Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 08/07/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00197/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Madeo e Giampaolo Austa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Austa Giampaolo in Roma, via Poggio Moiano, n. 1;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Ufficio Impiego personale -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione,
- del decreto del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- con cui è stato disposto il trasferimento d’autorità, con movimento di immediata esecuzione, del -OMISSIS- alla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-”;
e per quanto di ragione e ove occorrer possa:
- della proposta di trasferimento del Comandante del -OMISSIS- del -OMISSIS-, trasmessa il -OMISSIS-;
- del parere conforme del -OMISSIS- di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- del parere conforme del -OMISSIS- di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- del parere conforme del -OMISSIS- di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- della sanzione disciplinare della consegna di -OMISSIS- comminata con il provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante la seguente motivazione “ Militare effettivo al -OMISSIS-in servizio presso l’Ambasciata d’Italia in -OMISSIS- (-OMISSIS-) con compiti di protezione e scorta, nella serata del -OMISSIS-, unitamente ad altri militari del team, lasciava il sedime dell’Ambasciata senza che ne fosse data comunicazione al Capo Missione, utilizzando, in qualità di -OMISSIS-, un veicolo di proprietà del MAECI, omettendo di annotare il movimento nell’apposito libretto d’uso. Tale comportamento, connotato da scarso senso di responsabilità, ha causato ripercussioni sul rapporto di fiducia con il Capo Missione, portando infine disdoro ed imbarazzo all’Amministrazione Militare. Tale condotta palesa la violazione dell’art. 717 (senso di responsabilità del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il consigliere Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
( Salva diversa specificazione, i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli dimessi in giudizio dal ricorrente )
1. Con il ricorso in epigrafe indicato, il ricorrente, previa pronuncia cautelare, chiedeva l’annullamento del proprio trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale dal -OMISSIS- “ -OMISSIS- ” -OMISSIS- alla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, con movimento d’immediata esecuzione (doc. 1), contestandone ogni presupposto attraverso i seguenti quattro motivi di ricorso:
1.1. “ Violazione degli artt. 1352, 1355 e 1358 e ss. del d.lgs. 66/2010 – Violazione del principio di tassatività e di applicazione della doppia sanzione ”.
Lamenta il ricorrente di essere stato sanzionato, in assenza di presupposti, con un trasferimento d’autorità e di aver, così, subito una doppia sanzione disciplinare vietata dalla legge.
1.2. “Eccesso di potere per travisamento dei fatti - difetto di istruttoria – contraddittorietà manifesta”.
Il ricorrente avrebbe sempre operato con disciplina e senso di responsabilità e l’eventuale disdoro all’Amministrazione non sarebbe stato causato dal suo operato, ma da una serie di concause indipendenti dalla sua volontà e responsabilità.
1.3. “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - motivazione errata e/o apparente – violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e proporzionalità ”.
Deduce il ricorrente che l’Amministrazione non avrebbe condotto alcuna istruttoria e avrebbe reso una motivazione che, seppur prolissa, sarebbe insussistente e apodittica e non si fonderebbe su alcun elemento di fatto, reale e documentabile.
1.4. “ Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’illogicità e dell’irragionevolezza. Violazione del principio di proporzionalità ”.
Osserva il ricorrente, che se lo scopo fosse effettivamente stato quello di risolvere l’incompatibilità ambientale, egli ben avrebbe potuto rimanere presso il -OMISSIS- senza essere
più adibito al servizio scorte.
2. Il competente Ministero si costituiva in giudizio in data 8.1.2025 e affidava le proprie ragioni difensive alla memoria depositata in data 9.1.2025, concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, con condanna alle spese di giudizio.
3. In data 22.3.2025 il Ministero depositava una memoria difensiva, con la quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui si rivolge contro il provvedimento disciplinare di corpo impugnato altresì con ricorso gerarchico, “atteso che, come noto, con l’introduzione di un ricorso amministrativo su cui l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere, l’originale provvedimento impugnato è destinato necessariamente ad essere sostituito dal provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo avente ad oggetto detto ricorso gerarchico, unico provvedimento, poi, effettivamente lesivo della sfera giuridica del suo destinatario”.
4. In data 25.3.2025, all’esito dell’udienza cautelare, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata al 25.6.2025, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
5. In data 23.5.2025 il ricorrente depositava una memoria difensiva in replica alle ragioni avversarie e all’eccezione di inammissibilità parziale del ricorso.
6. All’udienza pubblica del 25.6.2025, previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio, in via preliminare, è chiamato a scrutinare l’eccezione di inammissibilità parziale del ricorso, in quanto rivolto anche contro la sanzione disciplinare oggetti di ricorso gerarchico.
L’eccezione è infondata.
Il ricorrente nella memoria di replica ha affermato di aver impugnato la sanzione disciplinare solo “ ove potesse occorrere ”, in quanto al momento della proposizione del ricorso tale sanzione non aveva ancora carattere definitivo e, pertanto, il ricorrente aveva diligentemente presentato un ricorso gerarchico. Una volta arrivato il rigetto di quest’ultimo, il -OMISSIS- aveva promosso ricorso a questo Tribunale, ricorso oggi iscritto al n.r.g. -OMISSIS-.
Il Collegio, quindi, prende atto del sopravvenuto difetto di interesse per questa parte del ricorso che andrà dichiarata improcedibile.
8. Il ricorso è infondato.
9. I motivi di ricorso si prestano ad un esame congiunto.
10. L’impugnato provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, previo richiamo alla motivata proposta di trasferimento, formulata dal -OMISSIS- “ -OMISSIS- ” con lettera n. -OMISSIS-, datata -OMISSIS-, nella quale è, tra l’altro, riportato “ che è stato disposto il rientro anticipato del militare dall’impiego presso la sede diplomatica di -OMISSIS- (-OMISSIS-) atteso il venir meno del rapporto fiduciario con quell’-OMISSIS-” e previa presa visione dei pareri concordi del Comando Unità Mobili e Specializzate “-OMISSIS-”, della Divisione Unità Mobili e della 2^ -OMISSIS-, è motivato con la considerazione “che la situazione descritta nella già richiamata proposta di trasferimento ha leso il rapporto di fiducia con la scala gerarchica, rendendo incompatibile l’ulteriore permanenza del militare presso l’attuale sede ” e “determinato sfavorevoli commenti nel reparto e il decadimento dei requisiti di elevata credibilità ed affidabilità richiesti per lo specifico impiego svolto all’estero dal Reggimento” e con valutazione della “ necessità di elidere l’acclarata situazione di incompatibilità ambientale e funzionale a tutela del corretto, funzionamento del reparto d’appartenenza e del prestigio dell’Istituzione” e “a beneficio dell’interessato, affinché possa meglio operare in un nuovo contesto, in piena serenità e senza alcun ipotetico sospetto di eventuali interferenze e/o condizionamenti ”.
11. Ciò posto, come deduce lo stesso ricorrente, “ il controllo che il Giudice amministrativo è chiamato ad esercitare sui trasferimenti de quibus è limitato alla verifica della sussistenza di vizi macroscopici di illogicità ed irragionevolezza, ovvero di travisamento dei fatti, o ancora di disparità di trattamento, oppure di intento vessatorio e discriminatorio perseguito dall’A. militare. Il compito del Giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione d’incompatibilità riscontrata dalla A. (e costituente presupposto della movimentazione) e della proporzionalità del rimedio adottato dalla stessa per rimuoverla (ex multis: CDS, II, n. 8775/2023) ”.
Il Collegio richiama, altresì, la consolidata e condivisa giurisprudenza sui trasferimenti per incompatibilità ambientale dei militari, a mente della quale: “ i provvedimenti di trasferimento di autorità dei militari sono qualificabili come ‘ordini’, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto. In quanto provvedimenti strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono, quindi, sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità a quanto testualmente dispone l’art. 1349, comma 3, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per cui ‘agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241’. Ne consegue che i provvedimenti di trasferimento non richiedono una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del militare” ( cfr. Cons. Stato Sez. II, 17 ottobre 2022, n. 8797; Sez. II, 26 maggio 2021, n. 4071; Sez. II, 8 marzo 2021, n. 1910; Sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2267 ).
Le esigenze organizzative dell’Amministrazione militare sono poi connotate da ampia discrezionalità, sì che la censurabilità delle scelte operate dall’Amministrazione militare può avvenire solo nei limiti della manifesta illogicità o irrazionalità delle stesse, travisamento dei fatti, incompletezza della motivazione (Consiglio di Stato, Sez. II 19 gennaio 2024 n. 642; Sez. II, 3 marzo 2021, n. 1796).
Anche il trasferimento per incompatibilità ambientale viene ricondotto alla categoria degli ordini, strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale. Ne deriva che anche tali provvedimenti non richiedono ordinariamente una particolare motivazione, considerato che essi non hanno carattere sanzionatorio, ma sono preordinati a ovviare alla situazione d’incompatibilità ambientale determinatasi, a prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell’interessato.
Infatti, i provvedimenti di trasferimento per ragioni d'incompatibilità ambientale non hanno carattere sanzionatorio, non postulano necessariamente un comportamento contrario ai doveri d’ufficio, ma sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’Amministrazione e preordinati a ovviare a situazioni d’incompatibilità ambientale, prescindendo dal rilievo disciplinare della condotta (Cons. Stato Sez. IV, 14 maggio 2021, n.3819; Sez. 29 marzo 2021, n. 2629; Sez. IV, 27 luglio 2021, n. 5560).
Il presupposto del trasferimento per incompatibilità ambientale è individuato nella tutela del prestigio e del corretto funzionamento degli uffici pubblici e nella garanzia della regolarità e continuità dell'azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del militare presso un determinato ufficio, a prescindere dall’imputabilità a questi di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi. Di conseguenza, ai fini dell’adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, non è significativa l’origine della situazione venutasi a creare, nel senso che questa può prescindere da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta all’interessato, essendo sufficiente che il prestigio dell’amministrazione sia messo in pericolo (Cons. Stato, Sez. II, 30 agosto 2024, n. 7321).
Anche rispetto ai trasferimenti per incompatibilità ambientale gli ampi poteri discrezionali sono sindacabili da parte del giudice amministrativo in relazione ai vizi di illogicità irragionevolezza, travisamento dei fatti e incompletezza della motivazione (Consiglio di Stato, Sez. II, 3 luglio 2023, n. 6480).
Peraltro, con specifico riferimento ai trasferimenti per incompatibilità ambientale, la giurisprudenza ritiene anche che, pur essendo qualificabili come ‘ordini’, il giudice debba procedere alla verifica della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata dall’Amministrazione, costituente il presupposto del provvedimento, e della proporzionalità del rimedio adottato dall’Amministrazione stessa per rimuoverla; tale riscontro può condurre all’annullamento dell’atto quando sia accertato il concreto difetto dei presupposti fattuali allegati dall’Amministrazione o la sproporzione nella individuazione della sede di destinazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II 11 ottobre 2021, n. 6787; Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4993; Sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1173; 18 ottobre 2019, n. 7088; 30 novembre 2020, n. 7562).
Ciò in quanto la discrezionalità deve essere funzionale alle esigenze poste a base del trasferimento per incompatibilità ambientale, teso di norma ad evitare la percezione nella popolazione, nei colleghi e negli operatori della sicurezza, che possa esistere una situazione che potenzialmente possa condurre a una non imparziale e leale azione dell’interessato, con conseguente pregiudizio per il prestigio delle istituzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2022, n. 6470; 21 giugno 2022, n. 5116).
Anche nell’individuare la sede ad quem l’Amministrazione incontra il limite concettuale interno, derivante dalla funzione dell’istituto, che è costituito dal non poter assumere il trasferimento connotazioni sanzionatorie, essendo le stesse estranee alla sua ratio , in particolare quando la sede di destinazione sia così lontana dal luogo di residenza da non trovare alcun collegamento con l’oggettiva incompatibilità - che costituisce il presupposto del trasferimento e dell’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione - dando corso, quindi, nella sostanza ad un trasferimento sanzionatorio o comunque vessatorio (cfr. Cons. Stato Sez. II 6 dicembre 2021, n. 8150; Sez. II, 28 ottobre 2021, n. 7238; Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819); così Cons. Stato, sez. II, sent. n. 3967/2025, depositata in data 9.5.2025.
12. Orbene, osserva il Collegio, applicando le coordinate ermeneutiche testé riportate alle peculiarità del caso concreto, che nella fattispecie in esame il fatto che ha originato la movimentazione de qua non è costituito, come sostiene il ricorrente, dalla condotta disciplinarmente rilevante da questi tenuta nella serata del -OMISSIS-, secondo la motivazione della sanzione disciplinare della consegna semplice di -OMISSIS- comminatagli con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (secondo cui: “ in qualità di addetto del dispositivo di protezione e scorta presso l’Ambasciata d’Italia in -OMISSIS- (-OMISSIS-), si assentava dalla sede diplomatica unitamente ad altri militari del team, omettendo di dare preventiva comunicazione al Capo Missione. Tale comportamento ha contribuito a causare la contemporanea assenza dell’intero dispositivo di sicurezza e scorta dalla sede diplomatica, peraltro durante l’arco notturno in un contesto operativo molto complesso e pericoloso. Nella specifica circostanza, inoltre, utilizzava, in qualità di -OMISSIS-, il veicolo di proprietà del MAECI, -OMISSIS-, omettendo di annotare il summenzionato movimento nell’apposito libretto d’uso dell’autovettura. Tali condotte omissive oltre ad aver palesato gravi violazioni disciplinari in merito ai Suoi doveri nell’assolvimento dei compiti istituzionali, hanno contribuito a compromettere il rapporto di fiducia con la Capo Missione causando disdoro ed imbarazzo per l’Amministrazione Militare ”), ma dal “ rientro anticipato del militare dall’impiego presso la sede diplomatica di -OMISSIS- (-OMISSIS-) atteso il venir meno del rapporto fiduciario con quell’-OMISSIS- ” (doc. 1).
13. All’origine del provvedimento di trasferimento qui contestato si pone, infatti, non un episodio disciplinarmente rilevante (tra l’altro una sanzione di -OMISSIS- di consegna semplice è di lieve entità, sia per natura (sanzione di corpo anziché di stato), sia per entità temporale (la consegna semplice va da 1 a 7 giorni), ma la risoluzione in via immediata del rapporto di impiego del militare presso la sede diplomatica di -OMISSIS- a causa dell’insanabile compromissione del rapporto fiduciario con l’-OMISSIS-, che ha ritenuto di non potersi più fidare dell’intera a scorta di cui il ricorrente faceva parte, messale a disposizione dal -OMISSIS-.
Si è trattato, infatti, dell’allontanamento immediato di un intero reparto di scorta, per sopravvenuta rottura del vincolo fiduciario con l’organo da proteggere, essenziale in un’attività di vigilanza personale.
Le ragioni di tale rottura non sono riportate in un formale e motivato provvedimento di rimpatrio dell’-OMISSIS- dimesso in giudizio, tuttavia possono essere ricostruite, almeno in parte, sulla scorta del Messaggio operativo redatto dalla medesima e dd. -OMISSIS- (doc. 1 del Ministero), da cui emerge che la condotta del ricorrente (l’omissione della compilazione del libretto d’uso del veicolo utilizzato), anche se è stata punita con una sanzione disciplinare di lieve entità, è concorsa comunque a compromettere la fiducia del vertice della rappresentanza diplomatica, per la mancanza di trasparenza nelle uscite della propria scorta - la compilazione del libretto d’uso di un mezzo pubblico serve infatti a registrare tutte le informazioni essenziali relative all’utilizzo del mezzo, in primis è funzionale alla tracciabilità dell’utilizzo del mezzo, individuandone il responsabile e lo scopo (servizio o spostamento) -; una scorta, tra l’altro, che per ca. 24 ore è stata trattenuta in ragione della metà in un Commissariato della locale Autorità di polizia, con il rischio della reclusione, palesando così tutta la propria inadeguatezza.
Non solo. La perdita di fiducia ha interessato un dispositivo di sicurezza personale altamente formato e specializzato secondo le specifiche attribuzioni del -OMISSIS-, che tra i propri compiti annovera non solo il “ concorso alla difesa integrata del territorio ed alle operazioni militari all’estero” e la “ partecipazione ad operazioni per il mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale” , ma, specificamente, “ la vigilanza agli obiettivi sensibili a rischio di minaccia terroristica e il fronteggiare situazioni di media criticità riconducibili ad atti di matrice terroristica, con maggiore flessibilità e in funzione dei peculiari profili operativi, con unità - sul solo piano effettivo - abilitate ‘operatori SOS’ “(doc. 9 dell’Amministrazione resistente).
Ora, le unità SOS (Squadre Operative di Supporto) sono unità selezionate ed addestrate per affrontare attentati terroristici, vigilare obiettivi sensibili ed offrire immediato supporto in situazioni di emergenza. La rimozione con effetto immediato di un reparto SOS, quindi d’élite, adibito a vigilanza personale per perdita del rapporto di fiducia dove il rapporto fiduciario è massimo, ha necessariamente investito negativamente il Reggimento d’appartenenza, deputato alla formazione di quello stesso reparto, determinando il “ decadimento dei requisiti di elevata credibilità ed affidabilità richiesti per lo specifico impiego svolto all’estero dal Reggimento “, con il conseguente effetto di aver “ leso il rapporto di fiducia con la scala gerarchica, rendendo incompatibile l’ulteriore permanenza del militare presso l’attuale sede ” e di aver “ determinato sfavorevoli commenti nel reparto ” (doc. 1).
14. Pertanto, nella fattispecie in esame, questo Collegio non riscontra nel provvedimento impugnato alcun vizio macroscopico di illogicità ed irragionevolezza, ovvero di travisamento dei fatti, o ancora di disparità di trattamento, oppure di intento vessatorio e discriminatorio perseguito dall’Amministrazione militare. Nel -OMISSIS- si è obiettivamente determinata una situazione d’incompatibilità riferita tanto al Reggimento che all’odierno ricorrente. Per il primo si è prodotta una significativa compromissione dell’immagine del Reggimento nei suoi compiti di formazione di unità antiterrorismo d’élite, con evidente danno reputazionale, per il secondo, è venuto meno il rapporto di fiducia con la scala gerarchica, delicatissimo per unità di questo tipo, rendendo inevitabile la “ necessità di elidere l’acclarata situazione di incompatibilità ambientale e funzionale a tutela del corretto funzionamento del reparto d’appartenenza e del prestigio dell’Istituzione ” ed a “ beneficio dell’interessato, affinché possa meglio operare in un nuovo contesto, in piena serenità e senza alcun ipotetico sospetto di eventuali interferenze e/o condizionamenti” .
15. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nella parte in cui viene impugnata la sanzione disciplinare della consegna di -OMISSIS- comminata con il provvedimento di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, e infondato nella parte in cui grava il decreto del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il trasferimento d’autorità, con movimento di immediata esecuzione, del -OMISSIS- alla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte qua improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e per il resto lo respinge in quanto infondato.
Condanna il ricorrente -OMISSIS- alla rifusione delle spese processuali dell’Amministrazione, liquidate in euro 2.000,00 (duemila,00), oltre agli altri oneri accessori e CPA, nonché IVA, qualora dovuta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere, Estensore
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Cavallar | Stephan Beikircher |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.