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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/07/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA sezione specializzata in materia di immigrazione composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Francesca Starvaggi Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3702 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...], Tunisia, il 12.07.2001 e domiciliato a Parte_1
Terme Vigliatore, Messina, in Via Piano Pozzo n.17, c.f.
, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., C.F._1
Piazza Marconi n.3 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Caruso (c.f.
) che lo rappresenta e difende giusto mandato in C.F._2
atti, il quale ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 133 e 134
c.p.c., come innovati dalla Legge 80/2005, di voler ricevere le comunicazioni e/o biglietti di Cancelleria a mezzo Fax al numero
0909797771, nonché al proprio indirizzo di posta elettronica certificata
PARTE RICORRENTE Email_1
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui
1 uffici è domiciliato per legge, in via dei Mille, is. 122, n. 64 (C.F.
, indirizzo p.e.c.: – C.F._3 Email_2
fax 090674168; PARTE RESISTENTE avente per oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c e 19 ter D. Lgs. 150 del 2011, depositato il 19.09.2024, impugnava il decreto del Parte_1
Questore della Provincia di Messina, cat. A/12 n. 65 - 2024, emesso in data
20.07.2024 e notificato in data 21.08.2024, con cui era stata rigettata l'istanza presentata il 24.04.2023, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 comma 1 e 1.1 T.U.I.. In particolare, il Questore aveva rigettato la suddetta istanza per effetto del parere contrario al mantenimento del predetto permesso di soggiorno formulato dalla Commissione Territoriale di Catania in data 22.02.2024, la quale aveva sostenuto che “sulla base degli elementi informativi e documentali forniti dall'istante, la citata Commissione territoriale non ha ravvisato i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998, rilevando che i fattori d'integrazione in Italia del richiedente risultano carenti sia sul piano fattuale che documentale e che: - "il richiedente è in Italia da poco tempo, non ha sul territorio una rete familiare, e non fornisce la prova dell'instaurazione di una rete di relazioni amicali e di conoscenze in Italia"; "l'interessato, anche se dichiara di avere una soluzione abitativa stabile in Italia, allega solo una dichiarazione di ospitalità [...]"; "inoltre, non è stato prodotto alcun attestato scolastico - formativo, né un attestazione dalla quale risulti la conoscenza dell'italiano"; - "[...]l'interrogazione effettuata in banca dati SDI ha dato esito positivo con alias 1) per violazione ex art. 633 c.p. datata
2 25.01.2022 e art. 14, comma S-ter, del D. Lgs. N. 286/98; invece con alias
2) risulta un ordine del Questore di Siracusa a lasciare il territorio nazionale ex art. 14 TUI e un respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. B,
TUI, con segnalazione sul sistema di informazione Schengen ex artt. 24 e
25 del Regolamento EU 2018/1861"; altresì, che secondo le valutazioni della Commissione territorialmente competente, tenuto conto anche che, la
Tunisia rientra nell'elenco dei paesi di origine sicuri ex art.
2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, п. 25, un eventuale allontanamento dell'istante dal territorio nazionale non contrasti significativamente con il rispetto della vita privata e familiare del richiedente, né violi il disposto dell'art, 8 CEDU”.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente affermava la sussistenza di tutti i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” e chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato,
l'annullamento dello stesso e la concessione della suddetta protezione.
Evidenziava, segnatamente, che il parere contrario della Commissione territoriale non poteva vincolare il Questore il quale, nel provvedere sull'istanza, avrebbe dovuto verificare il grado integrazione che il richiedente aveva raggiunto. In particolare, sottolineava che egli aveva ha sempre lavorato e continuava a farlo, con contratti regolare e che, oltre ad essere integrato lavorativamente, aveva cercato di inserirsi, nel tessuto sociale in cui viveva, in modo coerente alla sua voglia di vivere nel territorio nazionale, da ultimo iscrivendosi anche ad un corso pomeridiano per imparare, anzi migliorare, la lingua italiana.
Con decreto del 25.10.2024 il Giudice designato dichiarava non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, evidenziando che l'istanza al Questore di concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale risultava
3 presentata in data 24.04.2023 ed era, pertanto, assoggettata alla nuova disciplina D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, che aveva eliminato la possibilità per il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con altro provvedimento reso in pari data ex art. 281 undecies c.p.c., il Giudice istruttore provvedeva a fissare l'udienza dinanzi a sé ed ad assegnare i termini per l'instaurazione del contraddittorio.
Con comparsa depositata il 04.04.2025, si costituiva il
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando la correttezza CP_1
della decisione, sulla base del parere sfavorevole rilasciato dalla
Commissione Territoriale, obbligatorio e vincolante. In particolare, osservava che la documentazione prodotta da controparte con l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno non risultava sufficiente a ritenere che lo stesso si fosse integrato positivamente sul territorio italiano e che il suo rimpatrio contrastasse con il rispetto della sua vita privata.
All'udienza dell'11.04.2025, il procuratore del ricorrente chiedeva che la causa fosse posta in decisione ed il Giudice designato rinviava la causa davanti al Collegio. All'udienza collegiale del 30.06.2025, il
Tribunale, esaurita la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 terdecies
c.p.c., tratteneva la causa in decisione, riservando di depositare la sentenza nel termine di legge.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che la domanda meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che la protezione complementare, invocata dal ricorrente, è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020, n.
130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018
n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere
4 rilasciato e ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) e aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di “protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 comma 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvedeva ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs.
286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma
1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano
5 fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare
(art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”), prevedendo che anche in tal caso la
Commissione Territoriale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ.
29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L.
n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h- bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto
6 l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del
13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020). In ogni caso la Suprema Corte ha, però, ribadito, nella citata sentenza n. 29459/2019, che “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
Va, infine, osservato che con il D.L. 10.3.2023 n. 20 (c.d. decreto
Cutro), conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, è stata eliminata la possibilità per il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il legislatore
7 ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs.
286/1998 (in luogo di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Infine, il legislatore ha introdotto all'art. 7, comma 2, una disciplina transitoria, in base alla quale, per le istanze presentate fino all'11 marzo 2023, ovvero nei casi in cui lo straniero avesse già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continuava ad applicarsi la disciplina previgente. Va osservato, nondimeno, che la soppressione della procedura di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a seguito di domanda diretta al Questore è stata effettuata solo con la legge di conversione e ciò significa che le istanze di protezione speciale presentate dopo l'entrata in vigore del decreto legge ma prima della legge di conversione avrebbero potuto e dovuto essere valutate dal Questore sulla base del parere della Commissione territoriale, come stabilito prima della legge di conversione, ancorché alla luce della nuova disciplina introdotta dal decreto legge;
inoltre il legislatore ha previsto che i permessi di protezione speciale già rilasciati e in corso di validità fossero rinnovati una sola volta con durata annuale, salva la facoltà di conversione in permessi per motivi di lavoro.
Va, nondimeno, osservato che, nell'attuale disciplina, l'art. 19.1 e
1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur
8 trattandosi di obblighi gravanti sullo Stato che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
In particolare, il legislatore ha, in tal modo, richiamato implicitamente, come ha già chiarito la Suprema Corte (Cass. 7861/2022), anche l'art.8 CEDU, che afferma il diritto “alla vita privata e familiare”, ancorché si tratti di un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui). Sulla base di tale impostazione, la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 7861/2022, aveva individuato tre diversi parametri di
"radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, ed aveva sottolineato che tutti apparivano rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La soppressione della espressa previsione del divieto di espulsione in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare assume, pertanto, rilievo solo per la individuazione delle modalità di valutazione della ricorrenza del parametro della tutela della vita privata e familiare, desumibile dall'articolo
8 CEDU, declinando tale disposizione in termini di tutela del
"radicamento" del migrante nel territorio nazionale sulla base di una
9 valutazione globale nella quale non può essere dato un rilievo autonomo in via esclusiva al vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale o al suo inserimento socio – lavorativo. D'altronde, il parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo, in quanto solo la
Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della
Convenzione e le autorità nazionali si devono attenere alle sue indicazioni.
In tale ambito acquista, allora, particolare rilievo quanto affermato dalla
Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 -
Causa
contro
Italia) e cioè che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende anche alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, dovendosi accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.
Sennonché, la circostanza che il diritto “alla vita privata e familiare” sia un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato con altri valori tutelati dall'ordinamento, finisce con l'attribuire nuovamente rilievo, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, alla valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine. Infatti, prima che il legislatore introducesse con il Decreto Legge
n. 130 del 2020 la previsione contenuta nell'articolo 19, comma 1.1. Testo
Unico Imm., che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per
“protezione speciale” nell'ipotesi in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica, la giurisprudenza di legittimità con la
10 sentenza n. n. 4455/18, e successivamente nella composizione a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 29459/2019, aveva affermato che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. Di conseguenza, a seguito della nuova modifica dell'art. 19 comma 1.1, che ha ripristinato una situazione analoga a quella antecedente al Decreto Legge n.
130 del 2020, si deve ritenere che il criterio della comparazione tra la condizione dello straniero in Italia e la condizione in cui lo straniero si troverebbe tornando nel proprio Paese di origine, sul quale si era in precedenza fondato il giudizio di riconoscimento della tutela umanitaria, possa ritenersi nuovamente attuale. In particolare, va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29459/2019, laddove viene sottolineato, nel paragrafo 10.2, che “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n.
17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
La necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione complementare risulta, poi, funzionale ad illuminare il senso della valutazione comparativa da svolgere ai fini del
11 riconoscimento del diritto a tale forma di protezione. La Corte costituzionale ha infatti chiarito – nella sentenza n. 202/2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5 Testo
Unico Imm., nella parte in cui esso prevedeva che la valutazione discrezionale ivi contenuta, di tutela rafforzata dello straniero, si applicasse solo allo straniero che aveva “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero avente
“legami familiari nel territorio dello Stato” – che la “discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n.
245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n.
78 del 2005)”. In detta sentenza la Corte costituzionale non si è limitata ad evocare il parametro interposto dell'articolo 8 CEDU, ma ha richiamato anche, e prima, i parametri costituzionali interni dettati dagli articoli 2,3,
29, 30 e 31 Cost.; è, allora, alla luce di tali disposizioni costituzionali che va individuato il senso della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita (Cass. civ. sez. un. 09.09.2021 n. 24413).
Di conseguenza, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
12 sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero
“rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”.
Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n.
8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla Costituzione anche nel paese di rientro. Tra gli obblighi internazionali assume, poi, peculiare rilievo quello desumibile dall'articolo 8 CEDU, in base al quale deve ritenersi che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno
13 che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio
1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Orbene, nel caso de quo, l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi speciali è stata presentata in data 24.04.2023, vele a dire dopo il cosiddetto “Decreto Cutro”, D.L. 10.3.2023 n. 20, ma in data anteriore alla legge di conversione, sicché non appare corretto quanto affermato dal Giudice designato con provvedimento del 25.10.2024, secondo cui il Questore non avrebbe potuto neppure delibare l'istanza di protezione speciale, mentre occorre verificare se, in relazione ai motivi di opposizione, il percorso di inserimento sociale avviato dal ricorrente possa comportare una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, sulla base dei criteri di valutazioni più restrittivi introdotti da detto decreto legge.
A tal proposito, occorre, in primo luogo, considerare che il ricorrente, dopo aver abbandonato il proprio paese, giunto in Italia, si è gradualmente inserito nel mondo del lavoro, dimostrando di avere raggiunto un elevato grado di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano. In particolare, lo stesso ha prodotto modello Unilav dal quale risulta che lo stesso è stato assunto con contratto a tempo determinato ed a tempo pieno come bracciante agricolo presso il vivaio “L'oasi delle piante di RECUPERO Fortunata” sito a Terme Vigliatore, dal 09.05.2023 al
31.12.2023; successivamente, ha stipulato con il medesimo datore di lavoro altro contratto a tempo determinato dal 01.02.2024 al 31.12.2024. Inoltre, il ricorrente ha prodotto numerose buste paga relative al suddetto rapporto di lavoro, da cui risulta che lo stesso percepisce compensi sufficienti per condurre una esistenza dignitosa. Risulta, poi, che il ricorrente ha una
14 situazione abitativa stabile, avendo stipulato l'11.04.2024 contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, di una unità immobiliare sita nel Comune di Terme Vigliatore. Infine, dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente ha conseguito la patente di guida ed ha superato gli esami di livello A2 della lingua italiana.
Ritiene il collegio che il suddetto percorso di integrazione sociale meriti di essere valorizzato ed apprezzato anche in raffronto con la situazione vissuta nel paese di origine. È evidente, infatti, che il ricorrente, laddove fosse costretto a fare ritorno in Tunisia, paese in cui non dispone di un'occupazione tale da garantirgli un'esistenza libera e dignitosa e dove ha affermato di non avere neppure una rete familiare che possa sostenerlo, subirebbe una coattiva ed improvvisa interruzione del percorso di integrazione cui si è proficuamente dedicato dopo il suo arrivo in Italia, con una evidente violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, che può essere limitato per specifiche ragioni che nella specie non ricorrono e che non sono state neppure allegate (di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Deve, quindi, affermarsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 del D. Lgs 286/98, poiché
l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe per il ricorrente una violazione al rispetto della sua vita privata e familiare. Per tali motivi, accertato il carattere contra ius del provvedimento impugnato, quest'ultimo va pertanto annullato e deve disporsi la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
15 Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3702 del Registro Generale Contenzioso 2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a)
Dichiara l'illegittimità del decreto emesso dal Questore di Messina cat.
A/12 n. 65 - 2024, emesso in data 20.07.2024 e notificato in data
21.08.2024; b) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a Pt_1
nato a [...], Tunisia, il 12.07.2001, il diritto a ottenere il
[...]
permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1
e 1.1 D.Lgs 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno.
c) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio della 3° sezione civile lì
06/07/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA sezione specializzata in materia di immigrazione composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Francesca Starvaggi Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3702 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...], Tunisia, il 12.07.2001 e domiciliato a Parte_1
Terme Vigliatore, Messina, in Via Piano Pozzo n.17, c.f.
, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., C.F._1
Piazza Marconi n.3 presso lo studio dell'Avv. Tiziana Caruso (c.f.
) che lo rappresenta e difende giusto mandato in C.F._2
atti, il quale ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 133 e 134
c.p.c., come innovati dalla Legge 80/2005, di voler ricevere le comunicazioni e/o biglietti di Cancelleria a mezzo Fax al numero
0909797771, nonché al proprio indirizzo di posta elettronica certificata
PARTE RICORRENTE Email_1
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui
1 uffici è domiciliato per legge, in via dei Mille, is. 122, n. 64 (C.F.
, indirizzo p.e.c.: – C.F._3 Email_2
fax 090674168; PARTE RESISTENTE avente per oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c e 19 ter D. Lgs. 150 del 2011, depositato il 19.09.2024, impugnava il decreto del Parte_1
Questore della Provincia di Messina, cat. A/12 n. 65 - 2024, emesso in data
20.07.2024 e notificato in data 21.08.2024, con cui era stata rigettata l'istanza presentata il 24.04.2023, intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 comma 1 e 1.1 T.U.I.. In particolare, il Questore aveva rigettato la suddetta istanza per effetto del parere contrario al mantenimento del predetto permesso di soggiorno formulato dalla Commissione Territoriale di Catania in data 22.02.2024, la quale aveva sostenuto che “sulla base degli elementi informativi e documentali forniti dall'istante, la citata Commissione territoriale non ha ravvisato i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998, rilevando che i fattori d'integrazione in Italia del richiedente risultano carenti sia sul piano fattuale che documentale e che: - "il richiedente è in Italia da poco tempo, non ha sul territorio una rete familiare, e non fornisce la prova dell'instaurazione di una rete di relazioni amicali e di conoscenze in Italia"; "l'interessato, anche se dichiara di avere una soluzione abitativa stabile in Italia, allega solo una dichiarazione di ospitalità [...]"; "inoltre, non è stato prodotto alcun attestato scolastico - formativo, né un attestazione dalla quale risulti la conoscenza dell'italiano"; - "[...]l'interrogazione effettuata in banca dati SDI ha dato esito positivo con alias 1) per violazione ex art. 633 c.p. datata
2 25.01.2022 e art. 14, comma S-ter, del D. Lgs. N. 286/98; invece con alias
2) risulta un ordine del Questore di Siracusa a lasciare il territorio nazionale ex art. 14 TUI e un respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. B,
TUI, con segnalazione sul sistema di informazione Schengen ex artt. 24 e
25 del Regolamento EU 2018/1861"; altresì, che secondo le valutazioni della Commissione territorialmente competente, tenuto conto anche che, la
Tunisia rientra nell'elenco dei paesi di origine sicuri ex art.
2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, п. 25, un eventuale allontanamento dell'istante dal territorio nazionale non contrasti significativamente con il rispetto della vita privata e familiare del richiedente, né violi il disposto dell'art, 8 CEDU”.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente affermava la sussistenza di tutti i requisiti per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” e chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato,
l'annullamento dello stesso e la concessione della suddetta protezione.
Evidenziava, segnatamente, che il parere contrario della Commissione territoriale non poteva vincolare il Questore il quale, nel provvedere sull'istanza, avrebbe dovuto verificare il grado integrazione che il richiedente aveva raggiunto. In particolare, sottolineava che egli aveva ha sempre lavorato e continuava a farlo, con contratti regolare e che, oltre ad essere integrato lavorativamente, aveva cercato di inserirsi, nel tessuto sociale in cui viveva, in modo coerente alla sua voglia di vivere nel territorio nazionale, da ultimo iscrivendosi anche ad un corso pomeridiano per imparare, anzi migliorare, la lingua italiana.
Con decreto del 25.10.2024 il Giudice designato dichiarava non luogo a provvedere sulla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, evidenziando che l'istanza al Questore di concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale risultava
3 presentata in data 24.04.2023 ed era, pertanto, assoggettata alla nuova disciplina D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, che aveva eliminato la possibilità per il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Con altro provvedimento reso in pari data ex art. 281 undecies c.p.c., il Giudice istruttore provvedeva a fissare l'udienza dinanzi a sé ed ad assegnare i termini per l'instaurazione del contraddittorio.
Con comparsa depositata il 04.04.2025, si costituiva il
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando la correttezza CP_1
della decisione, sulla base del parere sfavorevole rilasciato dalla
Commissione Territoriale, obbligatorio e vincolante. In particolare, osservava che la documentazione prodotta da controparte con l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno non risultava sufficiente a ritenere che lo stesso si fosse integrato positivamente sul territorio italiano e che il suo rimpatrio contrastasse con il rispetto della sua vita privata.
All'udienza dell'11.04.2025, il procuratore del ricorrente chiedeva che la causa fosse posta in decisione ed il Giudice designato rinviava la causa davanti al Collegio. All'udienza collegiale del 30.06.2025, il
Tribunale, esaurita la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 terdecies
c.p.c., tratteneva la causa in decisione, riservando di depositare la sentenza nel termine di legge.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che la domanda meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che la protezione complementare, invocata dal ricorrente, è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020, n.
130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018
n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere
4 rilasciato e ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro. Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l'intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell'art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) e aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
aveva, quindi, previsto, all'art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di “protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all'art. 19 comma 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvedeva ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell'art. 5 comma 6 D. Lgs.
286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all'art. 19 comma
1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano
5 fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare
(art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”), prevedendo che anche in tal caso la
Commissione Territoriale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità, subito dopo la suddetta novella normativa (Cass. civ.
29.03.2021 n. 8713) ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una "nuova protezione speciale" che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L.
n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di protezione non si esauriscono in quelle indicate nell'art. 2, comma 1, lett. h- bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati;
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali;
persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto
6 l'indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del
13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020). In ogni caso la Suprema Corte ha, però, ribadito, nella citata sentenza n. 29459/2019, che “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
Va, infine, osservato che con il D.L. 10.3.2023 n. 20 (c.d. decreto
Cutro), conv. nella l.
5.5.2023 n. 50, sono stati nuovamente ridotti i casi in cui vige un divieto di espulsione e, in particolare, pur essendo stato conservato il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato, è stata eliminata l'ipotesi che prevedeva il divieto di espulsione allorquando l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, è stata eliminata la possibilità per il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il legislatore
7 ha, altresì, modificato i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell'art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs.
286/1998 (in luogo di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie” ora si parla di “condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine”) ed ha eliminato la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche, di durata annuale prorogabile finché sussistono le condizioni, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Infine, il legislatore ha introdotto all'art. 7, comma 2, una disciplina transitoria, in base alla quale, per le istanze presentate fino all'11 marzo 2023, ovvero nei casi in cui lo straniero avesse già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continuava ad applicarsi la disciplina previgente. Va osservato, nondimeno, che la soppressione della procedura di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a seguito di domanda diretta al Questore è stata effettuata solo con la legge di conversione e ciò significa che le istanze di protezione speciale presentate dopo l'entrata in vigore del decreto legge ma prima della legge di conversione avrebbero potuto e dovuto essere valutate dal Questore sulla base del parere della Commissione territoriale, come stabilito prima della legge di conversione, ancorché alla luce della nuova disciplina introdotta dal decreto legge;
inoltre il legislatore ha previsto che i permessi di protezione speciale già rilasciati e in corso di validità fossero rinnovati una sola volta con durata annuale, salva la facoltà di conversione in permessi per motivi di lavoro.
Va, nondimeno, osservato che, nell'attuale disciplina, l'art. 19.1 e
1.1, mantenendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., segnala la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori, pur
8 trattandosi di obblighi gravanti sullo Stato che sono cogenti a prescindere dal loro richiamo in una specifica disposizione normativa.
In particolare, il legislatore ha, in tal modo, richiamato implicitamente, come ha già chiarito la Suprema Corte (Cass. 7861/2022), anche l'art.8 CEDU, che afferma il diritto “alla vita privata e familiare”, ancorché si tratti di un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati (sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui). Sulla base di tale impostazione, la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 7861/2022, aveva individuato tre diversi parametri di
"radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale, ed aveva sottolineato che tutti apparivano rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La soppressione della espressa previsione del divieto di espulsione in caso di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare assume, pertanto, rilievo solo per la individuazione delle modalità di valutazione della ricorrenza del parametro della tutela della vita privata e familiare, desumibile dall'articolo
8 CEDU, declinando tale disposizione in termini di tutela del
"radicamento" del migrante nel territorio nazionale sulla base di una
9 valutazione globale nella quale non può essere dato un rilievo autonomo in via esclusiva al vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale o al suo inserimento socio – lavorativo. D'altronde, il parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo, in quanto solo la
Corte EDU è autorizzata a riempire di contenuti le norme della
Convenzione e le autorità nazionali si devono attenere alle sue indicazioni.
In tale ambito acquista, allora, particolare rilievo quanto affermato dalla
Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso n. 57433/15 -
Causa
contro
Italia) e cioè che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende anche alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, dovendosi accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.
Sennonché, la circostanza che il diritto “alla vita privata e familiare” sia un diritto non assoluto, ma che deve essere bilanciato con altri valori tutelati dall'ordinamento, finisce con l'attribuire nuovamente rilievo, ai fini del riconoscimento della protezione complementare, alla valutazione comparativa tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine. Infatti, prima che il legislatore introducesse con il Decreto Legge
n. 130 del 2020 la previsione contenuta nell'articolo 19, comma 1.1. Testo
Unico Imm., che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per
“protezione speciale” nell'ipotesi in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale o di ordine e sicurezza pubblica, la giurisprudenza di legittimità con la
10 sentenza n. n. 4455/18, e successivamente nella composizione a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 29459/2019, aveva affermato che “l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato”. Di conseguenza, a seguito della nuova modifica dell'art. 19 comma 1.1, che ha ripristinato una situazione analoga a quella antecedente al Decreto Legge n.
130 del 2020, si deve ritenere che il criterio della comparazione tra la condizione dello straniero in Italia e la condizione in cui lo straniero si troverebbe tornando nel proprio Paese di origine, sul quale si era in precedenza fondato il giudizio di riconoscimento della tutela umanitaria, possa ritenersi nuovamente attuale. In particolare, va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 29459/2019, laddove viene sottolineato, nel paragrafo 10.2, che “Non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n.
17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.
La necessaria considerazione della dimensione costituzionale nazionale del diritto alla protezione complementare risulta, poi, funzionale ad illuminare il senso della valutazione comparativa da svolgere ai fini del
11 riconoscimento del diritto a tale forma di protezione. La Corte costituzionale ha infatti chiarito – nella sentenza n. 202/2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 5 Testo
Unico Imm., nella parte in cui esso prevedeva che la valutazione discrezionale ivi contenuta, di tutela rafforzata dello straniero, si applicasse solo allo straniero che aveva “esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto”, e non anche allo straniero avente
“legami familiari nel territorio dello Stato” – che la “discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n.
245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n.
78 del 2005)”. In detta sentenza la Corte costituzionale non si è limitata ad evocare il parametro interposto dell'articolo 8 CEDU, ma ha richiamato anche, e prima, i parametri costituzionali interni dettati dagli articoli 2,3,
29, 30 e 31 Cost.; è, allora, alla luce di tali disposizioni costituzionali che va individuato il senso della comparazione da effettuare tra ciò che il richiedente lascia in Italia e ciò che egli troverà nel suo Paese di origine, dovendo cioè valutarsi, nel giudizio sulla vulnerabilità, non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita (Cass. civ. sez. un. 09.09.2021 n. 24413).
Di conseguenza, l'attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
12 sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero
“rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”.
Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali”. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l'applicazione del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n.
8571/2020), in quanto l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l'evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione e ciò a prescindere dall'esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla Costituzione anche nel paese di rientro. Tra gli obblighi internazionali assume, poi, peculiare rilievo quello desumibile dall'articolo 8 CEDU, in base al quale deve ritenersi che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno
13 che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio
1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Orbene, nel caso de quo, l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi speciali è stata presentata in data 24.04.2023, vele a dire dopo il cosiddetto “Decreto Cutro”, D.L. 10.3.2023 n. 20, ma in data anteriore alla legge di conversione, sicché non appare corretto quanto affermato dal Giudice designato con provvedimento del 25.10.2024, secondo cui il Questore non avrebbe potuto neppure delibare l'istanza di protezione speciale, mentre occorre verificare se, in relazione ai motivi di opposizione, il percorso di inserimento sociale avviato dal ricorrente possa comportare una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, sulla base dei criteri di valutazioni più restrittivi introdotti da detto decreto legge.
A tal proposito, occorre, in primo luogo, considerare che il ricorrente, dopo aver abbandonato il proprio paese, giunto in Italia, si è gradualmente inserito nel mondo del lavoro, dimostrando di avere raggiunto un elevato grado di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano. In particolare, lo stesso ha prodotto modello Unilav dal quale risulta che lo stesso è stato assunto con contratto a tempo determinato ed a tempo pieno come bracciante agricolo presso il vivaio “L'oasi delle piante di RECUPERO Fortunata” sito a Terme Vigliatore, dal 09.05.2023 al
31.12.2023; successivamente, ha stipulato con il medesimo datore di lavoro altro contratto a tempo determinato dal 01.02.2024 al 31.12.2024. Inoltre, il ricorrente ha prodotto numerose buste paga relative al suddetto rapporto di lavoro, da cui risulta che lo stesso percepisce compensi sufficienti per condurre una esistenza dignitosa. Risulta, poi, che il ricorrente ha una
14 situazione abitativa stabile, avendo stipulato l'11.04.2024 contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, di una unità immobiliare sita nel Comune di Terme Vigliatore. Infine, dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente ha conseguito la patente di guida ed ha superato gli esami di livello A2 della lingua italiana.
Ritiene il collegio che il suddetto percorso di integrazione sociale meriti di essere valorizzato ed apprezzato anche in raffronto con la situazione vissuta nel paese di origine. È evidente, infatti, che il ricorrente, laddove fosse costretto a fare ritorno in Tunisia, paese in cui non dispone di un'occupazione tale da garantirgli un'esistenza libera e dignitosa e dove ha affermato di non avere neppure una rete familiare che possa sostenerlo, subirebbe una coattiva ed improvvisa interruzione del percorso di integrazione cui si è proficuamente dedicato dopo il suo arrivo in Italia, con una evidente violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, che può essere limitato per specifiche ragioni che nella specie non ricorrono e che non sono state neppure allegate (di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Deve, quindi, affermarsi l'esistenza dei presupposti del divieto di respingimento ai sensi del novellato art. 19 del D. Lgs 286/98, poiché
l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe per il ricorrente una violazione al rispetto della sua vita privata e familiare. Per tali motivi, accertato il carattere contra ius del provvedimento impugnato, quest'ultimo va pertanto annullato e deve disporsi la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
15 Stante la delicatezza della materia, l'esistenza comunque di orientamenti contrastanti e la mutevolezza della situazione di fatto, si ritiene di dovere compensare tra le parti le spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 3702 del Registro Generale Contenzioso 2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a)
Dichiara l'illegittimità del decreto emesso dal Questore di Messina cat.
A/12 n. 65 - 2024, emesso in data 20.07.2024 e notificato in data
21.08.2024; b) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a Pt_1
nato a [...], Tunisia, il 12.07.2001, il diritto a ottenere il
[...]
permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1
e 1.1 D.Lgs 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno.
c) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio della 3° sezione civile lì
06/07/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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