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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/10/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 897/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 897/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
DI PRATO CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 ottobre 2025, ore 10:11, innanzi alla dott.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente è presente l'avv. Laura Giusti in sostituzione dell'avv. Lucci;
- per parte resistente è presente l'avv. Elisa Nannucci.
L'avv. Giusti insiste nell'accoglimento della domanda. L'avv. Nannucci si riporta agli atti.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia dispositivo in pubblica udienza, con deposito contestuale delle motivazioni, che si danno per lette stante anche l'assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.34
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 10 ottobre 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 897 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Federico Lucci;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: assegno sociale.
Conclusioni delle parti: CP_ Ricorrente: Affermi il diritto di all'assegno sociale ex art. 3, co. 6, L. 335/95 per l'effetto condanni l a liquidare Parte_1 le somme dovute dalla data della domanda amministrativa oltre ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo come per legge. Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro di Prato, ogni contraria difesa, eccezione e istanza - anche istruttoria - reietta e disattesa, respingere il ricorso in quanto infondato. Con vittoria di spese di lite.
Pag. 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. rivendica il proprio diritto ad ottenere l'assegno sociale ai sensi dell'art. 3, Parte_1
CP_ comma 6, Legge n. 335 del 1995, a lui negato da dopo l'iniziale accoglimento, per superamento dei limiti reddituali.
Il ricorrente sostiene la sussistenza di tutti i presupposti per il beneficio richiesto, allegando la percezione di un reddito pari a 5.646,00 euro, il raggiungimento dell'età anagrafica e l'impossidenza di redditi da parte della moglie . Persona_1
CP_ 2. L' diversamente, deduce la rilevanza, ai fini del superamento dei limiti reddituali, dei redditi da fabbricati contenuti nella dichiarazione sostitutiva, nella quale il sig. ha dichiarato la proprietà Pt_1 di un immobile in Albania del valore di 100.000 Lek (euro 10.000 secondo quanto rappresentato nell'attestazione).
3. La causa non richiede ulteriori approfondimenti istruttori diversi dalle allegazioni documentali delle parti costituite e viene decisa all'esito della presente discussione in senso del tutto favorevole alle ragioni del ricorrente.
4. Occorre far riferimento al principio di effettività della percezione dei redditi ai fini del calcolo del limite reddituale previsto per l'assegno sociale, così come anche ricostruito costantemente dalla giurisprudenza intervenuta in materia, che, a partire dalla nota sentenza della Cassazione (n. 6570 del
2010, richiamata anche nelle difese di parte ricorrente), rileva come sia lo stesso legislatore che, collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti, attesta la rilevanza della concreta
"percezione" del reddito (“Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva "percezione", è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito. Tanto è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l'assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l'assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale. Ciò è, altresì, conforme alla stessa funzione
"assistenziale" dell'assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione”).
Diversamente da quanto sostenuto dall' dalle dichiarazioni reddituali non emerge che il CP_1 ricorrente negli anni in questione abbia percepito somme tali da giustificare la revoca/riduzione dell'assegno sociale.
Difatti, risulta unicamente il possesso di un immobile in Albania mediante un acquisto avvenuto nel
2005 al valore di 100.000 leke (attraverso i comuni motori di ricerca, emerge che in quell'anno era l'equivalente di 813 euro, pari ad oggi 1.180,00 euro e non 10.000 euro come nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in quanto attualmente il tasso di cambio euro – lek è al 96,752). Pertanto, dal
Pag. 3 di 5 punto di vista concreto il valore dell'immobile all'atto del suo acquisto (allegato con un documento di lingua straniera ma non specificatamente contestato con riferimento ai fatti dedotti da parte attrice) non risulta determinante ai fini del superamento del reddito.
Ad ogni modo, il valore dell'immobile sul punto non rileva, in quanto non risulta, né vi è un principio di prova in merito alla produzione da parte dello stesso di reddito imponibile, né risulta rilevante che il ricorrente non abbia promosso delle azioni per metterlo “a reddito”, dal momento che l'assenza di iniziative non può leggersi in un'ottica di condotta fraudolenta che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (si ripete, il controvalore della eventuale vendita sarebbe peraltro irrisorio sol se si consideri il prezzo di acquisto).
Difatti, come recentemente precisato dalla Suprema Corte con riferimento alla mancata accettazione di un assegno di mantenimento in sede di separazione (cfr., tra le tante, Cass., n. 23305 del 2022), “non vi è né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, L. n. 335 del 1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole, mentre la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito, aggiungendosi, assai incisivamente, che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario”.
In termini conclusivi, dunque, sulla scorta di quanto sopra evidenziato e assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto, in quanto il ricorrente ha comprovato il mancato superamento dei limiti reddituali e, d'altra parte, non si registra alcuna contestazione specifica sugli ulteriori presupposti, comunque documentalmente allegati.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della non particolare complessità della vicenda e dell'assenza di un'istruttoria orale. Deve, infine, tenersi conto della dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. del difensore.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di a percepire l'assegno Parte_1 sociale dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 2.700,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Prato, il 10 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 897/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
DI PRATO CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 ottobre 2025, ore 10:11, innanzi alla dott.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente è presente l'avv. Laura Giusti in sostituzione dell'avv. Lucci;
- per parte resistente è presente l'avv. Elisa Nannucci.
L'avv. Giusti insiste nell'accoglimento della domanda. L'avv. Nannucci si riporta agli atti.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia dispositivo in pubblica udienza, con deposito contestuale delle motivazioni, che si danno per lette stante anche l'assenza delle parti.
Camera di consiglio conclusa alle ore 16.34
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 10 ottobre 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 897 / 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Federico Lucci;
Parte_1
Parte ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Elisa Nannucci;
CP_1
Parte resistente
Oggetto: assegno sociale.
Conclusioni delle parti: CP_ Ricorrente: Affermi il diritto di all'assegno sociale ex art. 3, co. 6, L. 335/95 per l'effetto condanni l a liquidare Parte_1 le somme dovute dalla data della domanda amministrativa oltre ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo come per legge. Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
Resistente: Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro di Prato, ogni contraria difesa, eccezione e istanza - anche istruttoria - reietta e disattesa, respingere il ricorso in quanto infondato. Con vittoria di spese di lite.
Pag. 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. rivendica il proprio diritto ad ottenere l'assegno sociale ai sensi dell'art. 3, Parte_1
CP_ comma 6, Legge n. 335 del 1995, a lui negato da dopo l'iniziale accoglimento, per superamento dei limiti reddituali.
Il ricorrente sostiene la sussistenza di tutti i presupposti per il beneficio richiesto, allegando la percezione di un reddito pari a 5.646,00 euro, il raggiungimento dell'età anagrafica e l'impossidenza di redditi da parte della moglie . Persona_1
CP_ 2. L' diversamente, deduce la rilevanza, ai fini del superamento dei limiti reddituali, dei redditi da fabbricati contenuti nella dichiarazione sostitutiva, nella quale il sig. ha dichiarato la proprietà Pt_1 di un immobile in Albania del valore di 100.000 Lek (euro 10.000 secondo quanto rappresentato nell'attestazione).
3. La causa non richiede ulteriori approfondimenti istruttori diversi dalle allegazioni documentali delle parti costituite e viene decisa all'esito della presente discussione in senso del tutto favorevole alle ragioni del ricorrente.
4. Occorre far riferimento al principio di effettività della percezione dei redditi ai fini del calcolo del limite reddituale previsto per l'assegno sociale, così come anche ricostruito costantemente dalla giurisprudenza intervenuta in materia, che, a partire dalla nota sentenza della Cassazione (n. 6570 del
2010, richiamata anche nelle difese di parte ricorrente), rileva come sia lo stesso legislatore che, collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti, attesta la rilevanza della concreta
"percezione" del reddito (“Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva "percezione", è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito. Tanto è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l'assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l'assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale. Ciò è, altresì, conforme alla stessa funzione
"assistenziale" dell'assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione”).
Diversamente da quanto sostenuto dall' dalle dichiarazioni reddituali non emerge che il CP_1 ricorrente negli anni in questione abbia percepito somme tali da giustificare la revoca/riduzione dell'assegno sociale.
Difatti, risulta unicamente il possesso di un immobile in Albania mediante un acquisto avvenuto nel
2005 al valore di 100.000 leke (attraverso i comuni motori di ricerca, emerge che in quell'anno era l'equivalente di 813 euro, pari ad oggi 1.180,00 euro e non 10.000 euro come nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in quanto attualmente il tasso di cambio euro – lek è al 96,752). Pertanto, dal
Pag. 3 di 5 punto di vista concreto il valore dell'immobile all'atto del suo acquisto (allegato con un documento di lingua straniera ma non specificatamente contestato con riferimento ai fatti dedotti da parte attrice) non risulta determinante ai fini del superamento del reddito.
Ad ogni modo, il valore dell'immobile sul punto non rileva, in quanto non risulta, né vi è un principio di prova in merito alla produzione da parte dello stesso di reddito imponibile, né risulta rilevante che il ricorrente non abbia promosso delle azioni per metterlo “a reddito”, dal momento che l'assenza di iniziative non può leggersi in un'ottica di condotta fraudolenta che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza (si ripete, il controvalore della eventuale vendita sarebbe peraltro irrisorio sol se si consideri il prezzo di acquisto).
Difatti, come recentemente precisato dalla Suprema Corte con riferimento alla mancata accettazione di un assegno di mantenimento in sede di separazione (cfr., tra le tante, Cass., n. 23305 del 2022), “non vi è né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, L. n. 335 del 1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole, mentre la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti effettivamente percepito, aggiungendosi, assai incisivamente, che tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario”.
In termini conclusivi, dunque, sulla scorta di quanto sopra evidenziato e assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto, in quanto il ricorrente ha comprovato il mancato superamento dei limiti reddituali e, d'altra parte, non si registra alcuna contestazione specifica sugli ulteriori presupposti, comunque documentalmente allegati.
5. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della non particolare complessità della vicenda e dell'assenza di un'istruttoria orale. Deve, infine, tenersi conto della dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. del difensore.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di a percepire l'assegno Parte_1 sociale dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida in €. 2.700,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge, da porsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Prato, il 10 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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