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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1333/2023 RGA promossa in grado di appello DA
n.q. di tutore di rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 Parte_2
Barbara Cammarata presso il cui studio in Palermo via N. Turrisi n.59 è elettivamente domiciliata appellante CONTRO
Controparte_1 appellato contumace All'udienza del 27 marzo 2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come da verbale FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.3489/2023 il Tribunale G.L. di Palermo rigettò il ricorso proposto da n.q. di tutore di volto ad ottenere il Parte_1 Parte_2 riconoscimen i quest'ultimo, de gravissimo previsto dall'art. 3 del D.M. 26.9.2016 ai fini della corresponsione del beneficio economico e assistenziale ai sensi del D.P. 532 del 31.3.2017 e del D.P. n.545 del 10.5.2017. In particolare, il Tribunale diede atto dell'esito della disposta c.t.u. medico-legale, giungendo alla conclusione che non sussistessero i presupposti di legge. Avverso tale decisione ha proposto appello la con ricorso depositato in Pt_1 cancelleria il 21.12.2023, chiedendone la riforma. Lamenta che il primo Giudice ha recepito le conclusioni di una C.T.U. ritenuta dall'appellante lacunosa ed errata. L' , sebbene regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_1 E dierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello deve essere accolto. Il C.T.U. nominato in questo grado, infatti, tramite indagini medico-legali i cui risultati appaiono correttamente motivati e sulla cui completezza e accuratezza non si dubita, ha accertato che il è affetto da “ictus ischemico nucleocapsulare sinistro, Pt_2 malattia cerebrovascolare cronica, ipoplasia ICA dx dislipidemia, diabete mellito di tipo 2, ipertensione arteriosa, epatopatia cronica HCV correlata in paziente con storia di tossicodipendenza da eroina, sindrome depressiva in disturbo borderline di personalità” e, tenuto conto dei parametri di cui alla normativa vigente, ha ritenuto che il predetto è “meritevole della condizione di portatore di
Pag.1 disabilità gravissima dalla data di presentazione della domanda, poichè in quella data le condizioni di salute che lo hanno reso bisognevole di accudimento 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 erano presenti e documentate” (cfr. relazione depositata il 12.1.2025 redatta dalla dr.ssa ). Persona_1 Ritiene la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado siano, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento (anche complessivo) delle patologie diagnosticate e, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi che Parte_2
si trova nelle condizioni di disabilità gravissima ai sensi della L.R.
1.3.2017 n.4
[...]
. Regione Sicilia n.532/2017 e 545/2017 e, per l'effetto, deve condannarsi parte appellata al pagamento, in favore del predetto, dei relativi benefici economici con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
3) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano come da dispositivo in favore di parte appellante. Le spese di c.t.u. del doppio grado, già liquidate come da separati decreti, devono porsi definitivamente a carico di parte appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che dichiara, in CP_1 riforma della sentenza n.3489/2023 emessa dal Tribun o, così provvede:
- dichiara che si trova nelle condizioni di disabilità gravissima ai sensi Parte_2 della L.R.
1.3. egione Sicilia n.532/2017 e 545/2017;
- per l'effetto, condanna parte appellata a corrispondergli i relativi benefici economici con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante che liquida, per il primo, in euro 1.000,00 e per il secondo, in euro 1.600,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge se dovute da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di C.T.U. del doppio grado già liquidate come da separati decreti. Palermo 27 marzo 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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