Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 881/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. D'ARIENZO ANNA MARIA, giusta C.F._1
procura in atti e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. D'ARIENZO ANNA MARIA, giusta C.F._2
procura in atti
-ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 20.05.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Controparte_1
02.04.2025 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto
Comune (n.7, parte II, serie A, anno 2011).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli: , nato a [...] il [...], e nato a [...]_2
Ottaviano (NA) il 12.01.2015, entrambi minorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi concordano per l'affido condiviso dei figli minori con collocazione privilegiata presso la madre, ciascun genitore sarà facultato ad assumere in autonomia le decisioni quotidiane per il tempo in cui avrà presso di sé i figli, mentre le decisioni di maggior interesse e/o importanza sono rimesse al comune accordo;
3) I coniugi concordano che la casa coniugale sia assegnata alla IG.ra che vi coabiterà con i figli Parte_1 minori;
4) Sulla casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, è acceso un mutuo cointestato, i coniugi di comune accordo hanno deciso che il pagamento delle rate verrà diviso in parti uguali dal mese di gennaio 2026, avendo il IG. CP_1
già provveduto all'intero pagamento per l'anno 2025;
[...]
5) Le parti convengono che l'Assegno Unico in favore dei figli sia riconosciuto per intero alla IG.ra Parte_1
, pertanto il IG. con la presente le riconosce espressamente l'intero importo.
[...] Controparte_1
6) Le parti convengono che tutte le utenze che servono la casa coniugale saranno volturate entro e non oltre il 30/05/2025 alla SI che provvederà al pagamento;
Parte_1
7) Le parti convengono che le spese ordinarie del condominio saranno poste a carico della IG.ra , Parte_1 mentre le spese straordinarie condominiali saranno poste a carico di entrambi i coniugi;
8) Le parti convengono che il pagamento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia posto per intero a carico del IG.
; Controparte_1 9) Le parti convengono che le spese di trasporto di a/r dei minori a scuola siano posti a carico della IG.ra Parte_1
;
[...]
10) Le parti convengono che il pagamento della scuola calcio a cui sono iscritti entrambi i figli minori sia posto a carico di entrambi i coniugi;
11) Il IGnor si obbliga a corrispondere alla SI , entro il giorno 28 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma pari ad € 300,00, mensili, a mezzo bonifico postale al seguente IBAN: [...], dal mese di 28 aprile 2025.La detta somma di euro 300,00 verrà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
12) Il IGnor si obbliga a contribuire, nella misura del 50%, alle spese extra assegno ordinarie per i Controparte_1 figli, previa esibizione delle ricevute comprovanti le anticipazioni effettuate dall'uno o dall'altro genitore, che non necessitano del preventivo accordo dei genitori(a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento , ticket o oneri per servizi sanitari erogati dal SSN, farmaci e trattamenti non coperti dal SSN;
occhiali) e alle spese extra assegno straordinarie, previo accordo dei genitori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: accertamenti medici, visite specialistiche e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati ove erogati anche dal SSN;
attività sportive, ricreative e ludiche con relative e pertinenti attrezzature;
ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, apparecchi ortodontici). Le parti convengono, per le spese extra ordinarie, per le quali si chiede preventivo accordo dei coniugi, la previa consultazione mediante scambio di preventivi di spesa ed il rilascio del consenso scritto ad accordo raggiunto da parte di entrambi.
Piano Genitoriale I coniugi, relativamente alla gestione dei minori, dispongono nelle modalità che seguono il seguente
Piano Genitoriale: il padre terrà con sé i minori tutti i pomeriggi, quando non sarà di servizio nella settimana del pomeriggio;
il padre avrà facoltà, in dipendenza dei propri impegni lavorativi e previo avviso all'altro genitore, di tenere i minori anche nella giornata di sabato o di domenica e di riaffidarli alla madre dopo l'orario di cena, salvo diverso accordo tra le parti;
Le parti concordano che dal mese di giugno 2025 i figli potranno a settimane alterne dormire nei week end con il IG. salvo accordo tra le parti;
i genitori potranno a fine settimana alterne stare con Controparte_1
i minori la domenica salvo accordo tra le parti;
durante il periodo estivo: salvo accordo tra le parti, i minori resteranno
15 (quindici) giorni da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, la decorrenza di tale periodo estivo verrà stabilita entro il 15 giugno dal padre negli anni pari e dalla madre negli anni dispari, ed i genitori s'impegnano a comunicarsi l'indirizzo del luogo in cui si recheranno con i figli durante il periodo di vacanza;
durante il periodo festivo i minori trascorreranno con il padre dal 24 al 25 dicembre negli anni dispari e dal
31 dicembre al 1 gennaio negli anni pari salvo diverso accordo tra le parti, alternativamente il giorno del 26 dicembre e del 6 gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo negli anni pari con il padre e nei rimanenti giorni delle festività pasquali con la madre e così si alterneranno di anno in anno;
durante la permanenza dei minori con il padre e con la madre i minori potranno frequentare gli ascendenti e parenti. I genitori si facultano, previo avviso, a che i minori possano trascorrere con l'uno o l'altro, ricorrenze e/o festività relativi agli ascendenti, parenti ed amici di ciascun ramo genitoriale anche in coincidenza con la permanenza dei minori presso l'altro genitore. La ricorrenza dell'onomastico, del compleanno e le altre festività inerenti i minori potranno essere festeggiate insieme salvo accordo tra le parti. In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni dei minori, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore;
Il genitore che programma gli appuntamenti per i minori informerà l'altro genitore immediatamente in modo che costui possa partecipare. Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate sui minori. I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possono sorgere nel corso dell'esecuzione del presente Piano Genitoriale, senza la presenza dei figli. Queste disposizioni non si applicano se è necessaria un'azione giudiziaria immediata per proteggere il minore in una situazione di emergenza. Questo accordo può essere modificato.
Le modifiche devono essere effettuate in forma scritta, firmate da entrambe le parti e depositate presso il Tribunale.
13) Il libretto postale intestato ad entrambi i coniugi accesso presso le Poste S.P.A., su cui giacciono dei buoni fruttiferi cointestati verranno riscossi e di conseguenza il libretto sarà chiuso entro e non oltre il 30/04/2025 con la divisione in parti uguali dell'importo ivi giacente e dei buoni, detratto l'importo del Buono fruttifero intestato unicamente alla IG.ra
, pertanto il coniuge terrà per se tutto l'importo dei buoni e darà alla coniuge Parte_1 Controparte_1 solo euro 277,00.
14) Con riferimento alle suppellettili presenti all'interno della casa coniugale, i coniugi hanno concordemente deciso che il IG. , non appena avrà la disponibilità potrà prelevare i suoi oggetti personali dandone Controparte_1 preventiva comunicazione alla IG.ra . Parte_1
15) Entrambi i coniugi potranno beneficiare in uguale misura delle detrazioni fiscali relative alle spese detraibili sostenute per i figli minori;
16) Entrambi i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del proprio passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di iscrivere i figli minori sul proprio passaporto o altro documento;
17) I coniugi si danno reciproco atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere e/o ripetere somme o alcunché dall'altro a tali titoli e/o per qualsivoglia ulteriore titolo e causale.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la residenza materna sita in SA OL
BE IT (NA) alla via Del Castello n. 13, e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...]_1
ES (NA) il 26.11.1982 (C.F. ) e , nato C.F._1 Controparte_1
a SA PP ES (NA) il 28.11.1977 (C.F. ) che hanno C.F._2
contratto matrimonio concordatario il 02.04.2011 in Ottaviano (NA), con atto trascritto presso i
Registri dello Stato Civile del predetto Comune (n.7, parte II, serie A, anno 2011); - assegna la casa coniugale sita in SA OL BE IT (NA) alla via Del Castello n. 13 alla IG.ra che vi coabiterà con i figli minori;
Parte_1
Per_
- dispone affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
prevalente presso la residenza materna e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- determina in € 300,00 (€ 150,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del IG. , da corrispondere alla IG.ra mediante contanti, Controparte_1 Parte_1
vaglia postale o bonifico, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da Protocollo del CNF;
- prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso il 20.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca