Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/01/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 9499/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
IN CORSO FERRUCCI, TORINO presso lo studio dell'avv. VENESIA GIACOMO e LONGO
ALESSANDRO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in VIA OSASCO 30 TORINO presso lo studio dell'avv. BARILLARO DAIANA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
(nata a [...] il [...]) elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il suo Studio sito in Torino, Via Duchessa Jolanda 21, rappresentata e difesa dal curatore speciale, avv. IRENE GIUFFRIDA
CURATRICE SPECIALE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA La figlia minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, mantenendo il collocamento e la residenza abituale presso la madre. MANTENIMENTO A titolo di mantenimento, le parti concordano che il signor corrisponda alla Signora per il mantenimento Pt_1 CP_1 della figlia la somma di € 200,00 mensili, importo rivalutabile secondo gli indici èditi annualmente CP_2 dall'ISTAT come per legge, la quale dovrà essere versata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente di corrispondenza intestato alla Signora oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie, ovvero, scolastiche mediche e ludiche come meglio descritte infra. ASSEGNO UNICO
L'assegno unico rimarrà interamente a favore della Signora il Signor infatti, rinuncia alla CP_1 Pt_1 propria quota e si impegna a fornire e sottoscrivere tutta la modulistica necessaria affinché l'assegno venga pagato immediatamente e per intero alla ex compagna. SPESE STRAORDINARIE Il Signor inoltre Pt_1 dovrà corrispondere le spese ludiche, scolastiche, mediche e del campo estivo e quelle ulteriori che si renderanno necessarie per nella misura del 50%. A tal fine sono spese mediche/ludiche/scolastiche da CP_2 documentare, ma che non richiedono il preventivo accordo: 1) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
2) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) i tickets sanitari;
5) gli occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
6) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. 7) Le spese per la prima attività sportiva extra e per il relativo equipaggiamento Sono spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: 1) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) le cure termali e fisioterapiche;
3) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
4) i farmaci omeopatici;
Sono spese di istruzione (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) le spese scolastiche, iscrizione asilo scuola dell'obbligo, tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
2) i libri di testo;
3) la dotazione informatica (pc / tablet) se imposta dalla scuola e dall'università ovvero connessa al programma di studio anche eventualmente differenziato;
4) l'assicurazione scolastica e/o universitaria se richiesta;
5) il fondo cassa se richiesto dall'università 6) viaggi organizzati dalla scuola dell'obbligo e dall'Università senza pernottamento;
7) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza alla scuola frequentata e/o facoltà. 8) le spese per le gite scolastiche senza pernottamento
Sono spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
2) viaggi organizzati dalla scuola e/o dall'Università con pernottamento;
3) corsi di recupero e lezioni private;
4) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; 5) l'alloggio presso la sede universitaria;
Sono spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) i corsi di lingue;
2) i corsi di musica e strumenti musicali se non costituenti strumenti didattici;
3) le attività sportive ulteriori alla prima, e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), 4) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout,) 5) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze;
6) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Per quanto concerne le modalità di accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 7 gg. (sette gg.) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In difetto di rimborso, entro il termine indicato, il genitore anticipatario potrà procedere al recupero coattivo delle somme corrisposte nell'interesse del figlio Per quanto concerne le spese straordinarie le parti dichiarano, per quanto non espressamente regolato nel presente accordo, di aderire a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del 2017 che conseguentemente si intende integramente recepito in questo atto. DIRITTI DI VISITA Le parti, laddove il monitoraggio del nucleo fornisse riscontri positivi, chiedono congiuntamente di revocare il provvedimento provvisorio del Tribunale dei Minorenni n. 1437/2024 del 23/02/2024, disponendo che per il padre possa vedere liberamente secondo gli accordi infra meglio CP_2 specificati. Le parti, consapevoli della responsabilità derivante dal loro ruolo genitoriale e dell'importanza delle loro azioni nel contesto della crescita e della maturazione della figlia minore, si impegnano a concordare, nell'ottica del rispetto delle esigenze educative e formative di le modalità di isita del padre CP_2
e le facoltà del medesimo di tenerla con sé; il padre, in ogni caso, il Signor potrà vedere e tenere con Pt_1 sé la figlia secondo il seguente calendario: - due giorni infrasettimanali, preferibilmente il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 allorquando il padre la riaccompagnerà a casa;
- al fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla domenica sera entro le ore 21,00 allorquando la riaccompagnerà a casa;
- Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23-30 dicembre ovvero dal 31 dicembre-6 gennaio;
- Durante le vacanze scolastiche di Pasqua, ad anni alterni;
- Almeno due settimane durante il periodo estivo, in date da concordarsi con la Sig.ra entro il 10 giugno di ogni anno CP_1
e, in caso di mancato accordo, i primi quindici giorni di agosto negli anni dispari e i secondi quindici negli anni pari;
”
Verbale dell'8 gennaio 2025
“L'avv. Longo insiste come da note difensive e affinché in via provvisoria vengano ampliati i diritti di vista paterni considerata l'evoluzione positiva attestata dalle relazioni sociali in particolare doc. 3 depositato con le note 6.9.2024. Dichiara la disponibilità paterna a sottoporsi a tutti i percorsi ritenuti necessari. Evidenza come la preoccupazione paterna discenda dalla frequentazione della signora con il padre del CP_1 primogenito. Chiede che sempre in via provvisoria vengano ratificati gli accordi economici riportati nel ricorso congiunto e che la madre riprenda i controlli. L'avv. Barillaro rappresenta la necessità di approfondimenti ulteriori alla luce delle denunce presentate e che siano mantenute le modalità stabilite dal TM non opponendosi alla presa in carico del padre ritenute necessarie e comunque dell'intero nucleo.”
Per la curatrice speciale: come da memoria e verbale di udienza dell'8/1/2025
riservato ogni diritto - si oppone alla liberalizzazione degli incontri padre - figlia, mantenendo le modalità già in atto così come disposte dal T.M. con provvedimento del 20.02.2024 - chiede il proseguimento della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi preposti con le modalità già in atto (incontri padre - figlia in luogo neutro alla presenza di personale educativo) richiamando in toto le disposizioni del provvedimento del 20.02.20024 - valutare l'esperimento di una CTU sulle capacità genitoriali di entrambi i ricorrenti.
Verbale dell'8 gennaio 2025
Il curatore lette le relazioni rese visibili questa mattina e viste le difficoltà in capo ad entrambe le figure genitoriali, richiede la prosecuzione degli interventi rimettendosi comunque al Tribunale quanto alle modalità di visita e richiama la memoria 22.12.2024. Riserva deposito istanza liquidazione competenze
Per il P.M.:
“Accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e memoria.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata a [...] il [...] dalla Controparte_2
relazione tra e , non Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 11/04/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di Controparte_1
cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Con memoria depositata il 7/9/2024 si costituiva l'avv. IRENE GIUFFRIDA, in qualità di curatore speciale della minore, curatore nominato con provvedimento del TM del 5/9/2024.
Emergeva infatti che, tra le medesime parti, pendeva un procedimento innanzi al TM, a seguito di segnalazione da parte della Questura di Torino e dall'Ospedale Regina Margherita per condotte pregiudizievoli nei confronti della minore, il quale si era concluso con provvedimento del 5 novembre
2024 che dichiarava non luogo a ulteriormente provvedere nell'interesse della minore CP_2
stante la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 333 c.c. del Tribunale ordinario di Torino, successivamente adito,
L'avv GIUFFRIDA, pertanto, si opponeva alle condizioni accordate in punto di liberalizzazione degli incontri padre-figlia, domandava la prosecuzione della presa in carica del nucleo da parte dei servizi richiamando le disposizioni del provvedimento del TM del 20/2/2024.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Con ordinanza del 17/9/2024 Il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, stante l'impossibilità di recepire l'accordo, e il giudice relatore fissava udienza di comparizione delle parti
Nelle more pervenivano le relazioni aggiornate dei servizi sociali territorialmente competenti e le parti depositavano le note difensive.
All'udienza dell'8/1/2025 comparivano personalmente le parti e il curatore speciale. I difensori e il curatore speciale precisavano le conclusioni richiamando le note difensive. Il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio previo parere del PM.
***
Il Collegio ritiene di non potere aderire ai termini dell'accordo che, oltre alla condivisione dell'affidamento della minore con collocazione presso la madre, prevendo un calendario di vista paterno libero “laddove il monitoraggio del nucleo fornisse riscontri positivi” con revoca del provvedimento provvisorio del Tribunale dei Minorenni n. 1437/2024 del 23/02/2024.
Condivisibilmente, infatti., il curatore speciale della minore (nominato dal TM ma costituito in causa ai sensi dell'art. 38 att. cpc), ha così argomentato: “dall'analisi dell'ultima relazione del servizio di NPI del 17.12.2024 è emerso che a parte atteggiamenti capricciosi e assertivi messi CP_2 in atto soprattutto nei confronti della madre e del fratello, manifesta uno sviluppo regolare in linea con la propria età. Ciò che continua a destare preoccupazione e perplessità è il comportamento dei genitori di che, tra alti e bassi, continuano a relazionarsi tra loro con atteggiamenti che si CP_2
ripercuotono in modo negativo sulla minore.
Come già evidenziato, il Tribunale per i Minorenni di Torino ha disposto, nei confronti del nucleo, la prosecuzione e l'incremento dell'intervento educativo da parte dei Servizi sociali, stante le fragilità della madre.
E' stato a lei chiesto, inoltre, di collaborare in modo più fattivo con i servizi sociali, di sottoporsi al monitoraggio del Serd per l'abuso di alcol (prescrizione precisa disposta dal TM) e di riprendere le sedute presso il CSM essendo emerse anche fragilità di carattere psicologico dovute ai trascorsi della signora CP_1
L'incremento dell'intervento educativo da parte dei servizi è in atto e l'atteggiamento della madre nei confronti della figlia appare adeguato con affettività reciproca, tuttavia permane la limitata collaborazione della madre che, pur sollecitata, non si sottopone alle sedute presso il CSM, che costituiscono invece una risorsa importante a lei offerta, né, presumibilmente, al monitoraggio da parte del . Pt_2
Da parte sua il signor pur manifestando un forte - e forse eccessivo - attaccamento nei Pt_1 confronti della minore, non ha ancora compreso l'importanza di collocare i bisogni e la serenità di al di sopra di tutto, mantenendo invece un atteggiamento aggressivo e bellicoso nei confronti CP_2
della madre.
Il signor è principalmente incentrato nello sminuire il ruolo di madre della signora Pt_1 CP_1
la quale, a sua volta, non rispetta le prescrizioni imposte dal Tribunale dimostrando di non averne compreso l'importanza.
Entrambi i genitori, quindi, non sembrano comprendere l'importanza degli interventi degli operatori, ma sembrano più che altro incentrati a “farsi la guerra” con continue denunce e recriminazioni.
Dai circostanze sono nuovamente emerse nell''ultima relazione del 17.12.2024 del centro di NPI laddove viene specificato che “Le fragilità maggiori attengono alle relazioni sentimentali, caratterizzate da forte instabilità e scarsa fermezza e dinamiche burrascose. Il padre appare altrettanto in difficoltà nella gestione dei sentimenti di rabbia e nella coerenza affettiva, meno permeabile a suggerimenti e a modificare le sue strategie educative”
Allo stato, pertanto, oltre a mantenere l'incremento educativo e a proseguire con l'attuale modalità di visita protetta tra il padre e la figlia, occorre che la signora manifesti una collaborazione CP_1 fattiva nei confronti del CSM (strumento a lei utile) e si sottoponga con regolarità al monitoraggio del Serd.
Alla luce delle circostanze sopra esposte, la scrivente ritiene di insistere nella richiesta di
CTU volta a verificare le capacità genitoriali di entrambi. concludendo come segue:
• proseguimento degli incontri padre - figlia, mantenendo le modalità già in atto così come disposte dal T.M. con provvedimento del 20.02.2024 (incontri padre -figlia in luogo neutro alla presenza di personale educativo)
• necessità del proseguimento, con incremento, della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi preposti con le modalità già in atto
• conferma della presa in carico da parte del per entrambi i genitori “ Pt_2
La stessa relazione sociale del 23.12.2024 conclude, del resto, reputando necessario mantenere sostegno e monitoraggio della relazione padre – figlia.
A ciò aggiungasi che lo stesso successivamente all'ordinanza 17.9.2024, ha concluso Pt_1
insistendo su una CTU e, a verbale, per un ampliamento del diritto di visita;
mentre la
[...]
a sua volta, depositava un recente provvedimento del TM che, confermata la collocazione Parte_3 del minore presso la madre, disponeva “il mantenimento della presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e del servizio di neuropsichiatria infantile da declinarsi in aiuti educativi e psicologici al minore e in un sostegno alla genitorialità, con prosecuzione degli interventi già programmati e in essere e modulazione degli stessi in base alle esigenze del nucleo e all'evolversi della situazione;
ed ancora il mantenimento di un monitoraggio sulla madre da parte del con Pt_2
riferimento all'eventuale abuso di sostanze alcoliche, prescrivendo alla madre di collaborare con i servizi coinvolti”, alludendo a circostanze “meritevoli di approfondimento attraverso l'ausilio dei
Servizi coinvolti e l'audizione delle parti”.
Si tratta in tutta evidenza di istanze istruttorie e richieste di merito incompatibili con il procedimento a domanda congiunta che comporta esclusivamente l'analisi della rispondenza all'interesse del minore dell'accordo raggiunto, nella specie non sussistente.
Ogni altra questione (ivi comprese quelle riguardanti i profili economici non disgiungibili dal regime di affidamento) andrebbe pertanto posta in una eventuale sede contenziosa.
Il ricorso va dunque respinto.
Restano ferme le statuizioni adottate dal giudice minorile, da ultimo con decreto 5.11.2024 e, quanto al diritto di visita paterno, con il decreto 20.2.2024.
L'esito del giudice impone di compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. rigetta il ricorso poiché infondato, ferme restando le statuizioni adottate dal giudice minorile, da ultimo con decreto 5.11.2024 e, quanto al diritto di visita paterno, con il decreto 20.2.2024.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi ai Servizi Sociali tramite Assistenti Sociali in sede. CP_3
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/01/2025.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.