Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 9 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3875/2024
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Francesco Velardi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Fazio
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento;
art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 15 luglio 2024, esponeva: Parte_1
-di avere presentato, in data 23 settembre 2021, istanza per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992;
-sottoposta a visita collegiale, la Commissione Medica dell' di Messina l'aveva CP_1
riconosciuta invalida grave in misura pari al 100%, senza riconoscere la sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'indennità di accompagnamento ed aveva ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92;
- aveva depositato istanza di atp per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dei benefici richiesti e, disposta la CTU medico legale, il consulente aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, escludendo,
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando che, nella relazione peritale, non era stata condotta alcuna valutazione clinica obiettiva in relazione alle gravi compromissioni visive e uditive di ella ricorrente.
Contestava, in particolare, che il ctu in diagnosi aveva riportati che il visus corretto in occhio sinistro in atto era pari a 5/10 mentre il certificato oculistico dell'8 marzo 2023 indicava 3-/10 lateralizzato e quello del 31 marzo 2023, solo 1/10.
Rilevava altresì che, in aggiunta al deficit visivo, si doveva considerare la compromissione del campo visivo binoculare, come attestato dalla documentazione medica depositata in atti.
Osservava, poi, che l'iniziale deterioramento cognitivo, così come riscontrato dal certificato neurologico del Policlinico del 6 febbraio 2023 non era stato debitamente valutato ai fini del giudizio, in considerazione del fatto che la valutazione oggettiva della psiche, redatta da soggetti privi della necessaria specializzazione in Neurologia o Psichiatria, risultava priva di alterazioni compatibili con tale diagnosi.
Rilevava che, in sede di atp, il ctu non aveva tenuto in debita considerazione la documentazione clinica, in quanto le conclusioni formulate risultavano nettamente divergenti dalle patologie certificate.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'indennità di CP_ accompagnamento e che l' venisse condannato al pagamento della relativa prestazione, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1
pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
4.- L'udienza del 9 giugno 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al RG n. 1962/2022, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati aveva riconosciuto la ricorrente invalida in misura del
100% ed aveva ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dall'01/10/2022, escludendo, tuttavia, la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Questo decidente ha disposto il rinnovo della ctu medico-legale del giudizio di atp, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che la ricorrente è affetta da:
“Ipoacusia percettiva bilaterale grave in ottantatreenne ipertesa con artrosi polidistrettuale ad impegno funzionale severo con compromissione di deambulazione e cambi posturali e concomitante instabilità statico-dinamica alla marcia affetta da deterioramento cognitivo iniziale e maculopatia secca in ambo gli occhi e contestuali esiti in OS di vitrectomia causa foro maculare cui si allega visus residuo attendibile pari a “motu manu” in occhio destro ed
1/10 con ricerca in occhio sinistro ”.
Il ctu, dopo avere analizzato le patologie da cui è affetta la ricorrente, ha ritenuto che “la stessa versi in condizioni generali sistemiche e precipuamente visive di assoluta rilevante gravità”. In particolare ha osservato che “ sulla scorta dei documenti presenti in atti e della visita da me effettuata .. la paziente, in virtù del quadro clinico connotato da plurime infermità concorrenti
e coesistenti identificate a suo carico, risulti visibilmente penalizzata sotto molteplici aspetti….In base alla diagnosi formulata, infatti, emerge non solo un insieme di minorazioni determinanti la assoluta inabilità del soggetto, ma anche un sostanziale ed effettivo pregiudizio riguardo le residue capacità di auto accudimento della ricorrente, che risultano notevolmente compromesse: necessità di supervisione continua ed assistenza a permanenza per dipendenza nelle attività domestiche più ordinarie, nonché strumentali più complesse precipuamente legate alla attuale condizione di instabilità motoria che ne compromette la sicurezza e la efficienza correlate (deambula con estrema precarietà e si movimenta compiutamente e in sicurezza solo con aiuto esterno), cui si associa, quale rilevante aspetto supplementare efficiente di disautonomia, marcato decremento visivo bilaterale con l'aggravante di un più che incombente rischio caduta (“motu manu” in OD e 1/10 con ricerca in OS); per ciò che concerne l'apparato visivo vi è in atti uno “storico documentale” che risale a diversi anni fa ….”.
Il ctu ha poi concluso ritenendo la sussistenza delle condizioni utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992, con decorrenza dall' 1 gennaio 2024.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
6.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l.
n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio, preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1
7.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, si dichiara che si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dall'1 gennaio 2024, come previsto dal ctu. 8.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento delle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma 3, l.
104/1992 con decorrenza successiva al ricorso introduttivo del procedimento per atp ma antecedente al presente giudizio, le spese del procedimento per atp vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio vengono compensate per due terzi e la restante parte viene posta a carico dell' e liquidata in dispositivo ex DM 10 marzo CP_1
2014 n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della semplicità della controversia. Le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' , atteso CP_1
l'esito della lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dall'1 gennaio
2024;
b) compensa tra le parti le spese giudiziali del procedimento per atp;
c) condanna l' al pagamento di un terzo delle spese giudiziali del presente procedimento CP_1 che si liquidano nella somma già ridotta di € 898,5, oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario e dichiara compensata tra le parti la restante quota;
d) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga