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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE ROSA GIUSEPPE, Presidente
DESTRO DELFINO, Relatore
GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 526/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Padova - Via Longhin 35129 Padova PD
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720259005739825000 RECUPERO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente ricorso risulta avverso una intimazione di pagamento ed afferente varie cartelle esattoriali e avvisi di addebito, laddove parte ricorrente eccepisce:
- Mancata notifica delle cartelle e avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata;
- Genericità del credito e difetto di motivazione dell'atto impugnato;
- Prescrizione dei crediti.
L'Agente della ON ( Ader ) replica evidenziando preliminarmente che le cartelle e avvisi di addebito afferenti crediti vantati dagli Enti previdenziali sono sottratti alla Giurisdizione del Giudice
Tributario.
Per quanto concerne all'eccezione sulla presunta mancata notifica delle cartelle di pagamento, le stesse risultano ritualmente notificate in termini, o a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite messo notificatore, e comunque la maggior parte risulta notificata a mezzo Pec.
Inoltre si sarebbero susseguiti atti interruttivi della prescrizione, quali ulteriori intimazioni di pagamento, atti di pignoramento presso terzi, preavvisi di fermo amministrativo, oltre all'adesione a due definizioni agevolate e una rateizzazione.
Evidenzia altresì la corretta notifica dell'intimazione di pagamento e l'indicazione del c.d “ dettaglio del debito”.
Inoltre la notifica via Pec “ fornisce certezza della spedizione e ricezione dell'intimazione.”
Rileva altresì come si configurerebbero prive di fondamento le contestazioni sulla mancata motivazione dell'atto impugnato.
Conclude chiedendo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso in base al disposto degli artt. 19, comma 3 , e 21 del DLGS 546/92, rilevando infondate le ulteriori eccezioni sulla presunta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle e avvisi di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva l'inammissibilità del presente ricorso. Si rileva preliminarmente come risultino ritualmente notificate sia le cartelle esattoriali che gli avvisi di addebito, e come successivamente siano intervenuto atti interruttivi della prescrizione, quali pignoramenti presso terzi, preavvisi di fermo amministrativo, ulteriori intimazioni di pagamento , adesioni alle definizioni agevolate, e che dimostrano come la ricorrente non possa invocare la prescrizione dei crediti sottesi, stante proprio l'avvenuta comunicazione di tali provvedimenti interruttivi.
Pertanto, come correttamente rileva l'Agente della ON, a mente del disposto dell'art. 19 del
DGLS 546/92, l'intimazione di pagamento, come tutti gli atti impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri, come sancito esplicitamente dal 3° comma del citato art. 19, rimanendo escluse le contestazioni afferenti gli atti da cui è sorto il debito ( cartelle, avvisi di addebito ecc. ).
Si rammenta in proposito, come pure la Cassazione, con la recente ordinanza n. 3005 del 7/2/2020 abbia ribadito e confermato questo principio da considerarsi ormai consolidato, rinviando a quanto rilevato da
Ader, e qui si intende richiamare, che evidenzia come “per i giudici della Suprema Corte, attesa l'omessa impugnazione da parte del contribuente dell'atto prodromico a quello opposto, quest'ultimo non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base 23 all'articolo 19, comma 3, del Dlgs
n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
Alla luce di quanto esposto, gli ipotetici vizi dei titoli e della loro notificazione, così come gli ipotetici eventi estintivi verificatisi prima della notifica di uno degli atti suddetti quali la decadenza e prescrizione, dovevano essere opposti, a pena l'inammissibilità, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica degli stessi.
Detta preclusione, avverte il Supremo collegio, investe anche gli atti viziati da radicale nullità, che, al pari degli altri vizi, deve essere dedotta attraverso la proposizione del ricorso nei modi e nei termini previsti
(sentenza n. 18448/2015. Nello stesso senso, sentenze n. 12888/2015, n. 12415/2016, 12412/2016, e n.
381/2016).”
Sotto tale profilo, per quanto attiene la preclusione del rilievo dell'eccezione di prescrizione maturata fino alla notifica dell'atto autonomamente impugnabile, stante la mancata impugnazione dell'atto nei termini di legge (60 giorni dalla notifica ), viene confermata da successiva sentenza della Cassazione, la n.°
8198/2022, laddove rileva come “la contestazione concernente la supposta decadenza dell'amministrazione dal potere di emettere le pregresse cartelle di pagamento per violazione dei termini di cui all'art 25 del DPR 600/73 avrebbe dovuto essere fatta con l'impugnativa delle cartelle medesime e non già, una volta divenute definitive le stesse per mancata impugnazione, con l'impugnativa dell'atto successivo qual era l'avviso di iscrizione ipotecaria, potendo tale atto in forza dell'art 19 comma 3 essere impugnato, solo per vizi propri.”.
Come rilevato, l'inammissibilità del presente ricorso si rileva, appunto, anche dalla mancata impugnazione degli atti prodromici ( cartelle di pagamento e avvisi di addebito ) che oramai risultano definitivi per mancata impugnazione, a' mente del disposto di cui all'art. 21 del DLGS 546/92, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso avverso l'intimazione di pagamento, considerata, appunto, la mancanza di vizi propri che ne legittimerebbero l'impugnabilità.
Il ricorso pertanto è inammissibile a' sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del DLGS
546/92, con spese a carico della parte soccombente come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate in Euro 2000,00 (duemila/00) onnicomprensivi.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE ROSA GIUSEPPE, Presidente
DESTRO DELFINO, Relatore
GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 526/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Padova - Via Longhin 35129 Padova PD
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720259005739825000 RECUPERO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente ricorso risulta avverso una intimazione di pagamento ed afferente varie cartelle esattoriali e avvisi di addebito, laddove parte ricorrente eccepisce:
- Mancata notifica delle cartelle e avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata;
- Genericità del credito e difetto di motivazione dell'atto impugnato;
- Prescrizione dei crediti.
L'Agente della ON ( Ader ) replica evidenziando preliminarmente che le cartelle e avvisi di addebito afferenti crediti vantati dagli Enti previdenziali sono sottratti alla Giurisdizione del Giudice
Tributario.
Per quanto concerne all'eccezione sulla presunta mancata notifica delle cartelle di pagamento, le stesse risultano ritualmente notificate in termini, o a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite messo notificatore, e comunque la maggior parte risulta notificata a mezzo Pec.
Inoltre si sarebbero susseguiti atti interruttivi della prescrizione, quali ulteriori intimazioni di pagamento, atti di pignoramento presso terzi, preavvisi di fermo amministrativo, oltre all'adesione a due definizioni agevolate e una rateizzazione.
Evidenzia altresì la corretta notifica dell'intimazione di pagamento e l'indicazione del c.d “ dettaglio del debito”.
Inoltre la notifica via Pec “ fornisce certezza della spedizione e ricezione dell'intimazione.”
Rileva altresì come si configurerebbero prive di fondamento le contestazioni sulla mancata motivazione dell'atto impugnato.
Conclude chiedendo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso in base al disposto degli artt. 19, comma 3 , e 21 del DLGS 546/92, rilevando infondate le ulteriori eccezioni sulla presunta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle e avvisi di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva l'inammissibilità del presente ricorso. Si rileva preliminarmente come risultino ritualmente notificate sia le cartelle esattoriali che gli avvisi di addebito, e come successivamente siano intervenuto atti interruttivi della prescrizione, quali pignoramenti presso terzi, preavvisi di fermo amministrativo, ulteriori intimazioni di pagamento , adesioni alle definizioni agevolate, e che dimostrano come la ricorrente non possa invocare la prescrizione dei crediti sottesi, stante proprio l'avvenuta comunicazione di tali provvedimenti interruttivi.
Pertanto, come correttamente rileva l'Agente della ON, a mente del disposto dell'art. 19 del
DGLS 546/92, l'intimazione di pagamento, come tutti gli atti impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri, come sancito esplicitamente dal 3° comma del citato art. 19, rimanendo escluse le contestazioni afferenti gli atti da cui è sorto il debito ( cartelle, avvisi di addebito ecc. ).
Si rammenta in proposito, come pure la Cassazione, con la recente ordinanza n. 3005 del 7/2/2020 abbia ribadito e confermato questo principio da considerarsi ormai consolidato, rinviando a quanto rilevato da
Ader, e qui si intende richiamare, che evidenzia come “per i giudici della Suprema Corte, attesa l'omessa impugnazione da parte del contribuente dell'atto prodromico a quello opposto, quest'ultimo non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base 23 all'articolo 19, comma 3, del Dlgs
n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
Alla luce di quanto esposto, gli ipotetici vizi dei titoli e della loro notificazione, così come gli ipotetici eventi estintivi verificatisi prima della notifica di uno degli atti suddetti quali la decadenza e prescrizione, dovevano essere opposti, a pena l'inammissibilità, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica degli stessi.
Detta preclusione, avverte il Supremo collegio, investe anche gli atti viziati da radicale nullità, che, al pari degli altri vizi, deve essere dedotta attraverso la proposizione del ricorso nei modi e nei termini previsti
(sentenza n. 18448/2015. Nello stesso senso, sentenze n. 12888/2015, n. 12415/2016, 12412/2016, e n.
381/2016).”
Sotto tale profilo, per quanto attiene la preclusione del rilievo dell'eccezione di prescrizione maturata fino alla notifica dell'atto autonomamente impugnabile, stante la mancata impugnazione dell'atto nei termini di legge (60 giorni dalla notifica ), viene confermata da successiva sentenza della Cassazione, la n.°
8198/2022, laddove rileva come “la contestazione concernente la supposta decadenza dell'amministrazione dal potere di emettere le pregresse cartelle di pagamento per violazione dei termini di cui all'art 25 del DPR 600/73 avrebbe dovuto essere fatta con l'impugnativa delle cartelle medesime e non già, una volta divenute definitive le stesse per mancata impugnazione, con l'impugnativa dell'atto successivo qual era l'avviso di iscrizione ipotecaria, potendo tale atto in forza dell'art 19 comma 3 essere impugnato, solo per vizi propri.”.
Come rilevato, l'inammissibilità del presente ricorso si rileva, appunto, anche dalla mancata impugnazione degli atti prodromici ( cartelle di pagamento e avvisi di addebito ) che oramai risultano definitivi per mancata impugnazione, a' mente del disposto di cui all'art. 21 del DLGS 546/92, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso avverso l'intimazione di pagamento, considerata, appunto, la mancanza di vizi propri che ne legittimerebbero l'impugnabilità.
Il ricorso pertanto è inammissibile a' sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del DLGS
546/92, con spese a carico della parte soccombente come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio liquidate in Euro 2000,00 (duemila/00) onnicomprensivi.