Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 191/2018 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 7.10.2024 e vertente
T R A
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Reggio Calabria via P. Foti n.1 presso lo studio dell'avv. Roberta Panuccio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
(CF: ) elettivamente domiciliato in CP_1 CodiceFiscale_2
Reggio Calabria alla Via Argine Dx Calopinace n. 20, presso e nello studio legale dell'avv.
Antonino Battaglia, rappresentata e difesa dall'avv. Gullo Domenico, giusta procura in atti;
1
NONCHE'
in proprio e n.q. di erede di Controparte_2 Persona_1
n.q. di erede di
[...] Persona_1
- APPELLATI CONTUMACI -
OGGETTO: occupazione, servitù; Appello avverso sentenza del Tribunale di Reggio
Calabria n. 1292/2917, pronunciata il 4.9.207 pubblicata in pari data;
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.10.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
, e al fine di ottenere pronuncia di CP_1 Persona_1 Controparte_2
accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio costituita con agli atti compravendita n° rep. 7682/1985 e n° rep. 42966/1994 in favore del fondo di proprietà di essa attrice a carico del fondo di proprietà convenuta (oggi Persona_1
con usufrutto dei sig.ri e , ordinando CP_1 Persona_1 Controparte_2
ai convenuti la demolizione delle opere illegittimamente realizzate al fine di impedire l'esercizio della servitù e l'immediato sgombero della porzione di suolo abusivamente occupata, con conseguente condanna al risarcimento dei danni nonché al pagamento delle spese di lite. L'attrice esponeva di aver acquistato da un terreno della Persona_1
superficie di mq. 730, sito in Melito di Porto Salvo, catastalmente identificato al foglio
22 part. 403 (già 69/b ed attualmente identificata alla part. 687) mediante l'atto di compravendita n° rep. 7682/1985 laddove veniva stabilito, che la porzione di terreno oggetto di vendita godesse «della servitù di passaggio pedonale e carraio a carico della restante proprietà del venditore sulla stradella privata, larga circa mt. 5, che costeggia la porzione di terreno
2 compravenduta e la proprietà di e si collega alla stradella comunale e questa alla Persona_2
superstrada Jonica». Deduceva, inoltre, di aver acquistato, dallo stesso nella Persona_1
medesima località, due lotti di terreno, catastalmente identificati al foglio 33 di mappa con le particelle 604-606 e 615, mediante atto di compravendita n° rep. 42966/1994 in cui si stabiliva che l'accesso pedonale e carraio ai suddetti terreni fosse dato dalla strada comunale e «dalle strade private attualmente esistenti». Lamentava che il suo dante causa avesse costruito un muro di sbarramento sulla striscia di terreno larga circa Persona_1
mt. 5 utilizzata come strada privata, impedendole l'esercizio della servitù di passaggio fino alla strada comunale San Giuseppe e che lo stesso convenuto avesse rimosso la recinzione delle particelle 604-606 realizzata dall'attrice in paletti e filo spinato con relative aperture sul limite del suolo acquistato, occupando illecitamente una fascia del terreno di proprietà di essa attrice tramite la realizzazione di una nuova chiusura in blocchi di cemento. Concludeva chiedendo:
“1) accertare l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e carraio costituita con gli atti
di compravendita per not. del 26 marzo 1985 rep.7682 e not. Autori del 14 aprile 1994 rep. Per_3
n.42966 a carico della proprietà del sig. - venditore (ora proprietà del dr Persona_1 CP_1
con usufrutto dei sig.ri ed ed a favore della proprietà della
[...] Persona_1 Parte_2
dr.ssa , come risultante dall'esposizione di fatto che precede e dagli atti menzionati;
Parte_1
2) condannare i convenuti ad eliminare gli impedimenti all'esercizio della servitù lungo tutta la
stradella privata della larghezza di 5 metri fino alla strada comunale San Giuseppe per consentire il
successivo sbocco sulla Superstrada Jonica;
3) condannare i convenuti alla rimessione delle cose in
pristino con l'abbattimento del muro che sbarra la prosecuzione della strada privata impedendo
l'esercizio della servitù fino alla strada comunale San Giuseppe e da lì alla Superstrada Jonica, e
condannare i convenuti all'esecuzione delle opere necessarie per rendere agibile la suddetta
stradella della larghezza di 5 metri per l'esercizio della servitù di passaggio pedonale e carraio fino
allo sbocco sulla strada comunale San Giuseppe, con la riapertura degli accessi alla proprietà
dell'attrice particelle 604 e 606; 4) accogliere la domanda di rivendicazione della porzione di terreno
occupato senza titolo dal convenuto costituente parte della part. 615 e condannarli al rilascio della
3 parte di terreno occupata senza titolo;
5) condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni
conseguenti alla privazione dell'esercizio della servitù di passaggio, alla distruzione della recinzione in paletti e filo metallico, ed all'impedimento alla costruzione nella particella 615 di un'unità
immobiliare e relativo garage, e rimettere in separato giudizio la liquidazione in concreto di detti
danni; 6)condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese ed onorari del giudizio;
”
In via istruttoria chiedeva ammettersi c.t.u. e prova testimoniale.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea ed CP_1
eccependo che la realizzazione della recinzione non avesse comportato alcuna limitazione all'esercizio della servitù di passaggio da parte dell'attrice, trattandosi di opere effettuate tenendo conto dei confini esistenti e dell'originaria consistenza della stradella privata di proprietà Chiedeva pertanto il rigetto della domanda con vittoria di spese Per_1
e compensi di lite.
Non si costituivano in giudizio e e, pertanto, ne Persona_1 Controparte_2
veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita tramite prova per testi e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 02 maggio 2017, la causa veniva trattenuta per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1292/2017, pronunciata il 4.9.2017 e pubblicata in pari data, il
Tribunale adito, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento di lite. In particolare, il giudicante accertava che le opere realizzate dai convenuti miravano esclusivamente a delimitare i confini tra le proprietà senza pregiudicare in alcun modo le servitù costituite, né occupare senza titolo le proprietà acquistate dall'attrice.
Avverso la predetta statuizione interponeva appello ritualmente Parte_1
notificato alle controparti. Nel gravame l'appellante censurava l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in ordine alla domanda di rivendica della porzione di terreno occupato senza titolo dal convenuto, costituente parte della particella 615 nonché sulla conseguente richiesta di condanna del convenuto stesso al relativo rilascio
4 della parte del fondo detenuta illegittimamente. Eccepiva, inoltre, l'erroneo apprezzamento delle prove da parte del Tribunale riguardo alla esistenza della servitù di passaggio carraio e pedonale esistente nella particella 603 di proprietà in quanto Per_1
indicata nello stesso atto di compravendita in notar del 1994 nel quale veniva Per_4
riportata la stradella come confine ad Est delle particelle 604 e 606 ed indicata dal c.t.u. come “altamente probabile” che esistesse (proseguendo verso Nord). Infine, insisteva nella richiesta di risarcimento del danno causato dalla condotta illegittima dell'appellato in quanto impedita nella costruzione di un fabbricato che intendeva realizzare nella Per_1
particella 615. Concludeva chiedendo:
“ 1)-accogliere l'atto d'appello ed annullare la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
1292/2017 depositata il 4 settembre 2017; 2)- accogliere tutte le domande proposte da Pt_1
nel giudizio di primo grado;
3)- accertare l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e
[...]
carraio costituita con gli atti di compravendita per Not. Onorato del 26 marzo 1985 rep. 7682 e Not.
Autori del 14 aprile 1994 rep. 42966 a carico della proprietà del sig. - venditore (ora Persona_1
proprietà del dr. con usufrutto dei sig.ri ed ed a CP_1 Persona_1 Parte_2
favore della proprietà della dr.ssa , come risultante dall'esposizione di fatto che Parte_1
precede e dagli atti menzionati;
5)- condannare i convenuti ad eliminare gli impedimenti all'esercizio
della servitù lungo tutta la stradella privata della larghezza di 5 metri fino alla strada comunale San
Giuseppe per consentire il successivo sbocco sulla Superstrada Ionica, e condannare i convenuti
all'esecuzione delle opere necessarie per rendere agibile la suddetta stradella della larghezza di 5 metri per l'esercizio della servitù di passaggio pedonale e carraio fino allo sbocco sulla strada
comunale San Giuseppe, con la riapertura degli accessi alla proprietà dell'attrice particelle 604 e
606; 6)- accogliere la domanda di rivendicazione della porzione di terreno occupato senza titolo dal
convenuto sia costituente parte della part. 615, sia costituente parte delle particelle 604-606 e
condannarli al rilascio della parte di terreno occupata senza titolo;
7) Condannare i convenuti in
solido al risarcimento dei danni conseguenti alla privazione dell'esercizio della servitù di passaggio,
alla distruzione della recinzione in paletti e filo metallico, ed all'impedimento alla costruzione nella particella 615 di un'unità immobiliare e relativo garage, da liquidare in via equitativa ovvero
5 rimettere in separato giudizio la liquidazione in concreto di detti danni;
8). Condannare i convenuti
in solido al pagamento delle spese ed onorari del giudizio di primo grado e del giudizio di appello”.
Con comparsa depositata in cancelleria in data 25.9.2018 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto, con CP_1
vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituivano in giudizio in proprio e n.q. di erede di Controparte_2
, e n.q. di erede di . Persona_1 Persona_1 Persona_1
All'udienza collegiale del 7.10.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni insistendo in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia degli appellati Controparte_2
in proprio e n.q. di erede di , e n.q. di erede di Persona_1 Persona_1 [...]
che, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti. Per_1
Nel merito, con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso ogni pronunciamento in ordine alla domanda di rivendica di una porzione di terreno ricadente nella part. 615 asseritamente occupata dal convenuto sine titulo nonché sulla conseguente richiesta di condanna di quest'ultimo al rilascio di detta parte di terreno.
Il mezzo è fondato.
Va premesso che con atto in notar del 14.4.1994 rep. 42966 Persona_5
la acquistava, tra gli altri, una porzione di terreno della superficie complessiva Pt_1
di mq. 210 (are 2,10) distinto nel NCT al foglio di mappa n. 33 ricadente nella particella
615 adiacente (a Sud) con la confinante con la particella n. 605 (oggi 687) precedentemente acquistata dalla medesima appellante con atto in notar Per_6
del 26.3.1985 n. rep. 7682 su cui quest'ultima aveva realizzato il fabbricato a
[...]
6 due elevazioni f.t.
Dall'espletata c.t.u. è risultato che, a seguito di un errato frazionamento, detta porzione di terreno presenta una consistenza effettiva di mq. 131 rispetto a quella di mq.
210 nominalmente attribuita con l'operato frazionamento, con una differenza di mq. 79 di terreno ricadenti nelle particelle 614, 603, 684 e 154 di proprietà dei convenuti [cfr testualmente da pag. 26 c.t.u.: “D. In relazione all'attuale consistenza della particella 615 e la corrispondenza con l'estensione risultante dall'atto notarile di acquisto, nonché l'eventuale
occupazione di porzione di detta particella da parte dei convenuti mediante delimitazione del loro
fondo (part 603) si specifica quanto segue: Visto il frazionamento redatto dal geom. si CP_3
evidenza ancora che, i verdirtici della particella 615, sono i seguenti: …. IS … ma se si
collegano i puniti avanti descritti (senza entrare nel merito agli scarti rilevanti tra le misurate dei
PF), si ha che la superficie effettivamente frazionata nell'elaborato tecnico redatto dal geom.
è pari a mq. 131 e non, come da lui quantificata quale SN nel frazionamento, in mq. 210. CP_3
Detta differenza di mq. 79 mancanti, non rientra in alcuna tolleranza ammissibile, ne nella normativa
catastale ne in quella del c.c. Per i motivi sopra esposti, in merito alla effettiva consistenza della
particella n. 615 di mq. 210, non potendosi tenere conto del frazionamento redatto, è altamente reale
l'ipotesi descritta nel paragrafo precedente, su quella che darebbe dovuta essere l'effettiva
consistenza della stessa e precisamente essere circoscritta tra: * la parete esterna lato Nord del muro
di confine della particella n. 687 già di proprietà della , area su cui ricade il suo Pt_1
fabbricato a P. 2 F.T.; * la proiezione verso Nord della linea di profilo esterno della recinzione lato
strada (Ovest della particella n. 687) e la proiezione verso Nord della linea di profilo esterno del
muro di recinzione (Est della particella n. 687), entrambe proiezioni sino all'incrocio con
allineamento della proiezione del profilo esterno del muro di confine delle recinzione della particella
n. 420. Il lotto di terreno che si verrebbe così a formare, sarebbe apri a corca mq. 215,29 (lato Nord
ml. 25,22, lato Sud. ml . 25,31, lato Est ml. 8,66 e lato Ovest ml. 8,46). Va specificato che, se pur tale
ipotesi è altamente realistica, il lotto così formato, ricadrebbe: sulla neoformata particella 615 (già
in ditta ) , su parte della particella 614, su parte della particella n. 603, su parte della Pt_1
particella n. 684 e su parte della particella n. 154, particelle queste che sono di proprietà dei
7 convenuti)…” ].
Detta porzione di terreno mancante (pari a 79 mq.) andrà pertanto rilasciata in favore all'appellante, secondo le indicazioni riportate dal c.t.u., ma entro i limiti di estensione di mq. 210 che ha formato oggetto dell'atto di compravendita tra le parti in causa.
L'appellante ha, altresì, lamentato l'occupazione sine titulo, da parte degli appellati, di una porzione di terreno ricadente nelle particelle 604-606 del medesimo foglio di mappa acquistati dall'appellante con il citato atto di compravendita in notar del Per_4
1994.
L'occupazione del suolo a dire della sarebbe avvenuta in occasione della Pt_1
sostituzione della rete metallica prima esistente con una recinzione in blocchi di cemento sormontati da rete metallica e paletti in ferro ad opera degli appellati che avrebbe comportato una abusiva acquisizione da parte di questi ultimi di mq. 11,839.
L'assunto è infondato.
Sebbene infatti il C.t.u. abbia rilevato che “l'ingombro” del muro formato da blocchi in cemento con sovrastante rete metallica occupi la superficie di mq. 11,839 lo stesso professionista incaricato ha altresì evidenziato che “… pur se si disconoscono i luoghi
in cui era posizionata la rete metallica lato Est delle part. N° 604 e 606(che parte attrice asserisce
sia stata eliminata per essere sostituita dal muro in blocchi di cemento con sovrastante rete, opera
questa realizzata dai convenuti), può asserirsi che, l'attuale profilo esterno (lato Est) della recinzione
avanti decritta, sostanzialmente, identifica l'area acquisita dalla , in quanto, il profilo Pt_1
esterno lato Est della recinzione in blocchi, è stato realizzato in allineamento con il profilo esterno
delle particelle (di altra proprietà ma che confinano con la stradella provata)m° 350 e n° 420”.
Si ritiene pertanto che la nuova recinzione realizzata in sostituzione della precedente sia stata collocata nel confine (lato Est) tra le particelle 604-606 acquistate dalla e la particella 603 di proprietà Pt_1 Per_1
Con altro motivo di gravame l'appellante si duole della lesione del diritto di servitù di passaggio, pedonale e carraio, sulla stradella che, posta al confine lato Est tra
8 le predette particelle 604-606 di proprietà e la particella 603 di proprietà Pt_1 Per_1
raggiungerebbe la strada comunale San Giuseppe sita sul confine lato Nord della citata porzione di terreno.
L'appellante assume che l'impedimento all'esercizio della servitù di passaggio sia avvenuta a seguito della apposizione della nuova recinzione del terreno con la quale Per_1
controparte avrebbe ostruito l'accesso al prolungamento della stradella privata ricadente sulla particella 603 di proprietà convenuta, oltre la linea di confine lato Nord della particella 615 acquistata con atto in notar del 1994. Per_4
Parte appellata, di contro, nega che sulla particella 603, oltre il confine della particella 615, vi sia mai stata alcuna strada (“stradella”) che verso Nord si congiungeva alla strada comunale San Giuseppe e sulla quale aveva concesso diritto di servitù di passaggio.
Dall'esame del contratto di compravendita in notar del 1994 - quanto ai Per_4
confini del terreno in questione (ricadente nelle particelle 604-606) - si legge: “ terreno della superficie complessiva di a.13.90 (are tredici e centiare novanta), confinante nell'insieme con
la strada comunale a nord, con strade private a ovest e ad est e con proprietà a sud, salvo Per_2
altri; il bene è censito nel N.C.T. del Comune di Melito Porto Salvo alla partita 4453 foglio 33,
particelle : - 604 di a. 10,20 …IS …; - 606 di a. 3.70 …IS…”.
Dunque, l'appezzamento di terreno di cui alle suddette particelle 604 e 605 - da contratto - risultava delimitato: a Nord dalla “strada comunale”; ad Est e ad Ovest da
“stradelle private”; a Sud da “proprietà . Per_2
Dagli elaborati grafici allegati alla c.t.u. si evince che la strada comunale di cui riferisce il notaio, posta a Nord del lotto in oggetto, è la strada comunale San Giuseppe;
la proprietà posta a Sud è la particella n° 420; la strada posta ad Ovest è la strada Per_2
di collegamento alla SS 106 che, in altre occasioni, le parti hanno menzionato come strada comunale EL OT (cfr. comparsa primo grado pagg. 5 e 6; Per_1
cfr. denuncia presentata dalla alla Stazione dei Carabinieri di Melito Porto Pt_1
Salvo); la strada posta ad Est “avrebbe dovuto” correre - secondo la tesi attorea - lungo
9 il terreno di proprietà di cui alla particella 603, in direzione Nord, come Per_1
prolungamento della strada privata avente larghezza di 5 ml su cui grava la servitù Per_1
di passaggio appannaggio delle particelle frontiste (site ad Est e ad Ovest di detta stradina) tra cui la particella 687 in cui ricade il fabbricato acquistato con atto in notar Pt_1
del 1985 e l'adiacente particella 615 acquistato dalla medesima appellante con Per_3
atto in notar del 1994. Per_4
Il c.t.u., nel descrivere i luoghi, ha riscontrato l'esistenza di un cancello collocato dagli appellati (e sul punto non vi è contestazione tra le parti) a delimitazione del tratto di strada privata evidenziata in colore fucsia, che per l'appunto è la strada privata Per_1
posta a servizio delle citate particelle frontiste (tra cui quella delle nonché la Pt_1
particella 420 proprietà di cui riferisce il notaio nell'atto come confine lato Sud Per_2
delle particelle 604-606).
Secondo il c.t.u. “Detta stradella [id est strada privata rappresentata in colore fucsia], pedonale e carraia, avrebbe dovuto costeggiare anche il lato Est delle particelle n° 604 e n° 606
sempre acquistate dalla con atto del 1994. Va precisato che, proseguendo oltre lo Pt_1
sbarramento creato sulla stradella (a seguito della realizzazione della recinzione in blocchi di
cemento e sovrastante rete metallica in adiacenza alla parte esterna creata a seguito della
realizzazione del muro di confine lato Est delle particelle n° 604 e n° 606, per un tratto quantificabile
in circa ml. 9,00, [id est stradella privata rappresentata in colore verde chiaro], si ha la medesima quota del piano di calpestio tra le due aree e proseguendo, vi è poi una depressione del terreno con un salto
di quota di circa mt. 1.80-2.00 (vedi foto allegate). Su tali luoghi e sino al confine con la strada
comunale San Giuseppe che confina con il lato Nord, vi sono piante di bergamotto che
sostanzialmente ostacolerebbero il transito con i mezzi meccanici. Pertanto, in merito alla strada che
nell'atto redatto dal Notaio dott.ssa el 14/04/1994, viene descritta quale confinante le Per_4
particelle n° 604 e n° 606, è ipotizzabile quanto segue: 1) O questa esisteva (proseguendo verso
Nord), pur se in terra battuta, per un tratto quantificabile in circa ml. 9.00, dal punto in cui è stata
posta quella recinzione a mo di sbarramento (lato Nord della stradella privata) e poi esisteva solo
quale percorso non carrabile;
2) O questa in parte esisteva per il tratto avanti descritto ed era poi
10 da materializzarsi sul terreno (anche con il taglio di alcune piante di bergamotto) sino a raggiungere
la strada comunale San Giuseppe che è adiacente (si ribadisce) il confine lato Nord della particella
n° 604. …”
Sul punto sono state acquisite anche prove testimoniali.
Il teste (cugino di e vicino di casa della ), Testimone_1 CP_1 Pt_1
nel riferire sulla stradella di colore fucsia (stradella privata ha dichiarato: ADR Per_1
“Conosco i luoghi di causa in quanto l'abitazione dove vivo assieme alla mia famiglia è prossima a quella dei sig.ri distante poche decine di metri. … IS …. Negli anni 80 quando Parte_3
io e mio fratello acquistammo terreni sui quali edificammo le nostre rispettive abitazioni Per_2
(illeggibile) una strada di collegamento a quella che conduce alla SS 106”. ADR “posso dire che
la strada di cui parlo è quella compita in colore viola e/o fucsia dell'elaborato grafico che mi è stato
esibito. Questa stradella veniva percorsa usualmente da me e, quanto, costruì il dott. marito Per_7
della sig.ra anche da questi ultimi”; ADR “si è vero, la stradella in questione era collegata Pt_1
su due lati con la strada di collegamento alla SS 106; infatti, posso dire che quando la sig.ra Pt_1
acquistò il terreno oggi non edificato e che so essere distinto con le particella 604 e 606, è stato
lasciato, dopo la recinzione, un passaggio che consentiva l'accesso al lotto ed alla strada di
collegamento alla SS 106. Si trattava di un viottolo in terra battuta in quanto la strada in questione
è asfaltata fino al limite con la proprietà ” ; ADR “…IS … in epoca certamente Pt_4
Per_ successiva al 2000, la proprietà di mio cugino e dei miei zii è stata recintata integralmente con
un cordolo in blocchi di cemento alto circa 50 cm con soprastante rete metallica lungo tutto il confine
per come mi viene rappresentato nell'elaborato grafico che mi è stato offerto in visione”; … ADR
“E' vero che con la costruzione del muro di recinzione della proprietà è stato chiuso ed eliminato il cancelletto che consentiva l'accesso alla proprietà dalla stradella privata, Pt_1
esattamente quella di cui ho riferito ed evidenziata in colore fucsia nell'elaborato grafico contenuto
nella CTU a firma arch. ...”; ADR” … successivamente alla realizzazione della loro Per_8
abitazione e anche prima di aver acquistato il lotto distinto dalle particelle 604- 606 utilizzavano il
passaggio in terra battuta aperto su detto lotto, adiacente al muro di confine del lotto già in proprietà
di mio fratello, per raggiungere la strada di collegamento SS 106 … IS …”; ADR “Si quando
11 la sig.ra ha acquistato il suolo libero distinto dalle particelle 604- 606 lo hanno recintato Pt_1
realizzando lì dove c'era il passaggio un cancelletto che consentiva l'accesso al fondo ed il passaggio pedonale”; ADR “Prima che la sig.ra recintasse il terreno anch'io passavo con la Pt_1
macchina, successivamente all'acquisto del terreno da parte della sig.ra né io né altri Pt_1
hanno utilizzato detto viottolo”; ADR “non ricordo che dopo la realizzazione della recinzione
realizzata dalla quest'ultima attraversava detto terreno con la macchina per raggiungere Pt_1
la strada di collegamento alla SS 106” ; ADR “Preciso che per giungere al viottolo in questione si
Per_ deve attraversare un angolo della proprietà ; si trattava, in effetti di una appendice, di circa 6
metri della stradella colorata in fucsia sull'elaborato grafico che mi è stato esibito…IS …”;
ADR “non è mai esistita una strada che proseguendo da quella privata, compita in colore fucsia di cui ho detto e dall'appendice di questa, di circa sei metri, proseguiva attraversando la proprietà
fino ad andare alla Strada Comunale San Giuseppe”. ADR “preciso che non è mai esistita una
prosecuzione che dalla stradella color fucsia e dalla sua appendice portava direttamente alla strada
comunale San Giuseppe in quanto, dopo quella che chiamo appendice, c'è sempre stato un dislivello
di circa due metri. …IS …”
Il teste ha dichiarato: ADR “conosco i luoghi di causa per avere fatto i Testimone_2
lavori di recinzione”; ADR “sulle particelle n. 604 e 606 non c'era nessuna strada privata, però fungeva da accesso a chiunque alla strada comunale”; ADR “Prima di realizzare i cancelli di
chiusura per conto della dott.ssa la stradella non era chiusa ma al termine della stessa Pt_1
c'era uno strapiombo”; ADR “Preciso che vi erano quattro cancelli e che la sig.ra e la sua Pt_1
famiglia attraversavano il confine delimitato dalla predetta stradella e attraversando le particelle
603, 604 e 606 di sua proprietà raggiungeva la strada statale 106 … IS …”; ADR “Preciso
che i quattro cancelli erano posizionati ai quattro angoli dele particelle nn 604 e 606”.
Il teste ha dichiarato: ADR “Ho lavorato con il sig. per l'apposizione Tes_3 Tes_2
delle recinzioni sui luoghi di causa. E' vero che sulle particelle nn 604 e 606 c'era una strada che portava ad un'altra strada privata e poi alla Statale n. 106 ; ADR: “E' vero che queste particelle
erano delimitate dai quattro cancelli posti uno per ogni angolo”; ADR “La stradella larga 5 metri
Per_ era aperta e al di là della stessa c'era un altro terreno allo stesso livello”; ADR “So che il sig.
12 Per_ ha realizzato un muro di sbarramento alla fine della stradella”; ADR: “So che il sig. ha
realizzato sulla particella 603 un muro di recinzione al limite di un muro di una altra casa”; ADR
Per_
“Non so dire se per la realizzazione di questo muro il sig. ha abbattuto la preesistente
recinzione. Specifico che la recinzione da me realizzata è stata effettuata precedentemente rispetto
Per_ Per_ alla recinzione effettuata dal sig. ”; ADR “Col muro di recinzione del sig. si sono chiuse due aperture di legno;
… IS…”
Il teste ha dichiarato: ADR “Io non abito e non frequento abitualmente Testimone_4
i luoghi di causa;
li ho frequentati solo per l'espletamento del mio incarico di frazionamento delle
Per_ particelle conferimento dei sigg. ”; ADR “Non so dire, né mi risulta che dalla stradella privata compita in colore fucsia dell'allegato che mi viene esibito, si accedeva alla strada di collegamento
alla S.S. 106, attraverso il suolo libero acquistato dalla e distinti dalle particelle nn. 604 e Pt_1
606; … IS …”; ADR “Per quanto è a mia conoscenza non è mai esistita una stradella che proseguendo da quella compita in viola-fucsia giungeva alla strada comunale San Giuseppe”.
Dalle deposizioni testimoniali sopra riportate può evincersi, in buona sostanza, che dopo la strada privata evidenziata dal colore fucsia nell'elaborato grafico del Per_1
c.t.u. (sulla quale sussiste pacificamente la servitù di passaggio in favore delle particelle
687 e 615 della ) ed oggi delimitata dal cancello realizzato da parte appellata Pt_1
che impedisce l'accesso alla particella 603 di proprietà esisteva “un'appendice” di Per_1
“lunghezza di circa 6 ml” (secondo il teste sita in un “angolo della proprietà ” Per_2 Per_1
(teste , ricadente nella particella 603 (teste dopo la quale vi era un Per_2 Tes_2
“dislivello di circa due metri” (teste o “strapiombo” (teste ; i testi hanno Per_2 Tes_2
escluso che vi fosse una prosecuzione di questa “appendice” ossia una stradella che attraversando tutta la particella 603 arrivava alla strada comunale San Giuseppe (testi e ). Per_2 Tes_4
In tal senso, infatti, il c.t.u., non riscontrando sui luoghi di causa detta prosecuzione, ha ipotizzato che, qualora ci fosse stata una stradella che costeggiando tutto il lato ovest della particella 603 (che poi è anche confine est delle particelle 604-606 di proprietà ) giungeva sino alla strada comunale San Giuseppe, questa sarebbe Pt_1
13 da “materializzarsi sul terreno” anche con il taglio di alcune piante di bergamotto.
Ne consegue, che dal compendio probatorio acquisito in atti, può ritenersi che, oltre la strada privata evidenziata in colore fucsia, la abbia il diritto di Per_1 Pt_1
godere della servitù di passaggio pedonale e carraio sulla prosecuzione della predetta strada privata, per un tratto che il c.t.u. ha rilevato essere pari a 9,00 ml “dal punto in cui
è stata posta la recinzione a mo di sbarramento” lato Nord (“angolo” proprietà Per_1
secondo il teste particella 603 da attraversare secondo il teste prima di Per_2 Tes_2
immettersi nel lotto di sua proprietà ricadente nelle particelle 604-606 dal quale poteva raggiungere la strada di collegamento alla S.S. 106 (via M. OT); infatti, sul lato est delle particelle 604 606 esistevano due cancelli che la aveva realizzato Pt_1
quando fece recintare il terreno acquistato e che poi furono chiusi allorquando i Per_1
sostituirono la recinzione originaria con quella in blocchi di cemento sovrastante rete metallica (cfr. teste e . Per_2 Tes_3 Tes_2
Tale ricostruzione appare la più verosimile rispetto alle contrapposte tesi delle parti in causa in quanto aderente alle deposizioni testimoniali ed ai rilievi espletati dal c.t.u. e peraltro non contrastante con quanto riportato (seppure genericamente ed in maniera imprecisa) nell'atto d'acquisto in notar Autori del 1994 in cui si parla di “strade private” ad Est e ad Ovest del lotto di terreno di cui alle particelle 604 e 606 e viene pattuito che “l'accesso ai terreni, pedonale e carraio è dato sia dalla strada comunale che dalle strade private, attualmente inesistenti”.
Il Tribunale non si è soffermato sull'espressioni letterali usate nel contratto del
1994 con il quale sono state trasferite alla le particelle 604-606 i cui confini, ad Pt_1
Est ed a Ovest, sono stati individuati nelle “strade private” mentre l'unica strada comunale citata è quella posta al confine Nord (strada San Giuseppe), pertanto, se anche si volesse ritenere che una delle strade private fosse quella ad Ovest, ossia la
EL OT - che per intenderci è quella indicata dal c.t.u. come strada di collegamento con la SS 106 e che nel contratto del 1985 è indicata come strada comunale
- la stessa rimarrebbe “strada” posta a “Ovest” mentre il Tribunale ha erroneamente
14 ritenuto che detta strada (EL OT) fosse sita sul confine Nord del lotto di terreno di cui alle particelle 604-606 e detto errore è stato cagionato dal fatto che il primo giudice ha preso in considerazione solo le disposizioni del contratto del 1985 avente ad oggetto il trasferimento della particella 687 (ex 69 già 605, dove oggi sorge il fabbricato ) e non anche quello del 1994 (che poi è quello avente ad oggetto le Pt_1
particelle in questione).
Al riconosciuto diritto di passaggio carraio e pedonale sulla striscia di terreno ricadente nella particella 603 – individuata con il colore verde chiaro nell'elaborato del c.t.u. (lunghezza ml. 9,00, larghezza ml. 5,00) – consegue la condanna degli appellati alla rimozione delle opere di impedimento all'esercizio del predetto diritto da parte dell'appellante.
Quanto ai lamentati danni, il cui risarcimento è stato chiesto dall'appellante con l'ultimo motivo di gravame - siccome “conseguenti alla privazione dell'esercizio della
servitù di passaggio, alla distruzione della recinzione dei paletti e filo metallico, ed all'impedimento della costruzione nella particella 615 di un'unità immobiliare e relativo garage, da liquidare in via equitativa …” (cfr. punto 7 conclusioni del gravame) - la domanda appare generica oltre che infondata.
L'appellante, infatti, non ha provato l'esistenza di detti danni, né sotto il profilo dell'an, che del quantum risarcitorio.
Anche l'asserito impedimento alla costruzione da realizzare sulla particella 615 il tecnico non ha escluso detta possibilità affermando “Sono stato io a progettare Tes_4
l'unità immobiliare da realizzare sulla particella 615; non so dire se attualmente la realizzazione dell'unità immobiliare è possibile poiché per affermarlo dovrei realizzare un nuovo rilievo”.
L'appello va pertanto parzialmente accolto per le argomentazioni sopra riportate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto della unicità del giudizio vanno così regolamentate:
- condanna gli appellati , in proprio e n.q. di erede di CP_1 Per_1
15 nonché in proprio e n.q. di erede di e Per_1 Controparte_4 Persona_1 [...]
n.q. di erede di , al pagamento delle spese di lite che liquida in Per_1 Persona_1
favore dell'appellante, per il giudizio di primo grado, in € 4.119,00 di cui € 310,00 a titolo di spese documentate ed € 3.809,00 per compensi (oltre spese generali 15%, Iva e
Cpa se dovute) secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 previsti per valore della causa indeterminabile a complessità bassa così di seguito specificati: € 851,00 fase studio;
€ 602,00 fase introduttiva;
€ 903,00 fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 fase decisionale;
- condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite afferenti al gravame che liquida in favore dell'appellante, secondo i criteri anzidetti, in € 5.800,00 di cui € 804,00 per spese documentate ed € 4.996,00 per compensi (oltre spese generali
15%, Iva e Cpa come per legge) così di seguito specificate: € 1.029,00 fase studio;
€
709,00 fase introduttiva;
€ 1.523,00 fase istruttoria/trattazione; € 1.735,00 fase decisionale;
- tenuto conto del parziale accoglimento della domanda dispone che le spese sopra liquidate per il primo ed il secondo grado siano compensate in ragione della metà di talché gli appellati vanno condannati al pagamento in favore dell'appellante della restante metà pari ad € 2.059,50 (oltre accessori di legge) per il giudizio di primo grado e ad €
2.900,00 (oltre accessori di legge) per il gravame;
- pone a carico di entrambe le parti in causa le spese di c.t.u. liquidate nel giudizio di prime cure;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 191/2018 Rg. A.C. proposto da contro , Parte_1 CP_1
in proprio e n.q. di erede di nonché , in proprio e n.q. Persona_1 Controparte_4
di erede di e n.q. di erede di , così dispone: Persona_1 Persona_1 Persona_1
16 1) Dichiara la contumacia degli appellati in proprio e n.q. di Controparte_2
erede di , e n.q. di erede di;
Persona_1 Persona_1 Persona_1
2) Accoglie parzialmente l'appello;
3) Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna gli appellati al rilascio, in favore dell'appellante, di una porzione di terreno pari a mq. 79,00 occupati attualmente dai medesimi appellati ed invero facenti parte della particella 615, foglio 33 del N.C.T. del Comune di Melito Porto Salvo oggetto di vendita in favore di in virtù dell'atto in notar del Parte_1 Per_4
14.4.1994 rep. n. 42966;
- dichiara il diritto di servitù di passaggio, pedonale e carraio, in favore del fondo di ricadente nelle particelle 604-606 foglio 33 N.C.T. Comune di Parte_1
Melito Porto Salvo e gravante sulla porzione di terreno che insiste sulla particella 603
(stesso foglio di mappa) di proprietà per una superficie pari a ml. 9,00 di lunghezza Per_1
e ml. 5,00 di larghezza, così come individuato e delimitato nell'elaborato grafico del c.t.u. con il tratto di colore verde chiaro, costituita con atto di compravendita per atto in notar del 14.4.1994 rep. 42996; Per_4
- condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rimozione delle opere che impediscono l'esercizio della riconosciuta servitù;
- rigetta per il resto la domanda;
4) Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante che, stante la disposta compensazione in ragione di ½, liquida in
€ 2.059,50 (oltre accessori di legge) per il giudizio di primo grado ed in € 2.900,00 (oltre accessori di legge) per il gravame;
pone definitivamente a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese di c.t.u. così come liquidate in primo grado;
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 13.3.2025
Il Giudice Ausiliare estensore La Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
17