Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 2796
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità della fideiussione per violazione art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/1990

    La Corte ha ritenuto la fideiussione specifica e non 'omnibus', escludendo l'applicabilità della nullità parziale per conformità allo schema ABI, in base alla giurisprudenza della Cassazione (sentenze nn. 657, 660, 675 del 2025 e ordinanza n. 1170 del 2025).

  • Rigettato
    Vessatorietà delle clausole della fideiussione

    La Corte ha escluso la qualità di consumatori degli attori, in quanto soci della società debitrice principale, di cui uno era amministratore e legale rappresentante. Inoltre, ha ritenuto che le clausole inserite in un atto pubblico non necessitano di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c. e che, in ogni caso, non è stata provata la predisposizione unilaterale delle clausole da parte della Regione Calabria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 2796
    Giurisdizione : Trib. Catanzaro
    Numero : 2796
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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