TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 522/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 552 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promosso da:
, C.F. , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello SANTILLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano alla Via P.M. Bagnoli n. 118
APPELLANTE
CONTRO
P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CICCARELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano alla Via Emilia n. 14
APPELLATA
Materia: Obbligazioni e contratti – Compravendita - Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale dell'udienza del
18.6.2024; segnatamente:
- l'appellante si è riportato a quelle rassegnate nell'atto di appello, che si trascrivono
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Avezzano n. 434/2018 del 16/10/2018, così decidere: nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 23/17 del 02 gennaio 2017 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano dichiarando inefficace tale provvedimento giudiziale ed insussistente il Controparte_ Controparte_ diritto dell a richiedere a somma così ingiunta;
ordinare all in persona del legale rappresentante pro tempore, la restituzione della somma complessiva di € 2.160,71, percepita in data 30/10/2017 a seguito di procedimento di recupero coatto del credito eseguito in forza dello stesso titolo di credito reso provvisoriamente esecutivo;
Controparte_ in via riconvenzionale, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti della
[...]
da essa subito in conseguenza dell'inesatto Controparte_2 adempimento delle obbligazioni contrattuali, liquidato in € 2.380,50 oltre IVA per i motivi indicati nella presente opposizione oppure nella maggior o minor somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, compensando parzialmente, fino alla reciproca concorrenza, tale credito risarcitorio con la somma di € 600,00 dovuta dalla società opponente per il pagamento del prezzo in virtù del contratto di vendita ripassato tra le parti.
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado”;
- l'appellato ha omesso di comparire all'udienza di precisazione delle conclusioni così valendo, secondo il comune insegnamento (Cass. Sez. 6-1, 30.9.2013, n. 22360; Cass.
Sez. 6 - 1, 9.5.2018, Ord. 11222), quelle ultime formulate, dunque come da comparsa di costituzione “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare improponibile, inammissibile e, comunque, rigettare siccome destituito di ogni fondamento l'appello proposto da Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. ,
[...] Parte_3
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avezzano n. 434/2018 del 16.10.2018, confermandola integralmente, con vittoria di spese e compensi del doppio grado”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato il giorno 18.3.2019 e tempestivamente iscritto a ruolo il
27.3.2019, la ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 434/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Avezzano e pubblicata il 16.10.2018, con la quale era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta da esso appellante e rigettata la domanda risarcitoria proposta in via di riconvenzione.
pag. 2/11 A mezzo dell'atto di impugnazione l'appellante ha, nella sostanza, impugnato la sentenza nella parte in cui:
- il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto non provata l'esistenza di vizi della cosa venduta pretermettendo di considerare la deposizione del consulente stragiudiziale, Geom. e ritenendo inattendibili le dichiarazioni testimoniali di Persona_1
sol perché padre del legale rappresentante ( ) della Testimone_1 Parte_3 opponente apprezzando, invece, favorevolmente alla controparte le dichiarazioni rese pro se in sede di interrogatorio formale del suo legale rappresentante ( ) CP_3 dando prevalenza a queste sul narrato di nonostante le deposizioni Testimone_1 convergenti dei testimoni e . Secondo la Testimone_2 Testimone_3 prospettazione dell'appellante, dunque, avrebbe dovuto essere Testimone_1 considerato pienamente attendibile tanto in punto di presenza di vizi che di condizioni economiche della compravendita;
- nella parte in cui il corrispettivo totale non è stato ritenuto pari ad € 1.200,00.
Ha, quindi, concluso come sopra riportato domandando, altresì, la restituzione di quanto (€ 2.160,71) percepito da controparte in conseguenza della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
B. Si è costituita in giudizio la ichiamandosi alle difese del primo grado e CP_1 tornando ad evidenziare:
- in via preliminare, l'apparenza dei lamentati vizi al tempo della consegna nel gennaio
2016 con decadenza di controparte dalla garanzia per vizi per tardiva denuncia ex art. 1495 c.c.;
- l'esecuzione del montaggio della porta ad opera di terzi;
- l'inesistenza dei vizi, sottolineando come gli elementi inerenti al collegamento elettrico della porta fossero estranei al contratto.
Ha, quindi, concluso come sopra riportato.
1. In primo luogo si evidenzia come contro la sentenza impugnata sia ammesso appello secondo lo schema di revisio a critica libera atteso, pur non sommandosi il valore della causa principale con quello della riconvenzionale, laddove il valore di questa sia superiore a € 1.100,00 – come nel caso di specie - l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto a nulla rilevando, peraltro,
pag. 3/11 eventuali rinunce alla domanda riconvenzionale ovvero la sua inammissibilità (Cass. Sez. 2,
13.9.2012, n. 15338; Sez. 3, Cass. Sez. 3, 17.12.2009, n. 26518).
2. In difetto di notificazione della sentenza appellata, l'impugnazione risulta essere tempestivamente proposta nel rispetto del termine semestrale dalla pubblicazione (art. 327, co. 1 c.p.c.) e la costituzione dell'appellante è avvenuta entro il termine, stabilito a pena di improcedibilità, dall'art. 348 c.p.c.
3. Nel merito si osserva quanto appresso.
3.a. L'appellante ha, anzitutto, impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto l'inesistenza dei lamentati vizi (v. pag. 5 sentenza) e, conseguentemente, ha rigettato l'opposizione nonché la domanda riconvenzionale invero accessoria.
Operata la qualificazione del contratto ripassato tra le parti in termini di compravendita, il Giudice di Pace ha individuato la consegna del bene nel mese di gennaio 2016, secondo quanto riferito dal testimone e ha ritenuto la tempestività della denuncia dei vizi, ritenendola Testimone_3 avvenuta in data 22.9.2016 e quindi tempestivamente rispetto alla consegna del bene (entro l'anno).
Invero il termine cui ha fatto riferimento il giudice di primo grado è quello prescrizionale mentre nulla è stato stabilito in relazione alla distinta eccezione di decadenza proposta dall'opposta e riproposta nella comparsa di costituzione e risposta nel presente grado. Si evidenzia, sul punto, come la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. Sez. 1, 16.6.2020, n. 11653). Nel caso di specie è evidente come il giudice di primo grado, invertendo in qualche maniera l'ordine logico, abbia ritenuto l'insussistenza dei vizi così assorbendo propriamente l'eccezione di decadenza svolta dall'opposto che ha univocamente mostrato di volersi valere della stessa nel presente grado.
Si impone, quindi, una valutazione di tale eccezione costituente questione preliminare.
3.b. Quanto ai poteri del giudice d'appello, va osservato, come egli possa conferire al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli pag. 4/11 atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e con il limite di lasciare inalterati il "petitum" e la "causa petendi" e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass. Sez. 1, 11.9.2007,
n. 19090; Cass. Sez. 1, 31.7.2015, n. 16213).
A livello puramente teorico il discrimine tra vendita ed appalto appare netto mentre nella realtà empirica e multiforme, pure arricchita da schemi contrattuali misti, la distinzione diviene complessa mentre essa è di non poco momento ove si consideri la diversità di disciplina normativa di aspetti rilevantissimi dei due tipi contrattuali quali a titolo esemplificativo: la disciplina del rischio di interitus rei, la diversità di termini e contenuto della garanzia per vizi, la tutela per il caso di onerosità della prestazione.
Si è tentato di fondare il criterio distintivo sulla prevalenza della materia rispetto all'opera di sua trasformazione non già dal punto di vista economico ma in relazione alla rilevanza data a tali elementi dalle parti nel regolamento contrattuale. Così, ove si ricada nell'ambito di vendita di cose rientranti nella normale produzione del venditore, difetta la faciendi necessitas, basata sul rapporto di prevalenza del lavoro sulla materia e, dunque, deve parlarsi correttamente di vendita di cosa futura come nel caso di compravendita c.d. “in produzione”, cioè di cosa al momento dell'ordinazione non ancora elaborata ma appartenente all'ordinario sistema seriale di creazione.
Nell'appalto di opere è decisiva la creazione della cosa e, quindi, la prestazione della materia è semplice mezzo di realizzazione;
per contro nella vendita la res è negoziata come tale e non come risultante di una attività, rispetto alla quale invero il compratore è totalmente indifferente.
Così si è affermato che ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita) (Cass. Sez. 2, 12.3.2018, n.
5953).
Può assumere, dunque, rilievo decisivo il profilo della accessorietà o della centralità della modifiche demandate all'esecutore: così la priorità della fornitura della materia attrae la fattispecie al tipo della vendita. In casi in cui la prestazione di una parte consiste sia in un dare che in un facere, occorre avere riguardo allo scopo essenziale del negozio ed al significato che, in relazione ad esso, la fornitura della materia e la prestazione d'opera assumono nella comune pag. 5/11 intenzione delle parti in vista del risultato che essi tendono a conseguire. Si configura, pertanto, non una vendita ma un appalto allorché la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione di un'opera che sia lo scopo essenziale del negozio, di modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma siano tali da dar luogo ad un "opus perfectum" di valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte (Cass.
SS.UU. 9.6.1992, n. 7073).
Inoltre deve, poi, evidenziarsi che il contratto di appalto si distingua da quello di prestazione d'opera non in punto di diversità di prestazioni ma per la circostanza che il primo presuppone l'esistenza di una organizzazione a carattere imprenditoriale di media o grande impresa mentre nel secondo prevale il lavoro dell'assunto e, eventualmente, dei membri della sua famiglia o qualche collaboratore (Cass. Sez. 2, 21.5.2010, n. 12519). Peraltro, disattendendo la distinzione tra piccolo imprenditore e imprenditore di altra natura, è stato affermato che ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera (Cass. Sez. 2, 16.11.2017, n. 27258).
Nel caso di specie, il contratto concluso dalle parti deve essere sussunto nel tipo contrattuale dell'appalto posto che, complessivamente apprezzata la vicenda, la Controparte_1 ebbe a fornire la porta dopo averla realizzata su commessa dell'appellante, senza che risultasse che la cosa generica appartenesse alla normale serie produttiva dell'artefice. Ove si rapporti l'utilità della porta in relazione all'immobile in cui va installata è evidente come la posa non sia una attività meramente accessoria posto che l'attività di installazione vale a realizzare una incorporazione della cosa mobile nell'edificio, per tale via assicurando la godibilità di questo e non già della sola cosa mobile prodotta. Così, l'attività di fornitura e posa di un infisso da prodursi deve essere piuttosto ricondotta all'appalto di costruzione o manutenzione attesa la finalizzazione alla realizzazione o sostituzione di una parte dell'immobile al fine di assicurarne l'efficienza o migliorarne la fruibilità. Anche a così non ritenere si avrebbe, in ogni caso, contratto di appalto d'opera di cosa mobile.
Si impone, dunque, anzitutto una riqualificazione del contratto in termini di appalto in considerazione della strutturazione dell'artefice quale società di capitali, svanendo nell'organizzazione la rilevanza dell'opera del singolo uomo. pag. 6/11
3.c. Deve, quindi, osservarsi come l'eccezione di decadenza, tempestivamente proposta in primo grado e in questa sede riproposta dall'appellato sia fondata.
In diritto si osserva come in caso di accettazione dell'opera grava sul committente fornire prova della tempestiva denuncia di vizi e difformità, fermo restando che la garanzia non opera ove essi fossero riconoscibili. Il dies a quo per la denuncia coincide con l'effettiva conoscenza di vizi e difformità in termini di percezione con certezza del nesso causale tra segno esteriore degli stessi dall'opera dell'appaltatore (Cass. Sez. 1, 9.8.1997, n. 7449; Cass. Sez. 2, 31.5.2011, n. 1030).
Eccepita la tardività l'onere di provare la tempestività grava su chi intenda far valere la garanzia, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione (Cass. Sez. 6-2, 30.9.2019, Ord.
24348; Cass. Sez. 2, 9.5.2023, n. 12337) con la precisazione che provato il giorno di avvenuta conoscenza rispetto al quale sussiste tempestività sarà onere dell'eccipiente fornire dimostrazione di una precedente data di conoscenza, rispetto alla quale sarebbe tardiva. Ad ogni modo è necessario allegare il giorno della scoperta che può essere fondata sulla comune esperienza purché questa conduca alla puntuale deduzione del giorno stesso.
Fermo restando che la denuncia dei vizi e delle difformità può essere fornita in qualsiasi modo idoneo allo scopo, vale a dire anche verbalmente, occorre tuttavia una sufficiente determinatezza
- essendo inidonee a produrre effetti impeditivi denunzie dal contenuto del tutto vago e indeterminato – senza tuttavia richiedersi una analicità (Cass. Sez. 2, 25.5.2011, n. 11520).
La denunzia non si rende necessaria nel caso di occultamento o riconoscimento. Quanto al riconoscimento, questo deve essere successivo all'accettazione posto che ove fosse contestuale il vizio non sarebbe più occulto ma palese e, dunque, l'accettazione impedirebbe l'operatività della garanzia. L'impegno preso dall'artefice, durante l'esecuzione del contratto, di eliminare i vizi a seguito di loro segnalazione non osta alla esclusione della garanzia ove l'opera sia accettata poiché un simile impegno non ha alcuna consistenza diversa da quella di eseguire la prestazione in conformità del contratto e delle regole dell'arte (Cass. Sez. 2,
25.7.1981, n. 4817). L'ammissione dei vizi successivamente all'accettazione rende superflua la denunzia e, peraltro, non rileva che il riconoscimento sia tempestivo (rispetto al termine di decadenza) o successivo potendo, al più, sostenersi che quello tardivo valga fa tacita rinunzia ad avvalersi della decadenza maturata.
Il riconoscimento può essere semplice ovvero operoso, laddove l'artefice si impegni ad attivarsi per rimuovere vizi e difformità, col che riconosce oltre a tali imperfezioni pure il diritto alla garanzia. A differenza che nella vendita (caratterizzata dalla sola esperibilità dei rimedi edilizi), ove tale impegno dà luogo ad una autonoma obbligazione del venditore (Cass.
SS.UU., 21.6.2005, n. 13294) , deve ritenersi che nell'appalto – dominato ab initio dalla pag. 7/11 prestazione di facere – il ridetto impegno abbia portata meramente ricognitiva, traducendosi in una ricognizione di debito con effetto interruttivo della prescrizione, senza dar luogo ad alcuna obbligazione, sostitutiva ovvero aggiuntiva.
Nel caso di specie non risulta indicata dall'opponente, in maniera chiara e specifica, la data di scoperta dei vizi. Peraltro , moglie del legale rappresentante Testimone_2 dell'appellante, ha riferito di aver ricevuto la consegna delle chiavi della porta installata, così denotando la consegna della stessa senza che fosse adempiuto l'onere di formulare contestualmente riserva di verifica, con conseguente accettazione e passaggio di proprietà. Dallo stesso tenore dei vizi lamentati risulta come gli stessi fossero da ritenersi palesi, con esclusione dunque di garanzia una volta intervenuta l'accettazione. Anche ha confermato Testimone_1 il fatto della consegna nella propria deposizione.
Che accettazione, poi, vi sia stata è desumibile dalla circostanza che la porta sia stata utilizzata essendovi pure apposte delle vetrofanie avendo pure invocato l'opponente la garanzia per vizi.
Come noto, infatti, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche
"per facta concludentia" spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate (Cass. Sez. 2, 13.3.2023,
n. 7267) mentre l'onere di provare l'esattezza della prestazione incombe sull'appaltatore che intenda conseguire il corrispettivo in assenza di accettazione.
Prescindendo dall'apprezzamento della prove, già in astratto, non risulta sufficientemente circostanziata nel tempo e nei suoi contenuti la denuncia verbale che il rappresentante della committente avrebbe operato. Né risulterebbe puntualmente collocato nel tempo l'impegno dell'appaltatore ad intervenire atteso che, secondo quanto osservato in diritto, solamente ove lo stesso fosse intervenuto dopo la consegna sarebbe possibile ravvisare l'evitata o la rinunciata decadenza. Sul punto, in via dirimente, si evidenzia come il fatto dell'impegno a rimuovere i vizi sia stato irritualmente dedotto dall'appellante solamente in sede di memorie autorizzate dal giudice in sede di prima udienza: il giudice di pace ai sensi dell'art. 320, co. c.p.c. può (anzi poteva) fissare nuova udienza per ulteriori produzioni o richieste di prova mentre alla prima udienza le parti devono precisare definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni secondo un sistema preclusivo indisponibile allo stesso giudice non essendo possibile distinguere la prima udienza di comparizione dalla prima udienza di trattazione (Cass. Sez. 3,
6.12.2006, n. 26066). Nel caso di specie il rinvio venne concesso solamente per la “compiuta articolazione dei mezzi di prova” con la conseguenza che i fatti da provarsi avrebbero dovuto essere definitivamente fissati all'udienza stessa maturando, come noto, le preclusioni assertive prima di quelle istruttoria e potendo, in sostanza, darsi prova solo di quanto affermato pag. 8/11 ritualmente. Consegue, quindi, che il fatto dell'impegno alla rimozione dei vizi risulta essere estraneo allo stesso tema di prova e non acquisito al giudizio.
Come si vede, le carenze prima ancora assertive che probatorie, inducono a ritenere fondata l'eccezione di decadenza.
Sul punto si specifica come, pur se la responsabilità per vizi e difformità possa essere fatta valere sempre in via d'eccezione (temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum), a tenore dell'art. 1667 c.c. nondimeno occorre una denunzia tempestiva tanto con riferimento al termine di decadenza che di prescrizione.
3.d. La protezione degli interessi committente è resa completa dalla previsione delle tutela risarcitoria, supponente la colpa nell'esecuzione dell'opera, da ritenersi integrativa a quella offerta dalla garanzia per vizi e difformità. Sul punto, per quanto qui di interesse, è stato affermato che il diritto al risarcimento dei danni da vizi e difformità soggiace ai medesimi termini di prescrizione e decadenza per la garanzia (Cass. Sez. 2, 30.10.2009, n. 23075; Cass. Sez. 2, 18.2.2016, n.
3199) con la conseguenza che pure infondata è la domanda di condanna e altresì l'eccezione in senso lato di compensazione atecnica, possibile tra poste attive e passive scaturenti da unica fonte negoziale e tra le quali non esista relazione sinallagmatica (Cass. SS.UU. 16.11.1999, n.
775; Cass. Sez. L. 5.12.2008, n. 28855).
4. Con riferimento al motivo di appello avente ad oggetto la parte di sentenza in cui il Giudice di
Pace ha ritenuto il prezzo convenuto in quello indicato dall'opposto piuttosto che in € 1.200,00 di osserva quanto appresso. Invero l'appellante ha ab initio contestato che il corrispettivo fosse stato pattuito nella misura indicata dall'ingiungente (€ 1.527,20 IVA inclusa) indicando lo stesso, appunto, in € 1.200,00 evidenziando come il testimone avesse indicato tale Testimone_1 prezzo come “finito”.
Come noto la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. Sez. 2, 12.1.2016, n. 299). Peraltro ai registri IVA (art. 22 D.P.R. 633/1972), non si applicano neppure gli artt. 2709 e 2710 c.c. potendo costituire prove dell'esistenza del credito solamente nel caso che il debitore abbia operato la registrazione, con porta ricognitiva
(Cass. Sez. 3, 20.12.2018, Ord. 32935) mentre il loro estratto autentico è idonea prova scritta del credito nel procedimento monitorio (art. 634 c.p.c.) venendo meno ogni agevolazione probatoria nella fase a contraddittorio pieno. pag. 9/11 L'opposto, attore sostanziale, ha omesso fornito diversa prova dell'entità del corrispettivo pattuito rispetto a quanto affermato dall'appellante evidenziandosi pure come gli estratti del registro IVA corrispettivi, contenenti annotazione delle fatture 733/2015 e 241/2016 recano sottoscrizione per conformità di copia del commercialista della appellata, soggetto privo del potere di autenticazione.
Del resto, in sede di interrogatorio formale il legale rappresentante della società appellata ha riferito di un prezzo convenuto di € 1.200,00 oltre IVA (dunque € 1.464,00), dunque già ex se inferiore a quello indicato nel ricorso in monitorio (€ 1.552,36, IVA inclusa), così dovendo già indurre il giudice di primo grado ad accertare un minor credito.
Ne deriva come il corrispettivo dell'appalto deve ritenersi provato nella minor misura di €
1.200,00 posto che l'IVA deve intendersi come inclusa nel “prezzo finito”, dunque senza oneri e rivalse aggiuntive al puro corrispettivo contrattualizzato.
L'appello deve essere, quindi, accolto in parte qua accertando come la avesse Controparte_1 diritto alla minor somma di € 600,00, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Stante la reciproca soccombenza delle parti e in considerazione delle peculiari questioni in diritto sopra evidenziate, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del doppio grado tra le parti.
6. L'appellante ha allegato come, in forza della provvisoria esecutività conferita al decreto ingiuntivo opposto, in data 30.10.2017 l'appellata avvesse realizzato la somma di € 2.160,71, della quale ha domandato la restituzione ex art. 336 c.p.c.
La domanda di restituzione o riduzione in pristino proposta, a norma degli artt. 336 e 389 c.p.c., non è riconducibile allo schema della condictio indebiti posto che non è stato definitivamente accertato il difetto di obbligazione (Cass. 12.9.2003 n. 13444) ma si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione annullata, esigenza che prescinde dalla buona o mala fede dell'accipens, essendo questo tenuto comunque a sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata di talché, ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, vanno riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda, e così pure, ovviamente gli eventuali ulteriori danni di cui all'art. 1224, co. 2 c.c. (Cass. Sez. 3,
20.3.2006, n. 6098). La statuizione del giudice sul punto è sottoposta al principio della domanda, non potendo provvedervi ex officio (Cass. Sez. 3, 30.10.2020, Ord. 24171).
Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata pag. 10/11 con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale (Cass- Sez. L, 27.4.2021, n. 11115).
Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto (Cass. Sez. 6 - 2, 21.11.2019, Ord.
30389).
L'appellato non ha contestato detta allegazione, del che il fatto del pagamento deve ritenersi pacifico con la conseguenza che l'appellato deve essere condannato alla restituzione della somma di € 352,36 quale differenza tra credito capitale ingiunto e quello dovuto nonché di €
316,82 per compensi, spese e accessori liquidati nel decreto revocato. Non risultano domandati gli interessi, del che la condanna non va estesa agli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE in parte l'appello e, ritenuta la fondatezza parziale dell'opposizione, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 23/17 emesso dal
Giudice di Pace di Avezzano, accertando che il credito dell'appellato per il titolo dedotto in giudizio ammontava alla minor somma di € 600,00 in linea capitale;
- RIGETTA nel resto l'appello;
- CONDANNA la alla restituzione in favore della Controparte_1 [...]
della somma di € 669,18. Parte_1
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in data 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 552 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promosso da:
, C.F. , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello SANTILLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano alla Via P.M. Bagnoli n. 118
APPELLANTE
CONTRO
P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CICCARELLI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano alla Via Emilia n. 14
APPELLATA
Materia: Obbligazioni e contratti – Compravendita - Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale dell'udienza del
18.6.2024; segnatamente:
- l'appellante si è riportato a quelle rassegnate nell'atto di appello, che si trascrivono
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Avezzano n. 434/2018 del 16/10/2018, così decidere: nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 23/17 del 02 gennaio 2017 emesso dal Giudice di Pace di Avezzano dichiarando inefficace tale provvedimento giudiziale ed insussistente il Controparte_ Controparte_ diritto dell a richiedere a somma così ingiunta;
ordinare all in persona del legale rappresentante pro tempore, la restituzione della somma complessiva di € 2.160,71, percepita in data 30/10/2017 a seguito di procedimento di recupero coatto del credito eseguito in forza dello stesso titolo di credito reso provvisoriamente esecutivo;
Controparte_ in via riconvenzionale, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti della
[...]
da essa subito in conseguenza dell'inesatto Controparte_2 adempimento delle obbligazioni contrattuali, liquidato in € 2.380,50 oltre IVA per i motivi indicati nella presente opposizione oppure nella maggior o minor somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, compensando parzialmente, fino alla reciproca concorrenza, tale credito risarcitorio con la somma di € 600,00 dovuta dalla società opponente per il pagamento del prezzo in virtù del contratto di vendita ripassato tra le parti.
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado”;
- l'appellato ha omesso di comparire all'udienza di precisazione delle conclusioni così valendo, secondo il comune insegnamento (Cass. Sez. 6-1, 30.9.2013, n. 22360; Cass.
Sez. 6 - 1, 9.5.2018, Ord. 11222), quelle ultime formulate, dunque come da comparsa di costituzione “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Avezzano, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare improponibile, inammissibile e, comunque, rigettare siccome destituito di ogni fondamento l'appello proposto da Parte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. ,
[...] Parte_3
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avezzano n. 434/2018 del 16.10.2018, confermandola integralmente, con vittoria di spese e compensi del doppio grado”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato il giorno 18.3.2019 e tempestivamente iscritto a ruolo il
27.3.2019, la ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 434/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Avezzano e pubblicata il 16.10.2018, con la quale era stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta da esso appellante e rigettata la domanda risarcitoria proposta in via di riconvenzione.
pag. 2/11 A mezzo dell'atto di impugnazione l'appellante ha, nella sostanza, impugnato la sentenza nella parte in cui:
- il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto non provata l'esistenza di vizi della cosa venduta pretermettendo di considerare la deposizione del consulente stragiudiziale, Geom. e ritenendo inattendibili le dichiarazioni testimoniali di Persona_1
sol perché padre del legale rappresentante ( ) della Testimone_1 Parte_3 opponente apprezzando, invece, favorevolmente alla controparte le dichiarazioni rese pro se in sede di interrogatorio formale del suo legale rappresentante ( ) CP_3 dando prevalenza a queste sul narrato di nonostante le deposizioni Testimone_1 convergenti dei testimoni e . Secondo la Testimone_2 Testimone_3 prospettazione dell'appellante, dunque, avrebbe dovuto essere Testimone_1 considerato pienamente attendibile tanto in punto di presenza di vizi che di condizioni economiche della compravendita;
- nella parte in cui il corrispettivo totale non è stato ritenuto pari ad € 1.200,00.
Ha, quindi, concluso come sopra riportato domandando, altresì, la restituzione di quanto (€ 2.160,71) percepito da controparte in conseguenza della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
B. Si è costituita in giudizio la ichiamandosi alle difese del primo grado e CP_1 tornando ad evidenziare:
- in via preliminare, l'apparenza dei lamentati vizi al tempo della consegna nel gennaio
2016 con decadenza di controparte dalla garanzia per vizi per tardiva denuncia ex art. 1495 c.c.;
- l'esecuzione del montaggio della porta ad opera di terzi;
- l'inesistenza dei vizi, sottolineando come gli elementi inerenti al collegamento elettrico della porta fossero estranei al contratto.
Ha, quindi, concluso come sopra riportato.
1. In primo luogo si evidenzia come contro la sentenza impugnata sia ammesso appello secondo lo schema di revisio a critica libera atteso, pur non sommandosi il valore della causa principale con quello della riconvenzionale, laddove il valore di questa sia superiore a € 1.100,00 – come nel caso di specie - l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto a nulla rilevando, peraltro,
pag. 3/11 eventuali rinunce alla domanda riconvenzionale ovvero la sua inammissibilità (Cass. Sez. 2,
13.9.2012, n. 15338; Sez. 3, Cass. Sez. 3, 17.12.2009, n. 26518).
2. In difetto di notificazione della sentenza appellata, l'impugnazione risulta essere tempestivamente proposta nel rispetto del termine semestrale dalla pubblicazione (art. 327, co. 1 c.p.c.) e la costituzione dell'appellante è avvenuta entro il termine, stabilito a pena di improcedibilità, dall'art. 348 c.p.c.
3. Nel merito si osserva quanto appresso.
3.a. L'appellante ha, anzitutto, impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto l'inesistenza dei lamentati vizi (v. pag. 5 sentenza) e, conseguentemente, ha rigettato l'opposizione nonché la domanda riconvenzionale invero accessoria.
Operata la qualificazione del contratto ripassato tra le parti in termini di compravendita, il Giudice di Pace ha individuato la consegna del bene nel mese di gennaio 2016, secondo quanto riferito dal testimone e ha ritenuto la tempestività della denuncia dei vizi, ritenendola Testimone_3 avvenuta in data 22.9.2016 e quindi tempestivamente rispetto alla consegna del bene (entro l'anno).
Invero il termine cui ha fatto riferimento il giudice di primo grado è quello prescrizionale mentre nulla è stato stabilito in relazione alla distinta eccezione di decadenza proposta dall'opposta e riproposta nella comparsa di costituzione e risposta nel presente grado. Si evidenzia, sul punto, come la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. Sez. 1, 16.6.2020, n. 11653). Nel caso di specie è evidente come il giudice di primo grado, invertendo in qualche maniera l'ordine logico, abbia ritenuto l'insussistenza dei vizi così assorbendo propriamente l'eccezione di decadenza svolta dall'opposto che ha univocamente mostrato di volersi valere della stessa nel presente grado.
Si impone, quindi, una valutazione di tale eccezione costituente questione preliminare.
3.b. Quanto ai poteri del giudice d'appello, va osservato, come egli possa conferire al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli pag. 4/11 atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e con il limite di lasciare inalterati il "petitum" e la "causa petendi" e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto (Cass. Sez. 1, 11.9.2007,
n. 19090; Cass. Sez. 1, 31.7.2015, n. 16213).
A livello puramente teorico il discrimine tra vendita ed appalto appare netto mentre nella realtà empirica e multiforme, pure arricchita da schemi contrattuali misti, la distinzione diviene complessa mentre essa è di non poco momento ove si consideri la diversità di disciplina normativa di aspetti rilevantissimi dei due tipi contrattuali quali a titolo esemplificativo: la disciplina del rischio di interitus rei, la diversità di termini e contenuto della garanzia per vizi, la tutela per il caso di onerosità della prestazione.
Si è tentato di fondare il criterio distintivo sulla prevalenza della materia rispetto all'opera di sua trasformazione non già dal punto di vista economico ma in relazione alla rilevanza data a tali elementi dalle parti nel regolamento contrattuale. Così, ove si ricada nell'ambito di vendita di cose rientranti nella normale produzione del venditore, difetta la faciendi necessitas, basata sul rapporto di prevalenza del lavoro sulla materia e, dunque, deve parlarsi correttamente di vendita di cosa futura come nel caso di compravendita c.d. “in produzione”, cioè di cosa al momento dell'ordinazione non ancora elaborata ma appartenente all'ordinario sistema seriale di creazione.
Nell'appalto di opere è decisiva la creazione della cosa e, quindi, la prestazione della materia è semplice mezzo di realizzazione;
per contro nella vendita la res è negoziata come tale e non come risultante di una attività, rispetto alla quale invero il compratore è totalmente indifferente.
Così si è affermato che ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto (vendita) (Cass. Sez. 2, 12.3.2018, n.
5953).
Può assumere, dunque, rilievo decisivo il profilo della accessorietà o della centralità della modifiche demandate all'esecutore: così la priorità della fornitura della materia attrae la fattispecie al tipo della vendita. In casi in cui la prestazione di una parte consiste sia in un dare che in un facere, occorre avere riguardo allo scopo essenziale del negozio ed al significato che, in relazione ad esso, la fornitura della materia e la prestazione d'opera assumono nella comune pag. 5/11 intenzione delle parti in vista del risultato che essi tendono a conseguire. Si configura, pertanto, non una vendita ma un appalto allorché la prestazione della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione di un'opera che sia lo scopo essenziale del negozio, di modo che le modifiche da apportare a cose, pur rientranti nella normale attività produttiva dell'imprenditore che si obbliga a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma siano tali da dar luogo ad un "opus perfectum" di valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte (Cass.
SS.UU. 9.6.1992, n. 7073).
Inoltre deve, poi, evidenziarsi che il contratto di appalto si distingua da quello di prestazione d'opera non in punto di diversità di prestazioni ma per la circostanza che il primo presuppone l'esistenza di una organizzazione a carattere imprenditoriale di media o grande impresa mentre nel secondo prevale il lavoro dell'assunto e, eventualmente, dei membri della sua famiglia o qualche collaboratore (Cass. Sez. 2, 21.5.2010, n. 12519). Peraltro, disattendendo la distinzione tra piccolo imprenditore e imprenditore di altra natura, è stato affermato che ove facciano difetto circostanze di fatto atte a dimostrare che il committente si sia riservato l'organizzazione e la divisione del lavoro e degli strumenti tecnici, assumendo, quindi, il rischio del conseguimento del risultato ripromessosi, la qualità di imprenditore del soggetto cui sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio fa presumere che le parti abbiano inteso stipulare un contratto d'appalto e non di opera (Cass. Sez. 2, 16.11.2017, n. 27258).
Nel caso di specie, il contratto concluso dalle parti deve essere sussunto nel tipo contrattuale dell'appalto posto che, complessivamente apprezzata la vicenda, la Controparte_1 ebbe a fornire la porta dopo averla realizzata su commessa dell'appellante, senza che risultasse che la cosa generica appartenesse alla normale serie produttiva dell'artefice. Ove si rapporti l'utilità della porta in relazione all'immobile in cui va installata è evidente come la posa non sia una attività meramente accessoria posto che l'attività di installazione vale a realizzare una incorporazione della cosa mobile nell'edificio, per tale via assicurando la godibilità di questo e non già della sola cosa mobile prodotta. Così, l'attività di fornitura e posa di un infisso da prodursi deve essere piuttosto ricondotta all'appalto di costruzione o manutenzione attesa la finalizzazione alla realizzazione o sostituzione di una parte dell'immobile al fine di assicurarne l'efficienza o migliorarne la fruibilità. Anche a così non ritenere si avrebbe, in ogni caso, contratto di appalto d'opera di cosa mobile.
Si impone, dunque, anzitutto una riqualificazione del contratto in termini di appalto in considerazione della strutturazione dell'artefice quale società di capitali, svanendo nell'organizzazione la rilevanza dell'opera del singolo uomo. pag. 6/11
3.c. Deve, quindi, osservarsi come l'eccezione di decadenza, tempestivamente proposta in primo grado e in questa sede riproposta dall'appellato sia fondata.
In diritto si osserva come in caso di accettazione dell'opera grava sul committente fornire prova della tempestiva denuncia di vizi e difformità, fermo restando che la garanzia non opera ove essi fossero riconoscibili. Il dies a quo per la denuncia coincide con l'effettiva conoscenza di vizi e difformità in termini di percezione con certezza del nesso causale tra segno esteriore degli stessi dall'opera dell'appaltatore (Cass. Sez. 1, 9.8.1997, n. 7449; Cass. Sez. 2, 31.5.2011, n. 1030).
Eccepita la tardività l'onere di provare la tempestività grava su chi intenda far valere la garanzia, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione (Cass. Sez. 6-2, 30.9.2019, Ord.
24348; Cass. Sez. 2, 9.5.2023, n. 12337) con la precisazione che provato il giorno di avvenuta conoscenza rispetto al quale sussiste tempestività sarà onere dell'eccipiente fornire dimostrazione di una precedente data di conoscenza, rispetto alla quale sarebbe tardiva. Ad ogni modo è necessario allegare il giorno della scoperta che può essere fondata sulla comune esperienza purché questa conduca alla puntuale deduzione del giorno stesso.
Fermo restando che la denuncia dei vizi e delle difformità può essere fornita in qualsiasi modo idoneo allo scopo, vale a dire anche verbalmente, occorre tuttavia una sufficiente determinatezza
- essendo inidonee a produrre effetti impeditivi denunzie dal contenuto del tutto vago e indeterminato – senza tuttavia richiedersi una analicità (Cass. Sez. 2, 25.5.2011, n. 11520).
La denunzia non si rende necessaria nel caso di occultamento o riconoscimento. Quanto al riconoscimento, questo deve essere successivo all'accettazione posto che ove fosse contestuale il vizio non sarebbe più occulto ma palese e, dunque, l'accettazione impedirebbe l'operatività della garanzia. L'impegno preso dall'artefice, durante l'esecuzione del contratto, di eliminare i vizi a seguito di loro segnalazione non osta alla esclusione della garanzia ove l'opera sia accettata poiché un simile impegno non ha alcuna consistenza diversa da quella di eseguire la prestazione in conformità del contratto e delle regole dell'arte (Cass. Sez. 2,
25.7.1981, n. 4817). L'ammissione dei vizi successivamente all'accettazione rende superflua la denunzia e, peraltro, non rileva che il riconoscimento sia tempestivo (rispetto al termine di decadenza) o successivo potendo, al più, sostenersi che quello tardivo valga fa tacita rinunzia ad avvalersi della decadenza maturata.
Il riconoscimento può essere semplice ovvero operoso, laddove l'artefice si impegni ad attivarsi per rimuovere vizi e difformità, col che riconosce oltre a tali imperfezioni pure il diritto alla garanzia. A differenza che nella vendita (caratterizzata dalla sola esperibilità dei rimedi edilizi), ove tale impegno dà luogo ad una autonoma obbligazione del venditore (Cass.
SS.UU., 21.6.2005, n. 13294) , deve ritenersi che nell'appalto – dominato ab initio dalla pag. 7/11 prestazione di facere – il ridetto impegno abbia portata meramente ricognitiva, traducendosi in una ricognizione di debito con effetto interruttivo della prescrizione, senza dar luogo ad alcuna obbligazione, sostitutiva ovvero aggiuntiva.
Nel caso di specie non risulta indicata dall'opponente, in maniera chiara e specifica, la data di scoperta dei vizi. Peraltro , moglie del legale rappresentante Testimone_2 dell'appellante, ha riferito di aver ricevuto la consegna delle chiavi della porta installata, così denotando la consegna della stessa senza che fosse adempiuto l'onere di formulare contestualmente riserva di verifica, con conseguente accettazione e passaggio di proprietà. Dallo stesso tenore dei vizi lamentati risulta come gli stessi fossero da ritenersi palesi, con esclusione dunque di garanzia una volta intervenuta l'accettazione. Anche ha confermato Testimone_1 il fatto della consegna nella propria deposizione.
Che accettazione, poi, vi sia stata è desumibile dalla circostanza che la porta sia stata utilizzata essendovi pure apposte delle vetrofanie avendo pure invocato l'opponente la garanzia per vizi.
Come noto, infatti, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche
"per facta concludentia" spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate (Cass. Sez. 2, 13.3.2023,
n. 7267) mentre l'onere di provare l'esattezza della prestazione incombe sull'appaltatore che intenda conseguire il corrispettivo in assenza di accettazione.
Prescindendo dall'apprezzamento della prove, già in astratto, non risulta sufficientemente circostanziata nel tempo e nei suoi contenuti la denuncia verbale che il rappresentante della committente avrebbe operato. Né risulterebbe puntualmente collocato nel tempo l'impegno dell'appaltatore ad intervenire atteso che, secondo quanto osservato in diritto, solamente ove lo stesso fosse intervenuto dopo la consegna sarebbe possibile ravvisare l'evitata o la rinunciata decadenza. Sul punto, in via dirimente, si evidenzia come il fatto dell'impegno a rimuovere i vizi sia stato irritualmente dedotto dall'appellante solamente in sede di memorie autorizzate dal giudice in sede di prima udienza: il giudice di pace ai sensi dell'art. 320, co. c.p.c. può (anzi poteva) fissare nuova udienza per ulteriori produzioni o richieste di prova mentre alla prima udienza le parti devono precisare definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni secondo un sistema preclusivo indisponibile allo stesso giudice non essendo possibile distinguere la prima udienza di comparizione dalla prima udienza di trattazione (Cass. Sez. 3,
6.12.2006, n. 26066). Nel caso di specie il rinvio venne concesso solamente per la “compiuta articolazione dei mezzi di prova” con la conseguenza che i fatti da provarsi avrebbero dovuto essere definitivamente fissati all'udienza stessa maturando, come noto, le preclusioni assertive prima di quelle istruttoria e potendo, in sostanza, darsi prova solo di quanto affermato pag. 8/11 ritualmente. Consegue, quindi, che il fatto dell'impegno alla rimozione dei vizi risulta essere estraneo allo stesso tema di prova e non acquisito al giudizio.
Come si vede, le carenze prima ancora assertive che probatorie, inducono a ritenere fondata l'eccezione di decadenza.
Sul punto si specifica come, pur se la responsabilità per vizi e difformità possa essere fatta valere sempre in via d'eccezione (temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum), a tenore dell'art. 1667 c.c. nondimeno occorre una denunzia tempestiva tanto con riferimento al termine di decadenza che di prescrizione.
3.d. La protezione degli interessi committente è resa completa dalla previsione delle tutela risarcitoria, supponente la colpa nell'esecuzione dell'opera, da ritenersi integrativa a quella offerta dalla garanzia per vizi e difformità. Sul punto, per quanto qui di interesse, è stato affermato che il diritto al risarcimento dei danni da vizi e difformità soggiace ai medesimi termini di prescrizione e decadenza per la garanzia (Cass. Sez. 2, 30.10.2009, n. 23075; Cass. Sez. 2, 18.2.2016, n.
3199) con la conseguenza che pure infondata è la domanda di condanna e altresì l'eccezione in senso lato di compensazione atecnica, possibile tra poste attive e passive scaturenti da unica fonte negoziale e tra le quali non esista relazione sinallagmatica (Cass. SS.UU. 16.11.1999, n.
775; Cass. Sez. L. 5.12.2008, n. 28855).
4. Con riferimento al motivo di appello avente ad oggetto la parte di sentenza in cui il Giudice di
Pace ha ritenuto il prezzo convenuto in quello indicato dall'opposto piuttosto che in € 1.200,00 di osserva quanto appresso. Invero l'appellante ha ab initio contestato che il corrispettivo fosse stato pattuito nella misura indicata dall'ingiungente (€ 1.527,20 IVA inclusa) indicando lo stesso, appunto, in € 1.200,00 evidenziando come il testimone avesse indicato tale Testimone_1 prezzo come “finito”.
Come noto la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. Sez. 2, 12.1.2016, n. 299). Peraltro ai registri IVA (art. 22 D.P.R. 633/1972), non si applicano neppure gli artt. 2709 e 2710 c.c. potendo costituire prove dell'esistenza del credito solamente nel caso che il debitore abbia operato la registrazione, con porta ricognitiva
(Cass. Sez. 3, 20.12.2018, Ord. 32935) mentre il loro estratto autentico è idonea prova scritta del credito nel procedimento monitorio (art. 634 c.p.c.) venendo meno ogni agevolazione probatoria nella fase a contraddittorio pieno. pag. 9/11 L'opposto, attore sostanziale, ha omesso fornito diversa prova dell'entità del corrispettivo pattuito rispetto a quanto affermato dall'appellante evidenziandosi pure come gli estratti del registro IVA corrispettivi, contenenti annotazione delle fatture 733/2015 e 241/2016 recano sottoscrizione per conformità di copia del commercialista della appellata, soggetto privo del potere di autenticazione.
Del resto, in sede di interrogatorio formale il legale rappresentante della società appellata ha riferito di un prezzo convenuto di € 1.200,00 oltre IVA (dunque € 1.464,00), dunque già ex se inferiore a quello indicato nel ricorso in monitorio (€ 1.552,36, IVA inclusa), così dovendo già indurre il giudice di primo grado ad accertare un minor credito.
Ne deriva come il corrispettivo dell'appalto deve ritenersi provato nella minor misura di €
1.200,00 posto che l'IVA deve intendersi come inclusa nel “prezzo finito”, dunque senza oneri e rivalse aggiuntive al puro corrispettivo contrattualizzato.
L'appello deve essere, quindi, accolto in parte qua accertando come la avesse Controparte_1 diritto alla minor somma di € 600,00, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
5. Stante la reciproca soccombenza delle parti e in considerazione delle peculiari questioni in diritto sopra evidenziate, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del doppio grado tra le parti.
6. L'appellante ha allegato come, in forza della provvisoria esecutività conferita al decreto ingiuntivo opposto, in data 30.10.2017 l'appellata avvesse realizzato la somma di € 2.160,71, della quale ha domandato la restituzione ex art. 336 c.p.c.
La domanda di restituzione o riduzione in pristino proposta, a norma degli artt. 336 e 389 c.p.c., non è riconducibile allo schema della condictio indebiti posto che non è stato definitivamente accertato il difetto di obbligazione (Cass. 12.9.2003 n. 13444) ma si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione annullata, esigenza che prescinde dalla buona o mala fede dell'accipens, essendo questo tenuto comunque a sopportare il rischio dell'attuazione della tutela giurisdizionale invocata di talché, ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, vanno riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda, e così pure, ovviamente gli eventuali ulteriori danni di cui all'art. 1224, co. 2 c.c. (Cass. Sez. 3,
20.3.2006, n. 6098). La statuizione del giudice sul punto è sottoposta al principio della domanda, non potendo provvedervi ex officio (Cass. Sez. 3, 30.10.2020, Ord. 24171).
Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata pag. 10/11 con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale (Cass- Sez. L, 27.4.2021, n. 11115).
Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto (Cass. Sez. 6 - 2, 21.11.2019, Ord.
30389).
L'appellato non ha contestato detta allegazione, del che il fatto del pagamento deve ritenersi pacifico con la conseguenza che l'appellato deve essere condannato alla restituzione della somma di € 352,36 quale differenza tra credito capitale ingiunto e quello dovuto nonché di €
316,82 per compensi, spese e accessori liquidati nel decreto revocato. Non risultano domandati gli interessi, del che la condanna non va estesa agli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE in parte l'appello e, ritenuta la fondatezza parziale dell'opposizione, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 23/17 emesso dal
Giudice di Pace di Avezzano, accertando che il credito dell'appellato per il titolo dedotto in giudizio ammontava alla minor somma di € 600,00 in linea capitale;
- RIGETTA nel resto l'appello;
- CONDANNA la alla restituzione in favore della Controparte_1 [...]
della somma di € 669,18. Parte_1
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado.
Così deciso in data 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
pag. 11/11