Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
I termini di cui all'art. 309, commi quinto e decimo, cod. proc. pen. rispettivamente fissati per l'inoltro degli atti al tribunale del riesame e per la decisione sulla relativa istanza, sono autonomi, ed essendo entrambi perentori devono essere osservati l'uno indipendentemente dall'altro: non ha alcun rilievo, pertanto, in caso di mancato rispetto dell'uno o dell'altro, il fatto che la decisione "de libertate" sia comunque intervenuta entro il quindicesimo giorno dalla richiesta di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/1999, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 26.1.1999
1 . Dott. Luciano DERIU Consigliere SENTENZA
2. " Bruno OLIVA " N. 252
3. " Francesco SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. " CO IL " N. 34380/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
IO ON
IO AL
IO EN
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce sez. riesame del 15.4.1998 con la quale veniva confermata l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Lecce in data 20.3.1998 applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di LA AN, LA AL e LA LO in ordine ai reati di cui all'art.416 bis c.p. ed altro;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Serpico;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. L. Ciampoli che ha concluso per: Annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata per inefficacia della misura coercitiva;
OSSERVA
Su richiesta di riesame proposta nell'interesse di IO ON, IO AL e IO EN avverso l'ordinanza del 20.3.1998 con cui il GIP presso il Tribunale di Lecce aveva disposto a carico dei predetti istanti la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 416 bis c.p., rapina aggr.ta, porto e detenzione illegale di armi ed altro, il cennato Tribunale - sez. riesame, con ordinanza del 15.4.1998, reiette tali istanze, confermava la disposta misura coercitiva, ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria, alla stregua delle dichiarazioni accusatorie di tali OR e De GO, degli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, di quelli attinenti verifiche e riscontri di indagini di p.g. e delle dichiarazioni di taluni collaboratori di giustizia.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti indagati, deducendo, a comuni motivi di gravame:
1) Difetto di motivazione in merito alla ritenuta gravità indiziaria quanto al reato alla ritenuta gravità indiziaria quanto al reato associativo difettando gli elementi costitutivi di esso e tali non potendo ritenersi i soli rapporti parentelari tra i ricorrenti, al più indagabili per il reato di contrabbando di t.l.e.;
2) Inefficacia della misura cautelare personale, per inosservanza dei termini stabiliti ex lege a pena di caducazione della misura, in relazione all'art. 309 co. 5^ e 10^ cpp., essendo stato il provvedimento impugnato emesso dopo i termini consentiti dalla legge, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, con la conseguente richiesta di scarcerazione degli indagati.
Va preliminarmente affrontato l'esame della questione attinente la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva per inosservanza dei termini di cui all'art. 309 co. 5^ cpp. in riferimento al successivo co. 10^, questione che, a prescindere dalla sua proposizione come motivo di ricorso per cassazione, è, in ogni caso, rilevabile anche d'ufficio, in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass. pen. Sez. Unite, 15.01.1999, n. R.G. 10562/98, Caridi Bruno ed altri).
Per chiarire i termini di tale questione, è opportuno, indicare, anche se sinteticamente, l'evoluzione della situazione normativa al riguardo, con i relativi riflessi sulla giurisprudenza di merito e di legittimità e avuto riguardo al contributo decisionale della Corte Costituzionale, con particolare riferimento alla sentenza n. 232 del 1/22-6-1998. Com'è noto, l'art. 309 cpp., nella formulazione originaria, prevedeva:
a) la presentazione della richiesta di riesame alla cancelleria del Tribunale competente per il riesame medesimo (co. 4^);
b) l'"immediato avviso", a cura del presidente, della presentazione della richiesta all'autorità procedente, che, entro il giorno successivo, doveva trasmettere gli atti al Tribunale (co. 5);
c) l'obbligo di questo di decidere entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (co. 9^);
d) la sanzione della perdita immediata di efficacia della misura coercitiva "se la decisione sulla richiesta di riesame" non fosse intervenuta "entro il termine prescritto" (co. 10^). Al riguardo si è ritenuto anche in dottrina che la normativa in parola rispondesse all'esigenza di assicurare un termine breve e certo per la verifica giudiziale, in contraddittorio, dei presupposti legittimanti la misura cautelare personale, a garanzia della libertà personale del cittadino, cui la stessa Costituzione attribuisce particolare rilevanza, senza contare la pregnante tutela di tale diritto anche alla luce delle norme delle convenzioni internazionali perché le questioni attinenti la legalità della detenzione siano decise "entro brevi termini" (art. 5 co. 4^ Conv. Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in Roma il 4.11.1950) o "senza indugio" (art.9 co. 4^ Patto internazionale di New York, del 19.12.1966, relativo ai diritti civili e politici).
Si è puntualizzato in proposito che tale finalità di garanzia impone, per la sua efficace realizzazione, che il termine fissato dalla legge debba decorrere da un momento a sua volta definito e determinabile con certezza, tale non potendosi considerare quello affidato "alla spontanea, e non scontata, sollecitudine degli organi giudiziari" chiamati a decidere sulla richiesta di riesame. Ecco perché il legislatore ha avvertito il bisogno di perfezionare la disciplina in questione, rendendo effettiva la cennata garanzia del breve termine perentorio per la decisione sulla richiesta di riesame (co. 10^ art. cit.), stabilendo che non solo l'inosservanza di questo termine, ma anche di quello, precedente e condizionante, stabilito dalla legge per la trasmissione degli atti al Tribunale (momento dal quale lo stesso termine per la decisione è fatto decorrere ex art. 309 co. 9^ cpp.), fosse sanzionata dalla perdita di efficacia de jure della misura coercitiva, secondo il nuovo testo dell'art. 309 co. 10^ cpp., come novellato dall'art. 16 co. 5^ della L.
8.8.95 n. 332. Alla luce di tale novella, inoltre, il termine per la trasmissione degli atti, originariamente fissato nel "giorno successivo", è stato portato a "non oltre il quinto giorno" (cfr. co. 5^ art. 309 cit. come novellato dallo stesso art. 16 L. cit.), per la ragionevole esigenza di allungare il predetto termine, cui si è conferito caratteri di perentorietà, considerate le intuibili difficoltà di adempimento di tale obbligo da parte degli uffici richiesti. In sostanza, secondo la novella cennata, all'originario termine del "giorno successivo", rimasto nella nuova formulazione della disposizione in parola, si è aggiunto l'inciso "e comunque non oltre il quinto giorno".
A questo punto l'interpretazione adottata dalla prevalente giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui il termine per la trasmissione degli atti non decorreva, quale "dies a quo", dalla presentazione della richiesta di riesame, bensì dalla ricezione, da parte dell'autorità procedente, dell'avviso dell'avvenuta presentazione e l'obbligo di "immediato avviso", a cura del Presidente del Tribunale del riesame, non era assistito, nel caso di inadempimento, da alcuna sanzione processuale (cfr. per tutte, Cass. pen. Sez. Unite, 25.3.1998, n. 10, Savino), ha formato oggetto di autorevole smentita da parte del Giudice delle Leggi (cfr. sentenza del 1^/22-6-1998 n. 232). Secondo tale decisione, infatti, la lettura della scelta legislativa del 1995 sulla questione in esame, doveva ritenersi inequivoca, "nel senso della volontà di sottrarre i tempi del procedimento del riesame ad ogni determinazione degli organi giudiziaria non vincolata a termini certi e non disponibili, nemmeno nel loro "dies a quo";
così da dare piena garanzia alla persona colpita dalla misura circa i tempi massimi della decisione".
In ossequio a tale garanzia imprescindibile in materia di libertà personale, la Corte Costituzionale ha concluso la sua indagine interpretativa della questione, precisando che "il termine perentorio per la trasmissione degli atti, assistito dalla sanzione processuale della decadenza della misura, non decorre da un evento, come la ricezione dell'avviso da parte della autorità procedente, che non ha giuridica autonomia, ma decorre dal giorno stesso della presentazione della richiesta, inteso come spazio temporale definito e giuridicamente rilevante" e che, ai fini della decorrenza del termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti, "vale, come dies a quo, il giorno in cui la richiesta stessa (di riesame, n.d.r.) perviene alla cancelleria del Tribunale del riesame". Ne consegue che il "quinto giorno" entro il quale devono "comunque" essere trasmessi gli atti, a pena di inefficacia della misura, ex art. 309 co. 10^ cpp., deve correttamente intendersi il quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta di riesame. Dopo qualche ripetuta applicazione del precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità ed in costanza di taluni contrasti decisionali al riguardo, da ultimo questa Corte Suprema a Sezioni Unite ha ribadito che la decorrenza del termine de quo coincide con la data in cui l'istanza di riesame, termine definito e determinabile con certezza e non più affidata alle mutevoli sollecitudini dell'autorità giudiziaria.
Pur condividendo le riserve in tema di problemi organizzativi e di difficoltà pratiche derivanti da siffatta lettura della normativa in esame, nei termini accennati dagli stessi giudici della Consulta, questa Corte a Sezioni Unite non ha mancato di evidenziare che, in ogni caso, soltanto con l'interpretazione come innanzi offerta della normativa in parola può dirsi realizzata la "funzione primaria di garanzia posta a base dell'istituto" del riesame, in ossequio al principio di carattere generale secondo cui "per l'esercizio dei diritti attinenti al favor libertatis non è ammissibile alcun ritardo" (cfr. Cass. pen. Sez. Unite, 16.12.1998, n. 25, Alagni). Ciò posto, rileva questa Corte che, nella specie, è pacifico in atti che il termine di cui sopra non è stato rispettato (istanza riesame proposta da LA AN, AL e EN presentata il 31.3.1998; richiesta atti al P.M. il 6.4.1998; relativa trasmissione e deposito atti il 9.4.1998) e poco importa data l'autonomia dei due termini dei co. 5^ e 10^ dell'art. 309, che la decisione sia intervenuta entro i 15 giorni dall'istanza.
Ne consegue che l'impugnata ordinanza va annullata senza rinvio per sopravvenuta inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata a LA AN, LA AL e IG EN con ordinanza del 20.3.1998 del GIP presso il Tribunale di Lecce e, per l'effetto, va ordinata l'immediata liberazione dei predetti se non detenuti per altra causa.
Va disposto che, a cura della Cancelleria, sia data immediata comunicazione del dispositivo della presente sentenza al Procuratore Generale in Sede agli effetti dell'art. 626 cpp., nonché alla segreteria del P.M. presso il Tribunale di Lecce ed alla Questura competente.
Tutti gli altri motivi di ricorso devono intendersi assorbiti e superati dall'accoglimento della eccezione nei sensi di cui sopra, questione, peraltro, deducibile anche d'ufficio.
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio l'impugnata ordinanza per sopravvenuta inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere applicata a LA EN, LA AN e LA AL con ordinanza del 20.3.1998 del GIP presso il Tribunale di Lecce ed ORDINA l'immediata liberazione dei predetti se non detenuti per altra causa.
Dispone che a cura della Cancelleria sia data immediata comunicazione del dispositivo della presente sentenza al Procuratore Generale in sede agli effetti dell'art. 626 cpp., nonché alla segreteria dal P.M. presso il Tribunale di Lecce ed alla Questura competente. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999