Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3168/2022 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3168/2022 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. SALVINI MARIA CRISTINA ( ), come da pro- C.F._1 cura in calce a atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Arezzo, via Roma n.
7 - parte attrice - CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del c.p.c. : “nel merito: -accertare e di- chiarare che la ha regolarmente adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto preliminare di Parte_1 compravendita del 2.5.22, registrato in Arezzo il 16.5.22, come integrato dalla scrittura del 28.6.22, avendo provveduto prima del rogito a presentare le formalità necessarie a liberare gli immobili dai gravami e dalle formalità pregiudizievoli;
- accertare e dichiarare l'inadempimento grave della SI.ra Controparte_1 agli obblighi dalla stessa assunti con il contratto preliminare di compravendita del 2/5/22, registrato in
Arezzo il 16/5/22, come integrato dalla scrittura del 28/6/22, per non aver provveduto al versamento del
[... saldo prezzo e per essersi rifiutata di stipulare il rogito notarile di compravendita, dinanzi al Notaio
in Cast. F.no il 29/7/22 e nella successiva data di convocazione del 19/9/022; per l'effetto: - accer- Per_1 tare e dichiarare la legittimità del recesso esercitato dalla società (omissis), in persona del l.r.p.t Parte_1 Fabio Bartolini, corrente in Roma, v.le G. Cesare 14, e comunque accertare e dichiarare il diritto della società di recedere dal contratto preliminare di compravendita stipulato il 2/5/22, registrato in Parte_1 Arezzo il 16/5/22, come integrato dalla scrittura del 28/6/22, per inadempimento da parte della SI.ra
[...]
(omissis), residente in [...] Opaka 28/10 80-338 Polen, ma elettivamente domici- P_ liata in Roma, V.le G. Mazzini 123, presso la propria procuratrice speciale tale qualificatasi, Dott.ssa
[...]
(omissis); e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della società Persona_2 Parte_1
1
E
- ( ) parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dagli Avv. BERTI SUMAN FRANCESCO ( ), BERTI SUMAN C.F._3
ALESSIA ( ), come da procura in calce a C.F._4 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il loro studio in VIA QUIRINO MAJORANA 104 ROMA - parte convenuta -
CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del cpc : “- IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
-
IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertata la responsabilità di natura precontrattuale ed il successivo grave inadempimento della e la conseguente disciplina della caparra confirmatoria in Parte_1 conseguenza della vicenda in atti, condannare al pagamento in favore della SI.ra Parte_1 P_
, a titolo di restituzione della caparra, della somma complessiva di € 200000 o della maggiore somma
[...] che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, ed inoltre condannare alla restituzione di quanto Parte_1CP_ eventualmente pagato dalla SI.ra al Notaio a titolo di compensi professionali, per i Persona_3 motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
- IN VIA D'URGENZA (omissis) - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”
Vendita di cose immobili
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per procedimento sommario di cognizione la in giudizio la Parte_1
SI.ra , formulando le conclusioni sopra trascritte. Si costituiva in giudi- Controparte_1
zio la convenuta con comparsa di risposta contenente domanda riconvenzionale, respingendo ogni addebito e formulando proprie richieste come da conclusioni anch'esse sopra riportate.
Si ravvisa subito l'opportunità di una preventiva e più articolata presentazione del ricorrente, della convenuta e di altri soggetti coinvolti nel contenzioso, come di seguito.
2 agisce in giudizio quale Amministratore unico e l.r.p.t. della attrice, Controparte_2
con sede in Roma, svolgente attività immobiliare ed edilizia, e come tale intestataria di al- cune unità immobiliari, site nel centro abitato di Creti (fraz. di Cortona).
La convenuta è nata e risiede in Polonia e, pur non conoscendo la lingua italiana, nel frequentare il nostro Paese a scopo turistico era rimasta ammaliata dalla bellezza delle colline toscane, specie in provincia di Siena ed Arezzo, a tal punto da decidere l'acquisto di un compendio immobiliare sito a Creti, di proprietà dell'attrice. La proposta di acquisto veniva inoltrata per il tramite delle Agenzie Immobiliari “Bella Italia Reality” di OL Alica
e “Sole di Toscana” di LI Monica, anche se poi i dettagli della trattativa venivano espletati dal succitato quale Amministratore. CP_2
Il giudizio segue ad una improvvisa interruzione delle trattative di acquisto per ra- gioni, tempi e modalità che verranno indicati infra e che hanno portato la convenuta a rifiu- tare la sottoscrizione del contratto, con la richiesta, in sede di giudizio, di accoglimento di domanda riconvenzionale.
Il G.I. rilevava, sin dalla Ia udienza, che le difese svolte dalle parti, richiedevano un' istruzione non sommaria (cfr. prove per testi ed ulteriori richieste dalle parti) e pertanto provvedeva alla conversione del giudizio sommario in ordinario.
***
Quale antefatto si deve sottolineare l'interesse della convenuta all'acquisto di un complesso immobiliare, nella zona sopra indicata e chiamata “Casale 5”. La stessa intavolò da subito una trattativa con il legale rappresentante dell'attrice e, secondo quanto CP_2
indicato in ricorso, le parti si accordarono per la compravendita del complesso al prezzo di
€ 970.000,00 oltre imposte, da ritenersi scontato, secondo l'attore, rispetto all'originaria va- lutazione del casale. In questa Ia fase non si fa cenno ai colloqui, intercorsi tra le parti in due lingue diverse, ma la convenuta ebbe ad avvalersi, in tutta la trattativa, dell'aiuto fornitole dalla Dr.ssa quale sua procuratrice speciale, dalla Dr.ssa Persona_4 Per_5
, quale interprete, e dal SI. , suo compagno. Tutti soggetti uditi
[...] Persona_6
quali testi.
3 La stessa convenuta reperì, mediante consultazione sul web, le agenzie immobiliari cui si è fatto cenno supra, le quali si occupavano della pubblicità del casale. Ciò che rileva, in tale fase precontrattuale, è la circostanza che l'a.u. dell'attrice avrebbe dovuto, fin da su- bito, informare la convenuto che l'immobile scelto per l'acquisto aveva, quale venditrice, la e che lo stesso era gravato da debiti, da ritenersi piuttosto elevati. In particolare, Parte_1
il complesso in vendita era soggetto a pignoramento, come da verbale del Tribunale di
Arezzo del 21.05.2021, e a ipoteca giudiziale, disposta dal Tribunale di Roma e risalente al
2014. La comparsa di risposta fa rilevare a riguardo che anche il ricorso avrebbe dovuto avere, quale soggetto, la Pagus S.r.l. in liquidazione, e non già la denominazione Parte_1
sopra trascritta. La ricorrente, allora promittente venditrice, formulava in proposito solo sommarie informazioni rassicuranti, per cui la convenuta, confidando nella bontà e genuinità dell'affare, in atto all'inizio della trattativa, si lasciò convincere a proporre l' acquisto.
In data 02/05/2022 la convenuta formulava dunque una proposta per l'importo già indicato, la quale veniva accettata dall'attrice e dipoi il 16.05.22 registrata presso l'Agenzia delle Entrate. Le parti sottoscrivevano una proposta irrevocabile di acquisto, fatta salva la condizione della cancellazione dei gravami sull'immobile. Le stesse si impegnavano a sti- pulare l'atto definitivo di compravendita dinanzi al Notaio , con studio a Casti- Per_3
glion F.no (Ar), entro il 30.06.2022. L'impegno comportava il prezzo di € 970.000,00, con deposito di € 100.000,00 mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato del Notaio ex art.1, c. LXIII e L. n. 147/2013, importo che la convenuta versava regolarmente CP_3
entro i 5 giorni stabiliti, mentre il saldo avrebbe dovuto essere corrisposto contestualmente alla stipula del rogito definitivo, sullo stesso conto corrente. Il venditore, come da proposta, dava atto che l'immobile era gravato da pignoramento e ipoteca, atti dei quali venivano in- dicati gli estremi, ma si impegnava a cancellarli entro o contestualmente alla stipula del de- finitivo. La convenuta insisteva, a voce e per iscritto, circa il fatto che la mancata cancella- zione delle formalità avrebbe comportato il venir meno dell'impegno.
A fronte di un accordo iniziale per ritrovarsi in data 30.06.2022, le parti convennero poi che sarebbe stato inutile riunirsi, prima di tale data, per redigere il contratto preliminare, venuto meno dal momento che il documento già sottoscritto conteneva tutti i dati necessari per procedere direttamente alla compravendita, sempre con l'impegno di cancellazione dei gravami. La mancata riunione del 30.06.2022 venne decisa anche per consentire alla
4 convenuta un rientro in Polonia, anche se per pochi giorni. Le stesse parti si ritrovarono il
29.06.2022 presso lo Studio notarile per la stipula di quello che doveva ritenersi il contratto definitivo. In detta sede venne invece sottoscritta una scrittura privata, con cui si posticipava al 30.07.2022 la stipula dell'atto di compravendita e si fissava il rogito notarile per il
29.07.2022 sempre presso lo Studio del Dott. . Per_3
In questo mese di attesa (e cioè dal 28.06.22 al 29,07.2022) vengono registrati, nel ricorso introduttivo della e nella documentazione depositata, adempimenti esple- Parte_1
tati dalla parte venditrice ed aventi, quale obiettivo, la cancellazione delle formalità esistenti sui beni compravenduti, indicati nell'offerta di acquisto. Invero, presso il Tribunale di
Arezzo veniva depositata istanza di riduzione del pignoramento, previo consenso del credi- tore ipotecario, il quale aderiva all'istanza manifestando la sua disponibilità con condizioni comunicate al G.E.. Seguivano altre formalità che, stando a quanto esposto dalla venditrice, la portavano ad annotare e trascrivere domanda di restrizione del pignoramento immobiliare e di rateizzazione del dovuto. Dette annotazioni portavano altresì il Conservatore dei RR.II. di Arezzo a prendere in carico gli adempimenti e le richieste formulati dalla venditrice.
Alle ore 10,00 del 29.07.2022 le parti si ritrovavano dunque presso lo Studio del
Notaio Dr. , con i rispettivi legali. La convenuta era accompagnata, oltre che dalla Per_3
sua procuratrice speciale, anche dal compagno polacco e da un' interprete. Erano poi pre- senti, per le agenzie immobiliari interessate, le SIg.re OL e LI. La convenuta- acquirente aveva fatto scalo, il giorno precedente, all'aeroporto di Pisa, proveniente da Dan- zica e la sua volontà di definire la trattativa era comprovata dal suo ennesimo viaggio in
Italia, con l'intento di definire la compravendita, con il versamento del saldo dovuto ed il conseguente acquisto del casale, sempre che non vi fossero difficoltà circa i gravami sull'im- mobile.
Si deve accennare, a riguardo la circostanza per cui, come si rileva da un allegato alla bozza di contratto, inserito in comparsa di risposta pochi giorni prima del 29.7.22, alla con- venuta era stato comunicato che il Notaio, appena ricevuto il prezzo di vendita, avrebbe dovuto consegnarlo al creditore ipotecario di cui supra. Ciò contribuiva ad aumentare i so- spetti che l'attrice si trovasse in una situazione patrimoniale precaria, e cioè che la stessa avesse debiti, pignoramenti e/o ipoteche o altri gravami non ancora risolti. Venivano meno così sia la pregressa raccomandazione dell'acquirente, sia l'impegno del venditore di
5 ottenere, prima del rogito, la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, in modo tale che da esso potesse desumersi una compravendita immune da richiami a pignora- mento e/o ipoteca giudiziale.
L'attrice, d'altro canto, si era impegnata per la conseguente cancellazione di iscri- zioni e trascrizioni pregiudizievoli ed aveva ottenuto, con provvedimento del 21.07.2022 del
Tribunale di Arezzo l'ordine, nei confronti del Conservatore dei RR.II., di cancellare la tra- scrizione del pignoramento immobiliare del 21.06.2021, così liberando i beni oggetto di ven- dita da ogni formalità pregiudizievole. L'attrice presentava poi, a distanza di una settimana,
(28.07.22), annotazione di trascrizione per restrizione del pignoramento immobiliare.
Tornando all'incontro del 29.07.2022, si legge che la parte acquirente, e per essa l' interprete della convenuta, dava atto che alle h. 08,49 le formalità gravanti il bene risultavano ancora iscritte e quindi non erano state cancellate. A causa dell'inadempimento agli impegni assunti dalla promittente venditrice, la convenuta non era stata posta nelle condizioni di sti- pulare l'atto definitivo. Ciò avveniva perché era venuta meno la fiducia, fin allora riposta nei confronti della attrice, in relazione ad impegni presi ma non attuati fino in fondo. Tale fiducia si era già attenuata nei giorni antecedenti la data del notarile, ed era poi scomparsa del tutto a fronte delle rilevazioni eseguite nelle ore mattutine del 29.07.2022, prima che iniziasse la riunione. Il Notaio rinviò detta riunione al pomeriggio dello stesso giorno, ma l' acquirente non si presentò, confermando così di voler rinunciare definitivamente all'acquisto del bene. La stessa non si presentò neppure al successivo invito per il 21.09.2022.
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Ciò premesso, i motivi del mancato atto definitivo devono ricondursi a quanto sopra esposto. La mancanza di danaro liquido all'incontro presso lo Studio notarile non doveva ritenersi rilevante. Il teste compagno della convenuta, all'udienza del 08.02.2024, ha Per_6
confermato di aver accompagnato la stessa, alcuni giorni prima della partenza per l'Italia, in una banca polacca “perché voleva preparare un bonifico. I soldi erano stati preparati ed erano pronti per essere inviati. Non furono inviati perché l'atto non era conforme per varie inadempienze, per cui la decise di non autorizzare il bonifico”. I sospetti presso la Banca polacca, e poi P_
la sfiducia per quanto appreso nello Studio notarile, sono risultati quindi fondati, motivati ed evidenti.
6 A questo punto si devono confermare, in pieno, le osservazioni di parte convenuta, la quale, negli atti di causa, ha allegato che erano insufficienti 59 giorni al fine di cancellare pignoramento ed ipoteca, e a tale considerazione si può aggiungere che una persona stra- niera, come essa, poteva essere anche incolpevolmente ignara dell' iter burocratico – cosa che è affatto diversa rispetto alla questione dell'gnorantia legis – necessario allo scopo in
Italia, per cui l'Ufficio competente avrebbe necessitato di un tempo maggiore per espletare i compiti assegnatigli, e cioè la cancellazione dei gravami.
Si deve altresì rilevare che alle udienze svoltesi tra l'08.02.2023 e l'11.04.2024 il G.I. ha interrogato altri testi, che erano stati presenti alla riunione del 29.07.2022 e che perciò potevano confermare o smentire circostanze rilevanti ai fini del decidere. In particolare, at- traverso l'interprete, la procuratrice speciale della resistente ha dato atto che si era convenuto con la che “il pagamento alla sarebbe stato eseguito da me (cioè dalla procuratrice) P_ Pt_1 dopo aver trascritto la compravendita e verificato l'insussistenza di formalità pregiudizievoli”. Il
Notaio , anch'egli chiamato come teste, ha dichiarato che “…il rogito non si è Per_3 tenuto, così come il pagamento del saldo prezzo”. Infine, le agenti immobiliari OL e
LI hanno confermato che“la SI.ra era a conoscenza che il bene oggetto di vendita P_
era gravato da ipoteca e da verbale di pignoramento immobiliare, precisando tuttavia che tali oneri avrebbero potuto essere cancellati dal venditore”.
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Questo Giudice ha ravvisato la necessità di dilungarsi nel richiamare le varie fasi che hanno contrassegnato la trattativa per l'acquisto dell'immobile, poiché solo un puntuale loro esame può portare ad emettere un giudizio.
E' stato già chiarito che per la convenuta, giunta in aereo a Pisa per ritrovarsi, il giorno successivo, in uno studio notarile, con la controparte ed i soggetti sopra richiamati che l'avevano accompagnata, doveva essere difficile, se non pericoloso, portare con sé la ingente somma ancora dovuta per la compravendita. Tra gli allegati alla comparsa di risposta
è presente, tra l'altro, apposita dichiarazione rilasciata da istituto di credito, con cui si dà atto che i fondi necessari erano disponibili e potevano essere richiesti in qualsiasi momento. Si deve poi considerare che lo stesso compagno della convenuta ha confermato, quale teste, di aver accompagnato l'acquirente presso l'istituto di credito. A tal proposito si legge ancora,
7 tra gli atti del giudizio, che la convenuta rimase scioccata, in sede di riunione, quando il
Notaio le disse che il danaro, se esibito dall'acquirente, sarebbe stato subito consegnato al creditore ipotecario. Ciò significava che le riserve, da parte della convenuta, circa l'esclu- sione di formalità erano ancora pienamente presenti e tali da indurla, in conformità delle condizioni espresse, a non sottoscrivere il rogito.
Nonostante i rinvii della riunione per la lettura e la firma del contratto, le due forma- lità gravanti sull'immobile risultavano ancora iscritte, quantomeno alle ore 8,49 del giorno fissato per il rogito, quindi non erano state cancellate. Si può, al riguardo, verosimilmente ritenere che, a fronte dei debiti che attanagliavano l'attrice, il danaro liquido conseguente alla vendita del bene poteva onorarli, anche se solo in parte, e quindi portare alla cancella- zione dei gravami ancora esistenti, ed in particolare l'ipoteca giudiziale ed il pignoramento.
Tale considerazione trovava conferma nell'avvertenza per cui la somma, dovuta per l'acqui- sto del casale, doveva essere subito consegnata, presente il Notaio, al creditore ipotecario.
La responsabilità, ascrivibile alla attrice, per la condotta non conforme a correttezza nella fase contrattuale de qua, deve essere qualificata alla stregua di responsabilità precon- trattuale, dal momento che il rappresentante della stessa avrebbe potuto e dovuto richiedere un tempo maggiore per le incombenze richiestele dalla promissaria acquirente, da espletare non oltre il 29.07.2022. Tale responsabilità appare ancor più grave, se si pensa che quest'ul- tima era una data di rinvio, avendo parte attrice formulato date più ravvicinate per il rogito notarile. Il buon senso suggerisce anche la considerazione che l'acquirente, di nazionalità polacca, non poteva conoscere i tempi per l'espletamento di adempimenti, dalla stessa for- mulati alla controparte, che ne aveva preso nota.
Siamo così di fronte ad una responsabilità per culpa in contrahendo, ex art. 1337 del c.c.. il quale dispone il criterio generale della buona fede quale informatore del comporta- mento delle patri durante le trattative. Nel caso di specie, la consegna del danaro era stabilita quale atto finale della trattativa per cui, come tale, doveva espletarsi presso lo Studio notarile, unitamente alla redazione e sottoscrizione dell'atto definitivo. Le parti si erano già incontrate il 02.05.2022 e la convenuta aveva dimostrato pienamente la sua correttezza e risoluzione nel voler procedere all'acquisto dell'immobile, versando una caparra confirmatoria di im- porto non indifferente (€ 100.000,00) come stabilito dall'art. 1385 del c.c.. In tale sede l'ac- cordo non poteva ritenersi definitivo, poiché vi erano impegni da onorare da parte di
8 entrambi le parti: la promittente venditrice doveva cancellare gravami esistenti sul bene (ipo- teca e pignoramento) e la promissaria acquirente doveva saldare il corrispettivo ancora do- vuto.
L'art. 1385, c. II, del c.c. stabilisce che, al momento della conclusione del contratto,
“se è inadempiente la parte che l'ha ricevuta (cioè che ha ricevuto la caparra, nella specie l'at- trice), l'altra parte (cioè l' acquirente, nella specie la convenuta) può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra”.
Detto comma si applica al caso di specie e porta a concludere che nel presente giudi- zio devono essere respinte le domande di parte attrice, attesa la sua condotta inadempiente, nel mentre deve essere accolta la domanda proposta, in via riconvenzionale, dalla convenuta.
Poiché nella specie risulta che la metà di quanto dovuto alla convenuta sia depositato presso C/C intestato al Notaio , in accoglimento della domanda riconvenzionale Per_3
proposta dalla convenuta (sia pure “in via d'urgenza” ma, deve ritenersi, anche in via prin- cipale di merito, il Notaio provvederà a svincolare e restituire alla convenuta, l'importo della caparra, a suo tempo dalla stessa ad esso versato (€ 100.000,00), nel mentre l'attrice dovrà versare a sua volta alla stessa convenuta, lo stesso importo stabilito per la caparra (€
100.000,00), stante la previsione della disposizione sopracitata la quale prevede, a favore dell' acquirente, “il doppio della caparra”.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
Sulla medesima sorte capitale sono dovuti gli interessi moratori con funzione risar- citoria, costituendo essi una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato paga- mento del debito pecuniario, in misura legale, dalla domanda (non avendo la convenuta ri- chiesto una diversa misura di decorrenza ad oggi.
Infine, non può essere accolta la domanda riconvenzionale della convenuta, volta ad ottenere la condanna dell'attrice alla “restituzione di quanto eventualmente pagato dalla SI.ra
al Notaio a titolo di compensi professionali”, in assenza di prova documen- P_ Persona_3
tale di tale pagamento.
9 Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte attrice. In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio ef- fettivamente espletate (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore (€ 200.000,00) corrispondente a quello per cui è causa, vengono liqui- date in complessivi € 14.103,00, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad
I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da in persona del suo legale rappre- Parte_1
sentante pro-tempore, nei confronti di;
Controparte_1
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a Parte_1
pagare a € 100.000,00 oltre interessi, come da motivazione; Controparte_1
- Dispone che il Notaio Dott. svincoli in favore di Persona_7 P_
la somma di € 100.000,00, depositata su C/C dello stesso;
P_
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 alle spese di giudizio per € 14.103,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 24/02/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
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