Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/1999, n. 252
CASS
Sentenza 26 gennaio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

I termini di cui all'art. 309, commi quinto e decimo, cod. proc. pen. rispettivamente fissati per l'inoltro degli atti al tribunale del riesame e per la decisione sulla relativa istanza, sono autonomi, ed essendo entrambi perentori devono essere osservati l'uno indipendentemente dall'altro: non ha alcun rilievo, pertanto, in caso di mancato rispetto dell'uno o dell'altro, il fatto che la decisione "de libertate" sia comunque intervenuta entro il quindicesimo giorno dalla richiesta di riesame.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/1999, n. 252
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 252
    Data del deposito : 26 gennaio 1999

    Testo completo