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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 2796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2796 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. ST RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 306 del R.G.A.C. dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. , C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avvocato Rocco Pietro Sicari C.F._6
-attori-
E Controparte_1
Regione Calabria (p.i. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato P.IVA_1
IA de OB
-convenuto-
avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 32 d.lgs. n. 150/2011.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 4/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli odierni attori hanno evocato in giudizio la Regione Calabria, esponendo che, con decreto dirigenziale n. 14910 del 3/12/2019, veniva ingiunto loro, in qualità di fideiussori della società COF
s.p.a. (debitrice principale, ugualmente destinataria del richiamato provvedimento), il pagamento, in solido, dell'importo di € 76.346,33, dovuto a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento
Pag. 1 a 5 sottoscritto dalla COF s.r.l. con LA (cfr. atto pubblico rep. 155.022 del 7/1/2016, rogato dal notaio ). Persona_1
A sostegno della domanda, hanno eccepito la nullità della fideiussione prestata per violazione dell'art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/1990, in quanto redatta in conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), giudicato illegittimo dalla . CP_2
Si è costituita la Regione Calabria, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Respinta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione opposta (cfr. ordinanza del 15/9/2020) ed istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
4/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note di trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. nelle seguenti forme: 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. La domanda spiegata dagli attori è infondata.
Invero, a prescindere dalla questione della riconducibilità di LA agli enti creditizi, l'eccezione di nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI è comunque infondata poiché, nel caso in esame, la fideiussione oggetto di causa è specifica.
Ciò si desume dal tenore complessivo dell'atto pubblico del 7/1/2016, in cui, all'art. 8, è espressamente previsto che la fideiussione è prestata “a garanzia del rimborso del finanziamento, del pagamento del capitale, dei relativi interessi, anche moratori, di eventuali penali e di quant'altro dovuto a seguito dell'eventuale risoluzione anticipata del contratto, delle spese anche se privilegiate
e di eventuali imposte, nonché a garanzia di qualunque altra somma dovuta a qualsiasi titolo, compreso il risarcimento danni, in dipendenza del presente contratto”.
Ne consegue che la fideiussione deve essere considerata necessariamente accessoria al contratto di finanziamento contestualmente stipulato con la COF s.r.l. e non invece come “omnibus”, essendo la garanzia prestata connessa alla specifica operazione economica in considerazione.
Infatti, a fronte di un minoritario orientamento giurisprudenziale che ha ammesso l'estensione alle fideiussioni specifiche dei principi di nullità parziale delle clausole per conformità allo schema ABI, la Corte di cassazione si è recentemente pronunciata con tre provvedimenti (nn. 657, 660 e 675 del
2025), con i quali ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI.
Nello stesso senso si è pronunciata la Prima sezione civile della Suprema Corte, con l'ordinanza n.
1170 del 17.1.2025. Pag. 2 a 5 Ne consegue che, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità sopra menzionata, si ritiene non applicabile alla presente fideiussione specifica la sanzione della nullità parziale per conformità allo schema ABI.
Né le clausole della fideiussione in esame possono ritenersi vessatorie, ai sensi dell'art. 1341 c.c. o della disciplina recata dal Codice del consumo.
È incontestato che gli attori sono soci della società debitrice principale.
Orbene, ai fini della esclusione o meno della qualità di consumatore del fideiussore in favore di una società, la giurisprudenza ha valorizzato l'entità della partecipazione al capitale sociale e l'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass. n. 1666 del 24/01/2020;
Cass. Civ. n. 32225 del 13/12/2018; Corte appello Torino sez. I, 29/08/2022, n.940); nonché la estraneità dell'obbligazione di garanzia alla attività professionale del garante, dovendo ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (atti strumentali in senso proprio) (Cass. Civ. n. 742 del 16/01/2020; Cass. Civ. S. U.,
27/02/2023, n.5868).
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che, uno dei garanti ( ) è Parte_1 amministratore e legale rappresentante della COF s.r.l.; mentre gli altri attori sono soci e, quindi, partecipanti al capitale sociale. Inoltre, la rilevanza dell'importo garantito (€ 180.000,00) è un indicatore del non trascurabile interesse dei fideiussori verso le dinamiche operative della società garantita.
Infine, a fronte di tali dati oggettivi, i garanti non hanno chiarito quale sarebbe stato lo scopo consumeristico, diverso da quello imprenditoriale ed estraneo alla attività della COF s.r.l., che avrebbe giustificato un'operazione negoziale di così ingente valore.
Vanno, dunque, esclusi i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica.
Peraltro, la giurisprudenza ha affermato come le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (cfr. Cass. Civ. sez. III, n. 27558/2023 e Cass.
Civ. Sez. I ord. n. 18834/2025). Sul punto la Corte di Cassazione, recentemente, con riferimento alla disciplina del consumatore e all'onere della prova sulla predisposizione unilaterale delle condizioni contrattuali, ha osservato che l'art. 34 cod. cons. dispone che nel contratto concluso con sottoscrizione
Pag. 3 a 5 di moduli e formulari predisposti uniformemente per determinati rapporti contrattuali incombe sul professionista l'onere di dimostrare che le clausole siano state oggetto di trattativa individuale, mentre spetta al consumatore che agisce in giudizio per la declaratoria di inefficacia della clausola allegare e provare che il contratto è stato predisposto dal professionista che lo utilizza nel quadro della sua attività professionale e che le clausole costituenti il contenuto del contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui dell'art. 33, comma 2, e 36, comma 2, cod. cons.
In particolare, la Corte di cassazione sul punto ha precisato che: “è certamente ius receptum che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (per tutte: Cass. 16 luglio 2020, n. 15253; Cass. 19 giugno 2017.). La disciplina a tutela del consumatore esige, tuttavia, considerazioni differenti. L'ultimo comma dell'art. 34 c. cons. dispone che nel contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli e formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali incombe sul professionista l'onere di provare che clausole ed elementi di clausola siano stati oggetto di specifica trattativa. Ciò non significa, tuttavia, che nel caso di contratti diversi da quelli standard incomba al consumatore che agisce in giudizio dare la prova negativa riguardo alla trattativa. Come è stato già chiarito da questa Corte, infatti, la trattativa non costituisce elemento costitutivo della vessatorietà, bensì rileva quale presupposto oggettivo di esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in questione: opera, cioè come fatto impeditivo;
sicché, mentre incombe al consumatore che agisce in giudizio per la declaratoria di inefficacia della clausola allegare e provare che ricorrono i presupposti ed i requisiti necessari e sufficienti per pervenire alla declaratoria domandata, e cioè che il contratto è stato predisposto dal professionista che lo utilizza nel quadro della sua attività professionale, e che le clausole costituenti il contenuto del contratto corrispondono a quelle vessatorie di cui dell'art. 33, comma 2, e 36, comma
2, c. cons., compete in ogni caso al professionista dare la prova positiva di tale fatto impeditivo, integrato dallo svolgimento di una trattativa connotata dai connotati della individualità … della serietà … e dell'effettività non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità anche per il consumatore di determinare il contenuto del contratto»)” (cfr. Cass. Civ. Sez. I ord. n. 18834/2025).
Orbene, così enucleati i principi di diritto in materia, sui fideiussori incombeva l'onere di fornire la prova della unilaterale predisposizione e, quindi, dell'imposizione del contenuto contrattuale da parte della LA, poi trasfuso nell'atto pubblico, ma tale onere non è stato assolto nel caso di specie.
Pag. 4 a 5 Sicché, anche sotto tale profilo, difettando la prova preliminare, a carico degli attori, della predisposizione e standardizzazione delle clausole, indispensabile quando il contratto non viene redatto con moduli o formulari ma con atto pubblico notarile, l'eccezione di vessatorietà delle clausole della fideiussione deve essere disattesa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (€ 76.346,33), delle singole fasi del giudizio (studio, introduttiva, trattazione e decisoria) e di un importo pari al minimo tariffario, tenuto conto della non particolare complessità della questione controversa affrontata.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ST RE, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. rigetta le domande proposte dagli attori;
2. condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 22/12/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
ST RE
Pag. 5 a 5