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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4380 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO ER
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n° 4459 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024, vertente tra
(C.F.: Parte_1
), (C.F.: C.F._1 Parte_2
), (C.F.: C.F._2 Parte_3
), (C.F.: C.F._3 Parte_4
), (C.F.: C.F._4 Parte_5
), , (C.F.: C.F._5 Parte_6
, (C.F.: C.F._6 Parte_7
), (C.F.: C.F._7 Parte_8
), rappresentati e difesi sia unitamente che C.F._8
Tribunale di ER Sezione II Civile
disgiuntamente dagli avv.ti. Benedetto Schimmenti e Luciana
Dimaggio, giusta procura in calce alla citazione
ATTORI
e
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._9
(C.F.: Parte_9
), elettivamente domiciliate in ER, Via C.F._10
Libertà 171, presso lo studio dell'avv. Alessandro Scalia, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
e nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._11
(C.F. ). Controparte_3 C.F._12
CONVENUTI CONTUMACI
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori allegavano: (i) che il 25.10.2021 era deceduta a ER Per_1
nata il [...] a [...]; (ii) che la successione
[...]
della predetta de cuius risultava regolata da un testamento olografo,
costituito dalla scheda testamentaria del 26.5.2010 e dalla successiva postilla del 5.11.2019, pubblicato a ER il 15.11.2021 in Notar
(reg. 16187; racc. 9802), a mezzo del Persona_2
quale ella aveva attribuito alle convenute un terreno sito in UL
Tribunale di ER Sezione II Civile
(PA), censito al catasto “Terreni”, foglio 10, particella 1311, un fabbricato terrano sito in UL (PA), censito al catasto “Terreni”,
foglio 10, particella 1312 e la quota indivisa par a 5/8
dell'appartamento sito in ER, Via Domenico Russo n. 8/B,
censito al catasto “Fabbricati”, foglio 65, particelle, 1454 sub 12; (iii)
che molteplici erano gli elementi che fondavano il sospetto che le suddette schede e la firma ivi apposta fossero apocrife o comunque redatte con mano “aiutata” o “forzata”, come meglio precisato in seno alla perizia redatta dal C.t.p., dott.ssa e Persona_3
riportata nel loro atto introduttivo;
(iv) che il relictum era composto da due terreni siti in UL, rispettivamente, in contrada Pilotta,
foglio 10, p.lle 6, 7, 8 e in contrada Badia, foglio 16, p.lla 171; un immobile sito in UL, Via Mons. Li Causi n. 7, foglio 33, p.lla
704, sub 3; un appartamento sito in UL, Largo D'Angelo 3,
piano terra, S1 e S2, censito al Catasto urbano al foglio 33, p.lle 702,
703, 704, sub 1; un appartamento sito in UL, Largo D'Angelo 3,
piano primo, S1 e S2, censito al Catasto urbano al foglio 33, p.lla 704,
sub 4; un appartamento sito in ER, Via Domenico Russo 8/B,
piano terzo, catastalmente censito al foglio 65, p.lla 1454, sub 12,
categoria A2; un conto corrente n. 6542780 presso Banca Carige
(Agenzia n. 8), con un saldo attivo al momento del decesso di euro
2.269,99; (iv) che, sulla base di tale testamento, in data 27.12.2022, i convenuti aveva venduto l'unità immobiliare e il terreno siti in al prezzo di euro 32.000,00. Parte_10
Tribunale di ER Sezione II Civile
Sulla scorta di tali premesse, gli attori domandavano l'accertamento negativo della provenienza del testamento dalla de
cuius e, conseguentemente: (i) l'apertura della successione ab
intestato di;
(ii) la dichiarazione d'indegnità dei Persona_1
convenuti ex art. 463 c. 1, n. 6 c.c.; (iii) l'attribuzione della quota parte spettante ex lege sull'intero asse ereditario;
(iv) la condanna dei convenuti a restituire alla massa ereditaria la somma di euro
32.000,00, quale prezzo ricevuto dalla vendita dei beni immobiliari in . Parte_10
Con comparsa del 13.10.2025 si costituivano in giudizio e le quali Controparte_1 Parte_9
deducevano: (i) di essere figlie di nata a Persona_4
UL il 20 maggio 1920 e deceduta a ER il 26 aprile 2005,
sorella germana di Persona_5 Persona_1 [...]
e , tutte premorte;
(ii) che l'attrice CP_4 Controparte_5
è figlia della predetta , Parte_1 Controparte_4
mentre tutti gli altri attori sono nipoti e pronipoti, in linea retta,
della sig.ra (iii) che gli ulteriori convenuti, Controparte_5
e sono Controparte_2 Controparte_3
rispettivamente coniuge e figlio di (classe Parte_3
1945), figlio della suddetta , anch'egli deceduto;
(iv) Controparte_5
che in data 21.8.2019 decedeva a ER , la Persona_5
quale non lasciava alcun erede legittimario e che, al momento del decesso, il relictum risultava composto dal patrimonio sopra descritto;
(v) che con testamento olografo del 13.10.2010, pubblicato
Tribunale di ER Sezione II Civile
in data 16.9.2019 presso il Notaio , Persona_2
registrato a ER il 18.9.2019 e trascritto il successivo 19.9.2019,
la predetta disponeva la metà indivisa Persona_5
dell'appartamento di sua proprietà, sito in ER, Via Domenico
Russo 8/B, piano terzo, censito al foglio 65, p.lla 1454, sub 12,
categoria A2, in favore della sorella , mentre Persona_1
nella rimanente quota della metà, nonché negli altri beni relitti,
subentravano ex lege ed in egual misura tutte le sorelle della de cuius ( e la stessa e, in loro vece, al CP_5 CP_4 Per_1
momento del loro decesso, gli eredi per rappresentazione, vale a dire: le odierne comparenti nella posizione di , Persona_4
l'attrice nella posizione di e tutti gli altri Pt_1 Controparte_4
attori e convenuti nella posizione di;
(vi) che in data Controparte_5
25.10.2021 decedeva in ER , lasciando quale Persona_1
patrimonio ereditario la quota parte dei beni ereditati dalla sorella premorta, nonché il predetto terreno sito in , Per_5 Parte_10
UL (PA), con relativo fabbricato, ed il saldo attivo del conto corrente a lei intestato;
(vii) che, con scheda testamentaria del
26.10.2010 e successiva postilla dell'8.11.2019, Persona_1
lasciava pro indiviso alle sigg.re Parte_9
e le quote a lei spettanti, per successione dalla Controparte_1
sorella pari a 5/8 (62,50%) dell'appartamento sito al civico Per_5
8/B di Via Domenico Russo in ER, mentre sulla rimanente quota di 3/8 (37,50%) subentravano gli eredi legittimi di Per_1
e quindi le stesse convenute
[...] Parte_9
Tribunale di ER Sezione II Civile
per rappresentazione della madre per 1/8 Pt_9 Pt_9
(12,50%), l'attrice per rappresentazione della madre Pt_1 CP_4
per 1/8 (12,50%) e gli altri attori e convenuti, sempre per rappresentazione, nella posizione di per 1/8 Controparte_5
(12,50%); (viii) che con il medesimo testamento Persona_1
attribuiva alle odierne comparenti anche la piena ed esclusiva proprietà del suddetto appezzamento di terreno con fabbricato terrano sito in contrada Mardia di UL.
Sulla scorta di tali premesse, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande proposte dagli attori, producendo apposita consulenza di parte a firma del prof. , e, in via Persona_6
riconvenzionale, domandavano, previa declaratoria di apertura delle successioni in morte della sig.ra e della Persona_1
sig.ra e accertamento della consistenza delle Persona_5
rispettive masse ereditarie, di pronunciare lo scioglimento delle comunioni ereditarie, con attribuzione delle relative quote a ciascuno dei coeredi.
Seppur regolarmente citati, non si costituivano in giudizio i sig.ri e . Controparte_2 Controparte_3
Verificato l'avveramento della condizione di procedibilità
della domanda di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, la causa, nella contumacia dei suddetti convenuti, istruita documentalmente e tramite la relazione grafologica del nominato C.T.U., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30 ottobre 2025.
Tribunale di ER Sezione II Civile
MERITO DELLA LITE
La domanda di accertamento negativo del testamento olografo
– costituito dalla scheda testamentaria del Persona_1
26.5.2010 e dalla sua postilla del 5.11.2019, pubblicato in ER il
15.11.2021 ai rogiti del notaio (rep. 16187; racc. 9802) – e Per_2
la conseguente domanda di dichiarazione di indegnità delle convenute, spiegata dagli attori, devono essere rigettate, per le ragioni appresso indicate.
Gli esiti dell'istruttoria tecnica espletata consentono di affermare che la successione di è regolata dal Persona_1
testamento olografo redatto il 26.5.2010 e successivamente integrato il 5.11.2019, pubblicato dal Notaio in ER il Per_2
15.11.2021.
In primo luogo, va chiarito che la circostanza che l'atto sia stato formato in due momenti distinti non incide sulla sua validità,
poiché nessuna norma impone che il testamento olografo debba essere redatto e sottoscritto in un unico contesto formale. Ne
consegue che è pienamente ammissibile – come nel caso di specie –
una formazione progressiva dell'atto, con possibilità per il testatore di avvalersi di propri scritti autografi, integrandoli successivamente con data, sottoscrizione ed espressioni idonee a rivelare la volontà
testamentaria (cfr. Cass. n. 2074/1985; Cass. n. 6641/1987; Cass. n.
1290/1974; Trib. Milano, 20.5.2010).
Ciò posto, va adesso rilevato che il Tribunale ritiene pienamente convincenti ed esaustive le valutazioni tecniche poste in
Tribunale di ER Sezione II Civile
essere dal C.t.u., dott.ssa , e trasfuse nella Persona_7
relazione depositata in atti il 4.7.2025 (cfr., sulla motivazione per
relationem, Cass. n. 6328 del 2019, secondo la quale “non incorre nel
vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le
conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica
d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito”).
Va osservato, infatti, che la consulenza tecnica in esame si è
fondata su una accurata valutazione comparativa di tutte le scritture offerte dalle parti munite di data certa, relative ad un significativo intervallo temporale e di firma autografa della sig.ra
(in specie, fra l'altro, delle sottoscrizioni Persona_1
rilasciate sui passaporti del 28.6.1986, del 10.6.1997, del 20.4.2009 e sulle carte d'identità del 25.10.2004 e del 21.7.2015); valutazione della quale il perito ha avuto cura di illustrare puntualmente le premesse metodologiche (cfr. pp. 10 e ss. relazione in atti) e i singoli passaggi motivazionali che l'hanno condotta ad affermare “con
ragionevole certezza, che la scheda testamentaria il testamento olografo
datato 26 maggio 2010 - 5 novembre 2019 a firma di è Persona_1
interamente autografo - testo, data e sottoscrizione- privo, quindi, di
interventi di terzi a guida della mano della testatrice” (cfr. elaborato peritale a pag. 49, ).
In particolare, il C.T.U. non soltanto ha confermato l'autografia delle schede in esame, ma ha altresì escluso possa ipotizzarsi che, nel caso di specie, la testatrice sia stata guidata nella redazione o forzata da terzi, precisando che non sono stati rilevati
Tribunale di ER Sezione II Civile
gli elementi sintomatici di tale interazione aliena, elaborati dalla dottrina scientifica di riferimento.
Al contrario, in seno al citato elaborato peritale, a pag. 37, si afferma che “le due schede del 2010 e del 2019” siano “frutto di una
medesima mano, già anziana nel 2010 ( v. ripassi e correzioni e lievi
incertezze), che nel corso degli anni si è ulteriormente indebolita, ha ridotto
la propria capacità grafica soprattutto nel ductus divenuto più incerto e
meno scorrevole tanto da creare una scrittura con maggiori stentatezze ma
con analoghi caratteri particolari identificativi della medesima mano
scrivente”.
In quest'ottica, l'ausiliario, senza margine di dubbio, ha spiegato che “che le incertezze, i tremori, i ripassi e ritocchi e tutte le
evidenti incertezze grafiche [...] sporadicamente nel testamento del 2010 e
maggiormente della scrittura testamentaria” – erroneamente intese da
Parte attrice come interventi alieni sulle predette schede – sono in realtà “frutto di una naturale stentatezza dovuta alla senilità della de
cuius che nella postilla del 2019 vede peggiorare le proprie condizioni di
salute e ciò si rifletta nella capacità grafica della scrivente che aumenta le
stentatezza grafiche come tremori cancellature ritocchi. Tali elementi allora
non devono in alcun modo essere confusi con elementi di artificio frutto
dell'attività di un falsario ma stentatezza naturai e fisiologiche della mano
della sig.ra ormai anziana e malata” (pag. 48, elaborato Per_1
citato). L'attendibilità dell'esito peritale risulta, inoltre, confermata dalle puntuali repliche con le quali il C.T.U. ha confutato i rilievi formulati dal C.T.P. di parte attrice, dott.ssa la Persona_3
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quale, nell'elaborato del 10.6.2025, aveva concluso che “il testamento olografo datato 26 maggio 2010 – 5 novembre 2019 NON
È STATO interamente vergato dalla Sig.ra e che Persona_1
in particolare testo, data e sottoscrizione NON SONO
AUTOGRAFI”, sostenendo: (i) che la sig.ra Persona_1
sarebbe stata analfabeta;
(ii) che la documentazione comparativa sarebbe carente, nella quantità e nell'omogeneità; (iii) che il C.T.U.
avrebbe svolto un'analisi priva di un effettivo raffronto con la documentazione comparativa;
(iv) che il testamento sarebbe stato vergato, in ipotesi, da un soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare;
(v) che il C.T.U. avrebbe erroneamente escluso l'ipotesi della mano guidata;
(vi) che non sarebbero state confrontate le cifre e i numeri omologhi.
Tali rilievi risultano, all'esito dell'analisi compiuta dal C.T.U.
nel parere definitivo del 3.7.2025, destituiti di fondamento.
L'ausiliario ha, infatti, replicato: (i) che risulta evidente, anche ictu oculi, che la sig.ra non fosse semi-analfabeta, Per_1
possedendo una discreta gestualità grafica, conforme a un modello scolastico elementare, ma comunque caratterizzata da personalismi e scorrevolezze non riconducibili alla mano di un “quasi analfabeta”, come desumibile, tra l'altro, dalle firme apposte sui documenti comparativi;
(ii) che la documentazione comparativa non era carente, giacché, laddove la firma sia chiara, leggibile e non presenti variabilità significativa rispetto al corpo del testo, pur conservando elementi di personalizzazione normalmente propri
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della sottoscrizione, è possibile compiere un confronto interno tra firma e testo e, nel caso di specie, confrontare altresì firme autografe con il testo e con la firma in verifica (pag. 5, risposta del C.T.U. alle osservazioni del C.T.P., 3.7.2025); (iii) di avere svolto tutti gli accertamenti tecnico-strumentali pertinenti mediante adeguata strumentazione (microscopio digitale con raggi di luce W-UV-IR e
Canon digitale 605), sia sulla scrittura in verifica che sui documenti comparativi ammessi dal Decidente;
(iv) che l'ipotesi della “mano guidata” non trova alcun riscontro, non avendo peraltro il C.T.P.
indicato in quali specifiche porzioni del testo sarebbe rinvenibile l'intervento della mano aliena;
(v) che, nel caso concreto, è possibile escludere la presenza di “mano inerte”, mancando qualsiasi elemento riconducibile alla sostituzione della mano attiva con mano passiva tale da annullarne i caratteri distintivi (pag. 9, elaborato del
3.7.2025), e che, parimenti, non sono ravvisabili i tratti che connotano la “mano forzata”, la quale dovrebbe rivelarsi mediante una grafia macroscopicamente disordinata e irregolare, espressiva del contrasto tra la volontà dello scrivente e quella di chi lo induce materialmente alla compilazione, caratteristiche del tutto assenti nei due testamenti in verifica (pag. 11, parere del 3.7.2025); (vi) che lettere e numeri oggetto di analisi presentano analoghe caratteristiche generali – quali calibro, andamento, inclinazione – e ulteriori elementi minuti e fuggitivi del gesto grafico, che consentono un confronto qualitativo dimostrativo del fatto che testo, numeri e firma sono stati vergati dalla medesima mano
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scrivente, riconducibile alla sig.ra (pag. 15, Persona_1
elaborato del 3.7.2025).
Allo stesso modo, appaiono del tutto infondati i rilievi mossi da parte attrice circa la nullità dell'elaborato peritale e la necessità
della sua rinnovazione, per violazione da parte del C.t.u. del principio del contraddittorio e per il superamento dei limiti del suo incarico. Detta censura non appare meritevole di condivisione, in quanto l'ausiliario non ha violato alcun contraddittorio tra le parti nell'espletamento dell'incarico assegnatole, ricevendo chiarimenti da ciascuna di esse e ponendo in comparazione le scritture dalle stesse offerte, munite di data certa e di sicura riferibilità alla de
cuius, anche in ragione della loro ufficialità (in specie, fra l'altro, le carte d'identità e i passaporti negli anni intestati alla sig.ra
[...]
. Per_1
Né detto elaborato – diversamente da quanto ritenuto dagli attori – avrebbe escluso un fatto asseritamente pacifico tra le parti,
ossia l'assenza di scolarizzazione della sig.ra Per_1
Al contrario, sin dall'atto introduttivo, le parti convenute hanno puntualmente contestato che la sig.ra fosse Per_1
“soggetto semi-analfabeta”, deducendo che la de cuius fosse perfettamente in grado di leggere e scrivere, come comprovato, tra l'altro, dalle firme apposte sui documenti sopra richiamati (carte d'identità e passaporti), nonché dagli scritti a contenuto religioso menzionati dal C.T.P. di parte convenuta nella relativa relazione
(pag. 13, comparsa di costituzione).
Tribunale di ER Sezione II Civile
Si osserva, inoltre, che il livello di scolarizzazione della de cuius non assume alcuna rilevanza decisiva, posto che risulta pacifico tra le parti – e documentalmente dimostrato – che la stessa abbia sottoscritto sia il passaporto che la carta di identità, come attestato dal pubblico ufficiale rogante. Ed è proprio su tali documenti, regolarmente riconosciuti e acquisiti, che il C.T.U. ha fondato le necessarie operazioni di comparazione grafica.
Parimenti infondata è l'ulteriore deduzione attorea secondo cui il C.T.U. avrebbe fatto ricorso a scritture non ammesse
(segnatamente, “appunti religiosi”). Come già rilevato, l'ausiliario ha fondato il proprio giudizio tecnico sulle firme apposte nei documenti ufficiali di identità della sig.ra Persona_1
utilizzati quali scritture comparative e ritualmente considerate dal
Decidente.
Per tutte le indicate ragioni, va dichiarata l'autografia delle schede testamentarie in esame e, conseguentemente, affermato che,
con riguardo ai beni ivi menzionati, la successione di Per_1
nata il [...] a [...] e deceduta il 25.10.2021 a
[...]
ER, è regolata dalle disposizioni ivi contenute.
Per le stesse ragioni, non sussistono i presupposti per ritenere i convenuti indegni a succederle ai sensi dell'art. 463 c.c. e per ritenerli obbligati alla restituzione del terreno e del fabbricato sito in
Pt_1 UL o del prezzo ricavato dalla loro vendita. Pt_10
Tribunale di ER Sezione II Civile
La causa va, dunque, rimessa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande spiegate dagli attori e delle domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti.
*********************************
Le spese di lite (comprensive dei costi della C.t.u. grafologica già liquidati con separato decreto di pagamento del 25.7.2025)
saranno regolate con il provvedimento conclusivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella summenzionata causa,
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA aperta la successione di Persona_1
nata il [...] a [...] e deceduta il 25.10.2021 a ER;
RIGETTA la domanda di accertamento negativo spiegata da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, con
[...] Parte_7 Parte_8
riferimento al testamento olografo redatto da Persona_1
del 26.5.2010 e della sua postilla del 5.11.2019, pubblicato in
ER il 15.11.2021 ai rogiti del notaio e per l'effetto Per_2
DICHIARA che, con riguardo alle disposizioni ivi contenute, la successione di è regolata dal Persona_1
testamento olografo del 26.5.2010 e della sua postilla del 5.11.2019,
Tribunale di ER Sezione II Civile
pubblicato in ER il 15.11.2021 ai rogiti del notaio e Per_2
per l'effetto
RIGETTA la domanda spiegata dagli attori in danno delle convenute ai sensi dell'art. 463 c.c.
RIGETTA la domanda di restituzione del terreno e del
Pt_1 fabbricato sito in UL o del prezzo ricavato dalla Pt_10
loro vendita spiegata dagli attori in danno delle convenute
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Spese alla statuizione definitiva.
Così deciso a ER, lì 4 novembre 2025
Il Giudice
dott. Stefano Sajeva
Minuta scritta dal magistrato ordinario in tirocinio, dott. Salvatore
RU
Tribunale di ER Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO ER
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano
Sajeva, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa iscritta al n° 4459 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2024, vertente tra
(C.F.: Parte_1
), (C.F.: C.F._1 Parte_2
), (C.F.: C.F._2 Parte_3
), (C.F.: C.F._3 Parte_4
), (C.F.: C.F._4 Parte_5
), , (C.F.: C.F._5 Parte_6
, (C.F.: C.F._6 Parte_7
), (C.F.: C.F._7 Parte_8
), rappresentati e difesi sia unitamente che C.F._8
Tribunale di ER Sezione II Civile
disgiuntamente dagli avv.ti. Benedetto Schimmenti e Luciana
Dimaggio, giusta procura in calce alla citazione
ATTORI
e
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._9
(C.F.: Parte_9
), elettivamente domiciliate in ER, Via C.F._10
Libertà 171, presso lo studio dell'avv. Alessandro Scalia, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
e nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._11
(C.F. ). Controparte_3 C.F._12
CONVENUTI CONTUMACI
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori allegavano: (i) che il 25.10.2021 era deceduta a ER Per_1
nata il [...] a [...]; (ii) che la successione
[...]
della predetta de cuius risultava regolata da un testamento olografo,
costituito dalla scheda testamentaria del 26.5.2010 e dalla successiva postilla del 5.11.2019, pubblicato a ER il 15.11.2021 in Notar
(reg. 16187; racc. 9802), a mezzo del Persona_2
quale ella aveva attribuito alle convenute un terreno sito in UL
Tribunale di ER Sezione II Civile
(PA), censito al catasto “Terreni”, foglio 10, particella 1311, un fabbricato terrano sito in UL (PA), censito al catasto “Terreni”,
foglio 10, particella 1312 e la quota indivisa par a 5/8
dell'appartamento sito in ER, Via Domenico Russo n. 8/B,
censito al catasto “Fabbricati”, foglio 65, particelle, 1454 sub 12; (iii)
che molteplici erano gli elementi che fondavano il sospetto che le suddette schede e la firma ivi apposta fossero apocrife o comunque redatte con mano “aiutata” o “forzata”, come meglio precisato in seno alla perizia redatta dal C.t.p., dott.ssa e Persona_3
riportata nel loro atto introduttivo;
(iv) che il relictum era composto da due terreni siti in UL, rispettivamente, in contrada Pilotta,
foglio 10, p.lle 6, 7, 8 e in contrada Badia, foglio 16, p.lla 171; un immobile sito in UL, Via Mons. Li Causi n. 7, foglio 33, p.lla
704, sub 3; un appartamento sito in UL, Largo D'Angelo 3,
piano terra, S1 e S2, censito al Catasto urbano al foglio 33, p.lle 702,
703, 704, sub 1; un appartamento sito in UL, Largo D'Angelo 3,
piano primo, S1 e S2, censito al Catasto urbano al foglio 33, p.lla 704,
sub 4; un appartamento sito in ER, Via Domenico Russo 8/B,
piano terzo, catastalmente censito al foglio 65, p.lla 1454, sub 12,
categoria A2; un conto corrente n. 6542780 presso Banca Carige
(Agenzia n. 8), con un saldo attivo al momento del decesso di euro
2.269,99; (iv) che, sulla base di tale testamento, in data 27.12.2022, i convenuti aveva venduto l'unità immobiliare e il terreno siti in al prezzo di euro 32.000,00. Parte_10
Tribunale di ER Sezione II Civile
Sulla scorta di tali premesse, gli attori domandavano l'accertamento negativo della provenienza del testamento dalla de
cuius e, conseguentemente: (i) l'apertura della successione ab
intestato di;
(ii) la dichiarazione d'indegnità dei Persona_1
convenuti ex art. 463 c. 1, n. 6 c.c.; (iii) l'attribuzione della quota parte spettante ex lege sull'intero asse ereditario;
(iv) la condanna dei convenuti a restituire alla massa ereditaria la somma di euro
32.000,00, quale prezzo ricevuto dalla vendita dei beni immobiliari in . Parte_10
Con comparsa del 13.10.2025 si costituivano in giudizio e le quali Controparte_1 Parte_9
deducevano: (i) di essere figlie di nata a Persona_4
UL il 20 maggio 1920 e deceduta a ER il 26 aprile 2005,
sorella germana di Persona_5 Persona_1 [...]
e , tutte premorte;
(ii) che l'attrice CP_4 Controparte_5
è figlia della predetta , Parte_1 Controparte_4
mentre tutti gli altri attori sono nipoti e pronipoti, in linea retta,
della sig.ra (iii) che gli ulteriori convenuti, Controparte_5
e sono Controparte_2 Controparte_3
rispettivamente coniuge e figlio di (classe Parte_3
1945), figlio della suddetta , anch'egli deceduto;
(iv) Controparte_5
che in data 21.8.2019 decedeva a ER , la Persona_5
quale non lasciava alcun erede legittimario e che, al momento del decesso, il relictum risultava composto dal patrimonio sopra descritto;
(v) che con testamento olografo del 13.10.2010, pubblicato
Tribunale di ER Sezione II Civile
in data 16.9.2019 presso il Notaio , Persona_2
registrato a ER il 18.9.2019 e trascritto il successivo 19.9.2019,
la predetta disponeva la metà indivisa Persona_5
dell'appartamento di sua proprietà, sito in ER, Via Domenico
Russo 8/B, piano terzo, censito al foglio 65, p.lla 1454, sub 12,
categoria A2, in favore della sorella , mentre Persona_1
nella rimanente quota della metà, nonché negli altri beni relitti,
subentravano ex lege ed in egual misura tutte le sorelle della de cuius ( e la stessa e, in loro vece, al CP_5 CP_4 Per_1
momento del loro decesso, gli eredi per rappresentazione, vale a dire: le odierne comparenti nella posizione di , Persona_4
l'attrice nella posizione di e tutti gli altri Pt_1 Controparte_4
attori e convenuti nella posizione di;
(vi) che in data Controparte_5
25.10.2021 decedeva in ER , lasciando quale Persona_1
patrimonio ereditario la quota parte dei beni ereditati dalla sorella premorta, nonché il predetto terreno sito in , Per_5 Parte_10
UL (PA), con relativo fabbricato, ed il saldo attivo del conto corrente a lei intestato;
(vii) che, con scheda testamentaria del
26.10.2010 e successiva postilla dell'8.11.2019, Persona_1
lasciava pro indiviso alle sigg.re Parte_9
e le quote a lei spettanti, per successione dalla Controparte_1
sorella pari a 5/8 (62,50%) dell'appartamento sito al civico Per_5
8/B di Via Domenico Russo in ER, mentre sulla rimanente quota di 3/8 (37,50%) subentravano gli eredi legittimi di Per_1
e quindi le stesse convenute
[...] Parte_9
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per rappresentazione della madre per 1/8 Pt_9 Pt_9
(12,50%), l'attrice per rappresentazione della madre Pt_1 CP_4
per 1/8 (12,50%) e gli altri attori e convenuti, sempre per rappresentazione, nella posizione di per 1/8 Controparte_5
(12,50%); (viii) che con il medesimo testamento Persona_1
attribuiva alle odierne comparenti anche la piena ed esclusiva proprietà del suddetto appezzamento di terreno con fabbricato terrano sito in contrada Mardia di UL.
Sulla scorta di tali premesse, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande proposte dagli attori, producendo apposita consulenza di parte a firma del prof. , e, in via Persona_6
riconvenzionale, domandavano, previa declaratoria di apertura delle successioni in morte della sig.ra e della Persona_1
sig.ra e accertamento della consistenza delle Persona_5
rispettive masse ereditarie, di pronunciare lo scioglimento delle comunioni ereditarie, con attribuzione delle relative quote a ciascuno dei coeredi.
Seppur regolarmente citati, non si costituivano in giudizio i sig.ri e . Controparte_2 Controparte_3
Verificato l'avveramento della condizione di procedibilità
della domanda di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, la causa, nella contumacia dei suddetti convenuti, istruita documentalmente e tramite la relazione grafologica del nominato C.T.U., è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 30 ottobre 2025.
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MERITO DELLA LITE
La domanda di accertamento negativo del testamento olografo
– costituito dalla scheda testamentaria del Persona_1
26.5.2010 e dalla sua postilla del 5.11.2019, pubblicato in ER il
15.11.2021 ai rogiti del notaio (rep. 16187; racc. 9802) – e Per_2
la conseguente domanda di dichiarazione di indegnità delle convenute, spiegata dagli attori, devono essere rigettate, per le ragioni appresso indicate.
Gli esiti dell'istruttoria tecnica espletata consentono di affermare che la successione di è regolata dal Persona_1
testamento olografo redatto il 26.5.2010 e successivamente integrato il 5.11.2019, pubblicato dal Notaio in ER il Per_2
15.11.2021.
In primo luogo, va chiarito che la circostanza che l'atto sia stato formato in due momenti distinti non incide sulla sua validità,
poiché nessuna norma impone che il testamento olografo debba essere redatto e sottoscritto in un unico contesto formale. Ne
consegue che è pienamente ammissibile – come nel caso di specie –
una formazione progressiva dell'atto, con possibilità per il testatore di avvalersi di propri scritti autografi, integrandoli successivamente con data, sottoscrizione ed espressioni idonee a rivelare la volontà
testamentaria (cfr. Cass. n. 2074/1985; Cass. n. 6641/1987; Cass. n.
1290/1974; Trib. Milano, 20.5.2010).
Ciò posto, va adesso rilevato che il Tribunale ritiene pienamente convincenti ed esaustive le valutazioni tecniche poste in
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essere dal C.t.u., dott.ssa , e trasfuse nella Persona_7
relazione depositata in atti il 4.7.2025 (cfr., sulla motivazione per
relationem, Cass. n. 6328 del 2019, secondo la quale “non incorre nel
vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le
conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica
d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito”).
Va osservato, infatti, che la consulenza tecnica in esame si è
fondata su una accurata valutazione comparativa di tutte le scritture offerte dalle parti munite di data certa, relative ad un significativo intervallo temporale e di firma autografa della sig.ra
(in specie, fra l'altro, delle sottoscrizioni Persona_1
rilasciate sui passaporti del 28.6.1986, del 10.6.1997, del 20.4.2009 e sulle carte d'identità del 25.10.2004 e del 21.7.2015); valutazione della quale il perito ha avuto cura di illustrare puntualmente le premesse metodologiche (cfr. pp. 10 e ss. relazione in atti) e i singoli passaggi motivazionali che l'hanno condotta ad affermare “con
ragionevole certezza, che la scheda testamentaria il testamento olografo
datato 26 maggio 2010 - 5 novembre 2019 a firma di è Persona_1
interamente autografo - testo, data e sottoscrizione- privo, quindi, di
interventi di terzi a guida della mano della testatrice” (cfr. elaborato peritale a pag. 49, ).
In particolare, il C.T.U. non soltanto ha confermato l'autografia delle schede in esame, ma ha altresì escluso possa ipotizzarsi che, nel caso di specie, la testatrice sia stata guidata nella redazione o forzata da terzi, precisando che non sono stati rilevati
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gli elementi sintomatici di tale interazione aliena, elaborati dalla dottrina scientifica di riferimento.
Al contrario, in seno al citato elaborato peritale, a pag. 37, si afferma che “le due schede del 2010 e del 2019” siano “frutto di una
medesima mano, già anziana nel 2010 ( v. ripassi e correzioni e lievi
incertezze), che nel corso degli anni si è ulteriormente indebolita, ha ridotto
la propria capacità grafica soprattutto nel ductus divenuto più incerto e
meno scorrevole tanto da creare una scrittura con maggiori stentatezze ma
con analoghi caratteri particolari identificativi della medesima mano
scrivente”.
In quest'ottica, l'ausiliario, senza margine di dubbio, ha spiegato che “che le incertezze, i tremori, i ripassi e ritocchi e tutte le
evidenti incertezze grafiche [...] sporadicamente nel testamento del 2010 e
maggiormente della scrittura testamentaria” – erroneamente intese da
Parte attrice come interventi alieni sulle predette schede – sono in realtà “frutto di una naturale stentatezza dovuta alla senilità della de
cuius che nella postilla del 2019 vede peggiorare le proprie condizioni di
salute e ciò si rifletta nella capacità grafica della scrivente che aumenta le
stentatezza grafiche come tremori cancellature ritocchi. Tali elementi allora
non devono in alcun modo essere confusi con elementi di artificio frutto
dell'attività di un falsario ma stentatezza naturai e fisiologiche della mano
della sig.ra ormai anziana e malata” (pag. 48, elaborato Per_1
citato). L'attendibilità dell'esito peritale risulta, inoltre, confermata dalle puntuali repliche con le quali il C.T.U. ha confutato i rilievi formulati dal C.T.P. di parte attrice, dott.ssa la Persona_3
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quale, nell'elaborato del 10.6.2025, aveva concluso che “il testamento olografo datato 26 maggio 2010 – 5 novembre 2019 NON
È STATO interamente vergato dalla Sig.ra e che Persona_1
in particolare testo, data e sottoscrizione NON SONO
AUTOGRAFI”, sostenendo: (i) che la sig.ra Persona_1
sarebbe stata analfabeta;
(ii) che la documentazione comparativa sarebbe carente, nella quantità e nell'omogeneità; (iii) che il C.T.U.
avrebbe svolto un'analisi priva di un effettivo raffronto con la documentazione comparativa;
(iv) che il testamento sarebbe stato vergato, in ipotesi, da un soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare;
(v) che il C.T.U. avrebbe erroneamente escluso l'ipotesi della mano guidata;
(vi) che non sarebbero state confrontate le cifre e i numeri omologhi.
Tali rilievi risultano, all'esito dell'analisi compiuta dal C.T.U.
nel parere definitivo del 3.7.2025, destituiti di fondamento.
L'ausiliario ha, infatti, replicato: (i) che risulta evidente, anche ictu oculi, che la sig.ra non fosse semi-analfabeta, Per_1
possedendo una discreta gestualità grafica, conforme a un modello scolastico elementare, ma comunque caratterizzata da personalismi e scorrevolezze non riconducibili alla mano di un “quasi analfabeta”, come desumibile, tra l'altro, dalle firme apposte sui documenti comparativi;
(ii) che la documentazione comparativa non era carente, giacché, laddove la firma sia chiara, leggibile e non presenti variabilità significativa rispetto al corpo del testo, pur conservando elementi di personalizzazione normalmente propri
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della sottoscrizione, è possibile compiere un confronto interno tra firma e testo e, nel caso di specie, confrontare altresì firme autografe con il testo e con la firma in verifica (pag. 5, risposta del C.T.U. alle osservazioni del C.T.P., 3.7.2025); (iii) di avere svolto tutti gli accertamenti tecnico-strumentali pertinenti mediante adeguata strumentazione (microscopio digitale con raggi di luce W-UV-IR e
Canon digitale 605), sia sulla scrittura in verifica che sui documenti comparativi ammessi dal Decidente;
(iv) che l'ipotesi della “mano guidata” non trova alcun riscontro, non avendo peraltro il C.T.P.
indicato in quali specifiche porzioni del testo sarebbe rinvenibile l'intervento della mano aliena;
(v) che, nel caso concreto, è possibile escludere la presenza di “mano inerte”, mancando qualsiasi elemento riconducibile alla sostituzione della mano attiva con mano passiva tale da annullarne i caratteri distintivi (pag. 9, elaborato del
3.7.2025), e che, parimenti, non sono ravvisabili i tratti che connotano la “mano forzata”, la quale dovrebbe rivelarsi mediante una grafia macroscopicamente disordinata e irregolare, espressiva del contrasto tra la volontà dello scrivente e quella di chi lo induce materialmente alla compilazione, caratteristiche del tutto assenti nei due testamenti in verifica (pag. 11, parere del 3.7.2025); (vi) che lettere e numeri oggetto di analisi presentano analoghe caratteristiche generali – quali calibro, andamento, inclinazione – e ulteriori elementi minuti e fuggitivi del gesto grafico, che consentono un confronto qualitativo dimostrativo del fatto che testo, numeri e firma sono stati vergati dalla medesima mano
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scrivente, riconducibile alla sig.ra (pag. 15, Persona_1
elaborato del 3.7.2025).
Allo stesso modo, appaiono del tutto infondati i rilievi mossi da parte attrice circa la nullità dell'elaborato peritale e la necessità
della sua rinnovazione, per violazione da parte del C.t.u. del principio del contraddittorio e per il superamento dei limiti del suo incarico. Detta censura non appare meritevole di condivisione, in quanto l'ausiliario non ha violato alcun contraddittorio tra le parti nell'espletamento dell'incarico assegnatole, ricevendo chiarimenti da ciascuna di esse e ponendo in comparazione le scritture dalle stesse offerte, munite di data certa e di sicura riferibilità alla de
cuius, anche in ragione della loro ufficialità (in specie, fra l'altro, le carte d'identità e i passaporti negli anni intestati alla sig.ra
[...]
. Per_1
Né detto elaborato – diversamente da quanto ritenuto dagli attori – avrebbe escluso un fatto asseritamente pacifico tra le parti,
ossia l'assenza di scolarizzazione della sig.ra Per_1
Al contrario, sin dall'atto introduttivo, le parti convenute hanno puntualmente contestato che la sig.ra fosse Per_1
“soggetto semi-analfabeta”, deducendo che la de cuius fosse perfettamente in grado di leggere e scrivere, come comprovato, tra l'altro, dalle firme apposte sui documenti sopra richiamati (carte d'identità e passaporti), nonché dagli scritti a contenuto religioso menzionati dal C.T.P. di parte convenuta nella relativa relazione
(pag. 13, comparsa di costituzione).
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Si osserva, inoltre, che il livello di scolarizzazione della de cuius non assume alcuna rilevanza decisiva, posto che risulta pacifico tra le parti – e documentalmente dimostrato – che la stessa abbia sottoscritto sia il passaporto che la carta di identità, come attestato dal pubblico ufficiale rogante. Ed è proprio su tali documenti, regolarmente riconosciuti e acquisiti, che il C.T.U. ha fondato le necessarie operazioni di comparazione grafica.
Parimenti infondata è l'ulteriore deduzione attorea secondo cui il C.T.U. avrebbe fatto ricorso a scritture non ammesse
(segnatamente, “appunti religiosi”). Come già rilevato, l'ausiliario ha fondato il proprio giudizio tecnico sulle firme apposte nei documenti ufficiali di identità della sig.ra Persona_1
utilizzati quali scritture comparative e ritualmente considerate dal
Decidente.
Per tutte le indicate ragioni, va dichiarata l'autografia delle schede testamentarie in esame e, conseguentemente, affermato che,
con riguardo ai beni ivi menzionati, la successione di Per_1
nata il [...] a [...] e deceduta il 25.10.2021 a
[...]
ER, è regolata dalle disposizioni ivi contenute.
Per le stesse ragioni, non sussistono i presupposti per ritenere i convenuti indegni a succederle ai sensi dell'art. 463 c.c. e per ritenerli obbligati alla restituzione del terreno e del fabbricato sito in
Pt_1 UL o del prezzo ricavato dalla loro vendita. Pt_10
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La causa va, dunque, rimessa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande spiegate dagli attori e delle domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti.
*********************************
Le spese di lite (comprensive dei costi della C.t.u. grafologica già liquidati con separato decreto di pagamento del 25.7.2025)
saranno regolate con il provvedimento conclusivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella summenzionata causa,
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA aperta la successione di Persona_1
nata il [...] a [...] e deceduta il 25.10.2021 a ER;
RIGETTA la domanda di accertamento negativo spiegata da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, con
[...] Parte_7 Parte_8
riferimento al testamento olografo redatto da Persona_1
del 26.5.2010 e della sua postilla del 5.11.2019, pubblicato in
ER il 15.11.2021 ai rogiti del notaio e per l'effetto Per_2
DICHIARA che, con riguardo alle disposizioni ivi contenute, la successione di è regolata dal Persona_1
testamento olografo del 26.5.2010 e della sua postilla del 5.11.2019,
Tribunale di ER Sezione II Civile
pubblicato in ER il 15.11.2021 ai rogiti del notaio e Per_2
per l'effetto
RIGETTA la domanda spiegata dagli attori in danno delle convenute ai sensi dell'art. 463 c.c.
RIGETTA la domanda di restituzione del terreno e del
Pt_1 fabbricato sito in UL o del prezzo ricavato dalla Pt_10
loro vendita spiegata dagli attori in danno delle convenute
RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Spese alla statuizione definitiva.
Così deciso a ER, lì 4 novembre 2025
Il Giudice
dott. Stefano Sajeva
Minuta scritta dal magistrato ordinario in tirocinio, dott. Salvatore
RU
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