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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/09/2025, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10834/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10834/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rapp.ta e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
, in persona del Dirigente pro Controparte_2 tempore– in persona del legale rapp.te p.t. rappresentati e difesi ai sensi dell'art. CP_3
417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.09.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere docente precaria attualmente inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto, ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di CP_4 plurimi contratti di supplenza, in particolare, per i seguenti periodi: A.s. 2020/21: Contratto di supplenza ad orario pieno con decorrenza dal 15/01/2021 al 12/06/2021; A.s. 2021/22: Contratti di supplenza ad orario pieno con decorrenza dal 15/11/2021 al 22/11/2021, dal 06/12/2021 al
12/12/2021, dal 13/12/2021 al 22/12/2021, dal 12/01/2022 al 25/01/2022, dal 26/01/2022 al 24/02/2022, dal 25/02/2022 al 31/03/2022, dal 01/04/2022 al 08/06/2022, dal 09/06/2022 al
09/06/2022; che l'Amministrazione resistente non aveva riconosciuto e corrisposto la “Retribuzione
Professionale Docenti”, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999, in relazione al servizio prestato ininterrottamente in virtù di plurimi contratti brevi e saltuari, nei seguenti predetti anni scolastici, ossia € 174,50 per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio per l'importo complessivo di € 1.849,70.
Pertanto, ha chiesto “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione 1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale
Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione
Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei.
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 1.849,70, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto
Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001
e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999. Condannare la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 1.849,70, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre accessori come per legge”.
Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione del CP_1 credito. Nel merito ha chiesto a vario titolo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. , verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza. La domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Venendo all'esame della domanda relativa al pagamento della retribuzione professionale docente per il tempo di servizio impiegato per supplenze brevi e temporanee, vanno condivise sul punto le posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia citata anche dalla parte ricorrente (Cass.27.7.2018 n. 20015), anche successivamente confermate (cfr. Cass. 5.3.2020, n.
6293) nonché dalla costante giurisprudenza di merito, anche dell'intestato Tribunale, così come tutti gli argomenti esposti in tali pronunce, da intendersi qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha infatti ricordato che l'art.7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, deve essere interpretato - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, con la conseguenza per cui il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
A tale conclusioni può giungersi avendo riguardo alla natura ed alla funzione dell'emolumento richiesto, introdotto secondo quanto previsto dall'art. 7 sopra citato “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
In merito alle modalità di corresponsione, va fatto poi riferimento all' art.7 comma 3 del predetto
CCNL, per cui “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999”, disposizione che in merito precisa ulteriormente che il trattamento è dovuto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Dunque, sulla base di tali norme, non modificate dalla successiva contrattazione di settore, deve ritenersi che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
Premesse tali argomentazioni in merito alla funzione dell'emolumento, va richiamata sul punto la normativa comunitaria ed in particolare la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, per cui il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare pari trattamento agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Tale clausola, per l'interpretazione ricavabile dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06; 13.9.2007, causa C307/05, e 8.9.2011, causa C-177/10).
Tali principi risultano inoltre confermati anche dalla successiva giurisprudenza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 20.9.2018, C466/17 Motter) che ha chiarito che la discrezionalità degli Stati membri nel giustificare disparità di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine possa trovare fondamento esclusivamente dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dall'esame delle allegazioni in fatto, nonché dalle previsioni contrattuali, non risulta alcuna distinzione nell'attività professionale svolta dalla ricorrente in forza dei contratti prodotti rispetto a quella richiesta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che hanno percepito anche la retribuzione professionale docente, né peraltro tali esigenze o obiettive differenze risultano allegate in maniera specifica dal resistente. CP_1
Né le previsioni di cui all'art. 25 del CCNI del 1999 risultano idonee in alcun modo a costituire ragioni obiettive tali da escludere la sussistenza di una disparità di trattamento contraria alle disposizioni comunitarie sopra richiamate nel caso di specie, ma all'inverso vanno interpretate, come evidenziato dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra citate, conformemente ai principi di derivazione comunitaria, e dunque nel senso che il richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. Diversamente ragionando, si produrrebbe, per le ragioni sopra esposte, una disparità di trattamento obiettivamente ingiustificata, e dunque contraria alla clausola 4 dell'Accordo Quadro per come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
Dunque, tenuto conto delle rispettive allegazioni delle parti, dell'insussistenza di ragioni obiettive tali da differenziare l'attività della ricorrente da quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, avuto riguardo alle norme che prevedono la retribuzione professionale docente e all'obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario a cui è tenuto il giudice nazionale, la domanda della parte ricorrente dev'essere accolta e va dichiarato il diritto della stessa ad ottenere il pagamento della retribuzione professionale docente per il periodo di servizio svolto a titolo di supplenze brevi e saltuarie di cui è causa.
In merito alla quantificazione operata dalla parte ricorrente, nel caso di specie questa pare correttamente individuata, posto che i periodi di svolgimento dell'attività sono documentalmente provati dai contratti prodotti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, (cfr. all. ti 4,5 e 6 fasc. ricorrente, con riferimento alle buste paga prodotte nonché alle certificazioni attestanti il servizio e la mancata corresponsione della retribuzione professionale docente), e che la quantificazione operata tiene conto delle previsioni tabellari allegate al CCNL in atti (all.to 9 fasc. ricorrente).
Dunque, il credito residuo della parte ricorrente va determinato, sulla base del conteggio correttamente elaborato nel ricorso introduttivo, in complessivi € 1.849,70, moltiplicando l'importo unitario per il numero di giornate di servizio emerse dalla documentazione versata in giudizio.
L'amministrazione resistente va dunque condannata al pagamento di tale somma in favore della ricorrente.
Sui predetti importi spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l.
412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Quanto alle spese del giudizio, queste seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell'amministrazione resistente, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014, in relazione al valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, applicando le dovute riduzioni in virtù della limitata complessità della stessa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1 complessiva di € 1.849,70, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come per legge,
a titolo di retribuzione professionale docente per il periodo di servizio a tempo determinato attestato nei certificati di servizio per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore Controparte_1 della ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali ed € 49,00 per spese di contributo, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Aversa, 18.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10834/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rapp.ta e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
, in persona del Dirigente pro Controparte_2 tempore– in persona del legale rapp.te p.t. rappresentati e difesi ai sensi dell'art. CP_3
417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione professionale docenti
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.09.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere docente precaria attualmente inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle correlate graduatorie d'istituto, ha dedotto di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di CP_4 plurimi contratti di supplenza, in particolare, per i seguenti periodi: A.s. 2020/21: Contratto di supplenza ad orario pieno con decorrenza dal 15/01/2021 al 12/06/2021; A.s. 2021/22: Contratti di supplenza ad orario pieno con decorrenza dal 15/11/2021 al 22/11/2021, dal 06/12/2021 al
12/12/2021, dal 13/12/2021 al 22/12/2021, dal 12/01/2022 al 25/01/2022, dal 26/01/2022 al 24/02/2022, dal 25/02/2022 al 31/03/2022, dal 01/04/2022 al 08/06/2022, dal 09/06/2022 al
09/06/2022; che l'Amministrazione resistente non aveva riconosciuto e corrisposto la “Retribuzione
Professionale Docenti”, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999, in relazione al servizio prestato ininterrottamente in virtù di plurimi contratti brevi e saltuari, nei seguenti predetti anni scolastici, ossia € 174,50 per ogni mese di servizio, da rimodularsi, nei casi di supplenze inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio per l'importo complessivo di € 1.849,70.
Pertanto, ha chiesto “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione 1) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Marzo 2001 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art. 7) non prevede il riconoscimento della Retribuzione Professionale
Docenti (R.P.D.) ai docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di supplenze temporanee e non annuali;
2) del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31 Agosto 1999 e delle allegate note comuni nella parte in cui (Art 25) individua come destinatari della Retribuzione
Professionale Docenti (R.P.D.) i soli Docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo di fatto i docenti che, invece, abbiano prestato servizio a tempo determinato sulla base di contratti saltuari e temporanei.
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite durante il servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per un ammontare complessivo di retribuzione professionale docenti pari ad € 1.849,70, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, quantizzato secondo i parametri contenuti nell'art. 38 e tabella E1.1 del CCNL relativo al personale del comparto
Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018 e le modalità stabilite dall'art. 7 del CCNL del 15/03/2001
e dall'art 25 del CCNI del 31/08/1999. Condannare la convenuta Amministrazione scolastica a corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 Marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e mai percepite quantificate in € 1.849,70, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre accessori come per legge”.
Il convenuto si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la prescrizione del CP_1 credito. Nel merito ha chiesto a vario titolo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. , verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza. La domanda è fondata e come tale va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Venendo all'esame della domanda relativa al pagamento della retribuzione professionale docente per il tempo di servizio impiegato per supplenze brevi e temporanee, vanno condivise sul punto le posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità, con la pronuncia citata anche dalla parte ricorrente (Cass.27.7.2018 n. 20015), anche successivamente confermate (cfr. Cass. 5.3.2020, n.
6293) nonché dalla costante giurisprudenza di merito, anche dell'intestato Tribunale, così come tutti gli argomenti esposti in tali pronunce, da intendersi qui richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha infatti ricordato che l'art.7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, deve essere interpretato - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, con la conseguenza per cui il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
A tale conclusioni può giungersi avendo riguardo alla natura ed alla funzione dell'emolumento richiesto, introdotto secondo quanto previsto dall'art. 7 sopra citato “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
In merito alle modalità di corresponsione, va fatto poi riferimento all' art.7 comma 3 del predetto
CCNL, per cui “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999”, disposizione che in merito precisa ulteriormente che il trattamento è dovuto in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Dunque, sulla base di tali norme, non modificate dalla successiva contrattazione di settore, deve ritenersi che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
Premesse tali argomentazioni in merito alla funzione dell'emolumento, va richiamata sul punto la normativa comunitaria ed in particolare la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, per cui il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare pari trattamento agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Tale clausola, per l'interpretazione ricavabile dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06; 13.9.2007, causa C307/05, e 8.9.2011, causa C-177/10).
Tali principi risultano inoltre confermati anche dalla successiva giurisprudenza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 20.9.2018, C466/17 Motter) che ha chiarito che la discrezionalità degli Stati membri nel giustificare disparità di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine possa trovare fondamento esclusivamente dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, dall'esame delle allegazioni in fatto, nonché dalle previsioni contrattuali, non risulta alcuna distinzione nell'attività professionale svolta dalla ricorrente in forza dei contratti prodotti rispetto a quella richiesta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che hanno percepito anche la retribuzione professionale docente, né peraltro tali esigenze o obiettive differenze risultano allegate in maniera specifica dal resistente. CP_1
Né le previsioni di cui all'art. 25 del CCNI del 1999 risultano idonee in alcun modo a costituire ragioni obiettive tali da escludere la sussistenza di una disparità di trattamento contraria alle disposizioni comunitarie sopra richiamate nel caso di specie, ma all'inverso vanno interpretate, come evidenziato dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra citate, conformemente ai principi di derivazione comunitaria, e dunque nel senso che il richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. Diversamente ragionando, si produrrebbe, per le ragioni sopra esposte, una disparità di trattamento obiettivamente ingiustificata, e dunque contraria alla clausola 4 dell'Accordo Quadro per come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
Dunque, tenuto conto delle rispettive allegazioni delle parti, dell'insussistenza di ragioni obiettive tali da differenziare l'attività della ricorrente da quella dei docenti assunti a tempo indeterminato, avuto riguardo alle norme che prevedono la retribuzione professionale docente e all'obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario a cui è tenuto il giudice nazionale, la domanda della parte ricorrente dev'essere accolta e va dichiarato il diritto della stessa ad ottenere il pagamento della retribuzione professionale docente per il periodo di servizio svolto a titolo di supplenze brevi e saltuarie di cui è causa.
In merito alla quantificazione operata dalla parte ricorrente, nel caso di specie questa pare correttamente individuata, posto che i periodi di svolgimento dell'attività sono documentalmente provati dai contratti prodotti per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, (cfr. all. ti 4,5 e 6 fasc. ricorrente, con riferimento alle buste paga prodotte nonché alle certificazioni attestanti il servizio e la mancata corresponsione della retribuzione professionale docente), e che la quantificazione operata tiene conto delle previsioni tabellari allegate al CCNL in atti (all.to 9 fasc. ricorrente).
Dunque, il credito residuo della parte ricorrente va determinato, sulla base del conteggio correttamente elaborato nel ricorso introduttivo, in complessivi € 1.849,70, moltiplicando l'importo unitario per il numero di giornate di servizio emerse dalla documentazione versata in giudizio.
L'amministrazione resistente va dunque condannata al pagamento di tale somma in favore della ricorrente.
Sui predetti importi spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l.
412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Quanto alle spese del giudizio, queste seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell'amministrazione resistente, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM
55/2014, in relazione al valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, applicando le dovute riduzioni in virtù della limitata complessità della stessa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna il al pagamento in favore della ricorrente della somma Controparte_1 complessiva di € 1.849,70, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come per legge,
a titolo di retribuzione professionale docente per il periodo di servizio a tempo determinato attestato nei certificati di servizio per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore Controparte_1 della ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.030,00 per compensi professionali ed € 49,00 per spese di contributo, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Aversa, 18.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano