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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 619/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.619/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv. M. F: Sentinelli
e
Fatiga Nazzareno
Rappresentato dall'avv M. Polita
Oggetto: opposizione a precetto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E' pacifico che la somma precettata corrisponde alla differenza tra l'importo indicato dal verbale di conciliazione redatto e sottoscritto dalle parti (doc.4 allegto al ricorso), calcolato dal lavoratore opposto con riferimento alla «retribuzione utile TFR» indicata nell'ultima busta paga, ed invece dal debitore opponente con riferimento alla paga base - € 1.880,43: indicata nella stessa busta paga, e anche, espressamente come «retribuzione utile TFR», in quelle immediatamente precedenti (doc.10 allegato al ricorso) – aumentata del «rateo di mensilità aggiuntiva (tredicesima)».
2. La ricostruzione esatta è in tutta evidenza quella dell'opponente, laddove la locuzione
«ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR» contenuta nel citato titolo pagina 1 di 2 esecutivo - evidentemente coincidente con quella di cui all'art.3 D . L.vo 23/2015 - deve essere ovviamente interpretata nel senso di considerare il livello retributivo raggiunto, e non invece gli importi (pur riferibili a voci computabili ai fini del TFR) che si siano (per qualsiasi contingente motivo) accumulati e quindi siano stato di fatto erogati con l'ultima busta paga.
3. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale le spese sono liquidate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA l'infondatezza della pretesa di cui all'atto di precetto notificato alla in data 24/04/2025. Parte_1
CONDANNA Fatiga Nazzareno, in favore della Società opponente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 49,00 per spese ed € 1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 15/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.619/25 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv. M. F: Sentinelli
e
Fatiga Nazzareno
Rappresentato dall'avv M. Polita
Oggetto: opposizione a precetto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E' pacifico che la somma precettata corrisponde alla differenza tra l'importo indicato dal verbale di conciliazione redatto e sottoscritto dalle parti (doc.4 allegto al ricorso), calcolato dal lavoratore opposto con riferimento alla «retribuzione utile TFR» indicata nell'ultima busta paga, ed invece dal debitore opponente con riferimento alla paga base - € 1.880,43: indicata nella stessa busta paga, e anche, espressamente come «retribuzione utile TFR», in quelle immediatamente precedenti (doc.10 allegato al ricorso) – aumentata del «rateo di mensilità aggiuntiva (tredicesima)».
2. La ricostruzione esatta è in tutta evidenza quella dell'opponente, laddove la locuzione
«ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR» contenuta nel citato titolo pagina 1 di 2 esecutivo - evidentemente coincidente con quella di cui all'art.3 D . L.vo 23/2015 - deve essere ovviamente interpretata nel senso di considerare il livello retributivo raggiunto, e non invece gli importi (pur riferibili a voci computabili ai fini del TFR) che si siano (per qualsiasi contingente motivo) accumulati e quindi siano stato di fatto erogati con l'ultima busta paga.
3. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale le spese sono liquidate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA l'infondatezza della pretesa di cui all'atto di precetto notificato alla in data 24/04/2025. Parte_1
CONDANNA Fatiga Nazzareno, in favore della Società opponente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 49,00 per spese ed € 1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge.
Ancona, 15/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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