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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/12/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2190/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2190/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VOTTA SERGIO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONE ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore ES ogni richiesta in contrasto,
- disattendere la richiesta di ordine di esibizione formulata dalla convenuta nella sua Memoria Integrativa del 7 gennaio 2025
- accertare che l'Ente convenuto si è reso responsabile di negligenza professionale nella gestione della pratica pensionistica del Sig. e, di conseguenza, Controparte_2
- condannare l'Ente convenuto al pagamento della somma di € 14.079,45 corrispondente al danno subito dal suo assistito, ovvero a quella maggiore o minore ritenuta giusta, a favore dell'attore cessionario del credito risarcitorio , con gli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. Parte_1 1284 c.c. dalla data della domanda fino al saldo, ed inoltre
- condannare l'Ente convenuto alla rifusione delle spese processuali per anticipazioni, onorari, rimborso spese generali e C.P.A. in difesa dell'Attore, con distrazione in favore del Difensore antistatario Avv. Sergio Votta, che tale si dichiara.
Per il convenuto Rigettare le domande avanzate dall'avv. nei confronti del patronato , Parte_1 CP_3 perché avanzate da soggetto non legittimato e, in ogni caso, perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto, oltre che del tutto carenti di prova. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, cessionario del credito risarcitorio Parte_1 vantato da nei confronti del patronato che lo aveva assistito per la Controparte_2 CP_3 domanda di pensione anticipata flessibile Inps, in quanto il patronato, avendo omesso di effettuare i dovuti controlli nel portale Inps, non aveva rilevato che al momento della domanda, non erano stati eseguiti dei versamenti contributivi, effettuati solo in seguito, su indicazione del professionista a cui si era poi rivolto, per cui il trattamento pensionistico a cui avrebbe avuto diritto con CP_2 decorrenza aprile 2023 gli era stato erogato solo dal novembre seguente, con la conseguente perdita di sette mensilità di pensione, per complessivi € 14.079,45, conveniva in giudizio il suddetto patronato perché fosse condannato al pagamento di tale importo.
Si costituiva il patronato che eccepiva la nullità della cessione del credito tra CP_3 CP_2
e l'attore, di professione avvocato, che al momento della cessione aveva già ricevuto da
[...] il mandato per ottenere dal Patronato il risarcimento dei danni asseritamente subiti in CP_2 conseguenza del medesimo inadempimento lamentato nell'odierno giudizio, in violazione dell'art 1261 cc.
Rilevava in subordine, la nullità dell'accordo tra l'attore e il cliente che costituiva un CP_2 patto di quota lite, vietato dall'art. 13 co. 4 l. 247/2012
Contestava comunque la domanda anche nel merito, non essendo ravvisabile alcun profilo di responsabilità nel proprio operato in quanto già in possesso del suo estratto conto CP_2 certificativo, per sanare la mancanza di contributi negli anni 2019/21, si era rivolto autonomamente all' di Torino e quindi l'operatore del patronato, a cui era stato Controparte_4 chiesto solo di presentare la domanda di pensione, aveva correttamente ritenuto superfluo richiedere un nuovo estratto contributivo perchè l'aveva già. Peraltro dopo aver ottenuto tramite CP_2 CP_2
l'intervento del Patronato, tutte le informazioni necessarie, aveva deciso di rivolgersi a un altro professionista per completare la procedura necessaria ad ottenere la pensione di anzianità, per cui nessuna responsabilità era ravvisabile nel proprio operato.
All'udienza cartolare del 9/10/2025 la causa veniva trattenuta in decisione
La cessione del credito
Il patronato ha eccepito la nullità della cessione all'avv. del credito risarcitorio vantato Parte_1 da nei propri confronti, per aver l'attore già ricevuto da il mandato professionale per CP_2 CP_2 ottenere il risarcimento del danno subito.
Ha richiamato in proposito Cass. 29834/2018, che ha ritenuto sussistere la violazione del divieto di cessione di cui all'art. 1261 c.c. anche nell'ipotesi in cui l'avvocato cessionario di un credito, aveva ricevuto dal cedente uno specifico mandato professionale, con procura alle liti, per avviare l'azione di pagina 2 di 5 recupero presso il debitore.
L'attore ha contestato l'applicabilità di tale principio alla vicenda in esame in quanto, in riferimento alla pec del 12/3/2024, con la richiesta stragiudiziale dei danni al patronato, aveva ricevuto solo un semplice mandato e non una procura alle liti ex art 83 cpc, per cui era da escludere che fosse già “sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria”, che rappresenta la condizione richiesta dall'art 1261 cc per il divieto della cessione.
In effetti, come sostenuto dall'attore, per ”diritti sui quali è sorta contestazione” devono intendersi quelli che, al momento della conclusione della cessione, sono già oggetto di domanda giudiziale o che sia prevedibile che lo diventino, come nel caso deciso da Cass. 29834/2018, in cui il cedente aveva già rilasciato al cessionario la procura alla lite.
Pertanto, in mancanza di una procura alle liti di all'avv. all'epoca di CP_2 Parte_1 conclusione dell'accordo, la cessione del credito deve ritenersi del tutto valida.
Parimenti infondata è pure la contestazione della violazione del divieto del patto di quota lite, art. 13 co. 4 l. 247/2012, che si giustifica per l'esigenza di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, al risultato della controversia, cosa da escludere nella vicenda in esame proprio in mancanza di una controversia, che vedeva come parte CP_2
La responsabilità del patronato
Secondo la giurisprudenza, il patronato assume nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità di natura contrattuale: il mandato conferito dagli assistiti lo abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nonché un pieno potere di rappresentanza (Cass. 34475/2023,
18057/2018).
Pertanto, trattandosi di responsabilità contrattuale, trova applicazione il principio affermato da Cass SU
13533/2001 secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, . . . ”.
Infine, la diligenza richiesta al patronato è quella che discende dalla specifica natura dell'attività esercitata, ex art. 1176 co 2 c.c. (Cass. 34475/2023)
Ciò premesso, secondo l'attore, la responsabilità del patronato consisterebbe nel non aver verificato, prima dell'invio della domanda di pensione di la sua posizione contributiva, consultando il CP_2 cassetto previdenziale e chiedendo all'Inps il relativo certificato (EcoCert), per sanare eventuali irregolarità, che invece, rilevate dall'Inps, avevano determinato il diniego della pensione, diversamente pagina 3 di 5 da quanto aveva fatto il professionista, dr. a cui si era poi rivolto che aveva Per_1 CP_2 individuato le irregolarità ancora da sanare, consentendogli così, dopo il versamento in data 20/10/2023 della contribuzione dovuta fino a tutto il 2022, di ottenere la pensione con decorrenza novembre 2023 e quindi, con sette mesi di ritardo
Dalla documentazione agli atti risulta che si rivolgeva al patronato dietro presentazione dello CP_2 studio Helzel del 9/2/2023, che segnalava che era già al corrente di dover pagare gli arretrati dei sei mesi del 2019, di tutto il 2020 e il 2021 (doc 2).
Per sanare tale inadempienza, si rivolgeva direttamente all' , CP_2 Controparte_4 che il 6/3/2023 gli rilasciava il prospetto con il debito contributivo Inps ancora da pagare (doc 3).
Il 20 seguente chiedeva quindi un appuntamento al patronato, preannunciando che nel CP_2 frattempo, avrebbe pagato l'importo dovuto ed esibito la ricevuta del pagamento effettuato (doc 4).
Il 28/3/2023 il patronato inviava la domanda di pensione (doc 5) poi respinta il 29/8/2023 dall'Inps, che il 20/9/2023 comunicava al patronato che “i debiti infasati [cioè crediti contributivi già iscritti a ruolo dall'Inps, per i quali sono state completate le fasi per la riscossione] da parte del settore Lavoratori
Autonomi . . . risultano . . . relativi alla copertura dell'inadempienza del soggetto fino al terzo trimestre 2021 (ultimo infasamento avvenuto a dicembre 2022)
Pertanto a partire dal quarto trimestre 2021 in poi è a nostro avviso necessario risolvere
l'inadempienza. L'ultimo avviso bonario è stato emesso in data 3.5.23
Si consiglia pertanto di contattare il sopra citato settore per provvedere al saldo previo ricalcolo delle sanzioni.
Soltanto successivamente alla data di pagamento potrà essere presentata nuova istanza” (doc 6).
Il patronato ha affermato che alla domanda di pensione erano allegati, oltre all'elenco del debito contributivo rilasciato a dall' , anche i pagamenti dallo stesso CP_2 Controparte_4 eseguiti, per cui, pur essendo le ultime pagine del doc. 5 completamente illeggibili, è logico ritenere che, se la domanda è stata inviata, le inadempienze risultanti dall'estratto conto dell'
[...]
fossero state effettivamente sanate da come lo stesso si era impegnato a Controparte_4 CP_2 fare.
L'elenco del debito contributivo esibito da del 6/3/2023, di poco precedente la domanda di CP_2 pensione, inviata il 28 seguente, non registra, ovviamente, l'ultimo avviso di addebito, emesso dall'Inps solo il 3/5/2023, per le inadempienze finali, dal quarto trimestre 2021 in poi, quelle che hanno determinato il rigetto della domanda di pensione.
Peraltro neppure l'estratto conto previdenziale di del 3/2/2023 registra un reddito, CP_2 assoggettabile a contribuzione, dopo il 2019, per cui è da escludere che se anche il patronato avesse adottato la condotta dovuta secondo l'attore, e cioè chiesto all'Inps, prima di inviare la domanda di pagina 4 di 5 pensione, l'estratto conto certificativo - che è il certificato dei contributi già versati, utili per la pensione - sarebbero emersi anche quelli dovuti ma non versati da e quindi, da sanare prima di CP_2 poter ottenere la pensione, che l'Inps è stato in grado di determinare solo con l'ultimo avviso bonario emesso il 3/5/2023 e quindi, dopo l'invio della domanda di pensione da parte del patronato.
Quello che può essere eventualmente rimproverato al patronato è di non aver verificato se i contributi versati fossero sufficienti per ottenere la pensione e quindi, di evitare di inviare una domanda di pensione con contribuzione insufficiente, ma l'averla ugualmente inviata senza tale controllo, non ha comunque arrecato alcun danno a CP_2
Per superare la circostanza che solo dopo l'invio della domanda del patronato, l'Inps aveva accertato i contributi non versati e quindi da sanare per poter ottenere la pensione, l'attore non ha dedotto né tantomeno provato, che l'estratto conto certificativo, poi richiesto dal dr. il professionista a Per_1 cui si era in seguito rivolto per sanare il debito contributivo, registrava una contribuzione non CP_2 versata fin dal marzo 2023, cioè già alla data della domanda di pensione inviata dal patronato.
In conclusione, deve escludersi che la mancata contribuzione da ultimo sanata da per poter CP_2 ottenere la pensione, fosse stata accertata dell'Inps e quindi resa conoscibile al patronato se solo avesse agito con la diligenza richiesta dal mandato ricevuto, prima di inviare la domanda di pensione, per consentirgli, versando il dovuto, di ottenere l'erogazione della pensione prima di quando l'aveva poi ottenuta, rivolgendosi ad altro professionista.
La domanda dev'essere pertanto respinta, in mancanza di un inadempimento imputabile al patronato, per non aver segnalato a la contribuzione che occorreva ancora sanare, omissione dovuta a CP_2 colpevole inerzia, perchè facilmente accertabile all'epoca, se solo il patronato avesse operato con la diligenza qualificata, richiesta a un soggetto competente in materia previdenziale.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, III scaglione, valore medio), seguono la soccombenza dell'attore
PQM
1. respinge la domanda,
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per Parte_1 onorari oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 3/12/2025
Il giudice
(VA LU OR)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2190/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VOTTA SERGIO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONE ANDREA Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore ES ogni richiesta in contrasto,
- disattendere la richiesta di ordine di esibizione formulata dalla convenuta nella sua Memoria Integrativa del 7 gennaio 2025
- accertare che l'Ente convenuto si è reso responsabile di negligenza professionale nella gestione della pratica pensionistica del Sig. e, di conseguenza, Controparte_2
- condannare l'Ente convenuto al pagamento della somma di € 14.079,45 corrispondente al danno subito dal suo assistito, ovvero a quella maggiore o minore ritenuta giusta, a favore dell'attore cessionario del credito risarcitorio , con gli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. Parte_1 1284 c.c. dalla data della domanda fino al saldo, ed inoltre
- condannare l'Ente convenuto alla rifusione delle spese processuali per anticipazioni, onorari, rimborso spese generali e C.P.A. in difesa dell'Attore, con distrazione in favore del Difensore antistatario Avv. Sergio Votta, che tale si dichiara.
Per il convenuto Rigettare le domande avanzate dall'avv. nei confronti del patronato , Parte_1 CP_3 perché avanzate da soggetto non legittimato e, in ogni caso, perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto, oltre che del tutto carenti di prova. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, cessionario del credito risarcitorio Parte_1 vantato da nei confronti del patronato che lo aveva assistito per la Controparte_2 CP_3 domanda di pensione anticipata flessibile Inps, in quanto il patronato, avendo omesso di effettuare i dovuti controlli nel portale Inps, non aveva rilevato che al momento della domanda, non erano stati eseguiti dei versamenti contributivi, effettuati solo in seguito, su indicazione del professionista a cui si era poi rivolto, per cui il trattamento pensionistico a cui avrebbe avuto diritto con CP_2 decorrenza aprile 2023 gli era stato erogato solo dal novembre seguente, con la conseguente perdita di sette mensilità di pensione, per complessivi € 14.079,45, conveniva in giudizio il suddetto patronato perché fosse condannato al pagamento di tale importo.
Si costituiva il patronato che eccepiva la nullità della cessione del credito tra CP_3 CP_2
e l'attore, di professione avvocato, che al momento della cessione aveva già ricevuto da
[...] il mandato per ottenere dal Patronato il risarcimento dei danni asseritamente subiti in CP_2 conseguenza del medesimo inadempimento lamentato nell'odierno giudizio, in violazione dell'art 1261 cc.
Rilevava in subordine, la nullità dell'accordo tra l'attore e il cliente che costituiva un CP_2 patto di quota lite, vietato dall'art. 13 co. 4 l. 247/2012
Contestava comunque la domanda anche nel merito, non essendo ravvisabile alcun profilo di responsabilità nel proprio operato in quanto già in possesso del suo estratto conto CP_2 certificativo, per sanare la mancanza di contributi negli anni 2019/21, si era rivolto autonomamente all' di Torino e quindi l'operatore del patronato, a cui era stato Controparte_4 chiesto solo di presentare la domanda di pensione, aveva correttamente ritenuto superfluo richiedere un nuovo estratto contributivo perchè l'aveva già. Peraltro dopo aver ottenuto tramite CP_2 CP_2
l'intervento del Patronato, tutte le informazioni necessarie, aveva deciso di rivolgersi a un altro professionista per completare la procedura necessaria ad ottenere la pensione di anzianità, per cui nessuna responsabilità era ravvisabile nel proprio operato.
All'udienza cartolare del 9/10/2025 la causa veniva trattenuta in decisione
La cessione del credito
Il patronato ha eccepito la nullità della cessione all'avv. del credito risarcitorio vantato Parte_1 da nei propri confronti, per aver l'attore già ricevuto da il mandato professionale per CP_2 CP_2 ottenere il risarcimento del danno subito.
Ha richiamato in proposito Cass. 29834/2018, che ha ritenuto sussistere la violazione del divieto di cessione di cui all'art. 1261 c.c. anche nell'ipotesi in cui l'avvocato cessionario di un credito, aveva ricevuto dal cedente uno specifico mandato professionale, con procura alle liti, per avviare l'azione di pagina 2 di 5 recupero presso il debitore.
L'attore ha contestato l'applicabilità di tale principio alla vicenda in esame in quanto, in riferimento alla pec del 12/3/2024, con la richiesta stragiudiziale dei danni al patronato, aveva ricevuto solo un semplice mandato e non una procura alle liti ex art 83 cpc, per cui era da escludere che fosse già “sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria”, che rappresenta la condizione richiesta dall'art 1261 cc per il divieto della cessione.
In effetti, come sostenuto dall'attore, per ”diritti sui quali è sorta contestazione” devono intendersi quelli che, al momento della conclusione della cessione, sono già oggetto di domanda giudiziale o che sia prevedibile che lo diventino, come nel caso deciso da Cass. 29834/2018, in cui il cedente aveva già rilasciato al cessionario la procura alla lite.
Pertanto, in mancanza di una procura alle liti di all'avv. all'epoca di CP_2 Parte_1 conclusione dell'accordo, la cessione del credito deve ritenersi del tutto valida.
Parimenti infondata è pure la contestazione della violazione del divieto del patto di quota lite, art. 13 co. 4 l. 247/2012, che si giustifica per l'esigenza di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, al risultato della controversia, cosa da escludere nella vicenda in esame proprio in mancanza di una controversia, che vedeva come parte CP_2
La responsabilità del patronato
Secondo la giurisprudenza, il patronato assume nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità di natura contrattuale: il mandato conferito dagli assistiti lo abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nonché un pieno potere di rappresentanza (Cass. 34475/2023,
18057/2018).
Pertanto, trattandosi di responsabilità contrattuale, trova applicazione il principio affermato da Cass SU
13533/2001 secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, . . . ”.
Infine, la diligenza richiesta al patronato è quella che discende dalla specifica natura dell'attività esercitata, ex art. 1176 co 2 c.c. (Cass. 34475/2023)
Ciò premesso, secondo l'attore, la responsabilità del patronato consisterebbe nel non aver verificato, prima dell'invio della domanda di pensione di la sua posizione contributiva, consultando il CP_2 cassetto previdenziale e chiedendo all'Inps il relativo certificato (EcoCert), per sanare eventuali irregolarità, che invece, rilevate dall'Inps, avevano determinato il diniego della pensione, diversamente pagina 3 di 5 da quanto aveva fatto il professionista, dr. a cui si era poi rivolto che aveva Per_1 CP_2 individuato le irregolarità ancora da sanare, consentendogli così, dopo il versamento in data 20/10/2023 della contribuzione dovuta fino a tutto il 2022, di ottenere la pensione con decorrenza novembre 2023 e quindi, con sette mesi di ritardo
Dalla documentazione agli atti risulta che si rivolgeva al patronato dietro presentazione dello CP_2 studio Helzel del 9/2/2023, che segnalava che era già al corrente di dover pagare gli arretrati dei sei mesi del 2019, di tutto il 2020 e il 2021 (doc 2).
Per sanare tale inadempienza, si rivolgeva direttamente all' , CP_2 Controparte_4 che il 6/3/2023 gli rilasciava il prospetto con il debito contributivo Inps ancora da pagare (doc 3).
Il 20 seguente chiedeva quindi un appuntamento al patronato, preannunciando che nel CP_2 frattempo, avrebbe pagato l'importo dovuto ed esibito la ricevuta del pagamento effettuato (doc 4).
Il 28/3/2023 il patronato inviava la domanda di pensione (doc 5) poi respinta il 29/8/2023 dall'Inps, che il 20/9/2023 comunicava al patronato che “i debiti infasati [cioè crediti contributivi già iscritti a ruolo dall'Inps, per i quali sono state completate le fasi per la riscossione] da parte del settore Lavoratori
Autonomi . . . risultano . . . relativi alla copertura dell'inadempienza del soggetto fino al terzo trimestre 2021 (ultimo infasamento avvenuto a dicembre 2022)
Pertanto a partire dal quarto trimestre 2021 in poi è a nostro avviso necessario risolvere
l'inadempienza. L'ultimo avviso bonario è stato emesso in data 3.5.23
Si consiglia pertanto di contattare il sopra citato settore per provvedere al saldo previo ricalcolo delle sanzioni.
Soltanto successivamente alla data di pagamento potrà essere presentata nuova istanza” (doc 6).
Il patronato ha affermato che alla domanda di pensione erano allegati, oltre all'elenco del debito contributivo rilasciato a dall' , anche i pagamenti dallo stesso CP_2 Controparte_4 eseguiti, per cui, pur essendo le ultime pagine del doc. 5 completamente illeggibili, è logico ritenere che, se la domanda è stata inviata, le inadempienze risultanti dall'estratto conto dell'
[...]
fossero state effettivamente sanate da come lo stesso si era impegnato a Controparte_4 CP_2 fare.
L'elenco del debito contributivo esibito da del 6/3/2023, di poco precedente la domanda di CP_2 pensione, inviata il 28 seguente, non registra, ovviamente, l'ultimo avviso di addebito, emesso dall'Inps solo il 3/5/2023, per le inadempienze finali, dal quarto trimestre 2021 in poi, quelle che hanno determinato il rigetto della domanda di pensione.
Peraltro neppure l'estratto conto previdenziale di del 3/2/2023 registra un reddito, CP_2 assoggettabile a contribuzione, dopo il 2019, per cui è da escludere che se anche il patronato avesse adottato la condotta dovuta secondo l'attore, e cioè chiesto all'Inps, prima di inviare la domanda di pagina 4 di 5 pensione, l'estratto conto certificativo - che è il certificato dei contributi già versati, utili per la pensione - sarebbero emersi anche quelli dovuti ma non versati da e quindi, da sanare prima di CP_2 poter ottenere la pensione, che l'Inps è stato in grado di determinare solo con l'ultimo avviso bonario emesso il 3/5/2023 e quindi, dopo l'invio della domanda di pensione da parte del patronato.
Quello che può essere eventualmente rimproverato al patronato è di non aver verificato se i contributi versati fossero sufficienti per ottenere la pensione e quindi, di evitare di inviare una domanda di pensione con contribuzione insufficiente, ma l'averla ugualmente inviata senza tale controllo, non ha comunque arrecato alcun danno a CP_2
Per superare la circostanza che solo dopo l'invio della domanda del patronato, l'Inps aveva accertato i contributi non versati e quindi da sanare per poter ottenere la pensione, l'attore non ha dedotto né tantomeno provato, che l'estratto conto certificativo, poi richiesto dal dr. il professionista a Per_1 cui si era in seguito rivolto per sanare il debito contributivo, registrava una contribuzione non CP_2 versata fin dal marzo 2023, cioè già alla data della domanda di pensione inviata dal patronato.
In conclusione, deve escludersi che la mancata contribuzione da ultimo sanata da per poter CP_2 ottenere la pensione, fosse stata accertata dell'Inps e quindi resa conoscibile al patronato se solo avesse agito con la diligenza richiesta dal mandato ricevuto, prima di inviare la domanda di pensione, per consentirgli, versando il dovuto, di ottenere l'erogazione della pensione prima di quando l'aveva poi ottenuta, rivolgendosi ad altro professionista.
La domanda dev'essere pertanto respinta, in mancanza di un inadempimento imputabile al patronato, per non aver segnalato a la contribuzione che occorreva ancora sanare, omissione dovuta a CP_2 colpevole inerzia, perchè facilmente accertabile all'epoca, se solo il patronato avesse operato con la diligenza qualificata, richiesta a un soggetto competente in materia previdenziale.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, III scaglione, valore medio), seguono la soccombenza dell'attore
PQM
1. respinge la domanda,
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00 per Parte_1 onorari oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 3/12/2025
Il giudice
(VA LU OR)
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