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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di correzione relativa al R.G.R. n. 628/2020
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Via Medici 13 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420199008754753000 IMP SOSTITUTIVA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
viene omesso lo svolgimento. Va solo dato atto che la notifica è stata fatta al difensore e non alla parte e che è trascorso più di un anno dalla sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente.
L'istanza di correzione materiale è inammissibile per avere erroneamente – il ricorrente – evocato in giudizio il procuratore/difensore invece della parte personalmente.
Infatti la norma – art.288 c.p.c. – al comma 3, così recita:
“Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente”.
L'istante ha – quindi -erroneamente instaurato il contraddittorio rendendo inammissibile la richiesta.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è possibile prevedere una condanna alle spese processuali della parte “soccombente”, secondo la prevalente giurisprudenza.
P.Q.M.
Si dichiara il non luogo a provvedere.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di correzione relativa al R.G.R. n. 628/2020
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza - Via Medici 13 36100 Vicenza VI
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12420199008754753000 IMP SOSTITUTIVA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
viene omesso lo svolgimento. Va solo dato atto che la notifica è stata fatta al difensore e non alla parte e che è trascorso più di un anno dalla sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente.
L'istanza di correzione materiale è inammissibile per avere erroneamente – il ricorrente – evocato in giudizio il procuratore/difensore invece della parte personalmente.
Infatti la norma – art.288 c.p.c. – al comma 3, così recita:
“Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente”.
L'istante ha – quindi -erroneamente instaurato il contraddittorio rendendo inammissibile la richiesta.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è possibile prevedere una condanna alle spese processuali della parte “soccombente”, secondo la prevalente giurisprudenza.
P.Q.M.
Si dichiara il non luogo a provvedere.