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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2024, n. 44348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44348 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona avverso la sentenza del 26/02/2024 del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pesaro, emessa nel procedimento a carico di NI NA AR, nata il [...] a [...] e CC IA, nato il [...] a [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44348 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 25/09/2024 lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 febbraio 2024 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pesaro, a seguito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna formulata dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale nei confronti di NI NA AR e CC IA, imputati, in concorso tra loro, la prima in qualità di proprietaria e committente dei lavori, il secondo in qualità di progettista, direttore dei lavori, nonché legale rappresentante dell'impresa A.R.P.A. Costruzioni S.R.L. , esecutrice materiale dei lavori, dei reati di cui agli artt. 110 cod, pen., 31 e 44 comma 1, lett.b) d.P.R. 380/2001, e 110 cod.pen., 93, 94, 94 bis e 95 d.P.r. 380/2001, il solo CC anche del reato di cui all'art. 481 cod.pen., pronunciava sentenza di non doversi procedere ex art. 129 cod.proc.pen. e 131-bis cod.pen., ritenuta l'offesa di particolare tenuità. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, affidandolo a due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge, ex art. 606, lett.b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 129 cod.proc.pen. e 131-bis cod.pen.. La speciale causa di non punibilità ritenuta può venire in rilievo esclusivamente, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, quale opzione processuale spettante all'imputato in sede di formulazione dell'opposizione al decreto penale già emesso. Non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'articolo 129 cod.pen., in quanto esige un apprezzamento di merito finalizzato al riscontro dei suoi presupposti applicativi (Sez. 1, n. 15272 del 21/12/16; Sez. 4, n. 43874 del 6/10/2016). La sentenza è perciò viziata perché emessa in violazione del disposto dell'art. 129 cod.proc.pen. e deve essere annullata. 2.2. Col secondo motivo denuncia vizio di mancanza della motivazione ex art. 606 comma 1, lett e, cod.proc.pen.. Noto il disposto dell'articolo 546 cod.proc.pen., nel caso di specie la motivazione è carente in ordine alla esplicitazione degli elementi da cui il giudicante ha tratto il proprio convincimento. Il giudice, peraltro, ha limitato le sue valutazioni al solo aspetto del reato edilizio, trascurando completamente le altre fattispecie pure contestate e in relazione alle quali non è dato comprendere in alcun modo quali 2 ragioni abbiano determinato la pronuncia di immediato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.. Pur correttamente riscontrati dal giudicante presupposti soggettivi indicati all'articolo 131-bis cod.pen., dalla valutazione oggettiva dei fatti per cui si procede si riscontrano elementi che non consentono di poter considerare tenue le offese al bene giuridico recata dalle condotte censurate ai due imputati. 2.3. Chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga annullata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha dedotto la fondatezza, innanzi tutto, del primo motivo di ricorso, invocando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Gli imputati NI e CC, nelle indicate qualità, realizzavano interventi edilizi in assenza del prescritto permesso di costruire. Più precisamente, presentando presso il Comune di Pesaro CILAS, ove era previsto unicamente il rifacimento della copertura, effettuavano lavori di demolizione e ricostruzione del manufatto accessorio -destinato a garage- delle dimensioni originali di metri 6.00x 4.10, realizzando un ampliamento di superficie di circa il 20%, fino a metri 6.08x4,87; realizzavano modifiche della distribuzione interna con creazione di un vano tecnico in cui venivano installati componenti di impianto termoidraulico;
provvedevano a predisposizione di una cucina a gas nel vano principale del manufatto;
realizzavano modifiche prospettiche consistenti nell'apertura di una finestra sul lato destro dell'edificio e nello spostamento dell'ingresso principale dal lato sinistro verso il centro della facciata. Interventi, tutti, svolti in assenza della preventiva denuncia dei lavori e in assenza del deposito degli elaborati progettuali alla competente autorità regionale (risultando depositata, al numero PU/1173/2022, la sola denuncia di cui all'articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001 unicamente per lavori di demolizione e rifacimento del solaio di copertura). Inoltre, UC RI, in qualità di progettista e direttore dei lavori, rappresentava sugli elaborati grafici allegati a CILAS uno stato di fatto difforme dal vero, come apprezzabile dalla documentazione fotografica allegata al medesimo titolo edilizio;
in particolare ometteva di indicare una parete divisoria interna e una porta sul lato destro dell'edificio; dichiarava, inoltre, nello stato di progetto allegato alla predetta CILAS n. 1516/2022, di effettuare intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico di parte strutturale dell'edificio (smontaggio della copertura, suo rifacimento), mentre, di fatto, 3 eseguiva o faceva eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio con ampliamento di volumetria complessiva (intervento soggetto a permesso di costruire). Il giudice, a seguito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, in fatto escludendo dalla contestazione il cambio di destinazione d'uso del garage - ampliato e dotato di una cucina a gas e di tubature idriche-, nel ritenere che le condotte contestate ai prevenuti odierni recassero al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici una offesa di particolare tenuità, ha disposto non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati, per tutti i reati loro ascritti, perché non punibili per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis cod.pen.. 2. Si deduce, nel ricorso, col primo motivo, violazione di legge, ex art. 606, lett.b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 129 cod.proc.pen. e 131-bis cod.pen.; col secondo vizio di mancanza della motivazione ex art. 606 comma 1, lett e , cod.proc.pen. in ordine alla esplicitazione degli elementi da cui il giudicante ha tratto il proprio convincimento. 3. Si rileva, in via preliminare, l'ammissibilità del ricorso. Non ignora il collegio il precedente, costituito da pronuncia di questa sezione, n. 13081 del 1011/2024, Rv 286145-01, secondo cui «In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero che abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna impugni, senza allegare un concreto interesse, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur illegittimamente emessa, ex art. 129 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, lamentando, non già la violazione di legge per insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto o il vizio di motivazione, ma la mera violazione del diritto al contraddittorio dell'imputato.» L'insegnamento di questa Corte è, pertanto, nel senso che pur dopo la c.d. riforma Cartabia, la sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, è inappellabile, ma può essere impugnata con ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 17419 del 04/04/2023, Bonfiglio, Rv. 284662), rispetto alla cui proposizione il Procuratore della Repubblica è certamente soggetto legittimato ex art. 608, comma 2, cod proc. pen.. Alla astratta legittimazione alla impugnazione deve, comunque, corrispondere un interesse attuale e concreto: secondo consolidato orientamento nel caso in cui il pubblico ministero propone ricorso per cassazione onde ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste il concreto ed attuale interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un 4 risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 285026; Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016, Piga, Rv. 268191). 3.1. Nel caso in esame, il pubblico ministero ha impugnato la sentenza, dolendosi della violazione della legge penale e del vizio di motivazione per aver il giudice erroneamente od illogicamente ritenuto la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, così dando precisa indicazione dell'interesse all'osservanza della disposizione violata, ulteriore rispetto alla (mera) tutela del diritto al contraddittorio dell'imputato rispetto ad una decisione sollecitata dal pubblico ministero inaudita altera parte. 4. Ciò premesso, questa Corte, nel suo supremo consesso, ha affermato che l'applicazione della causa non punibilità della particolare tenuità del fatto «pretende per la sua applicazione la previa instaurazione del contraddittorio tra l'accusa, la difesa e persino la persona offesa, se esistente, perché implica l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della riferibilità all'imputato; esso comporta peraltro effetti non integralmente liberatori per l'imputato e la necessità di assicurare tale garanzia viene riconosciuta anche nella fase dell'archiviazione del procedimento dall'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. Pertanto, è corretto ritenere che sia preclusa al giudice, richiesto di emettere decreto penale di condanna, la possibilità di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. a ragione della minima offensività del comportamento illecito per l'ostacolo procedurale rappresentato dalla connotazione del rito monitorio, che, per perseguire finalità deflattive e di accelerazione nella trattazione del processo, viene attivato dall'accusa in assenza di qualunque tipo di confront preventivo con l'imputato e la sua difesa» (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715, in motivazione). 5. Il Collegio condivide questa valutazione e rileva che la sentenza impugnata come adottata va ritenuta illegittima in quanto affetta dalla nullità di ordine generale, a regime c.d. intermedio, di cui agli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen., essendo stato precluso all'imputato il diritto ad esercitare il contraddittorio sul punto. 6. Si rileva, comunque, che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide e ribadisce, la predicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod.pen. è subordinata, nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, ad una valutazione olistica dell'intervento abusivo, 5 che deve ricomprendere non solo la sua consistenza, ma, anche, altri parametri di valutazione che ne caratterizzano l'identità. Si richiamano, al proposito, ex multis, sin da Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015 Ud. (dep. 27/11/2015 ) Rv. 265450 - 01, secondo cui «Ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo -data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive- costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, , le modalità di esecuzione dell'intervento»; nello stesso senso: Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016 Ud. (dep. 09/05/2016 ) Rv. 266586 - 01 , Sez. 3, n. 33414 del 04/03/2021 Ud. (dep. 09/09/2021 ) Rv. 282328 - 01, tutte espressioni di un principio reiteratamente confermato fino a Sez. 3, n. 33101 del 2024, non massimata, che ribadisce come «i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. sono costituti: 1. dalla consistenza dell'intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive);
2. dalla destinazione dell'immobile;
3. dall'incidenza sul carico urbanistico;
4. dall'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria;
5. dall'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti;
6. dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso;
7. dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell'intervento. Inoltre, in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, la particolare tenuità del fatto va verificata tenendo conto del bene giuridico protetto e dell'interesse sotteso alla specifica disposizione incriminatrice, consistente nella tutela della pubblica incolumità dal rischio sismico (Sez. 3, n. 783 del 20/04/2017, dep. 11/01/2018, Rv 271865).. Ai fini della valutazione della gravità del fatto, affinché possa essere esclusa l'applicazione della causa di non punibilità, non è necessario che tali elementi sussistano tutti, potendo il giudice valutare, ai sensi dell'articolo 133 cod. pen., come dirimenti in senso negativo solo alcuni degli elementi anzidetti. Riassuntivamente, quando la consistenza dell'opera -alla luce dei suesposti parametri- è tale da escludere in radice l'esiguità del danno o del pericolo, correttamente il giudice nega l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 33414 del 04/03/2021, Rv. 282328 - 01». 6 Il ppeside te sigliere est. Nel caso in esame, il giudice territoriale ha ritenuto la concedibilità della causa di non punibilità, innanzi tutto, limitando le sue valutazioni al solo reato edilizio, trascurando le altre fattispecie pure contestate e del tutto pretermesse, e, comunque, ha omesso la valutazione del cambio di destinazione d'uso del manufatto, del suo ampliamento, della installazione di presidi idrici e idraulici prima inesistenti, meritevoli, invece, secondo quanto sopra esplicitato, di adeguato apprezzamento. 6. L'accoglimento del primo motivo esime, in ogni caso, dal discettare in merito agli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod.proc.pen.. Così deciso in Roma il 25 settembre 2024
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44348 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 25/09/2024 lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 febbraio 2024 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pesaro, a seguito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna formulata dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale nei confronti di NI NA AR e CC IA, imputati, in concorso tra loro, la prima in qualità di proprietaria e committente dei lavori, il secondo in qualità di progettista, direttore dei lavori, nonché legale rappresentante dell'impresa A.R.P.A. Costruzioni S.R.L. , esecutrice materiale dei lavori, dei reati di cui agli artt. 110 cod, pen., 31 e 44 comma 1, lett.b) d.P.R. 380/2001, e 110 cod.pen., 93, 94, 94 bis e 95 d.P.r. 380/2001, il solo CC anche del reato di cui all'art. 481 cod.pen., pronunciava sentenza di non doversi procedere ex art. 129 cod.proc.pen. e 131-bis cod.pen., ritenuta l'offesa di particolare tenuità. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, affidandolo a due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge, ex art. 606, lett.b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 129 cod.proc.pen. e 131-bis cod.pen.. La speciale causa di non punibilità ritenuta può venire in rilievo esclusivamente, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, quale opzione processuale spettante all'imputato in sede di formulazione dell'opposizione al decreto penale già emesso. Non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'articolo 129 cod.pen., in quanto esige un apprezzamento di merito finalizzato al riscontro dei suoi presupposti applicativi (Sez. 1, n. 15272 del 21/12/16; Sez. 4, n. 43874 del 6/10/2016). La sentenza è perciò viziata perché emessa in violazione del disposto dell'art. 129 cod.proc.pen. e deve essere annullata. 2.2. Col secondo motivo denuncia vizio di mancanza della motivazione ex art. 606 comma 1, lett e, cod.proc.pen.. Noto il disposto dell'articolo 546 cod.proc.pen., nel caso di specie la motivazione è carente in ordine alla esplicitazione degli elementi da cui il giudicante ha tratto il proprio convincimento. Il giudice, peraltro, ha limitato le sue valutazioni al solo aspetto del reato edilizio, trascurando completamente le altre fattispecie pure contestate e in relazione alle quali non è dato comprendere in alcun modo quali 2 ragioni abbiano determinato la pronuncia di immediato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.. Pur correttamente riscontrati dal giudicante presupposti soggettivi indicati all'articolo 131-bis cod.pen., dalla valutazione oggettiva dei fatti per cui si procede si riscontrano elementi che non consentono di poter considerare tenue le offese al bene giuridico recata dalle condotte censurate ai due imputati. 2.3. Chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga annullata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha dedotto la fondatezza, innanzi tutto, del primo motivo di ricorso, invocando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Gli imputati NI e CC, nelle indicate qualità, realizzavano interventi edilizi in assenza del prescritto permesso di costruire. Più precisamente, presentando presso il Comune di Pesaro CILAS, ove era previsto unicamente il rifacimento della copertura, effettuavano lavori di demolizione e ricostruzione del manufatto accessorio -destinato a garage- delle dimensioni originali di metri 6.00x 4.10, realizzando un ampliamento di superficie di circa il 20%, fino a metri 6.08x4,87; realizzavano modifiche della distribuzione interna con creazione di un vano tecnico in cui venivano installati componenti di impianto termoidraulico;
provvedevano a predisposizione di una cucina a gas nel vano principale del manufatto;
realizzavano modifiche prospettiche consistenti nell'apertura di una finestra sul lato destro dell'edificio e nello spostamento dell'ingresso principale dal lato sinistro verso il centro della facciata. Interventi, tutti, svolti in assenza della preventiva denuncia dei lavori e in assenza del deposito degli elaborati progettuali alla competente autorità regionale (risultando depositata, al numero PU/1173/2022, la sola denuncia di cui all'articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001 unicamente per lavori di demolizione e rifacimento del solaio di copertura). Inoltre, UC RI, in qualità di progettista e direttore dei lavori, rappresentava sugli elaborati grafici allegati a CILAS uno stato di fatto difforme dal vero, come apprezzabile dalla documentazione fotografica allegata al medesimo titolo edilizio;
in particolare ometteva di indicare una parete divisoria interna e una porta sul lato destro dell'edificio; dichiarava, inoltre, nello stato di progetto allegato alla predetta CILAS n. 1516/2022, di effettuare intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico di parte strutturale dell'edificio (smontaggio della copertura, suo rifacimento), mentre, di fatto, 3 eseguiva o faceva eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio con ampliamento di volumetria complessiva (intervento soggetto a permesso di costruire). Il giudice, a seguito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, in fatto escludendo dalla contestazione il cambio di destinazione d'uso del garage - ampliato e dotato di una cucina a gas e di tubature idriche-, nel ritenere che le condotte contestate ai prevenuti odierni recassero al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici una offesa di particolare tenuità, ha disposto non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati, per tutti i reati loro ascritti, perché non punibili per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131-bis cod.pen.. 2. Si deduce, nel ricorso, col primo motivo, violazione di legge, ex art. 606, lett.b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 129 cod.proc.pen. e 131-bis cod.pen.; col secondo vizio di mancanza della motivazione ex art. 606 comma 1, lett e , cod.proc.pen. in ordine alla esplicitazione degli elementi da cui il giudicante ha tratto il proprio convincimento. 3. Si rileva, in via preliminare, l'ammissibilità del ricorso. Non ignora il collegio il precedente, costituito da pronuncia di questa sezione, n. 13081 del 1011/2024, Rv 286145-01, secondo cui «In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero che abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna impugni, senza allegare un concreto interesse, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur illegittimamente emessa, ex art. 129 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, lamentando, non già la violazione di legge per insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto o il vizio di motivazione, ma la mera violazione del diritto al contraddittorio dell'imputato.» L'insegnamento di questa Corte è, pertanto, nel senso che pur dopo la c.d. riforma Cartabia, la sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, è inappellabile, ma può essere impugnata con ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 17419 del 04/04/2023, Bonfiglio, Rv. 284662), rispetto alla cui proposizione il Procuratore della Repubblica è certamente soggetto legittimato ex art. 608, comma 2, cod proc. pen.. Alla astratta legittimazione alla impugnazione deve, comunque, corrispondere un interesse attuale e concreto: secondo consolidato orientamento nel caso in cui il pubblico ministero propone ricorso per cassazione onde ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste il concreto ed attuale interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un 4 risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Gagliardi, Rv. 285026; Sez. 3, n. 48581 del 13/09/2016, Piga, Rv. 268191). 3.1. Nel caso in esame, il pubblico ministero ha impugnato la sentenza, dolendosi della violazione della legge penale e del vizio di motivazione per aver il giudice erroneamente od illogicamente ritenuto la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, così dando precisa indicazione dell'interesse all'osservanza della disposizione violata, ulteriore rispetto alla (mera) tutela del diritto al contraddittorio dell'imputato rispetto ad una decisione sollecitata dal pubblico ministero inaudita altera parte. 4. Ciò premesso, questa Corte, nel suo supremo consesso, ha affermato che l'applicazione della causa non punibilità della particolare tenuità del fatto «pretende per la sua applicazione la previa instaurazione del contraddittorio tra l'accusa, la difesa e persino la persona offesa, se esistente, perché implica l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della riferibilità all'imputato; esso comporta peraltro effetti non integralmente liberatori per l'imputato e la necessità di assicurare tale garanzia viene riconosciuta anche nella fase dell'archiviazione del procedimento dall'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. Pertanto, è corretto ritenere che sia preclusa al giudice, richiesto di emettere decreto penale di condanna, la possibilità di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. a ragione della minima offensività del comportamento illecito per l'ostacolo procedurale rappresentato dalla connotazione del rito monitorio, che, per perseguire finalità deflattive e di accelerazione nella trattazione del processo, viene attivato dall'accusa in assenza di qualunque tipo di confront preventivo con l'imputato e la sua difesa» (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715, in motivazione). 5. Il Collegio condivide questa valutazione e rileva che la sentenza impugnata come adottata va ritenuta illegittima in quanto affetta dalla nullità di ordine generale, a regime c.d. intermedio, di cui agli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen., essendo stato precluso all'imputato il diritto ad esercitare il contraddittorio sul punto. 6. Si rileva, comunque, che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide e ribadisce, la predicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod.pen. è subordinata, nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, ad una valutazione olistica dell'intervento abusivo, 5 che deve ricomprendere non solo la sua consistenza, ma, anche, altri parametri di valutazione che ne caratterizzano l'identità. Si richiamano, al proposito, ex multis, sin da Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015 Ud. (dep. 27/11/2015 ) Rv. 265450 - 01, secondo cui «Ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo -data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive- costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, , le modalità di esecuzione dell'intervento»; nello stesso senso: Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016 Ud. (dep. 09/05/2016 ) Rv. 266586 - 01 , Sez. 3, n. 33414 del 04/03/2021 Ud. (dep. 09/09/2021 ) Rv. 282328 - 01, tutte espressioni di un principio reiteratamente confermato fino a Sez. 3, n. 33101 del 2024, non massimata, che ribadisce come «i parametri di valutazione ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. sono costituti: 1. dalla consistenza dell'intervento abusivo (tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive);
2. dalla destinazione dell'immobile;
3. dall'incidenza sul carico urbanistico;
4. dall'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e conseguente impossibilità di sanatoria;
5. dall'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti;
6. dalla totale assenza di titolo abilitativo o dal grado di difformità dallo stesso;
7. dal rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente e dalle modalità di esecuzione dell'intervento. Inoltre, in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 93 e 95 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, la particolare tenuità del fatto va verificata tenendo conto del bene giuridico protetto e dell'interesse sotteso alla specifica disposizione incriminatrice, consistente nella tutela della pubblica incolumità dal rischio sismico (Sez. 3, n. 783 del 20/04/2017, dep. 11/01/2018, Rv 271865).. Ai fini della valutazione della gravità del fatto, affinché possa essere esclusa l'applicazione della causa di non punibilità, non è necessario che tali elementi sussistano tutti, potendo il giudice valutare, ai sensi dell'articolo 133 cod. pen., come dirimenti in senso negativo solo alcuni degli elementi anzidetti. Riassuntivamente, quando la consistenza dell'opera -alla luce dei suesposti parametri- è tale da escludere in radice l'esiguità del danno o del pericolo, correttamente il giudice nega l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 33414 del 04/03/2021, Rv. 282328 - 01». 6 Il ppeside te sigliere est. Nel caso in esame, il giudice territoriale ha ritenuto la concedibilità della causa di non punibilità, innanzi tutto, limitando le sue valutazioni al solo reato edilizio, trascurando le altre fattispecie pure contestate e del tutto pretermesse, e, comunque, ha omesso la valutazione del cambio di destinazione d'uso del manufatto, del suo ampliamento, della installazione di presidi idrici e idraulici prima inesistenti, meritevoli, invece, secondo quanto sopra esplicitato, di adeguato apprezzamento. 6. L'accoglimento del primo motivo esime, in ogni caso, dal discettare in merito agli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod.proc.pen.. Così deciso in Roma il 25 settembre 2024