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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/07/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 147/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 NICOLA PABIS TICCI e dell'avv. JACOPO MORANDINI, elettivamente domiciliato in VIA GIORGIO REGNOLI, N. 107, FORLÌ, presso lo studio dell'avv. LUCA GATTI
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO DI Controparte_1 P.IVA_1 BONAVENTURA, elettivamente domiciliato in LARGO FOGLIARNI, N. 8, FERMO, presso il difensore avv. MASSIMO DI BONAVENTURA
OPPOSTO nonché
IN PERSONA DI QUALE AMMINISTRATORE CP_2 Persona_1 LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 dell'avv. MARINA BELLABARBA, elettivamente domiciliato in LARGO FOGLIARNI, N. 8, FERMO, presso il difensore avv. MARINA BELLABARBA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 19 febbraio 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 20.06.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.02.2025, per cui “la comparente insiste per l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni rassegnate in atto di citazione e per il rigetto di ogni avversa domanda” - ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria domanda eccezione o istanza disattese e previa ogni più opportuna pronuncia, dichiarare nullo e comunque revocare, per le ragioni esposte in narrativa,
pagina 1 di 13 l'opposto decreto ingiuntivo (Tribunale di Forlì n. 1277/2020) in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge dal momento che il preteso credito azionato dalla società opposta è inesistente”.
- parte intervenuta e parte opposta hanno concluso CP_2 Controparte_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.02.2025, ovvero: “Piaccia al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Forlì: a) Confermare il DI opposto essendo fondata la pretesa creditoria della società cessionaria e di conseguenza della società creditrice nei confronti Parte_2 della;
b) Riconoscere la validità della cessione del credito della società Parte_1 esponente alla società a mezzo raccomandata inviata alla sede legale Parte_1 della società ed a mezzo mail della società debitrice ceduta come dimostrato;
c) Riconoscere e dichiarare che la somma versata dalla società debitrice opponente pari alla somma di euro 360.000,00 è stata versata quale acconto sulla maggiore somma dovuta alla società ed è stata Parte_2 conteggiata e defalcata dalla somma di euro 4.736.465,26 importo complessivamente dovuto da
, quindi conteggiata nel pagamento della somma di euro 4.387.579,18 Parte_1 regolarmente corrisposta nell'intero rapporto commerciale con la;
d) Rigettare la Parte_2 opposizione della società per le argomentazioni contenute nel presente Parte_1 atto e nell'atto di costituzione della società opposta per la pretestuosità delle eccezioni ed in generale della opposizione;
e) Ritenere temeraria ex art. 96 c.p.c. la opposizione a DI per le argomentazioni esposte negli atti difensivi della esponente e ritenere infondate le eccezioni sollevate avverso la richiesta di adempimento della obbligazione;
f) Vittoria nelle spese competenze ed onorario di avvocato dichiaratosi procuratore antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di seguito Parte_1 anche senza indicazione del tipo sociale oppure solo compratore e/o debitore ceduto) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1277/2020 con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di
[...] (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale oppure solo cessionario), Controparte_1 ingiungeva il pagamento della somma in linea capitale pari ad euro 367.234,88, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo delle fatture commerciali, rimaste insolute e azionate in sede monitoria, emesse dal venditore per la fornitura di calzature e dallo stesso cedute alla Parte_2 società con atto di cessione del credito datato 31.07.2020. Controparte_1 Preliminarmente, parte opponente eccepiva la mancata ricezione Parte_1 della pretesa comunicazione di cessione del credito che sarebbe stata posta in essere dalla società cedente in favore del cessionario Parte_2 Controparte_1 Inoltre, con particolare riferimento al merito, parte opponente deduceva di aver già in ogni caso saldato le fatture commerciali azionate dalla società sia mediante anticipo - su merce mai Controparte_1 consegnata - versato attraverso bonifico effettuato in favore del venditore in data Parte_2 20.01.2020, pari ad euro 360.000,00, sia mediante compensazioni per controcrediti dalla stessa vantati nei confronti della controparte. In aggiunta, parte opponente deduceva di non aver mai ricevuto le fatture nn. 738/2019, 737/2019, 616/2019 e 619/2019 e che, pertanto, il relativo importo pari a complessivi euro 75.291,30 non risulta in ogni caso dovuto nel caso di specie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.05.2021, si costituiva
[...]
contestando le avversarie deduzioni e domandando il rigetto dell'opposizione proposta. CP_1 Innanzitutto, parte opposta insisteva per l'accoglimento della propria pretesa creditoria, derivante dalla cessione del credito originariamente vantato dal venditore nei confronti del compratore Parte_2
deducendo l'effettiva e rituale comunicazione dell'intervenuto atto di Parte_1 cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, odierna parte opponente, e che quest'ultima non avesse mai corrisposto in anticipo le somme dovute, anzi risultando in ritardo nei pagamenti dovuti. Inoltre, quanto al preteso pagamento anticipato di parte opponente dell'importo pari ad euro pagina 2 di 13 360.000,00, parte opposta precisava come la predetta somma fosse stata corrisposta da Parte_1
ma imputata da a copertura di diverse e pregresse fatture commerciali
[...] Parte_2 insolute, in assenza di specifica indicazione e/o imputazione dell'importo corrisposto ad opera dell'odierna parte opponente. In aggiunta, parte opposta confermava che gli importi di cui alle fatture nn. 738/2019, 737/2019, 616/2019 e 619/2019 non erano in effetti dovuti, in quanto riguardavano, come già all'epoca comunicato e chiarito alla controparte, note di accredito che annullavano le corrispondenti fatture emesse. In sintesi, parte opposta evidenziava come il credito dalla stessa vantato fosse certo, liquido ed esigibile poiché non soggetto né a termine, né a condizione, ribadendo la validità della cessione del credito azionata in sede monitoria, comunicata tanto mediante mail, quanto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno datata 18.08.2020 al debitore ceduto Parte_1
All'udienza del 26.05.2021, svoltasi con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. n. 18/2020 come disposto con decreto del 15.04.2021, il giudice respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, assegnava, come da richiesta, alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
In data 14.02.2022, interveniva nel presente giudizio (di seguito anche senza CP_2 indicazione del tipo sociale oppure solo cessionario), dando atto di aver a propria volta acquistato dalla società il credito già alla stessa ceduto dal venditore vantato nei confronti Controparte_1 Parte_2 del compratore ed in sintesi si riportava integralmente alle argomentazioni e Parte_1 alle difese sino a quel momento svolte da parte opposta.
All'udienza del 24.02.2022, svoltasi con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. n. 18/2020 come disposto con decreto del 18.01.2022, il giudice ammetteva e non ammetteva le prove orali richieste dalle parti e fissava la relativa udienza istruttoria.
All'udienza del 29.06.2022, venivano escussi i testimoni ammessi di parte opponente,
[...]
nonché di parte opposta, e Tes_1 Tes_2 Testimone_3
Con ordinanza del 4.07.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.06.2022, il giudice rigettava l'istanza ex art. 177 c.p.c. formulata da parte opposta e, esaurita l'istruttoria orale ammessa e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.04.2023, dando atto del carico del ruolo e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione, nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 43, comma 4, l. fall., conformemente al piano di gestione dell'arretrato.
In data 25.11.2022, l'avv. Massimo Di Bonaventura, difensore di parte opposta e di parte intervenuta, depositava istanza di querela di falso incidentale ex art. 221 c.p.c. avente ad oggetto i documenti prodotti da parte opposta sub nn. 10, 11, 12 e 13.
Con ordinanza del 12.04.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.04.2023 - differita a questa data con decreto del 28.03.2023 – il giudice non ammetteva la querela di falso in via incidentale proposta da parte intervenuta , accertava e dichiarava la nullità della CP_2 procura alle liti allegata alla comparsa di intervento depositata in data 14.02.2022 da parte intervenuta, assegnava termine perentorio a parte intervenuta , ai sensi dell'art. 182, comma 2, CP_2 c.p.c., sino al giorno 15.05.2023 affinché provvedesse a regolarizzare la propria procura alle liti, sanando così il difetto di rappresentanza e di assistenza del procuratore, nonché fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 12.10.2023.
Con istanza depositata in data 27.09.2023, l'avv. Massimo Di Bonaventura, per parte intervenuta reiterava la propria istanza di querela di falso incidentale ex art. 221 CP_2 c.p.c. avente ad oggetto i documenti avversari nn. 10, 11, 12 e 13.
In data 28.09.2023, l'avv. Massimo Di Bonaventura depositava comparsa di intervento pagina 3 di 13 volontario ex art. 105 c.p.c. a seguito di cessione del credito per parte Controparte_2
Con decreto del 30.09.2023, lette le istanze depositate dall'avv. Massimo Di Bonaventura e rilevato che fosse sopravvenuta la necessità di provvedere sulle stesse (intervento ex art. 105 c.p.c. ed istanza da allegarsi al verbale di udienza per querela di falso incidentale ex art. 221 c.p.c.), a seguito di discussione nel pieno contraddittorio tra le parti, il giudice riservava di provvedere sulle istanze depositate all'udienza già calendarizzata, che veniva confermata.
Con ordinanza del 27.10.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in presenza del 11.10.2023, il giudice dichiarava inammissibile e, quindi, inutilizzabile, la nota di deposito irrituale e non autorizzata depositata dal difensore di parte intervenuta successivamente all'udienza conclusasi con l'assunzione della riserva, non ammetteva la querela di falso in via incidentale proposta da
[...]
con istanza depositata in data 27.09.2023 e, rilevato che si rendesse comunque necessario CP_2 ai fini del decidere ed in ragione della plurima documentazione contabile in atti, l'introduzione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile, nominava consulente tecnico d'ufficio, rag. , Persona_2 formulava il quesito e fissava udienza per il giuramento di rito e per il conferimento dell'incarico.
All'udienza del 16.11.2023, il consulente tecnico d'ufficio nominato prestava il giuramento di rito e dichiarava di accettare l'incarico peritale.
Con decreto del 12.04.2024, letta l'istanza depositata dal consulente tecnico d'ufficio in data 5.04.2024, il giudice autorizzava la proroga del termine per il deposito dell'elaborato peritale richiesta.
In data 4.06.2024, il consulente tecnico d'ufficio nominato depositava la relazione peritale.
All'udienza del 20.06.2024, letta la consulenza tecnica d'ufficio depositata dal CTU, rag.
, in data 4.06.2024 e ritenuta la stessa esaustiva ai fini del decidere la causa, vista la Persona_2 richiesta congiunta dei difensori delle parti e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.02.2025, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio.
All'udienza del 19.02.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 20.06.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 20.02.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
In data 18.04.2025, si costituivano, per parte intervenuta , i difensori CP_2 [...] e IN Bellabarba, riportandosi integralmente ai precedenti atti difensivi, ed in data CP_3 7.05.2025, l'avv. depositava atto di rinuncia al mandato in precedenza conferito Controparte_3 allo stesso dalla società intervenuta Controparte_2
***
L'opposizione proposta dal debitore ceduto avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1277/2020 è fondata e va, dunque, accolta, con conseguente revoca dell'ingiunzione di pagamento opposta e rideterminazione del corretto rapporto dare / avere tra le parti interessate. All'esito dell'istruttoria condotta, la domanda di pagamento azionata dal primo cessionario del credito in sede monitoria, è risultata sprovvista di prova in ordine ai relativi CP_1 presupposti, avendo invece parte opponente fornito adeguata prova della sussistenza di idonee e puntuali circostanze impeditive, estintive e modificative dell'altrui pretesa economica. Nelle more del presente giudizio di merito, risulta altresì documentata in atti l'ulteriore cessione del medesimo credito tra la società opposta e la società intervenuta CP_1 CP_2 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della complessa vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, si rendono necessarie le seguenti considerazioni preliminari in fatto ed in diritto. 1.1 Sotto un primo profilo e in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non
pagina 4 di 13 deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale, è legittimato a Controparte_1 fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria, nel caso di specie, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. sulla base dell'atto di cessione del credito datato 31.07.2020 e delle relative fatture commerciali ivi indicate (cfr. doc. nn. 1 e 2 monitorio), nonché sulla base delle prove di comunicazione dell'intervenuta cessione del credito al debitore ceduto (cfr. doc. nn. 3 e 4 monitorio e doc. allegati alla nota di deposito integrativa del 5.10.2020) - nel corso del presente giudizio di cognizione ordinaria, ovviamente nei limiti e nel rispetto delle rispettive preclusioni assertive e probatorie. 1.2 Sotto un secondo profilo e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, è necessario sin da subito evidenziare il thema decidendum del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in considerazione della tardiva costituzione in giudizio di parte opposta e Controparte_1 della conseguente inammissibilità delle ulteriori domande svolte in via di reconventio reconventionis. A tale specifico proposito, ci si limita a richiamare, da un lato, la generale disciplina codicistica di cui agli artt. 166 e 167 c.c. nel prevedere, a pena di decadenza, che il convenuto proponga eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, nell'ambito della propria comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente, ovvero
“almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione (…) ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis quinto comma” e dall'altro, la condivisibile e consolidata massima giurisprudenziale per cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)” (cfr. Cass. n. 32933 del 27.11.2023. Cass. S.U. n. 26727 del 15.10.2024 e Cass. n. 7236 del 18.03.2025). Nel caso di specie, infatti, non vi è dubbio che le domande di accertamento proposte sub lettere b) e c) di cui alle conclusioni della prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata da parte opposta in data 25.06.2021 e precisate all'udienza del 20.02.2025 – “b) Riconoscere la validità della cessione del credito della società esponente alla società a mezzo Parte_1 raccomandata inviata alla sede legale della società ed a mezzo mail della società debitrice ceduta come dimostrato;
c) Riconoscere e dichiarare che la somma versata dalla società debitrice opponente pari alla somma di euro 360.000,00 è stata versata quale acconto sulla maggiore somma dovuta alla società ed è stata conteggiata e defalcata dalla somma di euro 4.736.465,26 importo Parte_2 complessivamente dovuto da , quindi conteggiata nel pagamento della Parte_1
pagina 5 di 13 somma di euro 4.387.579,18 regolarmente corrisposta nell'intero rapporto commerciale con la Pt_2
[...
– siano inammissibili in quanto nuove e non tempestivamente proposte nell'ambito del presente giudizio di cognizione ordinaria, in accoglimento dell'eccezione sollevata sul punto dalla controparte. Dirimenti in tal senso sono, infatti, i seguenti comportamenti processuali tenuti da parte opposta
[...]
per un verso, la tardiva costituzione della medesima parte nell'ambito del giudizio di CP_1 opposizione con deposito della propria comparsa di costituzione e risposta in data 19.05.2021 – peraltro, comunque in assenza di formale proposizione di tali ulteriori domande, differenti per petitum e/o per causa petendi rispetto alla domanda di pagamento somme proposta in sede monitoria – a fronte della prima udienza di comparizione e trattazione differita ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al giorno 26.05.2021 e, per altro verso, la formale proposizione di tali domande di accertamento per la prima volta in sede di prima memoria istruttoria depositata da parte opposta in data 25.06.2021 da intendersi non già in termini di ammissibile emendatio libelli, di una domanda in precedenza peraltro non tempestivamente e ritualmente proposta, bensì in termini di vera e propria domanda nuova (mutatio libelli), senza dubbio inammissibile, per intervenuta decadenza della parte onerata, in quella fase processuale. 1.3 Sotto un terzo profilo d'analisi e ancora in via preliminare, occorre altresì verificare d'ufficio, sul piano soggettivo, l'effettiva sussistenza di legittimazione sostanziale attiva in relazione allo specifico diritto fatto valere in giudizio nei confronti del debitore ingiunto Parte_1 e quale soggetto giuridico, tra quelli ritualmente costituiti, sia dunque l'attuale titolare del
[...] preteso credito per cui è causa. Sul punto, come peraltro confermato anche dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, a fronte della prima cessione del credito conclusa in data 31.07.2020, tra la società cedente società subito dopo cancellata dal registro delle imprese Parte_2 in data 17.08.2020 e poi dichiarata fallita dal Tribunale di ER in data 6.08.2021, e la società cessionaria con sede legale in Danimarca e sede locale ed operativa prima a Perugia Controparte_1
e poi a Forlì, documentata in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo – che non risulta iscritta nel registro delle imprese, come evidenziato dal CTU a pag. 13 della relazione peritale -, quest'ultima società nelle more del presente procedimento ordinario di cognizione con atto di cessione del credito datato 26.04.2021, allegato alla comparsa di intervento del nuovo cessionario depositata in data 28.09.2023, ha ulteriormente ceduto pro soluto il medesimo credito per euro 367.234,88 nei confronti dell'odierna parte opponente in favore della società , con sede in Svizzera e con CP_2 l'assistenza nel medesimo difensore del primo cessionario (cfr. pagg. 12 e ss. relazione peritale). In aggiunta e sempre sotto tale puntuale profilo di analisi, si deve valorizzare il contegno processuale tenuto dalla società cedente successivamente all'intervento ex art. 105 c.p.c. proposto CP_1 da , avendo implicitamente confermato la piena legittimazione sostanziale attiva in CP_2 relazione ai fatti per cui è causa, attualmente in capo all'ultimo documentato cessionario. 1.4 In ultima analisi e per completezza espositiva, si rende necessario in questa sede richiamare integralmente le motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inesistenza dell'ambito del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo della querela di falso in via incidentale proposta da parte ai sensi dell'art. 221 c.p.c. in relazione ai documenti nn. 10, 11, 12 e 13 allegati da CP_2 parte opponente alla propria seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma Parte_1 6, c.p.c.. Alle assorbenti motivazioni giuridiche già contenute nella precedente ordinanza emessa in data 27.10.2023, si reputa in ogni caso opportuno aggiungere quanto segue. Per un verso, si deve porre in evidenza l'assoluta irrilevanza ai fini del decidere la presente vertenza dei documenti prodotti sub nn. 10 e 11 in quanto hanno ad oggetto note di debito emesse sì dall'odierna parte opponente, ma non nei confronti dell'originaria società cedente bensì nei Parte_2 confronti della Toolk s.a.s. di soggetto giuridico diverso e del tutto estraneo al thema CP_4 decidendum del presente giudizio, come evidenziato anche dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata (cfr. pagg. 23 e 24 relazione peritale). Per altro verso, si deve rilevare la mancanza di formale e rituale riproposizione di querela falso pagina 6 di 13 in via incidentale ai sensi dell'art. 221 c.p.c. in relazione agli ulteriori documenti offerti in comunicazione da parte opponente sub nn. 12 e 13. Pertanto, fatto salvo quanto si dirà nel proseguo circa la rilevanza probatoria di tali produzioni documentali acquisite in atti, le stesse risultano utilizzabili ai fini della presente decisione e quindi anche dal consulente tecnico d'ufficio nominato, in ragione dell'intervenuta declaratoria di inesistenza della querela di falso in via incidentale proposta da
, con nota di deposito del 27.09.2023. CP_2 2. Ciò doverosamente premesso ed accertato, in primo luogo, al fine di valutare la fondatezza della domanda di ingiunzione di pagamento della somma in linea capitale pari ad euro 367.234,88, oltre interessi, formulata in sede monitoria da occorre verificare se la medesima parte Controparte_1 opposta, a cui è subentrata a titolo particolare nel diritto parte intervenuta nelle more del CP_2 giudizio, oltre ad allegare l'altrui inadempimento, abbia debitamente provato la fonte negoziale del proprio preteso diritto di credito nei confronti di Parte_1 2.1 Innanzitutto e tenuto conto del primo motivo di opposizione sollevato da parte opponente in ordine alla mancata ricezione della comunicazione di cessione del credito tra la cedente e la Pt_2 cessionaria – non contestandone in alcun modo la validità -, si rende necessaria una Controparte_1 breve ricostruzione della disciplina normativa relativa all'opponibilità e all'efficacia dell'atto di cessione del credito nei confronti del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.. A tal proposito e come noto, si osserva che l'istituto generale della cessione del credito codicisticamente previsto agli artt. 1260 e ss. c.c. costituisce una fattispecie negoziale traslativa del diritto di credito, che comporta la modificazione della titolarità sul lato attivo del rapporto obbligatorio. La natura contrattuale della cessione del credito presuppone l'indefettibile requisito della sussistenza di un accordo tra il creditore cedente ed il terzo cessionario finalizzato al trasferimento del rapporto obbligatorio e della titolarità sostanziale del credito stesso;
per espressa previsione di legge tale trasferimento può avvenire tanto a titolo oneroso, quanto a titolo gratuito, sulla base della concorde volontà delle parti contraenti. Si deve ricordare, inoltre, che da tale rapporto contrattuale bilaterale resta estraneo il debitore ceduto, dal momento che questi non assume alcun diritto o obbligo avente titolo in siffatto accordo bilaterale, essendogli indifferente nella sostanza eseguire la prestazione a cui si è obbligato in favore di un creditore piuttosto che di un altro (cfr. già Cass. n. 23463/2009). In ogni caso e per completezza espositiva, comunque, in base al condivisibile orientamento della giurisprudenza, da considerarsi allo stato maggioritario, la cessione del credito non perde la propria natura di negozio bilaterale nemmeno nell'ipotesi in cui il debitore ceduto intervenga in qualche modo alla stipulazione tra cedente e cessionario al fine di accettare la cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c.. Nello specifico, infatti, l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non ha il rilievo di manifestazione di volontà idonea a concorrere alla formazione dell'accordo negoziale di cessione, in quanto il trasferimento del diritto di credito si verifica unicamente in forza e nel momento della conclusione del relativo accordo tra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso espresso da questi ultimi (cfr. Cass. n. 17590/2005 e di recente anche Cass. n. 17985 del 3.06.2022). Ciò puntualizzato in relazione alla natura bilaterale del contratto di cessione del credito, per quanto concerne il diverso ed autonomo profilo dell'opponibilità e dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, è richiesta dalla legge l'espressa accettazione di quest'ultimo e/o quantomeno il perfezionamento della notifica nei confronti del debitore ceduto dell'intervenuta cessione del credito, che, per un verso, non deve integrare necessariamente la comunicazione integrale dell'atto di cessione (mediante trasmissione dell'originale o di una copia autenticata dell'atto di cessione del credito), essendo sufficiente la comunicazione degli elementi essenziali del negozio di trasferimento del diritto di credito sul lato attivo (cfr. Cass. n. 1510/2001) e, per altro verso, non è necessario che la notificazione sia effettuata con l'osservanza delle prescrizioni previste dall'ordinamento per gli atti processuali ed, in particolare, a mezzo di ufficiale giudiziario (cfr. Cass. n. 12616/2017). Ancora, si ricorda che alla notificazione della cessione del credito deve attribuirsi senz'altro natura di dichiarazione di scienza, recettizia, a forma libera, anche in considerazione dell'equivalenza alla stessa pagina 7 di 13 notificazione, riconosciuta in via interpretativa alla prova della conoscenza in altro modo dell'avvenuta cessione del credito in capo al debitore ceduto (cfr. Cass. n. 1770/2014). 2.2 Pienamente in linea con i suddetti principi giuridici è il caso di specie, in cui la notificazione dell'atto di cessione del credito pro soluto e a titolo oneroso, concluso in data 31.07.2020 tra il cedente e il cessionario risulta documentalmente essersi perfezionata nei confronti Parte_2 Controparte_1 del debitore ceduto sia via pec in data 6.08.2020 ricevuta anche all'indirizzo Parte_1
, come espressamente previsto anche dall'art. 5 dell'atto di cessione del Email_1 credito (rubricato “notifica della cessione”), sia mediante raccomandata A/R, senza busta, in data 12.08.2020 (cfr. doc. nn. 1 e 3 monitorio e doc. nn. 5 e 9 parte opposta). Le allegazioni assertive e probatorie di parte opposta hanno poi trovato puntuale e convergente riscontro nelle univoche dichiarazioni testimoniali rese da e che si sono materialmente Tes_2 Testimone_3 occupati degli adempimenti per la notifica al debitore ceduto dell'atto di cessione del credito (cfr. verbale d'udienza del 29.06.2022). Si deve altresì evidenziare come risulti documentalmente che l'invio della cessione del credito al debitore ceduto “senza busta, con plico Parte_1 piegato e raccomandato”, sia stata inviata, non già direttamente dal primo cessionario
[...]
con sede legale in Danimarca e sede locale ed operativa a Forlì, bensì dal difensore di CP_1 fiducia di quest'ultimo, avv. Massimo di Bonaventura del foro di ER (cfr. doc. n. 5 parte opposta). Ciò è pertanto necessario e sufficiente, affinché il già perfezionato contratto bilaterale di cessione del credito tra le parti contraenti, possa produrre effetti ed essere opponibile anche nei confronti del debitore ceduto in quanto il perfezionamento della Parte_1 notificazione dell'atto di cessione del credito è prevista ex art. 1264 c.c. quale criterio alternativo all'accettazione della cessione. In ultima analisi, si rileva come la notificazione dell'atto di cessione del credito, idonea ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto, possa anche esser contenuta nell'atto di citazione con cui il cessionario dovesse convenire in giudizio direttamente lo stesso debitore ceduto per l'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 20143/2005, Cass. n. 14610/2004, Cass. n. C. 8387/1997, Cass. n. 10280/1990, Cass. n. 4077/1990, nonché Cass. n. 7013/1988) e possa essere effettuata anche successivamente, nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005 e Cass. n. 14610/2004). Documentato in atti e in ogni caso non oggetto di alcuna specifica contestazione è, altresì, il perfezionamento in data 10.11.2020 della notifica del decreto ingiuntivo, poi opposto, mediante rogatoria internazionale degli atti giudiziari (cfr. doc. allegato all'atto di citazione in opposizione). 2.3 In aggiunta, deve evidenziarsi come, alla luce del complessivo esame dell'atto di cessione del credito datato 31.07.2020 che riporta testualmente nella premessa l'elenco delle sottostanti fatture commerciali emesse dalla società cedente – poi dichiarata fallita dal Tribunale di ER in Parte_2 data 6.08.2021 - nei confronti del debitore ceduto a titolo di corrispettivi per Parte_1 la fornitura di calzature, a fronte degli incontestati e continuativi rapporti commerciali in essere tra le due società e della documentazione contabile offerta in comunicazione, sia stato possibile ricostruire e verificare tramite il necessario ausilio del consulente tecnico d'ufficio nominato l'effettivo importo del credito ceduto, azionato in sede monitoria. Alla luce delle specifiche doglianze formulate a tal riguardo da parte opponente, si deve ribadire che in effetti l'importo in linea capitale complessivo pari ad euro 367.234,88 deriva dalla sommatoria tra gli importi delle singole fatture commerciali, indicate e complessivamente prodotte in giudizio ad opera delle parti (cfr. doc. nn. da 1a) a 1g) di parte opposta e doc. nn. 3A, 3B e 3C di parte opponente), dovendosi precisare che, da un lato, le fatture per vendita beni nn. 616 e 619 emesse in data 18.09.2019 e in data 19.09.2019, unitamente alle rispettive note di credito nn. 737 e 738 del 18.11.2019 nella sostanza non incidono, quindi sul valore complessivo del credito ceduto e, dall'altro lato, che il residuo differenziale riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio tra l'importo fatturato e quello indicato nell'atto di cessione del credito risulta derivante dal parziale pagamento della fattura commerciale n. 58 del 24.01.2020 ivi indicata, il cui parziale incasso da parte del cedente ha trovato puntuale Parte_2
pagina 8 di 13 riscontro nella contabilità tenuta dallo stesso creditore originario (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte opposta – scheda contabile e scheda scadenze -, nonché pagg. 16 e ss. e pagg. 55 e ss. relazione peritale). Pertanto, tutto ciò oggettivamente e coerentemente ricostruito su base contabile dal CTU nominato, va accertata innanzitutto la rispondenza tra il credito ceduto indicato nell'atto di cessione e il credito complessivamente fatturato e contabilizzato dalla società cedente nei confronti del proprio Parte_2 cliente / compratore essendo dunque risultata priva di pregio dirimente la Parte_1 doglianza di parte opponente in merito alla non debenza del complessivo importo di euro 75.291,30, derivante dalle fatture nn. 738 del 18.11.2019, 737 del 18.11.2019, 616 del 18.09.2019 e 619 del 19.09.2019, che lo stesso compratore deduce di non aver mai ricevuto. 3. Fatta la necessaria chiarezza in merito alle fatture commerciali indicate nell'atto di cessione del credito pro soluto notificato al debitore ceduto e la cui sommatoria concorre a formare il complessivo credito ceduto dalla società cedente al cessionario dovendosi Pt_2 Controparte_1 richiamare l'organico e chiaro prospetto elaborato dal CTU a pag. 18 della propria relazione peritale, in secondo luogo, a seguito dell'intervenuta cessione del credito pari ad euro 367.234,88, si rende indispensabile analizzare, alla luce della documentazione versata in atti e delle prove fornite, la fondatezza o meno delle plurime doglianze sollevate in sede di opposizione da parte opponente
[...] in ordine all'intervenuta estinzione e/o inesistenza del credito ceduto. Parte_1 Sul punto, infatti, ci si limita a ricordare che le eccezioni opponibili al cessionario del credito sono le stesse eccezioni che erano opponibili all'originario creditore / cedente e, pertanto, per quanto di specifico interesse, il debitore ceduto è certamente legittimato ad opporre al cessionario le eccezioni relative ad eventi estintivi e/o modificativi del rapporto obbligatorio, quali ad esempio, l'intervenuto pagamento totale o parziale e le altre cause di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento, nonché eccezioni fondate sull'esecuzione del contratto. Ciò è certamente avvenuto nel caso di specie, avendo il debitore ceduto da Parte_1 un lato, allegato e provato l'intervento pagamento anticipato, sugli ordini della stagione 0P, dell'importo pari ad euro 360.000,00, mediante bonifico bancario con data valuta 20.01.2020 (cfr. doc. n. 9 parte opponente) e, dall'altro lato, avendo eccepito la compensazione con controcrediti dalla stessa vantati nei confronti di , anche a titolo di penali per ritardi nella consegna della merce, tanto in Pt_2 Cont relazione alle calzature della collezione quanto a quelle della collezione . CP_6
In sintesi, si rileva sin d'ora come, dall'analisi delle risultanze probatorie complessivamente emerse nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione e verificate anche dall'ausiliario contabile nominato, risultano, da un lato, provati i fatti estintivi e modificativi opposti dall'odierna parte opponente al cessionario e, dall'altro, quest'ultimo non ha documentalmente Controparte_1 dimostrato in atti l'attuale sussistenza di un rapporto debitorio della nei Parte_1 confronti dell'originario creditore cedente con riferimento al credito ceduto (cfr. Cass. S.U. Parte_2 n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015 e Cass. n. 575 del 17.01.2001). In tal senso, infatti, risultano dirimenti ai fini del decidere le puntuali e convergenti risultanze contenute nella relazione peritale depositata dal CTU, rag. , in data 4.06.2024. Persona_2 3.1 A tal proposito, in ragione delle doglianze di parte opposta e di parte intervenuta, che comunque nel corso delle operazioni peritali non hanno fatto pervenire al CTU (cfr. pag. 48 relazione peritale), si deve esplicitare la piena validità e correttezza dell'operato del consulente tecnico d'ufficio, in quanto lo stesso ha condotto le operazioni peritali con una metodologia organica e nel pieno contraddittorio tecnico tra le parti, tenendo conto della documentazione prodotta in atti, nonché reperita previa autorizzazione, e soprattutto nel rispetto delle proprie prerogative ai sensi dell'art. 194 c.p.c., rispondendo altresì dettagliatamente alle osservazioni formulate dal CTP di parte opponente. Pertanto, in tale sede decisionale, sono certamente utilizzabili le risultanze contabili emerse. 3.2 Innanzitutto, è necessario premettere che sia le fatture riportate nell'atto di cessione del credito e verificate dal CTU (cfr. doc. nn. 3A, 3B e 3C parte opponente e doc. nn. 1a)-1g) parte opposta), sia le circostanze fattuali impeditive, estintive e/o modificative dell'altrui pretesa economica pagina 9 di 13 dedotte da parte opponente risultano essere anteriori rispetto alla data di conclusione dell'accordo bilaterale di cessione del credito tra il cedente e il cessionario XXI NV (31.07.2020), Pt_2 nonché alla data di comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto (12.08.2020). 3.3 Ciò premesso, sotto un primo profilo di analisi è senza dubbio opponibile al cessionario l'accordo scritto concluso tra la cedente e il debitore ceduto in data Pt_2 Parte_1 16.01.2020, sugli ordini di calzature della stagione 0P (cfr. doc. n. 8 parte opponente). In forza di una tale scrittura privata prodotta in atti e sottoscritta da entrambe le parti contraenti, con apposizione dei rispettivi timbri sociali e delle rispettive firme di pugno da parte di soggetti legittimati a manifestare la volontà delle persone giuridiche interessate, il compratore si Parte_1 è obbligato verso il venditore al “pagamento anticipato sugli ordini della 0P” Pt_2 dell'importo pari ad euro 360.000,00 (euro 400.000,00 detratto lo sconto contestualmente previsto del 10%). Sul punto, privo di rilievo dirimente è il – comunque generico - disconoscimento della sottoscrizione ivi apposta dalla parte contraente , in quanto la parte disconoscente Pt_2 [...] non ne è il sottoscrittore e, dunque, non è legittimato ai sensi dell'art. 214 c.p.c.. CP_1
Costituiscono, inoltre, circostanze fattuali debitamente documentate in atti tanto l'effettivo pagamento anticipato dell'importo pari ad euro 360.000,00 mediante bonifico bancario con data valuta del 20.01.2020, quanto l'imputazione di un tale pagamento al summenzionato accordo commerciale relativo alla sola collezione 0P (cfr. doc. nn. 8 e 9 parte opponente). Quest'ultimo aspetto ha peraltro trovato conferma anche negli approfonditi accertamenti tecnici condotti dal CTU (cfr. pag. 30 relazione peritale). In mancanza, però, di espressa dichiarazione dell'odierna parte opponente, al momento dell'esecuzione del pagamento in esame, in ordine al debito che intendeva soddisfare, tra più debiti della medesima specie verso lo stesso creditore – se riferibili ai soli ordinativi della Parte_2 collezione 0P già in corso ovvero a quelli successivi alla data dell'accordo di pagamento anticipato -, si rende ora necessario procedere alla ricostruzione in via ermeneutica della volontà contrattualmente manifestata dalla Parte_1 Sul punto e sempre in via generale, ci si limita, altresì, a ricordare che l'interpretazione del contratto, così come l'interpretazione delle singole clausole e condizioni, deve essere effettuata facendo applicazione dei generali criteri ermeneutici contenuti negli artt. 1362 e ss. c.c.. In primis, infatti, il criterio che deve essere utilizzato è quello della “comune intenzione delle parti”, che deve essere valutato nella propria oggettività e unitarietà, anche in relazione al comportamento complessivo tenuto dalle stesse, sia in sede di conclusione dell'accordo contrattuale e sia eventualmente tenuto anche dopo la conclusione del contratto, durante l'esecuzione del rapporto;
in ogni caso, sempre senza limitarsi al solo senso letterale delle parole. In aggiunta, si ricorda come il successivo art. 1363 c.c. preveda espressamente che “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” e che, quali norme di chiusura, gli artt. 1366 e 1367 c.c. statuiscono che, in ogni caso, “il contratto deve essere interpretato secondo buona fede” e che “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, così garantendo e rendendo effettivo anche l'ulteriore principio generale di conservazione degli atti negoziali.
Nel caso di specie, facendo congiunta applicazione dei principi giuridici sopra richiamati e tenuto conto della documentazione presente in atti complessivamente esaminata, infatti, va evidenziato l'espresso utilizzo ad opera delle parti contraenti del termine “pagamento anticipato” che testimonia, per sua stessa natura, la chiara volontà di pagare anticipatamente la merce che successivamente all'accordo contrattuale del 16.01.2020 e al relativo pagamento del 20.01.2020 sarà oggetto di ordini e di relative consegne da parte del . Ovviamente, facendo applicazione dei generali Parte_3 Pt_2 principi di buona fede e di correttezza, non potevano essere elencate le fatture di riferimento, alla data pagina 10 di 13 del pagamento anticipato, e pertanto si è resa necessaria l'introduzione della consulenza tecnica d'ufficio per provvedere a posteriori alla ricostruzione della predetta imputazione del pagamento. Ciò accertato, si richiama integralmente il puntuale accertamento contabile effettuato dal CTU, di cui a pag. 33 della relazione peritale, in base al quale è emerso “come tutte le fatture oggetto di cessione del credito aventi quale causale la fornitura di merce relativa alla collezione 0P risultino pagate”, peraltro confermato e meglio precisato anche a pag. 65 della relazione peritale, a seguito delle osservazioni formulate dal CTP di parte opponente. Pertanto, l'opposizione proposta dal debitore ceduto è sotto tale Parte_1 specifico aspetto fondata e deve trovare accoglimento. 3.4 Parimenti fondati sono poi risultati anche gli ulteriori motivi di opposizione ritualmente proposti dal debitore ceduto in sede di opposizione, relativi ai ritardi nella consegna e ad altri vizi della merce ordinata, nonché più in generale alla non debenza della somma oggetto di cessione del credito, tenuto conto delle intercorse compensazioni contabili tra poste dare e avere reciprocamente vantate dalle parti contraenti nel corso del rapporto commerciale in essere. Per completezza espositiva, va in ogni caso preliminarmente rilevato che, pur in mancanza di documentazione probatoria attestante le specifiche consegne della merce oggetto delle fatture commerciali sottostanti all'atto di cessione del credito datata 31.07.2020, come eccepito da parte opponente, il CTU sulla base della documentazione contabile reperita in atti ed in particolare in base al documento prodotto sub n. 13 da parte opponente (già ritenuto utilizzabile per le ragioni in precedenza esplicitate) ha comunque ragionevolmente concluso “che la quasi totalità delle consegne riportate nelle fatture della collezione 0P sia stato effettuato” (cfr. relazione peritale pag. 25). 3.4.1 La ricostruzione fattuale proposta da parte opponente circa i ritardi nelle consegne e di altri vizi riscontrati sulla merce compravenduta, peraltro in assenza di puntuale prova contraria a smentita da parte dei successivi cessionari del credito e costituiti in Controparte_1 CP_2 giudizio, ha trovato puntuale riscontro nell'ambito del costante scambio di comunicazioni mail intercorso all'epoca dei fatti tra il venditore e il compratore (cfr. doc. Pt_2 Parte_1 n. 14 parte opponente), in cui vengono in rilievo richieste da parte del venditore di slittamenti delle convenute tempistiche di consegna della merce, nonché le mancate consegne della merce ordinata registrate dal compratore – come, in particolare, emergenti dalla lettura delle comunicazioni mail datate 8 e 13 gennaio 2020, 5 e 8 febbraio 2020, 13 marzo 2020. Sempre con specifico riferimento alla problematica dei documentati ritardi nelle consegne della merce ordinata dalla in relazione alla già richiamata collezione 0P, si deve Parte_1 senza dubbio valorizzare l'accordo scritto intercorso tra le parti contraenti sempre nell'ambito della scrittura privata sottoscritta in data 16.01.2020 (cfr. doc. n. 8 parte opponente) in base al quale, richiamando in premessa precedente documentazione scambiata tra le parti contraenti e generici accordi verbali intercorsi, viene espressamente previsto, con riferimento agli ordinativi della collezione 0P che “come da accordi presi, (…) la consegna oltre a finestra di consegna stabilita per il 20 gennaio 2020, sarà soggetta ad uno sconto del 10% per ogni settimana di ritardo”. In aggiunta, sulla base dell'attenta e puntuale analisi contabile svolta dal consulente tecnico d'ufficio, va considerata attendibile la nota di addebito datata 21.04.2020 emessa da in Parte_1 relazione alla penale pattuita per i ritardi nella consegna della merce per l'importo di euro 40.988,00 (cfr. doc. n. 12 parte opponente) e “riferibile a fatture oggetto di cessione del credito” (cfr. pag. 26 relazione peritale). Ancora il consulente tecnico d'ufficio ha affermato sul punto che “l'importo addebitato dalla di cui all'allegato 12) corrisponde perfettamente ai ritardi nelle consegne CP_7 come rilevati dalle fatture di vendita emesse dalla alla in data successiva al 20.01.2020” Pt_2 CP_7 (cfr. pag. 62 relazione peritale). In aggiunta, alla luce delle complessive risultanze dell'istruttoria orale condotta (cfr. verbale d'udienza del 29.06.2022), nonché delle convergenti evidenze emergenti dall'analisi della documentazione offerta in comunicazione da parte opponente (cfr. doc. nn. 12, 13 e 14 – analizzata pagina 11 di 13 anche dal CTU sulla base delle proprie competenze e conoscenze tecniche pagg. 22 e ss. relazione peritale), hanno trovato oggettivo riscontro intervenute problematiche nel corso del continuativo rapporto commerciale legate a difformità e a conseguenti modifiche da apportare alle calzature consegnate, imputabili alla società venditrice , tenuta a proprie spese alla relativa emenda. Pt_2 3.4.2 Inoltre, in via di ragione maggiormente liquida, va rilevato come tali documentati elementi probatori sono stati correttamente utilizzati, poi, dal consulente tecnico d'ufficio nell'attività di ricostruzione contabile dei rapporti dare / avere tra le parti contraenti e Pt_2 Parte_1 nel periodo in esame e con specifico riferimento alle fatture oggetto di cessione del
[...] credito tra il cedente e il cessionario che ha richiesto e ottenuto l'ingiunzione di Pt_2 Controparte_1 pagamento opposta. Per un verso, infatti, il CTU, rag. ha riscontrato plurime criticità ed incongruenze Persona_2 nell'ambito della documentazione contabile tenuta dal venditore e nello specifico relativa al Pt_2 partitario del cliente esplicitandone gli aspetti problematici e giungendo, Parte_1 altresì, ad affermare che la scheda contabile della prodotta in atti dal cessionario Pt_2 CP_1 relativa al periodo in esame (01.01.2019-11.03.2020) “apre con un credito nei confronti della Pt_1 di euro 334.186,33, di cui è impossibile certificare l'esistenza atteso che non vengono prodotti ed allegati documenti a conforto del debito pregresso” (cfr. pagg. 36 e ss. relazione peritale). Per altro verso, pertanto, la stessa ha dovuto provvedere alla ricostruzione del partitario della società venditrice in relazione al cliente in base alla documentazione Pt_2 Parte_1 contabile presente in atti e, dunque, procedendo al necessario azzeramento del credito pregresso, in alcun modo giustificato documentalmente dalla parte in tal senso onerata, nonché tenendo conto delle sole fatture commerciali oggetto dell'atto di cessione del credito del 31.07.2020, delle note di debito giustificate dagli accertati ritardi nelle consegne della merce e dei pagamenti nelle more intercorsi. Tale attività contabile ha portato alla “ovvia conseguenza che risulterebbe a credito della CP_7 Pt_2 Con per la somma di euro 26.883,25” (cfr. pagg. 42 e 68 relazione peritale – ipotesi 1.A). In conclusione e sulla base di tutte le predette ragioni, all'esito dell'istruttoria orale espletata, l'opposizione proposta dal debitore ceduto è senza dubbio integralmente Parte_1 fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, non avendo al contrario né parte opposta, attore in senso sostanziale, né l'intervenuto ulteriore cessionario offerto in CP_2 comunicazione idonea documentazione a supporto dell'attuale debenza del proprio preteso credito, azionato in sede monitoria e derivante dall'atto di cessione del credito da parte del venditore . Pt_2 4. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio (cfr. Cass. n. 30729 del 19.10.2022 e Cass. n. 2719 del 11.02.2015), come meglio indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase processuale espletata;
in ragione del valore complessivo della controversia (domanda) ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. ex multis Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 4.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale e sostanziale soccombenza di parte opposta in relazione alla propria pretesa creditoria azionata in sede monitoria, nonché Controparte_1 di parte intervenuta come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione. CP_2 4.2 I costi della consulenza tecnica d'ufficio vengono posti definitivamente a carico di parte opposta e di parte intervenuta, in solido tra loro, in ragione delle risultanze della stessa relazione peritale e del fatto che con le proprie scelte difensive in concreto vi hanno dato sostanzialmente causa. 4.3 Per quanto riguarda, in ultima analisi, le ulteriori domande di condanna formulate reciprocamente dalle parti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non si ravvisano gli pagina 12 di 13 estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi tanto oggettivi (totale soccombenza della controparte, con riferimento alla domanda proposta da parte opposta
[...] nei confronti di parte opponente quanto soggettivi della mala CP_1 Parte_1 fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020), con riferimento alla reciproca domanda proposta da parte opponente nei confronti della controparte, tenuto conto della necessità di analizzare e decidere plurime questioni giuridiche, anche preliminari, al fine di valutare la fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni, nonché di espletare un'approfondita attività istruttoria, in particolare con riferimento all'effettivo perfezionamento della notifica, senza busta, dell'atto di cessione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca R.G. numero 147/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da parte opponente nei confronti Parte_1 di parte opposta per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
2. ACCERTA E DICHIARA che parte opponente nulla deve né in Parte_1 favore di parte opposta né in favore di parte intervenuta in Controparte_1 CP_2 forza dell'atto di cessione del credito datato 31.07.2020, quale titolo azionato in sede monitoria.
3. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 1277/2020.
4. CONDANNA parte opposta e parte intervenuta , in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, al pagamento a favore di parte opponente , delle spese di lite che Parte_1 si liquidano in complessivi euro 22.457,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede;
spese specifiche pari ad euro 634,00 per contributo unificato ed anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA come per legge.
5. PONE i costi di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte opposta
[...] e di parte intervenuta , in solido tra loro. Controparte_1 CP_2
Forlì, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 147/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 NICOLA PABIS TICCI e dell'avv. JACOPO MORANDINI, elettivamente domiciliato in VIA GIORGIO REGNOLI, N. 107, FORLÌ, presso lo studio dell'avv. LUCA GATTI
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO DI Controparte_1 P.IVA_1 BONAVENTURA, elettivamente domiciliato in LARGO FOGLIARNI, N. 8, FERMO, presso il difensore avv. MASSIMO DI BONAVENTURA
OPPOSTO nonché
IN PERSONA DI QUALE AMMINISTRATORE CP_2 Persona_1 LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 dell'avv. MARINA BELLABARBA, elettivamente domiciliato in LARGO FOGLIARNI, N. 8, FERMO, presso il difensore avv. MARINA BELLABARBA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 19 febbraio 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 20.06.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.02.2025, per cui “la comparente insiste per l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni rassegnate in atto di citazione e per il rigetto di ogni avversa domanda” - ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria domanda eccezione o istanza disattese e previa ogni più opportuna pronuncia, dichiarare nullo e comunque revocare, per le ragioni esposte in narrativa,
pagina 1 di 13 l'opposto decreto ingiuntivo (Tribunale di Forlì n. 1277/2020) in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge dal momento che il preteso credito azionato dalla società opposta è inesistente”.
- parte intervenuta e parte opposta hanno concluso CP_2 Controparte_1 come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.02.2025, ovvero: “Piaccia al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Forlì: a) Confermare il DI opposto essendo fondata la pretesa creditoria della società cessionaria e di conseguenza della società creditrice nei confronti Parte_2 della;
b) Riconoscere la validità della cessione del credito della società Parte_1 esponente alla società a mezzo raccomandata inviata alla sede legale Parte_1 della società ed a mezzo mail della società debitrice ceduta come dimostrato;
c) Riconoscere e dichiarare che la somma versata dalla società debitrice opponente pari alla somma di euro 360.000,00 è stata versata quale acconto sulla maggiore somma dovuta alla società ed è stata Parte_2 conteggiata e defalcata dalla somma di euro 4.736.465,26 importo complessivamente dovuto da
, quindi conteggiata nel pagamento della somma di euro 4.387.579,18 Parte_1 regolarmente corrisposta nell'intero rapporto commerciale con la;
d) Rigettare la Parte_2 opposizione della società per le argomentazioni contenute nel presente Parte_1 atto e nell'atto di costituzione della società opposta per la pretestuosità delle eccezioni ed in generale della opposizione;
e) Ritenere temeraria ex art. 96 c.p.c. la opposizione a DI per le argomentazioni esposte negli atti difensivi della esponente e ritenere infondate le eccezioni sollevate avverso la richiesta di adempimento della obbligazione;
f) Vittoria nelle spese competenze ed onorario di avvocato dichiaratosi procuratore antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, (di seguito Parte_1 anche senza indicazione del tipo sociale oppure solo compratore e/o debitore ceduto) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1277/2020 con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di
[...] (di seguito anche senza indicazione del tipo sociale oppure solo cessionario), Controparte_1 ingiungeva il pagamento della somma in linea capitale pari ad euro 367.234,88, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo delle fatture commerciali, rimaste insolute e azionate in sede monitoria, emesse dal venditore per la fornitura di calzature e dallo stesso cedute alla Parte_2 società con atto di cessione del credito datato 31.07.2020. Controparte_1 Preliminarmente, parte opponente eccepiva la mancata ricezione Parte_1 della pretesa comunicazione di cessione del credito che sarebbe stata posta in essere dalla società cedente in favore del cessionario Parte_2 Controparte_1 Inoltre, con particolare riferimento al merito, parte opponente deduceva di aver già in ogni caso saldato le fatture commerciali azionate dalla società sia mediante anticipo - su merce mai Controparte_1 consegnata - versato attraverso bonifico effettuato in favore del venditore in data Parte_2 20.01.2020, pari ad euro 360.000,00, sia mediante compensazioni per controcrediti dalla stessa vantati nei confronti della controparte. In aggiunta, parte opponente deduceva di non aver mai ricevuto le fatture nn. 738/2019, 737/2019, 616/2019 e 619/2019 e che, pertanto, il relativo importo pari a complessivi euro 75.291,30 non risulta in ogni caso dovuto nel caso di specie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.05.2021, si costituiva
[...]
contestando le avversarie deduzioni e domandando il rigetto dell'opposizione proposta. CP_1 Innanzitutto, parte opposta insisteva per l'accoglimento della propria pretesa creditoria, derivante dalla cessione del credito originariamente vantato dal venditore nei confronti del compratore Parte_2
deducendo l'effettiva e rituale comunicazione dell'intervenuto atto di Parte_1 cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, odierna parte opponente, e che quest'ultima non avesse mai corrisposto in anticipo le somme dovute, anzi risultando in ritardo nei pagamenti dovuti. Inoltre, quanto al preteso pagamento anticipato di parte opponente dell'importo pari ad euro pagina 2 di 13 360.000,00, parte opposta precisava come la predetta somma fosse stata corrisposta da Parte_1
ma imputata da a copertura di diverse e pregresse fatture commerciali
[...] Parte_2 insolute, in assenza di specifica indicazione e/o imputazione dell'importo corrisposto ad opera dell'odierna parte opponente. In aggiunta, parte opposta confermava che gli importi di cui alle fatture nn. 738/2019, 737/2019, 616/2019 e 619/2019 non erano in effetti dovuti, in quanto riguardavano, come già all'epoca comunicato e chiarito alla controparte, note di accredito che annullavano le corrispondenti fatture emesse. In sintesi, parte opposta evidenziava come il credito dalla stessa vantato fosse certo, liquido ed esigibile poiché non soggetto né a termine, né a condizione, ribadendo la validità della cessione del credito azionata in sede monitoria, comunicata tanto mediante mail, quanto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno datata 18.08.2020 al debitore ceduto Parte_1
All'udienza del 26.05.2021, svoltasi con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. n. 18/2020 come disposto con decreto del 15.04.2021, il giudice respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, assegnava, come da richiesta, alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
In data 14.02.2022, interveniva nel presente giudizio (di seguito anche senza CP_2 indicazione del tipo sociale oppure solo cessionario), dando atto di aver a propria volta acquistato dalla società il credito già alla stessa ceduto dal venditore vantato nei confronti Controparte_1 Parte_2 del compratore ed in sintesi si riportava integralmente alle argomentazioni e Parte_1 alle difese sino a quel momento svolte da parte opposta.
All'udienza del 24.02.2022, svoltasi con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. n. 18/2020 come disposto con decreto del 18.01.2022, il giudice ammetteva e non ammetteva le prove orali richieste dalle parti e fissava la relativa udienza istruttoria.
All'udienza del 29.06.2022, venivano escussi i testimoni ammessi di parte opponente,
[...]
nonché di parte opposta, e Tes_1 Tes_2 Testimone_3
Con ordinanza del 4.07.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.06.2022, il giudice rigettava l'istanza ex art. 177 c.p.c. formulata da parte opposta e, esaurita l'istruttoria orale ammessa e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.04.2023, dando atto del carico del ruolo e dell'esigenza di dare prioritaria definizione ai procedimenti di più risalente iscrizione, nonché a quelli rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 43, comma 4, l. fall., conformemente al piano di gestione dell'arretrato.
In data 25.11.2022, l'avv. Massimo Di Bonaventura, difensore di parte opposta e di parte intervenuta, depositava istanza di querela di falso incidentale ex art. 221 c.p.c. avente ad oggetto i documenti prodotti da parte opposta sub nn. 10, 11, 12 e 13.
Con ordinanza del 12.04.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.04.2023 - differita a questa data con decreto del 28.03.2023 – il giudice non ammetteva la querela di falso in via incidentale proposta da parte intervenuta , accertava e dichiarava la nullità della CP_2 procura alle liti allegata alla comparsa di intervento depositata in data 14.02.2022 da parte intervenuta, assegnava termine perentorio a parte intervenuta , ai sensi dell'art. 182, comma 2, CP_2 c.p.c., sino al giorno 15.05.2023 affinché provvedesse a regolarizzare la propria procura alle liti, sanando così il difetto di rappresentanza e di assistenza del procuratore, nonché fissava per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 12.10.2023.
Con istanza depositata in data 27.09.2023, l'avv. Massimo Di Bonaventura, per parte intervenuta reiterava la propria istanza di querela di falso incidentale ex art. 221 CP_2 c.p.c. avente ad oggetto i documenti avversari nn. 10, 11, 12 e 13.
In data 28.09.2023, l'avv. Massimo Di Bonaventura depositava comparsa di intervento pagina 3 di 13 volontario ex art. 105 c.p.c. a seguito di cessione del credito per parte Controparte_2
Con decreto del 30.09.2023, lette le istanze depositate dall'avv. Massimo Di Bonaventura e rilevato che fosse sopravvenuta la necessità di provvedere sulle stesse (intervento ex art. 105 c.p.c. ed istanza da allegarsi al verbale di udienza per querela di falso incidentale ex art. 221 c.p.c.), a seguito di discussione nel pieno contraddittorio tra le parti, il giudice riservava di provvedere sulle istanze depositate all'udienza già calendarizzata, che veniva confermata.
Con ordinanza del 27.10.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in presenza del 11.10.2023, il giudice dichiarava inammissibile e, quindi, inutilizzabile, la nota di deposito irrituale e non autorizzata depositata dal difensore di parte intervenuta successivamente all'udienza conclusasi con l'assunzione della riserva, non ammetteva la querela di falso in via incidentale proposta da
[...]
con istanza depositata in data 27.09.2023 e, rilevato che si rendesse comunque necessario CP_2 ai fini del decidere ed in ragione della plurima documentazione contabile in atti, l'introduzione di una consulenza tecnica d'ufficio contabile, nominava consulente tecnico d'ufficio, rag. , Persona_2 formulava il quesito e fissava udienza per il giuramento di rito e per il conferimento dell'incarico.
All'udienza del 16.11.2023, il consulente tecnico d'ufficio nominato prestava il giuramento di rito e dichiarava di accettare l'incarico peritale.
Con decreto del 12.04.2024, letta l'istanza depositata dal consulente tecnico d'ufficio in data 5.04.2024, il giudice autorizzava la proroga del termine per il deposito dell'elaborato peritale richiesta.
In data 4.06.2024, il consulente tecnico d'ufficio nominato depositava la relazione peritale.
All'udienza del 20.06.2024, letta la consulenza tecnica d'ufficio depositata dal CTU, rag.
, in data 4.06.2024 e ritenuta la stessa esaustiva ai fini del decidere la causa, vista la Persona_2 richiesta congiunta dei difensori delle parti e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.02.2025, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio.
All'udienza del 19.02.2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 20.06.2024, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 20.02.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
In data 18.04.2025, si costituivano, per parte intervenuta , i difensori CP_2 [...] e IN Bellabarba, riportandosi integralmente ai precedenti atti difensivi, ed in data CP_3 7.05.2025, l'avv. depositava atto di rinuncia al mandato in precedenza conferito Controparte_3 allo stesso dalla società intervenuta Controparte_2
***
L'opposizione proposta dal debitore ceduto avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1277/2020 è fondata e va, dunque, accolta, con conseguente revoca dell'ingiunzione di pagamento opposta e rideterminazione del corretto rapporto dare / avere tra le parti interessate. All'esito dell'istruttoria condotta, la domanda di pagamento azionata dal primo cessionario del credito in sede monitoria, è risultata sprovvista di prova in ordine ai relativi CP_1 presupposti, avendo invece parte opponente fornito adeguata prova della sussistenza di idonee e puntuali circostanze impeditive, estintive e modificative dell'altrui pretesa economica. Nelle more del presente giudizio di merito, risulta altresì documentata in atti l'ulteriore cessione del medesimo credito tra la società opposta e la società intervenuta CP_1 CP_2 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della complessa vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, si rendono necessarie le seguenti considerazioni preliminari in fatto ed in diritto. 1.1 Sotto un primo profilo e in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non
pagina 4 di 13 deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale, è legittimato a Controparte_1 fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria, nel caso di specie, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. sulla base dell'atto di cessione del credito datato 31.07.2020 e delle relative fatture commerciali ivi indicate (cfr. doc. nn. 1 e 2 monitorio), nonché sulla base delle prove di comunicazione dell'intervenuta cessione del credito al debitore ceduto (cfr. doc. nn. 3 e 4 monitorio e doc. allegati alla nota di deposito integrativa del 5.10.2020) - nel corso del presente giudizio di cognizione ordinaria, ovviamente nei limiti e nel rispetto delle rispettive preclusioni assertive e probatorie. 1.2 Sotto un secondo profilo e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, è necessario sin da subito evidenziare il thema decidendum del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in considerazione della tardiva costituzione in giudizio di parte opposta e Controparte_1 della conseguente inammissibilità delle ulteriori domande svolte in via di reconventio reconventionis. A tale specifico proposito, ci si limita a richiamare, da un lato, la generale disciplina codicistica di cui agli artt. 166 e 167 c.c. nel prevedere, a pena di decadenza, che il convenuto proponga eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, nell'ambito della propria comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente, ovvero
“almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione (…) ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis quinto comma” e dall'altro, la condivisibile e consolidata massima giurisprudenziale per cui “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)” (cfr. Cass. n. 32933 del 27.11.2023. Cass. S.U. n. 26727 del 15.10.2024 e Cass. n. 7236 del 18.03.2025). Nel caso di specie, infatti, non vi è dubbio che le domande di accertamento proposte sub lettere b) e c) di cui alle conclusioni della prima memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata da parte opposta in data 25.06.2021 e precisate all'udienza del 20.02.2025 – “b) Riconoscere la validità della cessione del credito della società esponente alla società a mezzo Parte_1 raccomandata inviata alla sede legale della società ed a mezzo mail della società debitrice ceduta come dimostrato;
c) Riconoscere e dichiarare che la somma versata dalla società debitrice opponente pari alla somma di euro 360.000,00 è stata versata quale acconto sulla maggiore somma dovuta alla società ed è stata conteggiata e defalcata dalla somma di euro 4.736.465,26 importo Parte_2 complessivamente dovuto da , quindi conteggiata nel pagamento della Parte_1
pagina 5 di 13 somma di euro 4.387.579,18 regolarmente corrisposta nell'intero rapporto commerciale con la Pt_2
[...
– siano inammissibili in quanto nuove e non tempestivamente proposte nell'ambito del presente giudizio di cognizione ordinaria, in accoglimento dell'eccezione sollevata sul punto dalla controparte. Dirimenti in tal senso sono, infatti, i seguenti comportamenti processuali tenuti da parte opposta
[...]
per un verso, la tardiva costituzione della medesima parte nell'ambito del giudizio di CP_1 opposizione con deposito della propria comparsa di costituzione e risposta in data 19.05.2021 – peraltro, comunque in assenza di formale proposizione di tali ulteriori domande, differenti per petitum e/o per causa petendi rispetto alla domanda di pagamento somme proposta in sede monitoria – a fronte della prima udienza di comparizione e trattazione differita ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c. al giorno 26.05.2021 e, per altro verso, la formale proposizione di tali domande di accertamento per la prima volta in sede di prima memoria istruttoria depositata da parte opposta in data 25.06.2021 da intendersi non già in termini di ammissibile emendatio libelli, di una domanda in precedenza peraltro non tempestivamente e ritualmente proposta, bensì in termini di vera e propria domanda nuova (mutatio libelli), senza dubbio inammissibile, per intervenuta decadenza della parte onerata, in quella fase processuale. 1.3 Sotto un terzo profilo d'analisi e ancora in via preliminare, occorre altresì verificare d'ufficio, sul piano soggettivo, l'effettiva sussistenza di legittimazione sostanziale attiva in relazione allo specifico diritto fatto valere in giudizio nei confronti del debitore ingiunto Parte_1 e quale soggetto giuridico, tra quelli ritualmente costituiti, sia dunque l'attuale titolare del
[...] preteso credito per cui è causa. Sul punto, come peraltro confermato anche dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, a fronte della prima cessione del credito conclusa in data 31.07.2020, tra la società cedente società subito dopo cancellata dal registro delle imprese Parte_2 in data 17.08.2020 e poi dichiarata fallita dal Tribunale di ER in data 6.08.2021, e la società cessionaria con sede legale in Danimarca e sede locale ed operativa prima a Perugia Controparte_1
e poi a Forlì, documentata in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo – che non risulta iscritta nel registro delle imprese, come evidenziato dal CTU a pag. 13 della relazione peritale -, quest'ultima società nelle more del presente procedimento ordinario di cognizione con atto di cessione del credito datato 26.04.2021, allegato alla comparsa di intervento del nuovo cessionario depositata in data 28.09.2023, ha ulteriormente ceduto pro soluto il medesimo credito per euro 367.234,88 nei confronti dell'odierna parte opponente in favore della società , con sede in Svizzera e con CP_2 l'assistenza nel medesimo difensore del primo cessionario (cfr. pagg. 12 e ss. relazione peritale). In aggiunta e sempre sotto tale puntuale profilo di analisi, si deve valorizzare il contegno processuale tenuto dalla società cedente successivamente all'intervento ex art. 105 c.p.c. proposto CP_1 da , avendo implicitamente confermato la piena legittimazione sostanziale attiva in CP_2 relazione ai fatti per cui è causa, attualmente in capo all'ultimo documentato cessionario. 1.4 In ultima analisi e per completezza espositiva, si rende necessario in questa sede richiamare integralmente le motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inesistenza dell'ambito del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo della querela di falso in via incidentale proposta da parte ai sensi dell'art. 221 c.p.c. in relazione ai documenti nn. 10, 11, 12 e 13 allegati da CP_2 parte opponente alla propria seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma Parte_1 6, c.p.c.. Alle assorbenti motivazioni giuridiche già contenute nella precedente ordinanza emessa in data 27.10.2023, si reputa in ogni caso opportuno aggiungere quanto segue. Per un verso, si deve porre in evidenza l'assoluta irrilevanza ai fini del decidere la presente vertenza dei documenti prodotti sub nn. 10 e 11 in quanto hanno ad oggetto note di debito emesse sì dall'odierna parte opponente, ma non nei confronti dell'originaria società cedente bensì nei Parte_2 confronti della Toolk s.a.s. di soggetto giuridico diverso e del tutto estraneo al thema CP_4 decidendum del presente giudizio, come evidenziato anche dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata (cfr. pagg. 23 e 24 relazione peritale). Per altro verso, si deve rilevare la mancanza di formale e rituale riproposizione di querela falso pagina 6 di 13 in via incidentale ai sensi dell'art. 221 c.p.c. in relazione agli ulteriori documenti offerti in comunicazione da parte opponente sub nn. 12 e 13. Pertanto, fatto salvo quanto si dirà nel proseguo circa la rilevanza probatoria di tali produzioni documentali acquisite in atti, le stesse risultano utilizzabili ai fini della presente decisione e quindi anche dal consulente tecnico d'ufficio nominato, in ragione dell'intervenuta declaratoria di inesistenza della querela di falso in via incidentale proposta da
, con nota di deposito del 27.09.2023. CP_2 2. Ciò doverosamente premesso ed accertato, in primo luogo, al fine di valutare la fondatezza della domanda di ingiunzione di pagamento della somma in linea capitale pari ad euro 367.234,88, oltre interessi, formulata in sede monitoria da occorre verificare se la medesima parte Controparte_1 opposta, a cui è subentrata a titolo particolare nel diritto parte intervenuta nelle more del CP_2 giudizio, oltre ad allegare l'altrui inadempimento, abbia debitamente provato la fonte negoziale del proprio preteso diritto di credito nei confronti di Parte_1 2.1 Innanzitutto e tenuto conto del primo motivo di opposizione sollevato da parte opponente in ordine alla mancata ricezione della comunicazione di cessione del credito tra la cedente e la Pt_2 cessionaria – non contestandone in alcun modo la validità -, si rende necessaria una Controparte_1 breve ricostruzione della disciplina normativa relativa all'opponibilità e all'efficacia dell'atto di cessione del credito nei confronti del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.. A tal proposito e come noto, si osserva che l'istituto generale della cessione del credito codicisticamente previsto agli artt. 1260 e ss. c.c. costituisce una fattispecie negoziale traslativa del diritto di credito, che comporta la modificazione della titolarità sul lato attivo del rapporto obbligatorio. La natura contrattuale della cessione del credito presuppone l'indefettibile requisito della sussistenza di un accordo tra il creditore cedente ed il terzo cessionario finalizzato al trasferimento del rapporto obbligatorio e della titolarità sostanziale del credito stesso;
per espressa previsione di legge tale trasferimento può avvenire tanto a titolo oneroso, quanto a titolo gratuito, sulla base della concorde volontà delle parti contraenti. Si deve ricordare, inoltre, che da tale rapporto contrattuale bilaterale resta estraneo il debitore ceduto, dal momento che questi non assume alcun diritto o obbligo avente titolo in siffatto accordo bilaterale, essendogli indifferente nella sostanza eseguire la prestazione a cui si è obbligato in favore di un creditore piuttosto che di un altro (cfr. già Cass. n. 23463/2009). In ogni caso e per completezza espositiva, comunque, in base al condivisibile orientamento della giurisprudenza, da considerarsi allo stato maggioritario, la cessione del credito non perde la propria natura di negozio bilaterale nemmeno nell'ipotesi in cui il debitore ceduto intervenga in qualche modo alla stipulazione tra cedente e cessionario al fine di accettare la cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c.. Nello specifico, infatti, l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non ha il rilievo di manifestazione di volontà idonea a concorrere alla formazione dell'accordo negoziale di cessione, in quanto il trasferimento del diritto di credito si verifica unicamente in forza e nel momento della conclusione del relativo accordo tra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso espresso da questi ultimi (cfr. Cass. n. 17590/2005 e di recente anche Cass. n. 17985 del 3.06.2022). Ciò puntualizzato in relazione alla natura bilaterale del contratto di cessione del credito, per quanto concerne il diverso ed autonomo profilo dell'opponibilità e dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto, è richiesta dalla legge l'espressa accettazione di quest'ultimo e/o quantomeno il perfezionamento della notifica nei confronti del debitore ceduto dell'intervenuta cessione del credito, che, per un verso, non deve integrare necessariamente la comunicazione integrale dell'atto di cessione (mediante trasmissione dell'originale o di una copia autenticata dell'atto di cessione del credito), essendo sufficiente la comunicazione degli elementi essenziali del negozio di trasferimento del diritto di credito sul lato attivo (cfr. Cass. n. 1510/2001) e, per altro verso, non è necessario che la notificazione sia effettuata con l'osservanza delle prescrizioni previste dall'ordinamento per gli atti processuali ed, in particolare, a mezzo di ufficiale giudiziario (cfr. Cass. n. 12616/2017). Ancora, si ricorda che alla notificazione della cessione del credito deve attribuirsi senz'altro natura di dichiarazione di scienza, recettizia, a forma libera, anche in considerazione dell'equivalenza alla stessa pagina 7 di 13 notificazione, riconosciuta in via interpretativa alla prova della conoscenza in altro modo dell'avvenuta cessione del credito in capo al debitore ceduto (cfr. Cass. n. 1770/2014). 2.2 Pienamente in linea con i suddetti principi giuridici è il caso di specie, in cui la notificazione dell'atto di cessione del credito pro soluto e a titolo oneroso, concluso in data 31.07.2020 tra il cedente e il cessionario risulta documentalmente essersi perfezionata nei confronti Parte_2 Controparte_1 del debitore ceduto sia via pec in data 6.08.2020 ricevuta anche all'indirizzo Parte_1
, come espressamente previsto anche dall'art. 5 dell'atto di cessione del Email_1 credito (rubricato “notifica della cessione”), sia mediante raccomandata A/R, senza busta, in data 12.08.2020 (cfr. doc. nn. 1 e 3 monitorio e doc. nn. 5 e 9 parte opposta). Le allegazioni assertive e probatorie di parte opposta hanno poi trovato puntuale e convergente riscontro nelle univoche dichiarazioni testimoniali rese da e che si sono materialmente Tes_2 Testimone_3 occupati degli adempimenti per la notifica al debitore ceduto dell'atto di cessione del credito (cfr. verbale d'udienza del 29.06.2022). Si deve altresì evidenziare come risulti documentalmente che l'invio della cessione del credito al debitore ceduto “senza busta, con plico Parte_1 piegato e raccomandato”, sia stata inviata, non già direttamente dal primo cessionario
[...]
con sede legale in Danimarca e sede locale ed operativa a Forlì, bensì dal difensore di CP_1 fiducia di quest'ultimo, avv. Massimo di Bonaventura del foro di ER (cfr. doc. n. 5 parte opposta). Ciò è pertanto necessario e sufficiente, affinché il già perfezionato contratto bilaterale di cessione del credito tra le parti contraenti, possa produrre effetti ed essere opponibile anche nei confronti del debitore ceduto in quanto il perfezionamento della Parte_1 notificazione dell'atto di cessione del credito è prevista ex art. 1264 c.c. quale criterio alternativo all'accettazione della cessione. In ultima analisi, si rileva come la notificazione dell'atto di cessione del credito, idonea ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto, possa anche esser contenuta nell'atto di citazione con cui il cessionario dovesse convenire in giudizio direttamente lo stesso debitore ceduto per l'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. n. 20143/2005, Cass. n. 14610/2004, Cass. n. C. 8387/1997, Cass. n. 10280/1990, Cass. n. 4077/1990, nonché Cass. n. 7013/1988) e possa essere effettuata anche successivamente, nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005 e Cass. n. 14610/2004). Documentato in atti e in ogni caso non oggetto di alcuna specifica contestazione è, altresì, il perfezionamento in data 10.11.2020 della notifica del decreto ingiuntivo, poi opposto, mediante rogatoria internazionale degli atti giudiziari (cfr. doc. allegato all'atto di citazione in opposizione). 2.3 In aggiunta, deve evidenziarsi come, alla luce del complessivo esame dell'atto di cessione del credito datato 31.07.2020 che riporta testualmente nella premessa l'elenco delle sottostanti fatture commerciali emesse dalla società cedente – poi dichiarata fallita dal Tribunale di ER in Parte_2 data 6.08.2021 - nei confronti del debitore ceduto a titolo di corrispettivi per Parte_1 la fornitura di calzature, a fronte degli incontestati e continuativi rapporti commerciali in essere tra le due società e della documentazione contabile offerta in comunicazione, sia stato possibile ricostruire e verificare tramite il necessario ausilio del consulente tecnico d'ufficio nominato l'effettivo importo del credito ceduto, azionato in sede monitoria. Alla luce delle specifiche doglianze formulate a tal riguardo da parte opponente, si deve ribadire che in effetti l'importo in linea capitale complessivo pari ad euro 367.234,88 deriva dalla sommatoria tra gli importi delle singole fatture commerciali, indicate e complessivamente prodotte in giudizio ad opera delle parti (cfr. doc. nn. da 1a) a 1g) di parte opposta e doc. nn. 3A, 3B e 3C di parte opponente), dovendosi precisare che, da un lato, le fatture per vendita beni nn. 616 e 619 emesse in data 18.09.2019 e in data 19.09.2019, unitamente alle rispettive note di credito nn. 737 e 738 del 18.11.2019 nella sostanza non incidono, quindi sul valore complessivo del credito ceduto e, dall'altro lato, che il residuo differenziale riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio tra l'importo fatturato e quello indicato nell'atto di cessione del credito risulta derivante dal parziale pagamento della fattura commerciale n. 58 del 24.01.2020 ivi indicata, il cui parziale incasso da parte del cedente ha trovato puntuale Parte_2
pagina 8 di 13 riscontro nella contabilità tenuta dallo stesso creditore originario (cfr. doc. nn. 2 e 3 parte opposta – scheda contabile e scheda scadenze -, nonché pagg. 16 e ss. e pagg. 55 e ss. relazione peritale). Pertanto, tutto ciò oggettivamente e coerentemente ricostruito su base contabile dal CTU nominato, va accertata innanzitutto la rispondenza tra il credito ceduto indicato nell'atto di cessione e il credito complessivamente fatturato e contabilizzato dalla società cedente nei confronti del proprio Parte_2 cliente / compratore essendo dunque risultata priva di pregio dirimente la Parte_1 doglianza di parte opponente in merito alla non debenza del complessivo importo di euro 75.291,30, derivante dalle fatture nn. 738 del 18.11.2019, 737 del 18.11.2019, 616 del 18.09.2019 e 619 del 19.09.2019, che lo stesso compratore deduce di non aver mai ricevuto. 3. Fatta la necessaria chiarezza in merito alle fatture commerciali indicate nell'atto di cessione del credito pro soluto notificato al debitore ceduto e la cui sommatoria concorre a formare il complessivo credito ceduto dalla società cedente al cessionario dovendosi Pt_2 Controparte_1 richiamare l'organico e chiaro prospetto elaborato dal CTU a pag. 18 della propria relazione peritale, in secondo luogo, a seguito dell'intervenuta cessione del credito pari ad euro 367.234,88, si rende indispensabile analizzare, alla luce della documentazione versata in atti e delle prove fornite, la fondatezza o meno delle plurime doglianze sollevate in sede di opposizione da parte opponente
[...] in ordine all'intervenuta estinzione e/o inesistenza del credito ceduto. Parte_1 Sul punto, infatti, ci si limita a ricordare che le eccezioni opponibili al cessionario del credito sono le stesse eccezioni che erano opponibili all'originario creditore / cedente e, pertanto, per quanto di specifico interesse, il debitore ceduto è certamente legittimato ad opporre al cessionario le eccezioni relative ad eventi estintivi e/o modificativi del rapporto obbligatorio, quali ad esempio, l'intervenuto pagamento totale o parziale e le altre cause di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento, nonché eccezioni fondate sull'esecuzione del contratto. Ciò è certamente avvenuto nel caso di specie, avendo il debitore ceduto da Parte_1 un lato, allegato e provato l'intervento pagamento anticipato, sugli ordini della stagione 0P, dell'importo pari ad euro 360.000,00, mediante bonifico bancario con data valuta 20.01.2020 (cfr. doc. n. 9 parte opponente) e, dall'altro lato, avendo eccepito la compensazione con controcrediti dalla stessa vantati nei confronti di , anche a titolo di penali per ritardi nella consegna della merce, tanto in Pt_2 Cont relazione alle calzature della collezione quanto a quelle della collezione . CP_6
In sintesi, si rileva sin d'ora come, dall'analisi delle risultanze probatorie complessivamente emerse nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione e verificate anche dall'ausiliario contabile nominato, risultano, da un lato, provati i fatti estintivi e modificativi opposti dall'odierna parte opponente al cessionario e, dall'altro, quest'ultimo non ha documentalmente Controparte_1 dimostrato in atti l'attuale sussistenza di un rapporto debitorio della nei Parte_1 confronti dell'originario creditore cedente con riferimento al credito ceduto (cfr. Cass. S.U. Parte_2 n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015 e Cass. n. 575 del 17.01.2001). In tal senso, infatti, risultano dirimenti ai fini del decidere le puntuali e convergenti risultanze contenute nella relazione peritale depositata dal CTU, rag. , in data 4.06.2024. Persona_2 3.1 A tal proposito, in ragione delle doglianze di parte opposta e di parte intervenuta, che comunque nel corso delle operazioni peritali non hanno fatto pervenire al CTU (cfr. pag. 48 relazione peritale), si deve esplicitare la piena validità e correttezza dell'operato del consulente tecnico d'ufficio, in quanto lo stesso ha condotto le operazioni peritali con una metodologia organica e nel pieno contraddittorio tecnico tra le parti, tenendo conto della documentazione prodotta in atti, nonché reperita previa autorizzazione, e soprattutto nel rispetto delle proprie prerogative ai sensi dell'art. 194 c.p.c., rispondendo altresì dettagliatamente alle osservazioni formulate dal CTP di parte opponente. Pertanto, in tale sede decisionale, sono certamente utilizzabili le risultanze contabili emerse. 3.2 Innanzitutto, è necessario premettere che sia le fatture riportate nell'atto di cessione del credito e verificate dal CTU (cfr. doc. nn. 3A, 3B e 3C parte opponente e doc. nn. 1a)-1g) parte opposta), sia le circostanze fattuali impeditive, estintive e/o modificative dell'altrui pretesa economica pagina 9 di 13 dedotte da parte opponente risultano essere anteriori rispetto alla data di conclusione dell'accordo bilaterale di cessione del credito tra il cedente e il cessionario XXI NV (31.07.2020), Pt_2 nonché alla data di comunicazione della cessione del credito al debitore ceduto (12.08.2020). 3.3 Ciò premesso, sotto un primo profilo di analisi è senza dubbio opponibile al cessionario l'accordo scritto concluso tra la cedente e il debitore ceduto in data Pt_2 Parte_1 16.01.2020, sugli ordini di calzature della stagione 0P (cfr. doc. n. 8 parte opponente). In forza di una tale scrittura privata prodotta in atti e sottoscritta da entrambe le parti contraenti, con apposizione dei rispettivi timbri sociali e delle rispettive firme di pugno da parte di soggetti legittimati a manifestare la volontà delle persone giuridiche interessate, il compratore si Parte_1 è obbligato verso il venditore al “pagamento anticipato sugli ordini della 0P” Pt_2 dell'importo pari ad euro 360.000,00 (euro 400.000,00 detratto lo sconto contestualmente previsto del 10%). Sul punto, privo di rilievo dirimente è il – comunque generico - disconoscimento della sottoscrizione ivi apposta dalla parte contraente , in quanto la parte disconoscente Pt_2 [...] non ne è il sottoscrittore e, dunque, non è legittimato ai sensi dell'art. 214 c.p.c.. CP_1
Costituiscono, inoltre, circostanze fattuali debitamente documentate in atti tanto l'effettivo pagamento anticipato dell'importo pari ad euro 360.000,00 mediante bonifico bancario con data valuta del 20.01.2020, quanto l'imputazione di un tale pagamento al summenzionato accordo commerciale relativo alla sola collezione 0P (cfr. doc. nn. 8 e 9 parte opponente). Quest'ultimo aspetto ha peraltro trovato conferma anche negli approfonditi accertamenti tecnici condotti dal CTU (cfr. pag. 30 relazione peritale). In mancanza, però, di espressa dichiarazione dell'odierna parte opponente, al momento dell'esecuzione del pagamento in esame, in ordine al debito che intendeva soddisfare, tra più debiti della medesima specie verso lo stesso creditore – se riferibili ai soli ordinativi della Parte_2 collezione 0P già in corso ovvero a quelli successivi alla data dell'accordo di pagamento anticipato -, si rende ora necessario procedere alla ricostruzione in via ermeneutica della volontà contrattualmente manifestata dalla Parte_1 Sul punto e sempre in via generale, ci si limita, altresì, a ricordare che l'interpretazione del contratto, così come l'interpretazione delle singole clausole e condizioni, deve essere effettuata facendo applicazione dei generali criteri ermeneutici contenuti negli artt. 1362 e ss. c.c.. In primis, infatti, il criterio che deve essere utilizzato è quello della “comune intenzione delle parti”, che deve essere valutato nella propria oggettività e unitarietà, anche in relazione al comportamento complessivo tenuto dalle stesse, sia in sede di conclusione dell'accordo contrattuale e sia eventualmente tenuto anche dopo la conclusione del contratto, durante l'esecuzione del rapporto;
in ogni caso, sempre senza limitarsi al solo senso letterale delle parole. In aggiunta, si ricorda come il successivo art. 1363 c.c. preveda espressamente che “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” e che, quali norme di chiusura, gli artt. 1366 e 1367 c.c. statuiscono che, in ogni caso, “il contratto deve essere interpretato secondo buona fede” e che “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, così garantendo e rendendo effettivo anche l'ulteriore principio generale di conservazione degli atti negoziali.
Nel caso di specie, facendo congiunta applicazione dei principi giuridici sopra richiamati e tenuto conto della documentazione presente in atti complessivamente esaminata, infatti, va evidenziato l'espresso utilizzo ad opera delle parti contraenti del termine “pagamento anticipato” che testimonia, per sua stessa natura, la chiara volontà di pagare anticipatamente la merce che successivamente all'accordo contrattuale del 16.01.2020 e al relativo pagamento del 20.01.2020 sarà oggetto di ordini e di relative consegne da parte del . Ovviamente, facendo applicazione dei generali Parte_3 Pt_2 principi di buona fede e di correttezza, non potevano essere elencate le fatture di riferimento, alla data pagina 10 di 13 del pagamento anticipato, e pertanto si è resa necessaria l'introduzione della consulenza tecnica d'ufficio per provvedere a posteriori alla ricostruzione della predetta imputazione del pagamento. Ciò accertato, si richiama integralmente il puntuale accertamento contabile effettuato dal CTU, di cui a pag. 33 della relazione peritale, in base al quale è emerso “come tutte le fatture oggetto di cessione del credito aventi quale causale la fornitura di merce relativa alla collezione 0P risultino pagate”, peraltro confermato e meglio precisato anche a pag. 65 della relazione peritale, a seguito delle osservazioni formulate dal CTP di parte opponente. Pertanto, l'opposizione proposta dal debitore ceduto è sotto tale Parte_1 specifico aspetto fondata e deve trovare accoglimento. 3.4 Parimenti fondati sono poi risultati anche gli ulteriori motivi di opposizione ritualmente proposti dal debitore ceduto in sede di opposizione, relativi ai ritardi nella consegna e ad altri vizi della merce ordinata, nonché più in generale alla non debenza della somma oggetto di cessione del credito, tenuto conto delle intercorse compensazioni contabili tra poste dare e avere reciprocamente vantate dalle parti contraenti nel corso del rapporto commerciale in essere. Per completezza espositiva, va in ogni caso preliminarmente rilevato che, pur in mancanza di documentazione probatoria attestante le specifiche consegne della merce oggetto delle fatture commerciali sottostanti all'atto di cessione del credito datata 31.07.2020, come eccepito da parte opponente, il CTU sulla base della documentazione contabile reperita in atti ed in particolare in base al documento prodotto sub n. 13 da parte opponente (già ritenuto utilizzabile per le ragioni in precedenza esplicitate) ha comunque ragionevolmente concluso “che la quasi totalità delle consegne riportate nelle fatture della collezione 0P sia stato effettuato” (cfr. relazione peritale pag. 25). 3.4.1 La ricostruzione fattuale proposta da parte opponente circa i ritardi nelle consegne e di altri vizi riscontrati sulla merce compravenduta, peraltro in assenza di puntuale prova contraria a smentita da parte dei successivi cessionari del credito e costituiti in Controparte_1 CP_2 giudizio, ha trovato puntuale riscontro nell'ambito del costante scambio di comunicazioni mail intercorso all'epoca dei fatti tra il venditore e il compratore (cfr. doc. Pt_2 Parte_1 n. 14 parte opponente), in cui vengono in rilievo richieste da parte del venditore di slittamenti delle convenute tempistiche di consegna della merce, nonché le mancate consegne della merce ordinata registrate dal compratore – come, in particolare, emergenti dalla lettura delle comunicazioni mail datate 8 e 13 gennaio 2020, 5 e 8 febbraio 2020, 13 marzo 2020. Sempre con specifico riferimento alla problematica dei documentati ritardi nelle consegne della merce ordinata dalla in relazione alla già richiamata collezione 0P, si deve Parte_1 senza dubbio valorizzare l'accordo scritto intercorso tra le parti contraenti sempre nell'ambito della scrittura privata sottoscritta in data 16.01.2020 (cfr. doc. n. 8 parte opponente) in base al quale, richiamando in premessa precedente documentazione scambiata tra le parti contraenti e generici accordi verbali intercorsi, viene espressamente previsto, con riferimento agli ordinativi della collezione 0P che “come da accordi presi, (…) la consegna oltre a finestra di consegna stabilita per il 20 gennaio 2020, sarà soggetta ad uno sconto del 10% per ogni settimana di ritardo”. In aggiunta, sulla base dell'attenta e puntuale analisi contabile svolta dal consulente tecnico d'ufficio, va considerata attendibile la nota di addebito datata 21.04.2020 emessa da in Parte_1 relazione alla penale pattuita per i ritardi nella consegna della merce per l'importo di euro 40.988,00 (cfr. doc. n. 12 parte opponente) e “riferibile a fatture oggetto di cessione del credito” (cfr. pag. 26 relazione peritale). Ancora il consulente tecnico d'ufficio ha affermato sul punto che “l'importo addebitato dalla di cui all'allegato 12) corrisponde perfettamente ai ritardi nelle consegne CP_7 come rilevati dalle fatture di vendita emesse dalla alla in data successiva al 20.01.2020” Pt_2 CP_7 (cfr. pag. 62 relazione peritale). In aggiunta, alla luce delle complessive risultanze dell'istruttoria orale condotta (cfr. verbale d'udienza del 29.06.2022), nonché delle convergenti evidenze emergenti dall'analisi della documentazione offerta in comunicazione da parte opponente (cfr. doc. nn. 12, 13 e 14 – analizzata pagina 11 di 13 anche dal CTU sulla base delle proprie competenze e conoscenze tecniche pagg. 22 e ss. relazione peritale), hanno trovato oggettivo riscontro intervenute problematiche nel corso del continuativo rapporto commerciale legate a difformità e a conseguenti modifiche da apportare alle calzature consegnate, imputabili alla società venditrice , tenuta a proprie spese alla relativa emenda. Pt_2 3.4.2 Inoltre, in via di ragione maggiormente liquida, va rilevato come tali documentati elementi probatori sono stati correttamente utilizzati, poi, dal consulente tecnico d'ufficio nell'attività di ricostruzione contabile dei rapporti dare / avere tra le parti contraenti e Pt_2 Parte_1 nel periodo in esame e con specifico riferimento alle fatture oggetto di cessione del
[...] credito tra il cedente e il cessionario che ha richiesto e ottenuto l'ingiunzione di Pt_2 Controparte_1 pagamento opposta. Per un verso, infatti, il CTU, rag. ha riscontrato plurime criticità ed incongruenze Persona_2 nell'ambito della documentazione contabile tenuta dal venditore e nello specifico relativa al Pt_2 partitario del cliente esplicitandone gli aspetti problematici e giungendo, Parte_1 altresì, ad affermare che la scheda contabile della prodotta in atti dal cessionario Pt_2 CP_1 relativa al periodo in esame (01.01.2019-11.03.2020) “apre con un credito nei confronti della Pt_1 di euro 334.186,33, di cui è impossibile certificare l'esistenza atteso che non vengono prodotti ed allegati documenti a conforto del debito pregresso” (cfr. pagg. 36 e ss. relazione peritale). Per altro verso, pertanto, la stessa ha dovuto provvedere alla ricostruzione del partitario della società venditrice in relazione al cliente in base alla documentazione Pt_2 Parte_1 contabile presente in atti e, dunque, procedendo al necessario azzeramento del credito pregresso, in alcun modo giustificato documentalmente dalla parte in tal senso onerata, nonché tenendo conto delle sole fatture commerciali oggetto dell'atto di cessione del credito del 31.07.2020, delle note di debito giustificate dagli accertati ritardi nelle consegne della merce e dei pagamenti nelle more intercorsi. Tale attività contabile ha portato alla “ovvia conseguenza che risulterebbe a credito della CP_7 Pt_2 Con per la somma di euro 26.883,25” (cfr. pagg. 42 e 68 relazione peritale – ipotesi 1.A). In conclusione e sulla base di tutte le predette ragioni, all'esito dell'istruttoria orale espletata, l'opposizione proposta dal debitore ceduto è senza dubbio integralmente Parte_1 fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, non avendo al contrario né parte opposta, attore in senso sostanziale, né l'intervenuto ulteriore cessionario offerto in CP_2 comunicazione idonea documentazione a supporto dell'attuale debenza del proprio preteso credito, azionato in sede monitoria e derivante dall'atto di cessione del credito da parte del venditore . Pt_2 4. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio (cfr. Cass. n. 30729 del 19.10.2022 e Cass. n. 2719 del 11.02.2015), come meglio indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase processuale espletata;
in ragione del valore complessivo della controversia (domanda) ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. ex multis Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 4.1 Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale e sostanziale soccombenza di parte opposta in relazione alla propria pretesa creditoria azionata in sede monitoria, nonché Controparte_1 di parte intervenuta come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione. CP_2 4.2 I costi della consulenza tecnica d'ufficio vengono posti definitivamente a carico di parte opposta e di parte intervenuta, in solido tra loro, in ragione delle risultanze della stessa relazione peritale e del fatto che con le proprie scelte difensive in concreto vi hanno dato sostanzialmente causa. 4.3 Per quanto riguarda, in ultima analisi, le ulteriori domande di condanna formulate reciprocamente dalle parti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., non si ravvisano gli pagina 12 di 13 estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi tanto oggettivi (totale soccombenza della controparte, con riferimento alla domanda proposta da parte opposta
[...] nei confronti di parte opponente quanto soggettivi della mala CP_1 Parte_1 fede o della colpa grave quale indice di una condotta difensiva oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo (cfr. Cass. S.U. n. 22405 del 13.09.2018, Cass. n. 90812 del 18.11.2019 e più di recente Cass. n. 20018 del 24.09.2020), con riferimento alla reciproca domanda proposta da parte opponente nei confronti della controparte, tenuto conto della necessità di analizzare e decidere plurime questioni giuridiche, anche preliminari, al fine di valutare la fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni, nonché di espletare un'approfondita attività istruttoria, in particolare con riferimento all'effettivo perfezionamento della notifica, senza busta, dell'atto di cessione del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca R.G. numero 147/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'opposizione proposta da parte opponente nei confronti Parte_1 di parte opposta per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_1
2. ACCERTA E DICHIARA che parte opponente nulla deve né in Parte_1 favore di parte opposta né in favore di parte intervenuta in Controparte_1 CP_2 forza dell'atto di cessione del credito datato 31.07.2020, quale titolo azionato in sede monitoria.
3. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 1277/2020.
4. CONDANNA parte opposta e parte intervenuta , in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, al pagamento a favore di parte opponente , delle spese di lite che Parte_1 si liquidano in complessivi euro 22.457,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede;
spese specifiche pari ad euro 634,00 per contributo unificato ed anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA come per legge.
5. PONE i costi di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte opposta
[...] e di parte intervenuta , in solido tra loro. Controparte_1 CP_2
Forlì, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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