione della Difesa intimata, eccependo l’infondatezza del ricorso.
Nella pubblica udienza del 27 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso, nel merito, è integralmente infondato e deve essere respinto.
II.I. Il ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, per violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928, in combinato disposto con la Legge n. 539 del 1950, e dell’art. 1801 del D. Lgs. n. 66 del 2010, sostenendo che la domanda per il riconoscimento della dipendenza della predetta infermità contratta da causa di servizio è stata da lui presentata in data precedente al collocamento in congedo quale militare e che, pertanto, sussistono i presupposti per l’attribuzione dei benefici richiesti, atteso che gli effetti del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non possono che retroagire alla data di presentazione della relativa domanda. Da tanto consegue, sempre a dire del ricorrente, l’illegittimità del diniego espresso dall’Amministrazione resistente in considerazione del fatto che il decreto ministeriale con cui è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata e l’ascrizione della stessa alla 6^ ctg. Tab. A, è successivo alla data del suo collocamento in congedo quale militare (il ricorrente dal 2007 è transitato quale dipendente civile).
II.II. L’assunto non è condivisibile.
La questione dirimente inerente la res litigiosa è stata già affrontata da questo Tribunale con sentenza n. -OMISSIS-, i cui principi possono essere integralmente confermati e ribaditi in questa sede.
“ Osserva il Collegio che, in disparte da ogni altra questione (anche con riguardo all’intervenuta remissione da parte del T.A.R. Campania, Sezione Sesta, con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata il 26 luglio 2021, della questione di costituzionalità dell’art. 1801, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 2010, nella parte in cui subordina la spettanza del beneficio al suo riconoscimento “in costanza di rapporto di impiego”, per contrasto con gli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione), occorre rilevare, in maniera del tutto dirimente, che la nota impugnata, come risulta dal suo impianto motivo, si basa anche (e soprattutto) sull’applicazione dell’art. 70 del D.L. del 25 giugno 2008 n. 112, convertito in L. del 6 agosto 2008 n. 133, che - a decorrere dall’1 gennaio 2009 - ha escluso per i dipendenti civili ai quali sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di infermità qualsiasi trattamento economico aggiuntivo, mantenendo, per converso, l’applicazione dell’art. 1801 del D. Lgs. n. 66 del 2010 solo per il personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco.
Trattasi, infatti, all’evidenza, di condivisibile motivo di reiezione della predetta istanza presentata da parte ricorrente a carattere autosufficiente, che (peraltro) non ha formato oggetto di specifica censura in questa sede ”.
II.III. Ora, rileva il Collegio che il provvedimento ministeriale impugnato nel presente giudizio si basa - sostanzialmente - sulle medesime ragioni ostative, tenuto conto che la soprariportata norma dell’art. 70 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, era vigente al momento dell’adozione della gravata nota ministeriale del 21 dicembre 2017.
II.IV. Per le ragioni innanzi brevemente illustrate il ricorso deve essere respinto, sia con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - prot. n. -OMISSIS- del 21.12.2017, notificato il 9 gennaio 2018, sia (conseguentemente) con riferimento alla ulteriore domanda di accertamento azionata dal ricorrente.
III. Sussistono, in considerazione delle condizioni subiettive del ricorrente e della novità delle questioni affrontate, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.