Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Alessandro COLNAGHI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria l'11 novembre 2024 ed iscritta al n.
1452 del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Lombardone, Via Cesare Balbo n. 20
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Cernusco Lombardone, Via Cesare Balbo n. 20
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Zucchi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Merate, via De Gasperi n. 84, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine dell'16.12.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“Pronunciare la separazione dei coniugi ed omologare con sentenza le condizioni sotto riportate, nonché prendere atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
pagina 1 di 4
2) la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere nella casa familiare insieme Per_1
alla madre;
Per_ 3) il figlio , minorenne e non economicamente autosufficiente, verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori,
con collocamento prevalente presso la madre;
Per_ 4) il IG. e , ormai diciassettenne, potranno vedersi ogni qualvolta lo desiderino, previo accordo fra loro Parte_2
e con idoneo preavviso alla madre, tenuto conto degli impegni scolastici e non del ragazzo e degli impegni lavorativi del padre;
5) la residenza anagrafica dei figli resterà presso la casa familiare;
6) la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, resta assegnata, con tutto ciò che l'arreda e correda, alla
IG.ra che ivi vivrà con i figli, e il IG. ha già provveduto a rilasciare l'immobile, trasferendo altrove Pt_1 Parte_2
la propria residenza e asporterà dall'immobile il proprio vestiario entro aprile 2025 e gli ulteriori effetti personali non appena avrà la disponibilità di un'idonea soluzione abitativa;
7) il IG. , a far tempo dal mese di dicembre 2024 corrisponde alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
mantenimento dei due figli, entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata:
- l'importo di € 700,00 mensili (€ 350,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Lecco;
8) i risparmi dei figli, pari ad € 11.000,00 circa, resteranno depositati sul conto corrente intestato al IG. , il Parte_2
quale si impegna, in accordo con la IG.ra a rendere disponibile detta somma (nella misura del 50% per ciascun Pt_1
figlio) allorquando gli stessi ne abbiano la necessità e, in ogni caso, al compimento dei 23 anni da parte di ciascuno, questa salva diversa intesa tra i genitori;
9) le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
10) le utenze domestiche della casa coniugale saranno intestate alla IG.ra che si farà carico del pagamento delle Pt_1
stesse, così come della TARI;
11) la IG.ra i farà carico, altresì, in via esclusiva del pagamento delle spese condominiali ordinarie;
Pt_1
12) le spese straordinarie condominiali ed il costo del premio dell'assicurazione della casa saranno divise al 50% tra i coniugi;
13) i figli saranno inseriti al 50% nelle rispettive dichiarazioni dei redditi;
pagina 2 di 4 14) la IG.ra mantiene la proprietà della Renault Zoe, targata GC304BA, a sé intestata e si fa carico dell'onere del Pt_1
finanziamento acceso per l'acquisto della stessa;
15) il IG. ha in utilizzo l'auto aziendale;
Parte_2
16) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento reciproco e di aver disciplinato ogni rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altro per nessuna causa o ragione, ad eccezione di quanto espressamente stabilito nei punti che precedono;
17) le parti concordano che laddove la IG.ra dovesse intraprendere, nella casa coniugale, una convivenza more Pt_1
uxorio, le condizioni della presente separazione saranno ridiscusse tra le parti e modificate;
18) i ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti d'identità anche validi per l'espatrio, mentre l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore sarà prestato di volta in volta, come richiede la legge. All'occorrenza, i ricorrenti si impegnano a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 11.11.2024 ricorso congiunto di Parte_1 Parte_2
separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio civile è stato celebrato in data 24.5.2003 in Osnago, con scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dalla loro unione sono nati i figli (in data 5.8.2005), maggiorenne non economicamente Per_1
indipendente, e (in data 18.9.2007), ancora minorenne;
Per_2
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione del certificato anagrafico di matrimonio.
pagina 3 di 4 Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della prole.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (c.f. ), nato a [...] il [...], sposati con rito Parte_2 C.F._2
civile in Osnago in data 24.5.2003 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune,
reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte I, numero 4), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Osnago per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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