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Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 256 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2024 promosso da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Stellina Costanza, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al reclamo, ammessa al patrocinio a spese dello stato in forza di delibera del Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Cagliari del 8.7.2024
reclamante nei confronti di
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Controparte_1
lo studio dell'avv. Roberta Ruta, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti reclamato
********
La Corte, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.
Con ricorso del 31.5.2021 espose che, con sentenza n. 650/14, il Tribunale di Controparte_1
Cagliari aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con
[...]
e, con successiva sentenza n. 357/16 del 7.11.2016, era stato posto a suo carico Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla a somma mensile di € 600,00 a titolo di assegno divorzile;
il Pt_1
ricorrente chiese la modifica delle predette condizioni, segnatamente la revoca dell'assegno divorzile,
assumendo, per un verso, il decremento del proprio reddito in quanto nel 2021 si era cancellato dall'albo degli avvocati e la moglie , sposata in seconde nozze in data 6.7.2019, nel Controparte_2 2020 aveva perso il lavoro, con conseguente proprio onere di provvedere al suo mantenimento;
dedusse, altresì, di essere onerato da spese mensili per l'importo complessivo di € 1.400,00, di cui: €
361,50 per rate di un finanziamento per cure odontoiatriche proprie e della moglie, con scadenza nel novembre 2023; € 281,50 mensili, con scadenza nel dicembre 2024, per lavori all'impianto idraulico e fognario della propria abitazione;
€ 371,50 a titolo di cessione del quinto per il pagamento di tasse e imposte;
€ 137,50 per la rata relativa all'acquisto di un impianto fotovoltaico, e € 250,00 mensili quale restituzione di un prestito ricevuto dal cognato , con scadenza a maggio 2025. Parte_2
Per altro verso, sostenne che le condizioni economiche della erano migliorate, in quanto, a Pt_1
seguito del decesso della madre, avvenuto nel 2018, la stessa aveva ricevuto una cospicua eredità,
essendo divenuta proprietaria di una villa di 200 mq in Jerzu e di sei ettari di terreno coltivati a ulivi e vigneti, oltre ad altri terreni nel medesimo territorio, ed essendo altresì proprietaria di un immobile a Decimomannu, ove risultava essere residente, e di un annesso locale commerciale.
La on si costituì e, pertanto, ne venne dichiarata la contumacia. Pt_1
Con decreto n. cron. 837/24 del 29.5.2024 il Tribunale di Cagliari accolse il ricorso, revocando l'assegno divorzile con decorrenza dalla domanda.
In particolare, il primo collegio osservò che, al momento della sentenza di divorzio, la era Pt_1
priva di redditi, mentre il pensionato dell'Arma dei Carabinieri e recentemente iscritto CP_1
all'albo degli avvocati, risultava avere percepito un reddito annuo di € 30.270,00 nel 2014 e di €
31.504,00 nel 2015, gravato dalla rata di € 135,00 per il prestito relativo all'impianto fotovoltaico della casa coniugale, da una rata di mutuo di € 417,54 con la Banca di Credito Sardo e dalla rata di €
237,13 per un finanziamento Pt_3
Nel presente giudizio il ricorrente aveva evidenziato redditi fino al 2020 sostanzialmente corrispondenti a quelli percepiti all'epoca del divorzio, ma era venuta meno la potenziale redditività
connessa allo svolgimento della professione di avvocato;
inoltre, il era attendibilmente CP_1
gravato dagli oneri di mantenimento dell'attuale coniuge.
Per contro, doveva ritenersi provato che la ra divenuta proprietaria di un fabbricato e cinque Pt_1
terreni, ereditati dopo il divorzio, ed era altresì proprietaria di tre immobili in Decimomannu, due per intero ed uno in ragione della metà, per effetto dello scioglimento della comunione tra i coniugi. Inoltre, dalle indagini patrimoniali svolte dalla Guardia di Finanza era risultato che la stessa, quanto meno nel 2018, aveva percepito redditi imputati a canone di locazione commerciale degli immobili siti in Decimomannu;
doveva altresì ritenersi che la stessa, di fatto, dimorasse stabilmente in Jerzu,
cosicché poteva ottenere ulteriori introiti anche dalla locazione dell'immobile adibito ad uso abitativo.
Secondo il primo collegio, dunque, la capacità economica e reddituale della ra migliorata, Pt_1
potendo la stessa mettere a reddito gli immobili di cui era proprietaria e comproprietaria;
di conseguenza, era cessato il presupposto assistenziale per la permanenza dell'assegno.
La a proposto reclamo, del quale il costituitosi, ha chiesto il rigetto. Pt_1 CP_1
Con il primo motivo di reclamo la a eccepito di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso Pt_1
introduttivo, del quale pertanto non aveva avuto alcuna conoscenza, neppure legale, non avendo reperito l'avviso di cui all'art. 140 c.p.c.; sostenne che nel febbraio 2015 aveva trovato la cassetta delle lettere forzata, con lo sportellino aperto, fatto per il quale aveva sporto regolare denuncia, e che il pur consapevole della avvenuta dichiarazione di contumacia, aveva mantenuto anche CP_1
con i figli il silenzio sulla pendenza del giudizio di primo grado.
La censura non è fondata.
Dal verbale dell'udienza del 21.6.2022 risulta che parte ricorrente aveva esibito al giudice copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificati alla ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; a Pt_1
seguito di tale esibizione il giudice aveva dichiarato la contumacia della resistente.
Tanto è sufficiente per escludere una nullità o irregolarità della notifica del ricorso introduttivo,
effettuata in Decimomannu presso il luogo di residenza della il fatto, poi, che la stessa in Pt_1
quel periodo di fatto dimorasse in Jerzu non vale ad escludere la regolarità della notifica e del giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo di reclamo la a, anzitutto, contestato l'asserito peggioramento delle Pt_1
condizioni economiche del assumendo che la moglie di questi era proprietaria di una villa CP_1
in Capoterra, acquistata nel 2023, e di una lussuosa autovettura – Porsche - né vi era prova del suo licenziamento;
al contrario, detti coniugi avevano un elevato tenore di vita, gran parte degli oneri allegati erano ormai venuti meno, ed anche il a seguito della scioglimento della CP_1
comunione, era proprietario di immobili in Decimomannu. Quanto alla propria asserita migliorata condizione economica, ha dedotto che la “villa di 200 mq” in
Jerzu è in realtà solo una porzione di un vecchio fabbricato in campagna, che per la metà è di proprietà
del padre, mentre gli ettari di terreno sono due e sono secchi e incolti.
Il reclamo è fondato per quanto di ragione.
Secondo il disposto di cui all'art. 9 L. 898/70, l'istanza di revisione delle condizioni economiche previste con la sentenza di divorzio deve essere fondata sulla sopravvenienza di circostanze nuove,
che determinino una modificazione dell'equilibrio economico, nel senso che lo stesso risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che non erano sussistenti al momento in cui quelle condizioni erano state determinate.
Nel caso in esame il reclamante ha fondato la richiesta di revisione sul decremento della propria situazione reddituale – segnatamente la cancellazione dall'albo degli avvocati e la perdita del lavoro della moglie, con conseguente proprio onere di provvedere al suo mantenimento - e sul miglioramento delle condizioni economiche della per effetto della cospicua eredità materna. Pt_1
Ebbene, la Corte non può ignorare che nel corso del presente giudizio le condizioni economiche e reddituali delle parti sono ulteriormente mutate, di fatto modificando la situazione dedotta dal e posta a fondamento del suo ricorso di revisione. CP_1
Anzitutto, deve essere rilevato che entrambe le parti, per effetto dello scioglimento della comunione legale, sono proprietarie di immobili in Decimomannu, cosicché tale situazione reddituale, o potenzialmente tale, è assolutamente analoga e priva di rilievo ai fini della presente decisione.
Ciò posto, quanto all'asserito decremento della situazione reddituale del va evidenziato CP_1
che questi, in data 22.7.2024, si è nuovamente iscritto all'albo degli avvocati, e quindi la prima situazione nuova, dallo stesso posta a fondamento del ricorso, è venuta meno;
per altro verso, non risulta che lo stesso abbia specificamente contestato l'avvenuto acquisto, da parte della moglie, nel
2023, di un immobile in Capoterra, cosicché la circostanza che la stessa sia prova di reddito e bisognosa di essere totalmente mantenuta dal ricorrente appare scarsamente verosimile.
Quanto, infine, agli oneri elencati nel ricorso, basti rilevare che per la gran parte sono ormai cessati perché venuti a scadenza – rata di € 361,50 per cure odontoiatriche, rata di € 281,50 per l'impianto fotovoltaico. Per quel che riguarda la situazione patrimoniale della è incontestato che nelle more del Pt_1
presente giudizio sia mancato anche il padre, con la conseguenza che la stessa, oltre all'eredità
materna, successiva alla data della decisione del 7.11.2016 del Tribunale di Cagliari di determinazione di un assegno divorzile nella misura di € 600,00 mensili, ha certamente conseguito una quota dell'eredità paterna;
all'udienza del 21.3.2015, inoltre, la difesa della ha esposto Pt_1
che la stessa, dopo la scomparsa dei genitori, è tornata a vivere stabilmente a Decimomannu.
Ne consegue che la stessa, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso introduttivo, non può
mettere a reddito l'abitazione di sua proprietà in Decimomannu, ma è divenuta proprietaria di immobili e terreni che comunque, considerate le condizioni in cui si trovano per come rappresentate dalla documentazione fotografica in atti, appaiono di non rilevante valore di mercato, e pur tuttavia fonti di potenziale reddito – vendita o affitto.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dunque, la riduzione reddituale del non è CP_1
certamente significativa, mentre la a conseguito proprietà immobiliari che, se pur allo stato Pt_1
sono improduttive di reddito, costituiscono comunque un patrimonio del quale la stessa può utilmente disporre.
Per le ragioni esposte, pertanto, non può ritenersi che sia integralmente venuto meno il presupposto assistenziale dell'assegno divorzile, e tuttavia, se pur non vi sono le condizioni per una revoca dell'assegno divorzile, si ritiene equo rideterminare tale assegno nella misura di € 500,00 al mese.
Considerato che le richieste del sono state accolte solo in parte, si ritiene sussistano i CP_1
presupposti per compensare interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Ridetermina nella misura di € 500,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda, l'assegno divorzile posto a carico di ed a favore di Controparte_1 Parte_1
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 256 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2024 promosso da
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Stellina Costanza, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al reclamo, ammessa al patrocinio a spese dello stato in forza di delibera del Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Cagliari del 8.7.2024
reclamante nei confronti di
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Controparte_1
lo studio dell'avv. Roberta Ruta, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti reclamato
********
La Corte, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.
Con ricorso del 31.5.2021 espose che, con sentenza n. 650/14, il Tribunale di Controparte_1
Cagliari aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con
[...]
e, con successiva sentenza n. 357/16 del 7.11.2016, era stato posto a suo carico Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla a somma mensile di € 600,00 a titolo di assegno divorzile;
il Pt_1
ricorrente chiese la modifica delle predette condizioni, segnatamente la revoca dell'assegno divorzile,
assumendo, per un verso, il decremento del proprio reddito in quanto nel 2021 si era cancellato dall'albo degli avvocati e la moglie , sposata in seconde nozze in data 6.7.2019, nel Controparte_2 2020 aveva perso il lavoro, con conseguente proprio onere di provvedere al suo mantenimento;
dedusse, altresì, di essere onerato da spese mensili per l'importo complessivo di € 1.400,00, di cui: €
361,50 per rate di un finanziamento per cure odontoiatriche proprie e della moglie, con scadenza nel novembre 2023; € 281,50 mensili, con scadenza nel dicembre 2024, per lavori all'impianto idraulico e fognario della propria abitazione;
€ 371,50 a titolo di cessione del quinto per il pagamento di tasse e imposte;
€ 137,50 per la rata relativa all'acquisto di un impianto fotovoltaico, e € 250,00 mensili quale restituzione di un prestito ricevuto dal cognato , con scadenza a maggio 2025. Parte_2
Per altro verso, sostenne che le condizioni economiche della erano migliorate, in quanto, a Pt_1
seguito del decesso della madre, avvenuto nel 2018, la stessa aveva ricevuto una cospicua eredità,
essendo divenuta proprietaria di una villa di 200 mq in Jerzu e di sei ettari di terreno coltivati a ulivi e vigneti, oltre ad altri terreni nel medesimo territorio, ed essendo altresì proprietaria di un immobile a Decimomannu, ove risultava essere residente, e di un annesso locale commerciale.
La on si costituì e, pertanto, ne venne dichiarata la contumacia. Pt_1
Con decreto n. cron. 837/24 del 29.5.2024 il Tribunale di Cagliari accolse il ricorso, revocando l'assegno divorzile con decorrenza dalla domanda.
In particolare, il primo collegio osservò che, al momento della sentenza di divorzio, la era Pt_1
priva di redditi, mentre il pensionato dell'Arma dei Carabinieri e recentemente iscritto CP_1
all'albo degli avvocati, risultava avere percepito un reddito annuo di € 30.270,00 nel 2014 e di €
31.504,00 nel 2015, gravato dalla rata di € 135,00 per il prestito relativo all'impianto fotovoltaico della casa coniugale, da una rata di mutuo di € 417,54 con la Banca di Credito Sardo e dalla rata di €
237,13 per un finanziamento Pt_3
Nel presente giudizio il ricorrente aveva evidenziato redditi fino al 2020 sostanzialmente corrispondenti a quelli percepiti all'epoca del divorzio, ma era venuta meno la potenziale redditività
connessa allo svolgimento della professione di avvocato;
inoltre, il era attendibilmente CP_1
gravato dagli oneri di mantenimento dell'attuale coniuge.
Per contro, doveva ritenersi provato che la ra divenuta proprietaria di un fabbricato e cinque Pt_1
terreni, ereditati dopo il divorzio, ed era altresì proprietaria di tre immobili in Decimomannu, due per intero ed uno in ragione della metà, per effetto dello scioglimento della comunione tra i coniugi. Inoltre, dalle indagini patrimoniali svolte dalla Guardia di Finanza era risultato che la stessa, quanto meno nel 2018, aveva percepito redditi imputati a canone di locazione commerciale degli immobili siti in Decimomannu;
doveva altresì ritenersi che la stessa, di fatto, dimorasse stabilmente in Jerzu,
cosicché poteva ottenere ulteriori introiti anche dalla locazione dell'immobile adibito ad uso abitativo.
Secondo il primo collegio, dunque, la capacità economica e reddituale della ra migliorata, Pt_1
potendo la stessa mettere a reddito gli immobili di cui era proprietaria e comproprietaria;
di conseguenza, era cessato il presupposto assistenziale per la permanenza dell'assegno.
La a proposto reclamo, del quale il costituitosi, ha chiesto il rigetto. Pt_1 CP_1
Con il primo motivo di reclamo la a eccepito di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso Pt_1
introduttivo, del quale pertanto non aveva avuto alcuna conoscenza, neppure legale, non avendo reperito l'avviso di cui all'art. 140 c.p.c.; sostenne che nel febbraio 2015 aveva trovato la cassetta delle lettere forzata, con lo sportellino aperto, fatto per il quale aveva sporto regolare denuncia, e che il pur consapevole della avvenuta dichiarazione di contumacia, aveva mantenuto anche CP_1
con i figli il silenzio sulla pendenza del giudizio di primo grado.
La censura non è fondata.
Dal verbale dell'udienza del 21.6.2022 risulta che parte ricorrente aveva esibito al giudice copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificati alla ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; a Pt_1
seguito di tale esibizione il giudice aveva dichiarato la contumacia della resistente.
Tanto è sufficiente per escludere una nullità o irregolarità della notifica del ricorso introduttivo,
effettuata in Decimomannu presso il luogo di residenza della il fatto, poi, che la stessa in Pt_1
quel periodo di fatto dimorasse in Jerzu non vale ad escludere la regolarità della notifica e del giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo di reclamo la a, anzitutto, contestato l'asserito peggioramento delle Pt_1
condizioni economiche del assumendo che la moglie di questi era proprietaria di una villa CP_1
in Capoterra, acquistata nel 2023, e di una lussuosa autovettura – Porsche - né vi era prova del suo licenziamento;
al contrario, detti coniugi avevano un elevato tenore di vita, gran parte degli oneri allegati erano ormai venuti meno, ed anche il a seguito della scioglimento della CP_1
comunione, era proprietario di immobili in Decimomannu. Quanto alla propria asserita migliorata condizione economica, ha dedotto che la “villa di 200 mq” in
Jerzu è in realtà solo una porzione di un vecchio fabbricato in campagna, che per la metà è di proprietà
del padre, mentre gli ettari di terreno sono due e sono secchi e incolti.
Il reclamo è fondato per quanto di ragione.
Secondo il disposto di cui all'art. 9 L. 898/70, l'istanza di revisione delle condizioni economiche previste con la sentenza di divorzio deve essere fondata sulla sopravvenienza di circostanze nuove,
che determinino una modificazione dell'equilibrio economico, nel senso che lo stesso risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che non erano sussistenti al momento in cui quelle condizioni erano state determinate.
Nel caso in esame il reclamante ha fondato la richiesta di revisione sul decremento della propria situazione reddituale – segnatamente la cancellazione dall'albo degli avvocati e la perdita del lavoro della moglie, con conseguente proprio onere di provvedere al suo mantenimento - e sul miglioramento delle condizioni economiche della per effetto della cospicua eredità materna. Pt_1
Ebbene, la Corte non può ignorare che nel corso del presente giudizio le condizioni economiche e reddituali delle parti sono ulteriormente mutate, di fatto modificando la situazione dedotta dal e posta a fondamento del suo ricorso di revisione. CP_1
Anzitutto, deve essere rilevato che entrambe le parti, per effetto dello scioglimento della comunione legale, sono proprietarie di immobili in Decimomannu, cosicché tale situazione reddituale, o potenzialmente tale, è assolutamente analoga e priva di rilievo ai fini della presente decisione.
Ciò posto, quanto all'asserito decremento della situazione reddituale del va evidenziato CP_1
che questi, in data 22.7.2024, si è nuovamente iscritto all'albo degli avvocati, e quindi la prima situazione nuova, dallo stesso posta a fondamento del ricorso, è venuta meno;
per altro verso, non risulta che lo stesso abbia specificamente contestato l'avvenuto acquisto, da parte della moglie, nel
2023, di un immobile in Capoterra, cosicché la circostanza che la stessa sia prova di reddito e bisognosa di essere totalmente mantenuta dal ricorrente appare scarsamente verosimile.
Quanto, infine, agli oneri elencati nel ricorso, basti rilevare che per la gran parte sono ormai cessati perché venuti a scadenza – rata di € 361,50 per cure odontoiatriche, rata di € 281,50 per l'impianto fotovoltaico. Per quel che riguarda la situazione patrimoniale della è incontestato che nelle more del Pt_1
presente giudizio sia mancato anche il padre, con la conseguenza che la stessa, oltre all'eredità
materna, successiva alla data della decisione del 7.11.2016 del Tribunale di Cagliari di determinazione di un assegno divorzile nella misura di € 600,00 mensili, ha certamente conseguito una quota dell'eredità paterna;
all'udienza del 21.3.2015, inoltre, la difesa della ha esposto Pt_1
che la stessa, dopo la scomparsa dei genitori, è tornata a vivere stabilmente a Decimomannu.
Ne consegue che la stessa, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso introduttivo, non può
mettere a reddito l'abitazione di sua proprietà in Decimomannu, ma è divenuta proprietaria di immobili e terreni che comunque, considerate le condizioni in cui si trovano per come rappresentate dalla documentazione fotografica in atti, appaiono di non rilevante valore di mercato, e pur tuttavia fonti di potenziale reddito – vendita o affitto.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, dunque, la riduzione reddituale del non è CP_1
certamente significativa, mentre la a conseguito proprietà immobiliari che, se pur allo stato Pt_1
sono improduttive di reddito, costituiscono comunque un patrimonio del quale la stessa può utilmente disporre.
Per le ragioni esposte, pertanto, non può ritenersi che sia integralmente venuto meno il presupposto assistenziale dell'assegno divorzile, e tuttavia, se pur non vi sono le condizioni per una revoca dell'assegno divorzile, si ritiene equo rideterminare tale assegno nella misura di € 500,00 al mese.
Considerato che le richieste del sono state accolte solo in parte, si ritiene sussistano i CP_1
presupposti per compensare interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Ridetermina nella misura di € 500,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda, l'assegno divorzile posto a carico di ed a favore di Controparte_1 Parte_1
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu