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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/10/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7426/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7426/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
, CP_1 CP_2
CONVENUTI
Oggi 10 ottobre 2025 ore 10.59 innanzi al dott. Francesco Bartolotti, sono comparsi:
Per l'avv. SILVIA VIARO, anche in sostituzione dell'avv. RINALDI Parte_1
FA Per e l'avv. ATTILIO GASTALDELLO e l'avv. CAPORUSCIO CP_1 CP_2
LAURA, nonché le figlie delle parti, signore Persona_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c., anche in via istruttoria. Il giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi. L'avv. GASTALDELLO evidenzia la nota del 19.02.2024 ove viene precisato che nulla era più preteso reciprocamente dalle parti;
rileva che dunque è pacifico che al 04.12.2024 non sussisteva più alcun credito di parte attrice. Rileva come inoltre non sussista l'elemento della scientia fraudis, oltre che dell'eventus damni, anche avuto riguardo alla diversa minor estensione quantitativa e qualitativa dei fondi conferiti nel secondo fondo patrimoniale, nonché alla consistenza del patrimonio residuo non conferito in fondo. Ribadisce che ai doc 13 e 14 sono indicati tutti i mappali relativi ai fondi e . Per_2 Per_3
Replica l'avv. VIARIO riportandosi alle proprie memorie difensive, negando che vi sia rinuncia alcuna di ai propri crediti. Pt_1
Il giudice si ritira in camera di consiglio e informa i difensori delle parti che la sentenza sarà comunicata all'esito della camera di consiglio.
Il giudice Francesco Bartolotti
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7426/2024 R.G., promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RINALDI Parte_1 P.IVA_1 FA e dell'avv. VIARO SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MENORELLO DOMENICO e ANDREA MORO del Foro di Padova, nonché dall'Avv. ATTILIO GASTALDELLO del Foro di Pt_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI Conclusioni parte attrice Parte_1
“In via principale:
- accertarsi e dichiararsi l'inefficacia, nei confronti di ai sensi e per Parte_1 gli effetti di cui art. 2901 c.c., dell'atto pubblico di data 12 dicembre 2019, a rogito del notaio dott d rep. n. 161655 e racc. n. 32358, registrato in Persona_4 Pt_1 Pt_1 data 16 dicembre 2019, n. 20401 serie 1T, trascritto nei Registri Immobiliari tenuti dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale d in data 16.12.2019, con cui i sig.ri Pt_1
e hanno costituito in un fondo patrimoniale i seguenti beni CP_1 CP_2 immobili di proprietà del primo e più precisamente: A) In Comune di Villafranca di Verona, Via Mantova n. 21 angolo Via dell'Esperanto, porzione del fabbricato ergentesi sull'area censita in mappa del catasto terreni al foglio 60 con la particella 469, ente urbano, di are undici e centiare ottantanove e precisamente:
- un appartamento al piano primo con cantina al piano sottostrada e corte esclusiva di pertinenza;
- una autorimessa al piano sottostrada;
censite al Catasto dei Fabbricati del Comune suddetto come segue: pagina 2 di 9 FOGLIO 60, mappali numeri:
469 sub.
2 - Via Mantova, n. civico CM, piano S1-T-1, categoria A/7, classe 3, consistenza vani 6, Superficie Catastale Totale 168 metri quadri, Totale escluse aree scoperte 156 metri quadri, RCE 635,24;
469 sub.
4 - Via Dell'Esperanto, n. civico CM, piano S1, categoria C/6, classe 5, consistenza metri quadri 25, Superficie Catastale Totale 31 metri quadri, RCE 77,47 Confini da Nord in senso N.E.S.O.: mapp. nn. 923, 924, 903, 471 e 925 (tutti del foglio 60 C.T.). Salvi i più precisi. È inoltre compresa la quota di un mezzo dell'area coperta e scoperta e del pianerottolo, tra cui in particolare i mapp. nn.:
469 sub.
5 - Bene non censibile comune a tutti i sub;
469 sub.
6 - Bene non censibile (pianerottolo) comune ai sub. 1 e 2. B) In Comune di Villafranca di Verona - Fondo Cave, Via Trieste: Appezzamento di terreno agricolo diviso in più corpi, il tutto distinto nel Catasto Terreni del Comune suddetto come segue:
52, Mapp. n.: Pt_2
201 Ha. 00.12.04 RDE. 8,08 RAE. 4,35 FOGLIO 60, Mapp. nn.:
11 Ha. 00.02.90 RDE. 1,95 RAE. 1,05
12 Ha. 00.01.80 RDE. 0,65 RAE. 0,37 14 Ha. 00.13.47 RDE. 9,04 RAE. 4,87 17 Ha. 00.16.40 RDE. 5,93 RAE. 3,39 20 Ha. 00.02.64 RDE. 1,77 RAE. 0,95 24 Ha. 00.05.45 RDE. 3,66 RAE. 1,97 28 Ha. 00.05.33 RDE. 3,58 RAE. 1,93
31 Ha. 00.08.57 RDE. 4,96 RAE. 2,70
32 Ha. 00.64.19 RDE. 43,10 RAE. 29,84 49 Ha. 00.08.70 RDE. 6,65 RAE. 4,72 118 Ha. 00.02.10 RDE. 1,41 RAE. 0,76 120 Ha. 00.13.42 RDE. 10,26 RAE. 7,28 127 Ha. 00.00.55 RDE. 0,01 RAE. 0,01
133 Ha. 00.73.06 RDE. 49,05 RAE. 33,96
134 Ha. 00.18.97 RDE. 11,81 RAE. 6,39
135 Ha. 00.32.52 RDE. 21,83 RAE. 15,12
136 Ha. 00.91.15 RDE. 69,67 RAE. 49,43 138 Ha. 01.05.80 RDE. 80,87 RAE. 57,37 FOGLIO 61, Mapp. nn.: 1 Ha. 00.05.98 RDE. 4,01 RAE. 2,78
4 Ha. 00.12.21 RDE. 8,20 RAE. 5,68
5 Ha. 00.03.94 RDE. 1,42 RAE. 0,81 8 Ha. 00.08.97 RDE. 6,02 RAE. 4,17 pagina 3 di 9 Totale Ha. 05.10.16 RDE. 353,93 RAE. 239,90 (ettari zero cinque, are dieci e centiare sedici, reddito dominicale euro trecentocinquantatre virgola novantatre, reddito agrario euro duecentotrentanove virgola novanta). Confini da Nord in senso N.E.S.O.:
- per il mapp. n. 201 del foglio 52: strada, mapp. nn. 202, 245, 246, fiume (tutti del foglio 52 C.T.);
- per i mapp. nn. 11, 14, 118, 20, 24 e 28 del foglio 60: fiume, limite del foglio, strada, mapp. n. 7 (tutti del foglio 60 C.T.);
- per i rimanenti mapp. del foglio 60: mapp. nn. 8, 610, 971, 114, 776, 856, 862, 863, Ferrovia
- mapp. 509 (tutti del foglio 60 C.T.);
- per i mapp. del foglio 61: fiume, mapp. nn. 85, strada e limite del foglio (tutti del foglio 61 C.T.). Salvi i più precisi. Conseguentemente, ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari tenuti dall'Agenzia del Territorio, Agenzia Provinciale di la trascrizione e l'annotamento Pt_1 dell'emananda sentenza in favore d Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni parte convenuta e CP_1 CP_2
“- nel merito: rigettare, per tutto quanto esposto ai parr. I), II) e III) della presente comparsa di costituzione e risposta, l'azione revocatoria ex 2901 cc promossa da
[...] per la dichiarazione di inefficacia/inopponibilità nei confronti di parte attrice Parte_1 dell'atto pubblico del 12 dicembre 2019 a rogito del Notai d Rep. Persona_4 Pt_1 161655, Racc. 32358, registrato il 16 dicembre 2019, n. 20401, Serie 1T, con cui i Pt_1 sigg.r hanno costituito un fondo patrimoniale con oggetto i CP_1 CP_2 beni immobili catastalmente censiti al Foglio 52, Mappale 201, nonché al Foglio 60, Mappali 11, 12, 14, 17, 20, 24, 28, 31, 32, 49, 118, 120, 127, 133, 134, 135, 136, 138, 469 e al Foglio 61, Mappali 1, 4, 5 e 8;
- con vittoria di spese e compensi professionali anche come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
rilevato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;
rilevata la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015); richiamato quindi il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta;
in breve, ha convenuto in giudizio i coniugi Parte_1 CP_1
e per chiedere l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria
[...] CP_2 ex art. 2901 c.c. e, quindi, far dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto pubblico del 12.12.2019 (rep. n. 161655 e racc. n. 32358, registrato a in data 16.12.2019, n. 20401 Pt_1 pagina 4 di 9 serie 1T, trascritto nei Registri Immobiliari tenuti dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di in data 16.12.2019), con cui i convenuti hanno costituito un fondo Pt_1 patrimoniale ivi conferendovi beni immobili di proprietà del primo ed ubicati in Comune di Villafranca, costituiti da casa di abitazione in via Mantova e relative pertinenze, nonché i terreni ubicati in via Trieste (cd. Fondo Cave), siccome meglio identificati in atto di citazione;
parte attrice ha chiesto quindi di accertare la natura pregiudizievole dell'atto dispositivo in esame rispetto alle ragioni creditizie prospettate in relazione ad una pluralità di contenziosi reciprocamente incardinati fra le medesime odierne parti processuali e pendenti in diversi gradi di giudizio, anche di legittimità, in relazione ai quali la stessa ha dichiarato di avere richiesto la ripetizione della somma di circa 207 mila euro, versata in favore dei convenuti in esecuzione di alcune delle pronunce giudiziali sinora emesse fra le parti, nonché il risarcimento dei danni patiti in conseguenze di condotte di illecito spossessamento di beni e di danneggiamenti commessi, secondo la prospettazione attorea, dai convenuti sin dall'anno 2015 su di un raccordo ferroviario in costruzione di sua proprietà; i convenuti si sono costituiti negando la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione pauliana;
hanno in particolare contestato la sussistenza del credito invocato da parte attrice, nonché la sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni, rilevando di essere proprietari (in particolare ) di altri beni immobili di consistente valore economico, CP_1 sufficienti a soddisfare le eventuali ragioni di credito attoree scaturenti dai giudizi in corso;
rilevato che la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali offerte in comunicazione dalle parti, le quali non hanno dedotto mezzi di prova orale;
la causa risulta peraltro avere natura essenzialmente documentale ed è certamente matura per la decisione;
ritenuto nel merito, di dover effettuare le precisazioni di seguito indicate;
ritenuto in particolare, quanto al presupposto della legittimazione attiva di
[...]
della sussistenza del credito da essa invocato nei confronti dei convenuti, che Parte_1 devono condividersi i principi richiamati da parte attrice in ordine alla esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. anche in riferimento ad un credito soltanto eventuale e pure se oggetto di controversia fra le parti (credito litigioso); a tale riguardo giova dunque ribadire il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria non occorre la dimostrazione della sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo piuttosto sufficiente, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. civ. sez. III n. 5359 del 05/03/2009; Cass. civ. sez. III n. 5619 del 22/03/2016; Cass. civ. sez. III n. 11755 del 15/05/2018; Cass. civ. sez. III ordinanza n. 5746 del 22/02/2022); ritenuto peraltro di richiamare pure gli ulteriori principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: - “il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. civ. sez. III n. 2673 del 10/02/2016); - “quando oggetto pagina 5 di 9 dell'azione revocatoria ordinaria sia una res litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., neppure in generale ponendosi il conflitto pratico tra giudicati che tale norma intende evitare, in quanto l'accertamento svolto incidenter tantum dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente” (Cass. civ. sez. I n. 17257 del 12/07/2013); -
“la pregiudizialità che rende necessaria la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., essendo soltanto quella che può dar luogo ad un contrasto tra giudicati, non è ravvisabile nei rapporti tra la domanda di accertamento del credito e l'azione di simulazione, nullità o revocatoria proposta dal creditore nei confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale posto in essere dal debitore” (Cass. civ. sez. I ordinanza n. 19492 del 06/10/2005);
- “non sussiste rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra l'accertamento giudiziale del credito nella sua sede naturale e il suo accertamento incidentale a fini di revocatoria e non c'è neppure in astratto possibilità di conflitto di giudicati…”, posto che “… l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (Cass. civ. sez. III n. 9855 del 07/05/2014); -
“non è soggetto a sospensione necessaria - ma soltanto a sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria qualora sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita, con la conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione” (Cass. civ. sez. III, ordinanza n. 30106 del 21/11/2024); ritenuto, premesso quanto richiamato in punto di diritto, che nel caso di specie
[...] non abbia fornito elementi probatori, né allegazioni difensive Parte_1 sufficientemente circostanziate ai fini della valutazione dell'esistenza di una apprezzabile aspettativa di credito;
parte attrice si è infatti limitata in atto di citazione a richiamare la sussistenza di una pluralità di contenziosi pendenti in diversi gradi di giudizio, nell'ambito dei quali ha dichiarato di avere proposto domanda per la restituzione delle somme versate nelle more dei procedimenti in corso a favore dei convenuti, per un ammontare complessivo di circa 207 mila euro, oltre alla domanda risarcitoria per danneggiamenti al raccordo ferroviario da essa realizzato sui terreni confinanti con quelli dei convenuti;
invero, né in atto di citazione, né in prima memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c. sono fornite più precise allegazioni in ordine alla verosimiglianza del credito invocato, essendo soltanto precisato che già precedente atto costitutivo di fondo patrimoniale, con ivi conferiti tutti i beni immobili dei medesimi odierni convenuti, fu oggetto di revocatoria nel corso del 2018; neppure in seconda memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c., invero sono offerte più puntuali indicazioni, essendo soltanto riportato un elenco dei numerosi contenziosi pendenti, di cui sono prodotti in allegato alcuni atti: o i ricorsi per impugnazioni o le sentenze emesse sino a quel periodo temporale;
non vi è tuttavia alcuna prospettazione in atti né in ordine allo stato delle cause nelle quali parte attrice ha dichiarato di avere proposto domanda di risarcimento, né in ordine pagina 6 di 9 alle ragioni sulla base delle quali la stessa ritiene di poter conseguire la modifica delle sentenze ad essa sfavorevoli a seguito delle quali ha versato ai convenuti la menzionata somma di oltre 207 mila euro;
ritenuto, dunque, che rispetto ai contenziosi citati da parte attrice emerge allo stato una soccombenza della stessa parte attrice, quantomeno in riferimento ad alcuni di essi, cui è conseguito il pagamento del menzionato importo di circa 207 mila euro a favore dei convenuti;
per contro, l'attrice non ha precisato se ed in quali contenziosi abbia ottenuto pronunce favorevoli con condanna dei convenuti, anche soltanto alle spese processuali;
neppure la stessa ha precisato quali siano i contenziosi che l'hanno vista soccombente, quali reciproche e contrapposte domande giudiziali ivi fossero state proposte dalle parti, quali motivi di impugnazione siano stati fatti valere, quali aspettative di riforma delle pronunce sfavorevoli conseguite possano ragionevolmente attendersi;
ritenuto pertanto che sebbene non spetti al giudice della domanda revocatoria una puntuale verifica dell'esistenza del credito litigioso invocato alla base dell'azione pauliana, essendo tale accertamento correlato soltanto all'interesse della parte attrice a conseguire una pronuncia di inefficacia degli atti ritenuti pregiudizievoli, nondimeno, a fronte di una sentenza esecutiva sfavorevole, la stessa attrice sia tenuta ad offrire gli elementi valutativi idonei e sufficienti a dare conto dell'aspettativa di credito prospettata;
per contro, parte attrice rispetto Pt_1 alle sentenze che l'hanno condannata nei confronti dei convenuti per un ammontare complessivo di oltre 207 mila euro, non ha saputo indicare, neppure genericamente, i presupposti in forza dei quali ritiene di poter conseguire una riforma di ciascuna pronuncia, con restituzione di quanto versato;
ritenuto che
inoltre, allo stato, anche per quanto documentato dai convenuti, emerge come le reciproche partite di dare e avere conseguenti alle condanne da ciascuno subite nei confronti degli altri, appaiano di fatto ormai regolate;
dal doc 6 di parte convenuta pare infatti evincersi che con il pagamento eseguito dai convenuti, parte attrice abbia dichiarato l'intenzione di non attivare l'azione esecutiva preannunciata;
circostanza che deve essere apprezzata anche alla luce della dichiarazione della stessa parte attrice di avere corrisposto ai convenuti, la somma già menzionata di oltre 207 mila euro;
pertanto, non emerge, poiché non esplicitato in modo chiaro, né documentato, se successivamente ai pagamenti eseguiti da Parte_1
a favore dei convenuti, la prima abbia conseguito pronunce favorevoli con condanna dei
[...] convenuti per importi allo stato rimase inevasi;
non risulta dunque che la stessa abbia maturato eventuali nuovi crediti per spese legali o ad altro titolo nei loro confronti;
ritenuto che
a tale riguardo neppure possa attribuirsi valenza dirimente alla circostanza evidenziata dalla parte attrice della antecedente revoca conseguita in relazione ad altro fondo patrimoniale, già costituito dai medesimi convenuti in precedenza;
la sentenza all'uopo prodotta dà conto della sussistenza di un credito che non pare essere alla attualità ancora dovuto, poiché nelle more saldato o posto in compensazione con le somme dovute da infatti, per un verso, la sentenza di revocatoria n. 1814/2018 del Parte_1 Tribunale di Verona fa riferimento ad un debito residuo a titolo di spese legali inerenti a conteziosi risalenti nel tempo e decisi fra il 2010 ed il 2016, per un importo di circa 8.600,00, avuto riguardo a parziali pagamenti ed accordi nelle more intervenuti fra le parti;
per altro verso, per quanto già detto, l'azione esecutiva intrapresa da isulta Parte_1 abbandonata (recte, mai azionata dopo la sola notifica del precetto) a seguito del pagamento eseguito nel 2024 da ad estinzione della esposizione maturata verso l'attrice; CP_1 dunque, in assenza della precisazione di altre poste di credito non soddisfatte dagli attori, non vi sono elementi per sostenere residuino ulteriori insoluti;
pagina 7 di 9 ritenuto ancora, quanto alla prospettazione attorea circa la proposizione di domanda risarcitoria per le condotte di danneggiamento attribuite ai convenuti, che parimenti abbia omesso di fornire allegazioni sufficientemente Parte_1 circostanziate al fine di apprezzarne le aspettative di credito;
a tale riguardo i convenuti hanno dichiarato (e documentato) di avere conseguito sentenza di assoluzione rispetto ai reati ascrittigli nell'imputazione conseguente alla querela all'uopo sporta in sede penale da parte attrice;
anche in relazione a tali rapporti, a fonte di una sentenza favorevole per la parte convenuta, l'attrice non ha offerto alcun elemento valutativo suscettibile di apprezzamento per verificare l'aspettativa di credito invocata;
ritenuto che
dunque non risulti offerta da una piena prova della Parte_1 sussistenza del credito posto a base della azione revocatoria qui in esame, neppure nei limiti di una ragionevole aspettativa di un credito litigioso;
ritenuta tale mancanza di prova assorbente rispetto alla verifica degli altri presupposti necessari ad una pronuncia di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ed idonea a respingere la domanda attorea;
ritenuto peraltro che anche sotto il profilo dell'eventus damni vengano in rilievo elementi ostativi all'accoglimento della tesi attorea e della conseguente domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo ritenuto pregiudizievole;
ritenuto infatti che abbia sostenuto la natura pregiudizievole Parte_1 dell'atto dispositivo contestato, poiché nel fondo patrimoniale del 2019 sarebbero stati conferiti i beni immobili dei convenuti aventi maggior valore economico;
sul punto parte attrice ha richiamato il principio di diritto secondo cui è sufficiente una mera alterazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore idoneo a rendere anche soltanto maggiormente difficoltosa per i creditori la soddisfazione delle proprie ragioni, mentre grava sul debitore l'onere della prova circa la capienza del patrimonio residuo, non oggetto di disposizione, a onorare la propria esposizione debitoria verso il creditore che ha agito in revocatoria;
a tale riguardo deve certamente condividersi il principio richiamato, in relazione al quale, invero, incide quanto già esposto in ordine alla verifica della sussistenza del credito invocato;
ritenuto peraltro che il fondo patrimoniale oggetto di contestazione non ha visto il conferimento ai bisogni della famiglia dei medesimi beni immobili invece conferiti in quello costituito nel 2012 e già oggetto di precedente revocatoria;
i convenuti hanno dichiarato di avere conferito in fondo la casa di abitazione ubicata in Comune di Villafranca di Verona, via Mantova ed i terreni del cd Fondo Cave, ma non anche i terreni dei cd Fondo Ilane e Fondo Fantasia, che hanno prospettato avere un valore economico considerevole, superiore ai due miliardi di lire, secondo la valutazione di stima effettuata all'epoca del giudizio di scioglimento di comunione ordinaria fra e;
i convenuti CP_1 Parte_3 hanno quindi prodotto in atti visura catastale e stralcio della perizia di stima redatta dal c.t.u. nominato nella causa di scioglimento della comunione, cui ha dichiarato aver preso parte anche con intervento volontario, fino alla pronuncia di Parte_1 estromissione;
a fronte di dette allegazioni e produzioni, parte attrice ha contestato - invero per la prima volta solo in sede di seconda memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c. - l'inidoneità della documentazione offerta in comunicazione a dimostrare l'attuale titolarità e consistenza, anche economica, degli immobili dei convenuti, producendo “report immobiliare” aggiornato alla data di deposito;
pur gravando la prova della capienza del patrimonio residuo sui convenuti, deve rilevarsi come a fronte della documentazione pagina 8 di 9 dimessa, le contestazioni attoree risultino generiche;
dal “report immobiliare” prodotto non si evince una diversa estensione di beni immobili in capo ai convenuti rispetto a quella emergente dalla visura catastale da loro prodotta;
inoltre, da entrambi i documenti si evince che in effetti i beni (essenzialmente terreni) non conferiti abbiano una estensione non trascurabile, per circa 20 Ha, superiore a quelli del fondo Cave invece conferito in fondo patrimoniale insieme alla casa di abitazione;
peraltro, parte attrice non sostiene esplicitamente che i terreni che furono oggetto di stima nel procedimento di divisione siano stati ceduti a terzi da parte di , circostanza che, invero, parte attrice avrebbe CP_1 potuto dimostrare mediante produzione di visura presso la Conservatoria;
quanto al valore economico dei beni immobili non conferiti in fondo, deve inoltre rilevarsi che sebbene lo stralcio di perizia prodotto dai convenuti integri documento non integrale e comunque risalente nel tempo (posto che la perizia integrativa prodotta sub doc. 13 appare depositata in data 29.10.2001 nel procedimento divisorio incardinato sin dal 1993), non vi è puntuale contestazione di parte attrice rispetto alla prospettazione dei convenuti in ordine al suo intervento nella causa di divisione (cfr. seconda memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte convenuta, p. 3, primo capoverso); parte attrice, invero, non ha nemmeno specificatamente contestato i valori economici prospettati dai convenuti, essendosi limitata a contestare la non integralità del menzionato stralcio di perizia;
neppure Parte_1 ha negato di avere mai avuto visione della perizia indicata;
parte attrice, infine, non ha
[...] specificatamente contestato l'incapienza del valore economico dei terreni non conferiti rispetto al credito invocato a titolo risarcitorio (oltre che per rimborso spese processuali), rispetto al quale non ha fornito alcuna indicazione determinativa, neppure generica;
ritenuto pertanto di rigettare la domanda attorea, poiché sfornita di prova;
ritenuto conseguentemente di porre le spese processuali a carico di Parte_1
in ragione della soccombenza;
spese che sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo
[...] allo scaglione di riferimento (individuato in quello per cause di valore indeterminabile, di media complessità), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria (che non ha visto lo sviluppo di prove costituende) e di quella decisionale (per la quale non sono state depositate memorie conclusive);
P.Q.M.
RIGETTA la domanda attorea.
DICHIARA TENUTA e CONDANNA parte attrice a pagare alle Parte_1 parti convenute e le spese legali, che si liquidano, in favore di CP_1 CP_3 entrambi i convenuti, nella unica somma complessiva di € 8.282,30 a titolo di compenso, oltre c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso in Verona il giorno 14.10.2025.
Il giudice Francesco Bartolotti
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TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7426/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
, CP_1 CP_2
CONVENUTI
Oggi 10 ottobre 2025 ore 10.59 innanzi al dott. Francesco Bartolotti, sono comparsi:
Per l'avv. SILVIA VIARO, anche in sostituzione dell'avv. RINALDI Parte_1
FA Per e l'avv. ATTILIO GASTALDELLO e l'avv. CAPORUSCIO CP_1 CP_2
LAURA, nonché le figlie delle parti, signore Persona_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c., anche in via istruttoria. Il giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c. I procuratori discutono la causa richiamando i rispettivi atti difensivi. L'avv. GASTALDELLO evidenzia la nota del 19.02.2024 ove viene precisato che nulla era più preteso reciprocamente dalle parti;
rileva che dunque è pacifico che al 04.12.2024 non sussisteva più alcun credito di parte attrice. Rileva come inoltre non sussista l'elemento della scientia fraudis, oltre che dell'eventus damni, anche avuto riguardo alla diversa minor estensione quantitativa e qualitativa dei fondi conferiti nel secondo fondo patrimoniale, nonché alla consistenza del patrimonio residuo non conferito in fondo. Ribadisce che ai doc 13 e 14 sono indicati tutti i mappali relativi ai fondi e . Per_2 Per_3
Replica l'avv. VIARIO riportandosi alle proprie memorie difensive, negando che vi sia rinuncia alcuna di ai propri crediti. Pt_1
Il giudice si ritira in camera di consiglio e informa i difensori delle parti che la sentenza sarà comunicata all'esito della camera di consiglio.
Il giudice Francesco Bartolotti
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7426/2024 R.G., promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RINALDI Parte_1 P.IVA_1 FA e dell'avv. VIARO SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) CP_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. MENORELLO DOMENICO e ANDREA MORO del Foro di Padova, nonché dall'Avv. ATTILIO GASTALDELLO del Foro di Pt_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI Conclusioni parte attrice Parte_1
“In via principale:
- accertarsi e dichiararsi l'inefficacia, nei confronti di ai sensi e per Parte_1 gli effetti di cui art. 2901 c.c., dell'atto pubblico di data 12 dicembre 2019, a rogito del notaio dott d rep. n. 161655 e racc. n. 32358, registrato in Persona_4 Pt_1 Pt_1 data 16 dicembre 2019, n. 20401 serie 1T, trascritto nei Registri Immobiliari tenuti dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale d in data 16.12.2019, con cui i sig.ri Pt_1
e hanno costituito in un fondo patrimoniale i seguenti beni CP_1 CP_2 immobili di proprietà del primo e più precisamente: A) In Comune di Villafranca di Verona, Via Mantova n. 21 angolo Via dell'Esperanto, porzione del fabbricato ergentesi sull'area censita in mappa del catasto terreni al foglio 60 con la particella 469, ente urbano, di are undici e centiare ottantanove e precisamente:
- un appartamento al piano primo con cantina al piano sottostrada e corte esclusiva di pertinenza;
- una autorimessa al piano sottostrada;
censite al Catasto dei Fabbricati del Comune suddetto come segue: pagina 2 di 9 FOGLIO 60, mappali numeri:
469 sub.
2 - Via Mantova, n. civico CM, piano S1-T-1, categoria A/7, classe 3, consistenza vani 6, Superficie Catastale Totale 168 metri quadri, Totale escluse aree scoperte 156 metri quadri, RCE 635,24;
469 sub.
4 - Via Dell'Esperanto, n. civico CM, piano S1, categoria C/6, classe 5, consistenza metri quadri 25, Superficie Catastale Totale 31 metri quadri, RCE 77,47 Confini da Nord in senso N.E.S.O.: mapp. nn. 923, 924, 903, 471 e 925 (tutti del foglio 60 C.T.). Salvi i più precisi. È inoltre compresa la quota di un mezzo dell'area coperta e scoperta e del pianerottolo, tra cui in particolare i mapp. nn.:
469 sub.
5 - Bene non censibile comune a tutti i sub;
469 sub.
6 - Bene non censibile (pianerottolo) comune ai sub. 1 e 2. B) In Comune di Villafranca di Verona - Fondo Cave, Via Trieste: Appezzamento di terreno agricolo diviso in più corpi, il tutto distinto nel Catasto Terreni del Comune suddetto come segue:
52, Mapp. n.: Pt_2
201 Ha. 00.12.04 RDE. 8,08 RAE. 4,35 FOGLIO 60, Mapp. nn.:
11 Ha. 00.02.90 RDE. 1,95 RAE. 1,05
12 Ha. 00.01.80 RDE. 0,65 RAE. 0,37 14 Ha. 00.13.47 RDE. 9,04 RAE. 4,87 17 Ha. 00.16.40 RDE. 5,93 RAE. 3,39 20 Ha. 00.02.64 RDE. 1,77 RAE. 0,95 24 Ha. 00.05.45 RDE. 3,66 RAE. 1,97 28 Ha. 00.05.33 RDE. 3,58 RAE. 1,93
31 Ha. 00.08.57 RDE. 4,96 RAE. 2,70
32 Ha. 00.64.19 RDE. 43,10 RAE. 29,84 49 Ha. 00.08.70 RDE. 6,65 RAE. 4,72 118 Ha. 00.02.10 RDE. 1,41 RAE. 0,76 120 Ha. 00.13.42 RDE. 10,26 RAE. 7,28 127 Ha. 00.00.55 RDE. 0,01 RAE. 0,01
133 Ha. 00.73.06 RDE. 49,05 RAE. 33,96
134 Ha. 00.18.97 RDE. 11,81 RAE. 6,39
135 Ha. 00.32.52 RDE. 21,83 RAE. 15,12
136 Ha. 00.91.15 RDE. 69,67 RAE. 49,43 138 Ha. 01.05.80 RDE. 80,87 RAE. 57,37 FOGLIO 61, Mapp. nn.: 1 Ha. 00.05.98 RDE. 4,01 RAE. 2,78
4 Ha. 00.12.21 RDE. 8,20 RAE. 5,68
5 Ha. 00.03.94 RDE. 1,42 RAE. 0,81 8 Ha. 00.08.97 RDE. 6,02 RAE. 4,17 pagina 3 di 9 Totale Ha. 05.10.16 RDE. 353,93 RAE. 239,90 (ettari zero cinque, are dieci e centiare sedici, reddito dominicale euro trecentocinquantatre virgola novantatre, reddito agrario euro duecentotrentanove virgola novanta). Confini da Nord in senso N.E.S.O.:
- per il mapp. n. 201 del foglio 52: strada, mapp. nn. 202, 245, 246, fiume (tutti del foglio 52 C.T.);
- per i mapp. nn. 11, 14, 118, 20, 24 e 28 del foglio 60: fiume, limite del foglio, strada, mapp. n. 7 (tutti del foglio 60 C.T.);
- per i rimanenti mapp. del foglio 60: mapp. nn. 8, 610, 971, 114, 776, 856, 862, 863, Ferrovia
- mapp. 509 (tutti del foglio 60 C.T.);
- per i mapp. del foglio 61: fiume, mapp. nn. 85, strada e limite del foglio (tutti del foglio 61 C.T.). Salvi i più precisi. Conseguentemente, ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari tenuti dall'Agenzia del Territorio, Agenzia Provinciale di la trascrizione e l'annotamento Pt_1 dell'emananda sentenza in favore d Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni parte convenuta e CP_1 CP_2
“- nel merito: rigettare, per tutto quanto esposto ai parr. I), II) e III) della presente comparsa di costituzione e risposta, l'azione revocatoria ex 2901 cc promossa da
[...] per la dichiarazione di inefficacia/inopponibilità nei confronti di parte attrice Parte_1 dell'atto pubblico del 12 dicembre 2019 a rogito del Notai d Rep. Persona_4 Pt_1 161655, Racc. 32358, registrato il 16 dicembre 2019, n. 20401, Serie 1T, con cui i Pt_1 sigg.r hanno costituito un fondo patrimoniale con oggetto i CP_1 CP_2 beni immobili catastalmente censiti al Foglio 52, Mappale 201, nonché al Foglio 60, Mappali 11, 12, 14, 17, 20, 24, 28, 31, 32, 49, 118, 120, 127, 133, 134, 135, 136, 138, 469 e al Foglio 61, Mappali 1, 4, 5 e 8;
- con vittoria di spese e compensi professionali anche come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
rilevato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;
rilevata la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015); richiamato quindi il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta;
in breve, ha convenuto in giudizio i coniugi Parte_1 CP_1
e per chiedere l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria
[...] CP_2 ex art. 2901 c.c. e, quindi, far dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto pubblico del 12.12.2019 (rep. n. 161655 e racc. n. 32358, registrato a in data 16.12.2019, n. 20401 Pt_1 pagina 4 di 9 serie 1T, trascritto nei Registri Immobiliari tenuti dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di in data 16.12.2019), con cui i convenuti hanno costituito un fondo Pt_1 patrimoniale ivi conferendovi beni immobili di proprietà del primo ed ubicati in Comune di Villafranca, costituiti da casa di abitazione in via Mantova e relative pertinenze, nonché i terreni ubicati in via Trieste (cd. Fondo Cave), siccome meglio identificati in atto di citazione;
parte attrice ha chiesto quindi di accertare la natura pregiudizievole dell'atto dispositivo in esame rispetto alle ragioni creditizie prospettate in relazione ad una pluralità di contenziosi reciprocamente incardinati fra le medesime odierne parti processuali e pendenti in diversi gradi di giudizio, anche di legittimità, in relazione ai quali la stessa ha dichiarato di avere richiesto la ripetizione della somma di circa 207 mila euro, versata in favore dei convenuti in esecuzione di alcune delle pronunce giudiziali sinora emesse fra le parti, nonché il risarcimento dei danni patiti in conseguenze di condotte di illecito spossessamento di beni e di danneggiamenti commessi, secondo la prospettazione attorea, dai convenuti sin dall'anno 2015 su di un raccordo ferroviario in costruzione di sua proprietà; i convenuti si sono costituiti negando la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione pauliana;
hanno in particolare contestato la sussistenza del credito invocato da parte attrice, nonché la sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni, rilevando di essere proprietari (in particolare ) di altri beni immobili di consistente valore economico, CP_1 sufficienti a soddisfare le eventuali ragioni di credito attoree scaturenti dai giudizi in corso;
rilevato che la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali offerte in comunicazione dalle parti, le quali non hanno dedotto mezzi di prova orale;
la causa risulta peraltro avere natura essenzialmente documentale ed è certamente matura per la decisione;
ritenuto nel merito, di dover effettuare le precisazioni di seguito indicate;
ritenuto in particolare, quanto al presupposto della legittimazione attiva di
[...]
della sussistenza del credito da essa invocato nei confronti dei convenuti, che Parte_1 devono condividersi i principi richiamati da parte attrice in ordine alla esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. anche in riferimento ad un credito soltanto eventuale e pure se oggetto di controversia fra le parti (credito litigioso); a tale riguardo giova dunque ribadire il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria non occorre la dimostrazione della sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo piuttosto sufficiente, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche una legittima aspettativa di credito che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass. civ. sez. III n. 5359 del 05/03/2009; Cass. civ. sez. III n. 5619 del 22/03/2016; Cass. civ. sez. III n. 11755 del 15/05/2018; Cass. civ. sez. III ordinanza n. 5746 del 22/02/2022); ritenuto peraltro di richiamare pure gli ulteriori principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: - “il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. civ. sez. III n. 2673 del 10/02/2016); - “quando oggetto pagina 5 di 9 dell'azione revocatoria ordinaria sia una res litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., neppure in generale ponendosi il conflitto pratico tra giudicati che tale norma intende evitare, in quanto l'accertamento svolto incidenter tantum dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente” (Cass. civ. sez. I n. 17257 del 12/07/2013); -
“la pregiudizialità che rende necessaria la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., essendo soltanto quella che può dar luogo ad un contrasto tra giudicati, non è ravvisabile nei rapporti tra la domanda di accertamento del credito e l'azione di simulazione, nullità o revocatoria proposta dal creditore nei confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale posto in essere dal debitore” (Cass. civ. sez. I ordinanza n. 19492 del 06/10/2005);
- “non sussiste rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra l'accertamento giudiziale del credito nella sua sede naturale e il suo accertamento incidentale a fini di revocatoria e non c'è neppure in astratto possibilità di conflitto di giudicati…”, posto che “… l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (Cass. civ. sez. III n. 9855 del 07/05/2014); -
“non è soggetto a sospensione necessaria - ma soltanto a sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria qualora sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita, con la conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione” (Cass. civ. sez. III, ordinanza n. 30106 del 21/11/2024); ritenuto, premesso quanto richiamato in punto di diritto, che nel caso di specie
[...] non abbia fornito elementi probatori, né allegazioni difensive Parte_1 sufficientemente circostanziate ai fini della valutazione dell'esistenza di una apprezzabile aspettativa di credito;
parte attrice si è infatti limitata in atto di citazione a richiamare la sussistenza di una pluralità di contenziosi pendenti in diversi gradi di giudizio, nell'ambito dei quali ha dichiarato di avere proposto domanda per la restituzione delle somme versate nelle more dei procedimenti in corso a favore dei convenuti, per un ammontare complessivo di circa 207 mila euro, oltre alla domanda risarcitoria per danneggiamenti al raccordo ferroviario da essa realizzato sui terreni confinanti con quelli dei convenuti;
invero, né in atto di citazione, né in prima memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c. sono fornite più precise allegazioni in ordine alla verosimiglianza del credito invocato, essendo soltanto precisato che già precedente atto costitutivo di fondo patrimoniale, con ivi conferiti tutti i beni immobili dei medesimi odierni convenuti, fu oggetto di revocatoria nel corso del 2018; neppure in seconda memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c., invero sono offerte più puntuali indicazioni, essendo soltanto riportato un elenco dei numerosi contenziosi pendenti, di cui sono prodotti in allegato alcuni atti: o i ricorsi per impugnazioni o le sentenze emesse sino a quel periodo temporale;
non vi è tuttavia alcuna prospettazione in atti né in ordine allo stato delle cause nelle quali parte attrice ha dichiarato di avere proposto domanda di risarcimento, né in ordine pagina 6 di 9 alle ragioni sulla base delle quali la stessa ritiene di poter conseguire la modifica delle sentenze ad essa sfavorevoli a seguito delle quali ha versato ai convenuti la menzionata somma di oltre 207 mila euro;
ritenuto, dunque, che rispetto ai contenziosi citati da parte attrice emerge allo stato una soccombenza della stessa parte attrice, quantomeno in riferimento ad alcuni di essi, cui è conseguito il pagamento del menzionato importo di circa 207 mila euro a favore dei convenuti;
per contro, l'attrice non ha precisato se ed in quali contenziosi abbia ottenuto pronunce favorevoli con condanna dei convenuti, anche soltanto alle spese processuali;
neppure la stessa ha precisato quali siano i contenziosi che l'hanno vista soccombente, quali reciproche e contrapposte domande giudiziali ivi fossero state proposte dalle parti, quali motivi di impugnazione siano stati fatti valere, quali aspettative di riforma delle pronunce sfavorevoli conseguite possano ragionevolmente attendersi;
ritenuto pertanto che sebbene non spetti al giudice della domanda revocatoria una puntuale verifica dell'esistenza del credito litigioso invocato alla base dell'azione pauliana, essendo tale accertamento correlato soltanto all'interesse della parte attrice a conseguire una pronuncia di inefficacia degli atti ritenuti pregiudizievoli, nondimeno, a fronte di una sentenza esecutiva sfavorevole, la stessa attrice sia tenuta ad offrire gli elementi valutativi idonei e sufficienti a dare conto dell'aspettativa di credito prospettata;
per contro, parte attrice rispetto Pt_1 alle sentenze che l'hanno condannata nei confronti dei convenuti per un ammontare complessivo di oltre 207 mila euro, non ha saputo indicare, neppure genericamente, i presupposti in forza dei quali ritiene di poter conseguire una riforma di ciascuna pronuncia, con restituzione di quanto versato;
ritenuto che
inoltre, allo stato, anche per quanto documentato dai convenuti, emerge come le reciproche partite di dare e avere conseguenti alle condanne da ciascuno subite nei confronti degli altri, appaiano di fatto ormai regolate;
dal doc 6 di parte convenuta pare infatti evincersi che con il pagamento eseguito dai convenuti, parte attrice abbia dichiarato l'intenzione di non attivare l'azione esecutiva preannunciata;
circostanza che deve essere apprezzata anche alla luce della dichiarazione della stessa parte attrice di avere corrisposto ai convenuti, la somma già menzionata di oltre 207 mila euro;
pertanto, non emerge, poiché non esplicitato in modo chiaro, né documentato, se successivamente ai pagamenti eseguiti da Parte_1
a favore dei convenuti, la prima abbia conseguito pronunce favorevoli con condanna dei
[...] convenuti per importi allo stato rimase inevasi;
non risulta dunque che la stessa abbia maturato eventuali nuovi crediti per spese legali o ad altro titolo nei loro confronti;
ritenuto che
a tale riguardo neppure possa attribuirsi valenza dirimente alla circostanza evidenziata dalla parte attrice della antecedente revoca conseguita in relazione ad altro fondo patrimoniale, già costituito dai medesimi convenuti in precedenza;
la sentenza all'uopo prodotta dà conto della sussistenza di un credito che non pare essere alla attualità ancora dovuto, poiché nelle more saldato o posto in compensazione con le somme dovute da infatti, per un verso, la sentenza di revocatoria n. 1814/2018 del Parte_1 Tribunale di Verona fa riferimento ad un debito residuo a titolo di spese legali inerenti a conteziosi risalenti nel tempo e decisi fra il 2010 ed il 2016, per un importo di circa 8.600,00, avuto riguardo a parziali pagamenti ed accordi nelle more intervenuti fra le parti;
per altro verso, per quanto già detto, l'azione esecutiva intrapresa da isulta Parte_1 abbandonata (recte, mai azionata dopo la sola notifica del precetto) a seguito del pagamento eseguito nel 2024 da ad estinzione della esposizione maturata verso l'attrice; CP_1 dunque, in assenza della precisazione di altre poste di credito non soddisfatte dagli attori, non vi sono elementi per sostenere residuino ulteriori insoluti;
pagina 7 di 9 ritenuto ancora, quanto alla prospettazione attorea circa la proposizione di domanda risarcitoria per le condotte di danneggiamento attribuite ai convenuti, che parimenti abbia omesso di fornire allegazioni sufficientemente Parte_1 circostanziate al fine di apprezzarne le aspettative di credito;
a tale riguardo i convenuti hanno dichiarato (e documentato) di avere conseguito sentenza di assoluzione rispetto ai reati ascrittigli nell'imputazione conseguente alla querela all'uopo sporta in sede penale da parte attrice;
anche in relazione a tali rapporti, a fonte di una sentenza favorevole per la parte convenuta, l'attrice non ha offerto alcun elemento valutativo suscettibile di apprezzamento per verificare l'aspettativa di credito invocata;
ritenuto che
dunque non risulti offerta da una piena prova della Parte_1 sussistenza del credito posto a base della azione revocatoria qui in esame, neppure nei limiti di una ragionevole aspettativa di un credito litigioso;
ritenuta tale mancanza di prova assorbente rispetto alla verifica degli altri presupposti necessari ad una pronuncia di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ed idonea a respingere la domanda attorea;
ritenuto peraltro che anche sotto il profilo dell'eventus damni vengano in rilievo elementi ostativi all'accoglimento della tesi attorea e della conseguente domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo ritenuto pregiudizievole;
ritenuto infatti che abbia sostenuto la natura pregiudizievole Parte_1 dell'atto dispositivo contestato, poiché nel fondo patrimoniale del 2019 sarebbero stati conferiti i beni immobili dei convenuti aventi maggior valore economico;
sul punto parte attrice ha richiamato il principio di diritto secondo cui è sufficiente una mera alterazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore idoneo a rendere anche soltanto maggiormente difficoltosa per i creditori la soddisfazione delle proprie ragioni, mentre grava sul debitore l'onere della prova circa la capienza del patrimonio residuo, non oggetto di disposizione, a onorare la propria esposizione debitoria verso il creditore che ha agito in revocatoria;
a tale riguardo deve certamente condividersi il principio richiamato, in relazione al quale, invero, incide quanto già esposto in ordine alla verifica della sussistenza del credito invocato;
ritenuto peraltro che il fondo patrimoniale oggetto di contestazione non ha visto il conferimento ai bisogni della famiglia dei medesimi beni immobili invece conferiti in quello costituito nel 2012 e già oggetto di precedente revocatoria;
i convenuti hanno dichiarato di avere conferito in fondo la casa di abitazione ubicata in Comune di Villafranca di Verona, via Mantova ed i terreni del cd Fondo Cave, ma non anche i terreni dei cd Fondo Ilane e Fondo Fantasia, che hanno prospettato avere un valore economico considerevole, superiore ai due miliardi di lire, secondo la valutazione di stima effettuata all'epoca del giudizio di scioglimento di comunione ordinaria fra e;
i convenuti CP_1 Parte_3 hanno quindi prodotto in atti visura catastale e stralcio della perizia di stima redatta dal c.t.u. nominato nella causa di scioglimento della comunione, cui ha dichiarato aver preso parte anche con intervento volontario, fino alla pronuncia di Parte_1 estromissione;
a fronte di dette allegazioni e produzioni, parte attrice ha contestato - invero per la prima volta solo in sede di seconda memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c. - l'inidoneità della documentazione offerta in comunicazione a dimostrare l'attuale titolarità e consistenza, anche economica, degli immobili dei convenuti, producendo “report immobiliare” aggiornato alla data di deposito;
pur gravando la prova della capienza del patrimonio residuo sui convenuti, deve rilevarsi come a fronte della documentazione pagina 8 di 9 dimessa, le contestazioni attoree risultino generiche;
dal “report immobiliare” prodotto non si evince una diversa estensione di beni immobili in capo ai convenuti rispetto a quella emergente dalla visura catastale da loro prodotta;
inoltre, da entrambi i documenti si evince che in effetti i beni (essenzialmente terreni) non conferiti abbiano una estensione non trascurabile, per circa 20 Ha, superiore a quelli del fondo Cave invece conferito in fondo patrimoniale insieme alla casa di abitazione;
peraltro, parte attrice non sostiene esplicitamente che i terreni che furono oggetto di stima nel procedimento di divisione siano stati ceduti a terzi da parte di , circostanza che, invero, parte attrice avrebbe CP_1 potuto dimostrare mediante produzione di visura presso la Conservatoria;
quanto al valore economico dei beni immobili non conferiti in fondo, deve inoltre rilevarsi che sebbene lo stralcio di perizia prodotto dai convenuti integri documento non integrale e comunque risalente nel tempo (posto che la perizia integrativa prodotta sub doc. 13 appare depositata in data 29.10.2001 nel procedimento divisorio incardinato sin dal 1993), non vi è puntuale contestazione di parte attrice rispetto alla prospettazione dei convenuti in ordine al suo intervento nella causa di divisione (cfr. seconda memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte convenuta, p. 3, primo capoverso); parte attrice, invero, non ha nemmeno specificatamente contestato i valori economici prospettati dai convenuti, essendosi limitata a contestare la non integralità del menzionato stralcio di perizia;
neppure Parte_1 ha negato di avere mai avuto visione della perizia indicata;
parte attrice, infine, non ha
[...] specificatamente contestato l'incapienza del valore economico dei terreni non conferiti rispetto al credito invocato a titolo risarcitorio (oltre che per rimborso spese processuali), rispetto al quale non ha fornito alcuna indicazione determinativa, neppure generica;
ritenuto pertanto di rigettare la domanda attorea, poiché sfornita di prova;
ritenuto conseguentemente di porre le spese processuali a carico di Parte_1
in ragione della soccombenza;
spese che sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo
[...] allo scaglione di riferimento (individuato in quello per cause di valore indeterminabile, di media complessità), con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria (che non ha visto lo sviluppo di prove costituende) e di quella decisionale (per la quale non sono state depositate memorie conclusive);
P.Q.M.
RIGETTA la domanda attorea.
DICHIARA TENUTA e CONDANNA parte attrice a pagare alle Parte_1 parti convenute e le spese legali, che si liquidano, in favore di CP_1 CP_3 entrambi i convenuti, nella unica somma complessiva di € 8.282,30 a titolo di compenso, oltre c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso in Verona il giorno 14.10.2025.
Il giudice Francesco Bartolotti
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