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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 05/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1125/2021R.G.
Repubblica Italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile Sentenza
Il Giudice Onorario Avv. Vincenzo Alfio Filippello nella causa civile iscritta al n. 1125/2021 R.G. promossa da:
D A
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Buozzi n. 125 C.F. rappresentato e difeso sia congiuntamente che C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Francesco Piccolo e dall'Avv. Cettina Bolognese
A T T O R E
C O N T R O liquidazione, c.f. e p. iva , con sede legale in Ghedi Controparte_1 P.IVA_1
(BS), Strada per Isorella, n. 18, in persona della dott.ssa nella sua qualità di Controparte_2
liquidatrice e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dario Covucci del Foro di Milano e Andrea Patanè del Foro di Catania
C O N V E N U T A
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'1 ottobre 2021 a mezzo pec, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico, provvisoriamente esecutivo, n. 229/2021
del 22 giugno 2021, emesso, a favore della , dal Tribunale di Controparte_3
Caltagirone, nel persona della dott.ssa Elisa Milazzo, nel procedimento monitorio
463/2021R.G.. Coln D.I. opposto veniva ingiunto al di pagare, Parte_1
immediatamente e senza dilazione, in favore di “1. la somma Controparte_4
in linea capitale di € 36.924,13; 2. gli interessi moratori al tasso legale dalla data di scadenza del
1 pagamento delle fatture sino all'effettivo soddisfo;
3. le spese della procedura di ingiunzione,
liquidate in € 2.000,00 per compensi e in € 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese forfettarie,
i.v.a. e c.p.a. ed alle successive occorrende” .
Il sig. asseriva di avere pagato quasi tutto il mangime che aveva ricevuto Parte_1
dalla società e che era debitore solo della minore somma di € 5.500,00 Controparte_1
portata da 11 delle 13 cambiali prodotte in allegato al ricorso per ingiunzione. Per Tal motivo chiedeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione,
preliminarmente, considerata la fondatezza dei motivi di opposizione sopra meglio spiegati,
sospendere con ordinanza ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
229/2021 emesso dal Tribunale di Caltagirone il 22/06/2021 nel procedimento monitorio
distinto dal R.G. n. 463/2021. Nel merito rigettare l'infondata ed esagerata pretesa creditoria
azionata dalla società , nei confronti di , Controparte_4 Parte_1
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 229/2021 e condanna della stessa
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Controparte_4
spese e compensi di causa. In via subordinata ma sempre nel merito accertare che Parte_1
deve corrispondere alla società , la residua somma
[...] Controparte_4
di € 5.500,00, con compensazione delle spese e compensi di causa.”
Si costituiva regolarmente la società opposta con propria comparsa contestando quanto dedotto ed eccepito dall'opponente in quanto infondato in fatto ed in diritto e chiedendo: “ “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa, così giudicare:
in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo n. 229/2021 già dichiarato provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di
Caltagirone; in subordine, confermare/disporre la parziale provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo n. 229/2021 nei limiti della somma non contestata e riconosciuta dall'attore
opponente pari a € 5.500,00, oltre interessi moratori;
nel merito confermare integralmente il
2 decreto ingiuntivo n. 229/2021 emesso dal Tribunale di Caltagirone;
rigettare integralmente
ogni domanda proposta a qualsiasi titolo da;
nel merito, in subordine Parte_1
previo ogni opportuno accertamento, condannare a pagare in favore di Parte_1 [...]
ogni importo dovuto in forza delle Fatture per cui è causa;
in Controparte_4
ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite”.
All'udienza del 28 aprile 2025, le parti di comune accordo dichiaravano di avere raggiunto un accordo transattivo, accordo che sarebbe stato onorato dall'opponente, per cui era venuta meno la materia del contendere.
Fissata all'uopo l'odierna udienza ai sensi dell'art.281sexies, sostituita, ai swensi dell'art.127ter
cpc, da note scritte, le parti hanno così concluso: “Gli Avv.ti Francesco Piccolo e Cettina
Bolognese precisano le conclusioni e discutono la causa chiedendo la pronuncia di una
sentenza che: 1) Revochi il decreto ingiuntivo n. 229/2021 emesso dal Tribunale di Caltagirone
il 22/06/2021 nel procedimento monitorio distinto dal R.G. n. 463/2021; 2) Dichiari la
cessazione della materia del contendere nel presente giudizio R.G. n. 1125/2021, a spese
compensate.” “Gli Avv.ti Dario Covucci e Andrea Patanè, nell'interesse della società
[...]
, precisano le conclusioni e discutono la causa, chiedendo che Controparte_4
l'Ill.mo Tribunale voglia, con sentenza:
1. revocare il decreto ingiuntivo n. 229/2021 emesso
dal Tribunale di Caltagirone in data 22 giugno 2021 nel procedimento monitorio iscritto al
R.G. n. 463/2021; 2. dichiarare la cessazione della materia del contendere nel presente
giudizio, iscritto al R.G. n. 1125/2021, con compensazione integrale delle spese di lite”.
**********************
In conformità alle richieste dei difensori, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
3 revoca il decreto ingiuntivo n. 229/2021 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 22 giugno
2021 nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 463/2021;
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così definitivamente deciso
Caltagirone 5 giugno 2025
Il G.O.P.
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
4
Repubblica Italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Caltagirone
Sezione Civile Sentenza
Il Giudice Onorario Avv. Vincenzo Alfio Filippello nella causa civile iscritta al n. 1125/2021 R.G. promossa da:
D A
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Buozzi n. 125 C.F. rappresentato e difeso sia congiuntamente che C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Francesco Piccolo e dall'Avv. Cettina Bolognese
A T T O R E
C O N T R O liquidazione, c.f. e p. iva , con sede legale in Ghedi Controparte_1 P.IVA_1
(BS), Strada per Isorella, n. 18, in persona della dott.ssa nella sua qualità di Controparte_2
liquidatrice e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dario Covucci del Foro di Milano e Andrea Patanè del Foro di Catania
C O N V E N U T A
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'1 ottobre 2021 a mezzo pec, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico, provvisoriamente esecutivo, n. 229/2021
del 22 giugno 2021, emesso, a favore della , dal Tribunale di Controparte_3
Caltagirone, nel persona della dott.ssa Elisa Milazzo, nel procedimento monitorio
463/2021R.G.. Coln D.I. opposto veniva ingiunto al di pagare, Parte_1
immediatamente e senza dilazione, in favore di “1. la somma Controparte_4
in linea capitale di € 36.924,13; 2. gli interessi moratori al tasso legale dalla data di scadenza del
1 pagamento delle fatture sino all'effettivo soddisfo;
3. le spese della procedura di ingiunzione,
liquidate in € 2.000,00 per compensi e in € 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese forfettarie,
i.v.a. e c.p.a. ed alle successive occorrende” .
Il sig. asseriva di avere pagato quasi tutto il mangime che aveva ricevuto Parte_1
dalla società e che era debitore solo della minore somma di € 5.500,00 Controparte_1
portata da 11 delle 13 cambiali prodotte in allegato al ricorso per ingiunzione. Per Tal motivo chiedeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione,
preliminarmente, considerata la fondatezza dei motivi di opposizione sopra meglio spiegati,
sospendere con ordinanza ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
229/2021 emesso dal Tribunale di Caltagirone il 22/06/2021 nel procedimento monitorio
distinto dal R.G. n. 463/2021. Nel merito rigettare l'infondata ed esagerata pretesa creditoria
azionata dalla società , nei confronti di , Controparte_4 Parte_1
con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 229/2021 e condanna della stessa
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle Controparte_4
spese e compensi di causa. In via subordinata ma sempre nel merito accertare che Parte_1
deve corrispondere alla società , la residua somma
[...] Controparte_4
di € 5.500,00, con compensazione delle spese e compensi di causa.”
Si costituiva regolarmente la società opposta con propria comparsa contestando quanto dedotto ed eccepito dall'opponente in quanto infondato in fatto ed in diritto e chiedendo: “ “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa, così giudicare:
in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo n. 229/2021 già dichiarato provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di
Caltagirone; in subordine, confermare/disporre la parziale provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo n. 229/2021 nei limiti della somma non contestata e riconosciuta dall'attore
opponente pari a € 5.500,00, oltre interessi moratori;
nel merito confermare integralmente il
2 decreto ingiuntivo n. 229/2021 emesso dal Tribunale di Caltagirone;
rigettare integralmente
ogni domanda proposta a qualsiasi titolo da;
nel merito, in subordine Parte_1
previo ogni opportuno accertamento, condannare a pagare in favore di Parte_1 [...]
ogni importo dovuto in forza delle Fatture per cui è causa;
in Controparte_4
ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite”.
All'udienza del 28 aprile 2025, le parti di comune accordo dichiaravano di avere raggiunto un accordo transattivo, accordo che sarebbe stato onorato dall'opponente, per cui era venuta meno la materia del contendere.
Fissata all'uopo l'odierna udienza ai sensi dell'art.281sexies, sostituita, ai swensi dell'art.127ter
cpc, da note scritte, le parti hanno così concluso: “Gli Avv.ti Francesco Piccolo e Cettina
Bolognese precisano le conclusioni e discutono la causa chiedendo la pronuncia di una
sentenza che: 1) Revochi il decreto ingiuntivo n. 229/2021 emesso dal Tribunale di Caltagirone
il 22/06/2021 nel procedimento monitorio distinto dal R.G. n. 463/2021; 2) Dichiari la
cessazione della materia del contendere nel presente giudizio R.G. n. 1125/2021, a spese
compensate.” “Gli Avv.ti Dario Covucci e Andrea Patanè, nell'interesse della società
[...]
, precisano le conclusioni e discutono la causa, chiedendo che Controparte_4
l'Ill.mo Tribunale voglia, con sentenza:
1. revocare il decreto ingiuntivo n. 229/2021 emesso
dal Tribunale di Caltagirone in data 22 giugno 2021 nel procedimento monitorio iscritto al
R.G. n. 463/2021; 2. dichiarare la cessazione della materia del contendere nel presente
giudizio, iscritto al R.G. n. 1125/2021, con compensazione integrale delle spese di lite”.
**********************
In conformità alle richieste dei difensori, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
3 revoca il decreto ingiuntivo n. 229/2021 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 22 giugno
2021 nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 463/2021;
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così definitivamente deciso
Caltagirone 5 giugno 2025
Il G.O.P.
Dott. Vincenzo Alfio Filippello
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